TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
IL TRIBUNALE in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott. VINCENZA BARBALUCCA Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI Giudice
Dott. FEDERICA PELUSO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6203/2022 RGAC
Avente ad oggetto DIVORZIO GIUDIZIALE
Vertente tra n. Nola 8.6.1976 rapp.tata e difesa da avv. A.Spampanato Parte_1
……………..…………………..……………………….………….…ricorrente
E
n. Camposano 16.9.1971 rapp.tato e difeso da avv. C.Rescigno Controparte_1
………………..……………………………………………………….resistente
Nonché
P.M. presso il Tribunale…………………….……………interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.10.2024 le parti concludevano come da rispettivo atto introduttivo
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2022 la ricorrente di cui in epigrafe Pt_1
adiva il Tribunale di Napoli e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti
[...]
civili del matrimonio contratto in data 19.4.2007 in Camposano con CP_1 dalla cui unione nascevano due figlie n. San Gennaro V.no 22.2.2009
[...] Per_1
e n. Nola 21.11.2013 . La ricorrente deduceva che tra le parti era intervenuta Per_2
separazione consensuale omologata con decreto del 9.4.2021 del Tribunale di Nola previa comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale. La parte chiedeva la declaratoria di stato , conferma affido condiviso delle minori da collocare presso la madre con diritto di visita come da separazione consensuale , aumento ad euro
600,00 il complessivo contributo al mantenimento della prole a carico del padre , tenuto conto che all'epoca della separazione il resistente era disoccupato , mentre ora risulta impiegato presso la scuola primaria di Oderzo (TV) , con vittoria di spese.
Si costituiva il resistente che non si opponeva al divorzio , chiedeva statuirsi il regime di affido condiviso della prole da collocare presso la madre, con diritto di visita paterno che tenga conto dell'attuale residenza del resistente fuori regione , contributo al mantenimento della prole carico del padre nella misura di euro 200,00 dichiarando il consenso della parte acchè la ricorrente percepisca per intero l'AUU pari ad euro
350,00 .
All'ud. presidenziale del 13.3.2023 comparivano le parti che venivano sentite;
alla udienza del 10 .
5.2023 venivano sentite le minori e . Il Presidente Per_1 Per_2
esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione rimettendo le parti in sede istruttoria.
Il Presidente Istruttore rimetteva la causa al Collegio per al decisione.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento .
Nella fattispecie è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa e cioè decreto di omologa di separazione consensuale del 21.7.2021 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nola .
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda , stando alle risultanze istruttorie e soprattutto alle dichiarazioni e rilievi svolti dalle parti Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 .
Deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge .
Quanto ai provvedimenti accessori, stando alle risultanze istruttorie in atti consistenti nella documentazione versata in atti , nonché nelle dichiarazioni rese dalle parti in udienza presidenziale , nonché nelle dichiarazioni rese dalle minori il Tribunale ritiene di dover confermare il regime di affido condiviso delle minori e Per_1 Per_2
con collocazione presso la madre , e diritto di visita paterno come stabilito in sede presidenziale , tenuto conto che entrambe le parti chiedono statuirsi l'affido condiviso
, non emergendo criticità nei rapporti padre/figlie , così come era statuito anche in sede di separazione consensuale;
le minori risultano adeguatamente seguite e curate dalla genitrice anche con la collaborazione del proprio entourage familiare.
Il diritto di visita va quindi statuito come stabilito in sede presidenziale considerata la distanza geografica fra luogo di residenza delle minori e quello del resistente , nonché gli impegni ed interessi delle ragazze .
Quanto ai provv.ti di carattere economico-patrimoniale il Tribunale prende atto che dalle risultanze in atti emerge che la ricorrente svolge attività di impiegata al CIS con stipendio di euro 700,00 ; il resistente è insegnante con stipendio di euro 1400.00
Il resistente in tutti gli atti di causa ( comparsa di costituzione , comparsa conclusionale) ha espresso pieno consenso acchè la ricorrente Parte_1
percepisca per intero AUU. Pertanto questo Tribunale tiene conto che la ricorrente è abilitata a percepire per intero detto contributo previdenziale nella misura di euro
360,00.
Sul punto va precisato e chiarito in punto di diritto che l' AUU - Assegno unico e universale istituito con l.230/2021 è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L'Assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 43.240 euro.
Secondo le direttive impartite dalla stessa nella Circolare n° 23 del 9 febbraio CP_2
2022, l'assegno unico spetta anche nel caso in cui i genitori siano divorziati, separati o non conviventi al solo genitore richiedente o in misura uguale tra i genitori.
In altre parole, l'Assegno Unico spetta al genitore che fa per primo richiesta all' CP_2
ma è possibile anche dividere questa somma al 50% tra i genitori.
Più precisamente se i genitori sono separati e condividono l'affido dei figli in base a una decisione presa dal giudice competente, l'importo dell'assegno unico sarà calcolato per figlio e dovrà essere accreditato in misura pari al 50% sui conti bancari di entrambi i genitori.
Ciò significa che entrambi i genitori del figlio a cui spetta l'assegno unico percepiranno l'importo corrispondente in parti uguali, a meno che non abbiano concordato diversamente.
I genitori separati infatti possono decidere di comune accordo che l'importo dell'assegno unico venga percepito solo da uno dei due genitori, di solito da colui con cui i figli risiedono dopo la separazione.
Qualora i genitori decidano questa modalità di pagamento, è fondamentale che tale scelta venga esplicitata nel modulo di domanda telematica, e che sia validata anche dall'altro genitore. È importante sottolineare che, in mancanza di tale accordo,
l'assegno unico verrà erogato nella misura del 50% al genitore richiedente.
La scelta di erogare l'assegno unico esclusivamente a uno dei genitori deve essere comunicata correttamente e accettata da entrambi i genitori coinvolti. Pertanto, gli accordi e statuizioni in ambito di giudizio separativo o comunque in ambito giudiziario in cui vanno disposte statuizioni nell'interesse di figli minori , il
Giudice dovrà tenere conto , come componente di valutazione generale , di chi ed in che misura percepisce l'AUU , che in quanto contributo statale non può essere oggetto di una statuizione determinativa e/o di assegnazione ad uno dei coniugi piuttosto che all'altro da parte del Giudice .
Risulta infatti evidente che sulla determinazione dell'assegno di mantenimento inciderà la circostanza che uno dei due genitori ceda l'assegno all'ex coniuge, ovvero lo percepisca pro quota . Va inoltre evidenziato che le parti possono anche decidere in accordo di inglobarlo come voce unica nel contributo al mantenimento dei figli: in tal ultimo caso detta situazione deve essere espressamente menzionata.
Alla luce della disamina svolta questo Giudice dunque evidenzia che nella materia de qua non è ravvisabile alcun potere statuitivo sia determinativo che attributivo dell'assegno unico in quanto espressione di componente previdenziale con caratteristiche di contributo startele riconosciuto ex lege ai genitori .
L'assegno unico spetta in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o hanno l'affidamento condiviso: di talchè l'Ente previdenziale è correlato alla domanda che i genitori formuleranno in tal senso.
L'attribuzione al 100% dell'AUU è prospettabile ad un solo genitore in caso di espresso accordo tra le parti in tal senso o nel caso in cui viene statuito decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale o affido esclusivo : in tali ipotesi in ogni caso il genitore richiedente deve sempre dichiararlo nella domanda, chiedendo l'assegno unico al 100%
Il Tribunale pertanto ritiene che in ragione delle condizioni economiche delle parti , considerate le esigenze di vita del ragazzo , considerato altresì l'aumento del costo della vita , sicuramente per entrambe le parti , incidendo sulle rispettive diseconomie, considerati gli esborsi del resistente per fa visita alle figlie , risulta congruo determinare in euro 260,00 il contributo al mantenimento delle minori e Per_2 Per_1
a carico del padre . Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Spese compensate .
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM così Parte_1 Controparte_1
provvede :
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
19.4.2007 in Camposano da n. Nola 8.6.1976 e Parte_1 Controparte_1
n. Camposano 16.9.1971 (atto n. 2 p.II s.A anno 2007 );
2) Dispone affido condiviso delle minori e con collocazione presso la Per_1 Per_2
madre e diritto di visita da parte del padre come statuito in ordinanza presidenziale
21.5.2023
3) Determina in euro 260,00 il contributo per il mantenimento delle figlie minori e da porre a carico del resistente da versare alla Per_1 Per_2 Controparte_1
ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Parte_1
bancario o vaglia postale con indicizzazione annuale Istat;
le parti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche ) per il figlio secondo le linee guida Protocollo COA /Tribunale Nola 20.5.2021 da intendersi quivi riportate e trascritte . Si prende atto che ha avuto Parte_1
il consenso da parte di a percepire per intero AUU Controparte_1
4) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000( regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
5) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione del presente provvedimento ai fini della declaratoria di scioglimento della comunione legale ex l. 65 del 2015 .
6) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 16.1.2025
Il Presidente est. dott. Vincenza Barbalucca