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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 14 gennaio 2025, mediante lettura in aula ai sensi dell'art. 436-bis
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pedullà, Parte_1
APPELLANTE
E
, Controparte_1
Controparte_2
, Controparte_3
, Controparte_4
Controparte_5
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 2969/2020 del 5.6.2020
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 17.7.2017, premesso di aver frequentato Parte_1 quale medico la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica presso l'Università degli Studi di
Catania dal 1999 al 2003, ha riassunto dinanzi al Tribunale di Roma la causa già instaurata dinanzi al
1 Tribunale di Catania, dichiaratosi incompetente, convenendo in giudizio l'Università degli Studi di
Catania, la il , il Controparte_2 Controparte_6
e il , al fine di far accertare la Controparte_4 Controparte_7
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con causa formativa nei confronti dell'Università degli Studi di Catania e, per l'effetto, sentire condannare le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle differenze tra quanto percepito a titolo di borsa di studio e quanto dovuto a titolo retributivo, oltre oneri di legge e contributi previdenziali. In via subordinata, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla adeguata remunerazione nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni.
Si è costituita in giudizio la sola Università di Catania, eccependo la prescrizione di tutti i diritti pretesi, la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza delle richieste risarcitorie e concludendo, quindi, per il rigetto integrale del ricorso.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'Università di Catania in favore della sola Controparte_2
ed aver, inoltre, accertato che l'attività dei medici specializzandi non è inquadrabile
[...] nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, vista l'infondatezza delle pretese azionate ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello la chiedendone la riforma integrale e Parte_1
reiterando a tal fine le richieste formulate in primo grado.
Rilevata all'udienza del 21.5.2024 l'omessa prova della notifica dell'atto introduttivo alle parti appellate ed assegnato all'appellante apposito termine per il deposito sino al 31.10.2024, la causa, matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti, è stata definita mediante lettura di dispositivo e motivazione all'odierna udienza, in cui nessuno è comparso, senza che sia stata offerta alcuna prova della notifica dell'appello.
2. Ebbene, giacché l'appello non risulta notificato, esso va dichiarato improcedibile per omessa instaurazione del contraddittorio.
Orbene, in proposito la Suprema Corte ha chiarito che “nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. n. 2005/2015).
2 Ciò posto, ritiene il Collegio che l'omessa notificazione dell'appello alla controparte determini di per sé sola l'improcedibilità dell'impugnazione, che preclude e precede ogni valutazione circa l'improcedibilità connessa ad eventuali ulteriori vicende processuali legate alla mancata comparizione delle parti alla prima o alle successive udienze.
Tale principio, della prevalenza della mancata rituale instaurazione del contraddittorio sulle eventuali successive vicende processuali comunque idonee a precludere una definizione dell'appello nel merito, è applicabile, secondo questa Corte territoriale, anche al caso della mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 309 c.p.c, fattispecie processuale che si differenzia da quella di cui all'art. 348 c.p.c. (sulla quale si è pronunciata la Cassazione affermando il principio sopra richiamato) solo perché la non comparizione dell'appellante avviene in udienze successive alla prima.
Nel caso di specie, pertanto, l'omessa notifica del ricorso in appello, determinando di per sé
l'improcedibilità della domanda, ha reso superfluo anche un eventuale rinvio ex art. 309 c.p.c., che sarebbe stato altrimenti necessario alla luce della mancata comparizione dell'appellante in udienza successiva alla prima.
3. Nulla sulle spese del grado, stante la mancata costituzione delle parti appellate.
Cionondimeno, stante la dichiarata improcedibilità dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile;
2. nulla per le spese del presente grado;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuna impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 14.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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