Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 01/04/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 362/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, via Sanizi n. 2 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Arianna Del Re che li rappresenta e difende giusta delega allegata telematicamente al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto e anno contratto matrimonio concordatario il 20/07/2019 a Casaprota, Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 5, parte II, serie C, anno
201), optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla unione coniugale è nata il [...]. Persona_1
Entrambi i coniugi sono impiegati con una retribuzione di circa 1400 euro al mese.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti, deducendo l'insorgenza di contrasti che hanno reso intollerabile la convivenza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori e collocata in via prevalente presso la mamma presso Per_1 la casa familiare sita in via Magliano Sabina 21 a Rieti come sotto specificato;
2. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative a ed eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
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3. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo di , garantendo in particolare una reciproca e Per_1 tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate da entrambi congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale autonomamente quando si troverà presso di lui in ordine Per_1 alle questioni di ordinaria amministrazione;
5. La casa familiare sita a Rieti via Via Magliano Sabina 21 di proprietà del sig. padre del sig. Parte_3 Pt_2
concessa in comodato d'uso al sig. per il nucleo familiare, viene assegnata alla sig.ra
[...] Parte_2 Parte_1
– che provvederà ad intestarsi le utenze dell'appartamento - con quanto ivi contenuto;
[...]
6. il sig. si allontanerà dalla casa familiare entro un mese dalla Sentenza e comunicherà il proprio domicilio alla Pt_2 sig.ra Pt_1
7. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di la somma di € 300,00, Pt_2 Pt_1 Per_1 somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
8. l'assegno unico per le famiglie verrà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
9. le spese straordinarie saranno sostenute al 50% tra le parti nel rispetto del protocollo delle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Rieti;
verranno altresì divise al 50% le spese ordinarie di cui al protocollo ad esclusione delle spese di alloggio, vitto e trasporto;
le spese straordinarie non obbligatorie andranno regolarmente concordate con preavviso di 15 giorni;
quelle ordinarie e quelle obbligatorie andranno comunicate e non necessariamente concordate, salvo che l'importo per ciascuna spesa superi € 100,00;
10. Il padre potrà vedere la figlia minore : almeno due pomeriggi (uno dei quali il venerdì) alla settimana da Per_1 quando termina l'orario di lavoro fino all'ora di cena o, previo accordo con la sig.ra fino alla mattina seguente;
a Pt_1 fine settimana alternati, dalla mattina della domenica fino al lunedì mattina;
11. Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere un periodo esclusivo con le figlie di almeno 15 giorni durante il periodo estivo, frazionabili o consecutivi, da concordarsi possibilmente entro il 30 di aprile;
le parti avranno inoltre la facoltà di godere di un periodo di vacanza personale senza la minore che avranno cura di organizzare nel rispetto delle esigenze lavorative e individuali dell'altro genitore;
12. Per quanto riguarda le festività natalizie, compatibilmente con le esigenze di lavoro dei genitori, la figlia trascorrerà la vigilia di Natale con la mamma e il giorno di Natale col papà. Per quanto riguarda le altre festività, trascorreranno il 31 dicembre con la mamma ed il 1° gennaio col papà, il giorno di Pasqua con la mamma ed il lunedì dell'Angelo col papà.
L'anno successivo, si procederà invertendo i suddetti turni, ovvero secondo le abitudini. Detta statuizione potrà essere liberamente modificata previo accordo tra i genitori soprattutto nell'interesse delle minori e nel rispetto dei loro desiderata;
13. potrà trascorrere periodi di vacanza anche con i nonni paterni e materni, secondo modalità che si concorderanno Per_1 di volta in volta;
ordinare al Comune di Casaprota di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 dichiarare compensate le spese legali.
Con note scritte depositate per la udienza del 20.3.2025 le parti si sono riportate al ricorso chiedendone l'accoglimento e il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario il 20/07/2019 a Casaprota, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 5, parte II, serie C, anno 2019);
- recepisce le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casaprota (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 27.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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