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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N° R.G. 3201/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott. ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3201 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025, avente ad oggetto “divorzio congiunto” reso nei confronti
[...]
(C.F. ) rappresentata e difesa come da procura alle Parte_1 C.F._1
liti in atti, dall' avv. MARIA PEZZELLA, (C.F. , presso lo studio legale in C.F._2
Crispano alla via Venezia, 7, elettivamente domicilia,
E
(C.F. ) rappresentato e difeso come da procura alle liti Controparte_1 C.F._3
in atti, dall' avv. ANA ARTELLINO (C.F. ), presso lo studio legale in C.F._4
Frattamaggiore alla via Sossio Russo, 55, elettivamente domicilia.
RICORRENTI
, presso il Tribunale di Napoli Nord;
Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE N° R.G. 3201/ 2025
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso, ex art. 473 bis. 51c.p.c., depositato il 5 agosto 2025, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio in Casoria in data 5.3.2016 (trascritto al CP_1
Numero 10, Parte I , Serie A - Anno 2016, del Registro dello Stato Civile del Comune di Casoria), dal quale era nato il figlio (a Napoli il 19.05.2016); che il Tribunale di Napoli Nord, Per_1
con sentenza n. 1769 del 13.04.2022 pubblicata il 11.05.2022, aveva pronunciato la loro separazione personale;
che tra le parti non sussisteva alcuna possibilità di riconciliarsi o di riprendere la convivenza essendo irrimediabilmente venuto meno, sin dalla loro separazione, qualsiasi comunione materiale e spirituale;
che tale situazione era tuttora perdurante;
che, pertanto, ricorrevano le condizioni di legge per farsi luogo al divorzio;
tanto premesso chiedevano congiuntamente pronunciarsi, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo, confermare la regolamentazione dei rapporti economici patrimoniali tra i coniugi nei modi e nei termini di cui agli accordi di separazione omologati e previsti dalla sentenza di separazione secondo le condizioni ivi previste.
- Il Giudice relatore, con decreto emesso in data 11 agosto 2025, fissava il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 20/10/2025 per il deposito delle note di trattazione scritta;
in data
10/09/2025 la causa veniva assegnata al Presidente Dr. ssa Tabarro a seguito di trasferimento della dr. ad altro ufficio e scardinamento del suo ruolo. Parte_2
Pervenute le note scritte di udienza entro il termine perentorio fissato, in data 15 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato congiuntamente la volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione personale.
- Il Pubblico Ministero, con il proprio visto del 21 ottobre 2025, nulla ha opposto alla pronuncia di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
- La domanda di divorzio è fondata.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e 4 n. 13 della legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74 essendo decorso il termine di legge di sei mesi dalla udienza di comparazione dei coniugi (18.01.2019) nella procedura di separazione personale ed essendo perdurata ininterrottamente la separazione. Ciò posto gli stessi hanno chiesto entrambi lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che, qui, per brevità si intendono integralmente riportate e trascritte. N° R.G. 3201/ 2025
A ciò va aggiunto che nel ricorso non sono previste condizioni contrarie a norme imperative, anche tenuto conto del parere favorevole emesso dal P.M. al ricorso introduttivo in data 21 ottobre 2025
Vanno, altresì, disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge come riformulato dal
D.lgs. 149/2022 secondo cui: “lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nel casi rispettivamente previsti dagli artt. 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.”
- Il D.lgs. 149/2022 ha, infatti, abrogato con decorrenza dal 28 febbraio 2023, il comma del predetto articolo, il quale prevedeva la trasmissione, a cura della cancelleria, della sentenza di divorzio passata in giudicato all'ufficiale di Stato civile, dovendosi ritenere, quindi, tale onere posto attualmente a carico delle parti.
- Va preso atto della rinuncia a qualsiasi forma di impugnazione avverso la presente sentenza formulata dai coniugi tra i quali va disposta la compensazione delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5 marzo 2016, in Casoria
(NA) tra , nata ad [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 09.02.1977, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
RI (Atto N. 10, Parte I, Serie A - Anno 2008,) alle condizioni di cui al ricorso e qui, per brevità, si hanno per richiamate e trascritte;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 17 ottobre 2025
Il Presidente rel./est.
Dr. Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott. ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3201 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025, avente ad oggetto “divorzio congiunto” reso nei confronti
[...]
(C.F. ) rappresentata e difesa come da procura alle Parte_1 C.F._1
liti in atti, dall' avv. MARIA PEZZELLA, (C.F. , presso lo studio legale in C.F._2
Crispano alla via Venezia, 7, elettivamente domicilia,
E
(C.F. ) rappresentato e difeso come da procura alle liti Controparte_1 C.F._3
in atti, dall' avv. ANA ARTELLINO (C.F. ), presso lo studio legale in C.F._4
Frattamaggiore alla via Sossio Russo, 55, elettivamente domicilia.
RICORRENTI
, presso il Tribunale di Napoli Nord;
Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE N° R.G. 3201/ 2025
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso, ex art. 473 bis. 51c.p.c., depositato il 5 agosto 2025, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio in Casoria in data 5.3.2016 (trascritto al CP_1
Numero 10, Parte I , Serie A - Anno 2016, del Registro dello Stato Civile del Comune di Casoria), dal quale era nato il figlio (a Napoli il 19.05.2016); che il Tribunale di Napoli Nord, Per_1
con sentenza n. 1769 del 13.04.2022 pubblicata il 11.05.2022, aveva pronunciato la loro separazione personale;
che tra le parti non sussisteva alcuna possibilità di riconciliarsi o di riprendere la convivenza essendo irrimediabilmente venuto meno, sin dalla loro separazione, qualsiasi comunione materiale e spirituale;
che tale situazione era tuttora perdurante;
che, pertanto, ricorrevano le condizioni di legge per farsi luogo al divorzio;
tanto premesso chiedevano congiuntamente pronunciarsi, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo, confermare la regolamentazione dei rapporti economici patrimoniali tra i coniugi nei modi e nei termini di cui agli accordi di separazione omologati e previsti dalla sentenza di separazione secondo le condizioni ivi previste.
- Il Giudice relatore, con decreto emesso in data 11 agosto 2025, fissava il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 20/10/2025 per il deposito delle note di trattazione scritta;
in data
10/09/2025 la causa veniva assegnata al Presidente Dr. ssa Tabarro a seguito di trasferimento della dr. ad altro ufficio e scardinamento del suo ruolo. Parte_2
Pervenute le note scritte di udienza entro il termine perentorio fissato, in data 15 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato congiuntamente la volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione personale.
- Il Pubblico Ministero, con il proprio visto del 21 ottobre 2025, nulla ha opposto alla pronuncia di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
- La domanda di divorzio è fondata.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e 4 n. 13 della legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74 essendo decorso il termine di legge di sei mesi dalla udienza di comparazione dei coniugi (18.01.2019) nella procedura di separazione personale ed essendo perdurata ininterrottamente la separazione. Ciò posto gli stessi hanno chiesto entrambi lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che, qui, per brevità si intendono integralmente riportate e trascritte. N° R.G. 3201/ 2025
A ciò va aggiunto che nel ricorso non sono previste condizioni contrarie a norme imperative, anche tenuto conto del parere favorevole emesso dal P.M. al ricorso introduttivo in data 21 ottobre 2025
Vanno, altresì, disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge come riformulato dal
D.lgs. 149/2022 secondo cui: “lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nel casi rispettivamente previsti dagli artt. 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.”
- Il D.lgs. 149/2022 ha, infatti, abrogato con decorrenza dal 28 febbraio 2023, il comma del predetto articolo, il quale prevedeva la trasmissione, a cura della cancelleria, della sentenza di divorzio passata in giudicato all'ufficiale di Stato civile, dovendosi ritenere, quindi, tale onere posto attualmente a carico delle parti.
- Va preso atto della rinuncia a qualsiasi forma di impugnazione avverso la presente sentenza formulata dai coniugi tra i quali va disposta la compensazione delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5 marzo 2016, in Casoria
(NA) tra , nata ad [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 09.02.1977, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
RI (Atto N. 10, Parte I, Serie A - Anno 2008,) alle condizioni di cui al ricorso e qui, per brevità, si hanno per richiamate e trascritte;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 17 ottobre 2025
Il Presidente rel./est.
Dr. Alessandra Tabarro