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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/12/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
N. R.G. 1863/2023
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria
RI FI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1863 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
(C.F. ), con sede legale in San Parte_1 P.IVA_1
Canzian d'Isonzo (GO), via C. Battisti n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per il signor (C.F. Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti C.F._1
dall'avvocato Marco Galletti del Foro di Udine e domiciliati, anche digitalmente, presso il suo studio in Udine, piazza Garibaldi n. 4,- ricorrenti-
E
(codice fiscale ), in persona del Sindaco in Controparte_1 P.IVA_2
carica rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Controparte_2
OD, LE FR, RA De BI e DA de EN dell'Avvocatura Civica, fax n. 040-6754938, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura Civica in , via del Teatro Romano n. 7, come CP_1
da procura alle liti in atti - resistente -
OGGETTO: impugnazione ordinanza-ingiunzione Prot. Corr. n. 11°-
C-032/19 I.A. emessa dal Dipartimento Servizi Finanziari, CP_3
Partecipazioni, Attività Economiche Controparte_4
notificata a mezzo pec in data 12.04.2023 decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 11 dicembre 2025.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“"In via preliminare: disporsi, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta sussistendo gravi motivi. In via principale: dichiararsi l'infondatezza in fatto e diritto delle pretese sanzionatorie azionate con l'ordinanza ingiunzione opposta e, per l'effetto, dichiararsi nulla, annullarsi e comunque revocarsi l'ordinanza ingiunzione opposta stessa. Con vittoria delle spese di lite.
Prima subordinata: ridursi la somma ingiunta alla società odierna ricorrente alla somma di euro 2.000,00, ossia al minimo previsto dall'articolo 80 comma 2 della L.R. n. 29/2005 attualmente vigente;
un tanto anche, se necessario, con disapplicazione della parte in cui la L.R. 17 febbraio 2023,
n. 5 non dovesse disporre la retroattività dell'articolo 37 comma 1 della predetta legge alle fattispecie ancora pendenti. Con vittoria delle spese di lite o con compensazione integrale (o quanto meno parziale) delle stesse.
Seconda subordinata: ridursi la somma ingiunta alla società odierna ricorrente alla somma che verrà ritenuta di giustizia, comunque non
Pag. 2 di 11 superiore ad euro 6.000,00, ossia al massimo previsto dall'articolo 80 comma 2 della L.R. n. 29/2005 attualmente vigente;
un tanto anche, se necessario, con disapplicazione della parte in cui la L.R. 17 febbraio 2023,
n. 5 non dovesse disporre la retroattività dell'articolo 37 comma 1 della predetta legge alle fattispecie ancora pendenti. Con vittoria delle spese di lite o con compensazione integrale (o quanto meno parziale) delle stesse.
Terza subordinata: nel caso in cui non si ritenesse applicabile alla fattispecie sub iudice la sanzione prevista dall'articolo 80 comma 2 della
L.R. n. 29/2005 attualmente vigente e non si ritenesse di poter disapplicare la L.R. 17 febbraio 2023 n. 5 nella parte in cui non dovesse disporre la retroattività dell'articolo 37 comma 1 della predetta legge alle fattispecie ancora pendenti, rinviarsi gli atti alla Corte Costituzionale al fine di far giudicare alla predetta Corte se la predetta mancanza di retroattività sia o meno legittima sotto il profilo costituzionale. Con vittoria delle spese di lite o con compensazione integrale (o quanto meno parziale) delle stesse.".
Per la resistente:
“in via preliminare respingere l'istanza di sospensione dell'ordinanza- ingiunzione impugnata perché infondata;
nel merito rigettare il ricorso in opposizione proposto dal signor in proprio e quale Parte_2
rappresentante legale di avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. Prot. Corr. n. 11°-C-032/19 I.A. siccome infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, onorari e accessori del giudizio.”.
***
Si esponeva in ricorso che:
Pag. 3 di 11 - La società ricorrente esercita l'attività di vendita al dettaglio di mobili e detiene un immobile – ove esercita tale attività – in viale Miramare n. 91 a;
immobile che si compone di tre CP_1
piani: il piano terra, il piano interrato ed il piano rialzato (con la specifica che piano rialzato e piano interrato hanno le stesse dimensioni). Dopo aver acquisito, verso la fine del mese di marzo 2019, la disponibilità del predetto immobile, la società odierna ricorrente presentava al SUAP del Comune di , in CP_1
data 31 maggio 2019, un'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio “di vendita al dettaglio di
(superficie di vendita Parte_3
superiore a 400 mq e fino a 1.500 mq”; e ciò in ossequio a quanto prescritto dall'articolo 12 comma 2 della L.R. n.
29/2005. In data 27.07.2019 veniva elevato nei confronti della società odierna ricorrente il verbale “Bollettario n.
03390/084731” (doc. 1), a mezzo del quale si contestava al sig. legale rappresentante della società ricorrente) Parte_2
la violazione dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 29/2005; in particolare, gli agenti della polizia locale asserivano che, alla data del 26.07.2019, la superficie di vendita fosse superiore a
400 mq, e, in particolare, fosse pari a 612 mq.;
- Nelle date del 15.11.2022 e 01.02.2023, si teneva l'audizione difensiva richiesta dal legale rappresentante della società odierna ricorrente;
in quella sede il predetto legale rappresentante evidenziava che “la superficie di vendita al momento del
Pag. 4 di 11 sopralluogo della polizia locale non era superiore ai 400 mq … poiché l'area relativa al seminterrato era adibita a deposito”;
- In data 12.04.2023 veniva notificata alla società ricorrente l'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione.
Con l'impugnazione i ricorrenti deducevano l'illegittimità della predetta ordinanza per vizi di procedura e di merito e, pertanto, previo accoglimento dell'istanza di sospensione, ne chiedevano l'annullamento e in via subordinata la riduzione dell'importo.
Per quanto concerne il primo aspetto, deducevano l'inesistenza o comunque la nullità dell'ordinanza perché priva della sottoscrizione, essendo stata la firma digitale apposta soltanto sulla lettera di trasmissione.
Nel merito, affermava che le motivazioni per cui la società ricorrente aveva comunque deciso di aprire il punto vendita prima del compimento del sessantesimo giorno si ravvisano nel fatto che – alla data del 26.07.2019 – la superficie di vendita non era ancora di 400 mq: ciò poiché il piano interrato era, a quella data, ancora adibito a deposito, essendo solamente in previsione l'adibizione di tale piano a superficie di vendita. Pertanto, la società ricorrente non aveva violato l'art. 12, comma 2, L.R. 29/2005 e, al più, non avendo nelle more presentato “una segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio della vendita al dettaglio su una superficie inferiore a 400 mq come previsto ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R.
05.12.2005 n. 29 e s.m.i.” la società avrebbe dovuto essere sanzionata con la sanzione amministrativa (di gran lunga inferiore) prevista dalla Legge
Regionale n. 29/2005 (vigente all'epoca) per tale tipo di violazione e non per la violazione dell'articolo 12 comma 2 della predetta Legge Regionale.
Pag. 5 di 11 In via subordinata, osservava che l'articolo 80 comma 2 della L.R. n.
29/2005 – come modificato dall'articolo 37, comma 1, della L.R. 17 febbraio 2023, n. 5 – dispone che “la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 14 bis e 39, è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 6.000 euro”: chiedeva che la sanzione comminata alla società odierna ricorrente venisse riparametrata in ossequio a quanto previsto dalla successiva norma più favorevole. E ciò anche poiché
l'ordinanza ingiunzione era stata emessa successivamente all'emanazione della predetta L.R. 17 febbraio 2023, n. 5 (il “nuovo” articolo 80 della L.R.
29/2005 è in vigore dal 23 febbraio 2023).
Il si costituiva e contestava la spiegata opposizione, CP_1 CP_1
confermando la legittimità del proprio operato e l'adeguatezza della sanzione alle irregolarità riscontrate.
Preliminarmente, si impone il rigetto dell'eccezione di mancata notificazione dell'ordinanza all'amministratore per essere stata curata la notificazione nei suoi confronti all'indirizzo digitale della società, poiché trattasi di notifica al più nulla ma non inesistente, che ha sicuramente raggiunto lo scopo e, pertanto, ogni eventuale irregolarità deve dirsi sanata.
Ancora, preliminarmente, con riguardo alla mancata sottoscrizione dell'ordinanza ingiunzione che però reca la trascrizione meccanica del nome del funzionario, si deve rammentare che “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate
Pag. 6 di 11 dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, della riproduzione, della trasmissione o dell'emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.”
In altre parole, quando un atto amministrativo, come un'ordinanza- ingiunzione, è redatto con sistemi meccanizzati o computerizzati, la firma autografa è legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile (in questo caso, la responsabile dr.ssa . Persona_1
L'articolo 12 della L.R. n. 29/2005 prevede, infatti, che: “1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività al Comune.
2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie strutture aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 400, sono soggetti ad autorizzazione del Comune per la quale è previsto il silenzio assenso, subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4.....”.
L'art. 80, c. 2 della legge regionale n. 29/2005, nella formulazione applicabile ratione temporis, detta, quindi, la sanzione per la violazione del disposto di cui all'art. 12, c. 2, nello specifico: “La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, comma 1, 14 bis e 39, è punita con una sanzione amministrativa da 4.000 euro a 12.000 euro. La violazione
Pag. 7 di 11 delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 2, e 13 è punita con una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 60.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la segnalazione certificata di inizio attività
o senza la prescritta autorizzazione comunale il oltre alla sanzione CP_1
amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico segnalato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.”
La in data 31.05.2019, aveva presentato al Parte_1
competente ufficio del Comune di istanza di rilascio CP_1
dell'autorizzazione per l'esercizio di vendita al dettaglio di media struttura maggiore (superficie di vendita superiore a 400 mq e fino a 1.500 mq) per l'unità ubicata in viale Miramare n. 91, con l'indicazione di una superficie di vendita di 435 mq (doc. 2), tuttavia alla data del sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale l'autorizzazione richiesta non era ancora stata rilasciata, né erano mai state presentate segnalazioni di inizio attività o altre richieste di autorizzazioni per l'esercizio della medesima attività. Pertanto, alla data del sopralluogo delle Autorità, in data 26.07.2019, alcuna attività era legittimamente esercitabile in quegli spazi.
Circa l'applicazione, nel rispetto dell'invocato principio del favor rei, la
Giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nell'affermare che, in tema di illeciti amministrativi, vige il principio di legalità e irretroattività stabilito dall'art. 1 della Legge n. 689/1981 e questo comporta che il comportamento illecito deve essere giudicato secondo la legge del tempo in cui è stato commesso (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28130
Pag. 8 di 11 Anno 2025). La disciplina posteriore, anche se abrogatrice o più favorevole, dunque non trova applicazione.
L'avvenuta abrogazione di illeciti amministrativi non cancella, quindi,
l'antigiuridicità delle condotte passate. Il principio del favor rei, previsto dall'art. 2 del codice penale, è un'eccezione confinata all'ambito penale e non estensibile alle sanzioni amministrative.
La Giurisprudenza costituzionale e quella sovranazionale (Corte Edu), invocata dall'opponente si riferisce agli illeciti che determinano sanzioni molto gravi, assimilabili in concreto quanto ad afflittività a quelle penali, fattispecie che non ricorre nel caso di specie. Si richiamano a tal proposito gli Engels criteria: Sono tre criteri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza Engel c. Paesi Bassi) per stabilire se una sanzione, al di là della sua qualificazione nel diritto nazionale (es. amministrativa), debba essere considerata 'penale' ai fini dell'applicazione delle garanzie convenzionali. I criteri sono: 1) la qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto interno;
2) la natura stessa dell'illecito; 3) la natura e il grado di severità della sanzione, elementi che appunto possono agevolmente escludersi nella fattispecie all'esame.
Con riferimento, invece, all'asserito esercizio dell'attività in una struttura con estensione inferiore ai 400 mq, l'Amministrazione resistente ha condivisibilmente osservato che se il piano seminterrato fosse stato, infatti, effettivamente adibito a deposito l'accesso allo stesso avrebbe dovuto essere inibito alla clientela e al momento del sopralluogo non sono stati rivenuti ostacoli atti a interdire l'ingresso del pubblico nel seminterrato e, inoltre, quanto affermato dalla difesa attorea in merito alla destinazione
Pag. 9 di 11 dell'area relativa al piano seminterrato a deposito, non corrisponde alle planimetrie presentate il 06.06.2019 ad integrazione della richiesta di autorizzazione per struttura di vendita di media maggiore dd. 31.05.2019, da cui risulta il piano seminterrato con un'area di esposizione di 155,48 mq e una di deposito di 11,07 mq, pertanto un totale di 166,55 mq.
In data 1.08.2019, e dunque dopo il sopralluogo e la notificazione del verbale, inspiegabilmente, la società ricorrente ha depositato una SCIA per esercizio della vendita al dettaglio di media struttura minore, per esercitare l'attività nelle more del rilascio dell'autorizzazione per media struttura maggiore, elemento sicuramente singolare, ma che nulla prova sull'estensione della struttura in cui era stata fino ad allora illegittimamente esercitata l'attività.
L'importo della sanzione per il pagamento in misura ridotta risulta essere stato calcolato secondo quanto previsto dall'art. 16 della L. 689/1981, applicando cioè l'importo più favorevole tra quello risultante calcolando il doppio del minimo edittale (che nel caso di specie sarebbe stato pari ad
Euro 30.000,00.-) e quello risultante dalla terza parte della sanzione massima (Euro 20.000,00.-, importo applicato).
L'opposizione deve essere dunque respinta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
Pag. 10 di 11 2) condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, , che liquida in € 3397,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Così deciso in Trieste, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Maria RI FI
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
N. R.G. 1863/2023
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria
RI FI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1863 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
(C.F. ), con sede legale in San Parte_1 P.IVA_1
Canzian d'Isonzo (GO), via C. Battisti n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per il signor (C.F. Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti C.F._1
dall'avvocato Marco Galletti del Foro di Udine e domiciliati, anche digitalmente, presso il suo studio in Udine, piazza Garibaldi n. 4,- ricorrenti-
E
(codice fiscale ), in persona del Sindaco in Controparte_1 P.IVA_2
carica rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Controparte_2
OD, LE FR, RA De BI e DA de EN dell'Avvocatura Civica, fax n. 040-6754938, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura Civica in , via del Teatro Romano n. 7, come CP_1
da procura alle liti in atti - resistente -
OGGETTO: impugnazione ordinanza-ingiunzione Prot. Corr. n. 11°-
C-032/19 I.A. emessa dal Dipartimento Servizi Finanziari, CP_3
Partecipazioni, Attività Economiche Controparte_4
notificata a mezzo pec in data 12.04.2023 decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 11 dicembre 2025.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“"In via preliminare: disporsi, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta sussistendo gravi motivi. In via principale: dichiararsi l'infondatezza in fatto e diritto delle pretese sanzionatorie azionate con l'ordinanza ingiunzione opposta e, per l'effetto, dichiararsi nulla, annullarsi e comunque revocarsi l'ordinanza ingiunzione opposta stessa. Con vittoria delle spese di lite.
Prima subordinata: ridursi la somma ingiunta alla società odierna ricorrente alla somma di euro 2.000,00, ossia al minimo previsto dall'articolo 80 comma 2 della L.R. n. 29/2005 attualmente vigente;
un tanto anche, se necessario, con disapplicazione della parte in cui la L.R. 17 febbraio 2023,
n. 5 non dovesse disporre la retroattività dell'articolo 37 comma 1 della predetta legge alle fattispecie ancora pendenti. Con vittoria delle spese di lite o con compensazione integrale (o quanto meno parziale) delle stesse.
Seconda subordinata: ridursi la somma ingiunta alla società odierna ricorrente alla somma che verrà ritenuta di giustizia, comunque non
Pag. 2 di 11 superiore ad euro 6.000,00, ossia al massimo previsto dall'articolo 80 comma 2 della L.R. n. 29/2005 attualmente vigente;
un tanto anche, se necessario, con disapplicazione della parte in cui la L.R. 17 febbraio 2023,
n. 5 non dovesse disporre la retroattività dell'articolo 37 comma 1 della predetta legge alle fattispecie ancora pendenti. Con vittoria delle spese di lite o con compensazione integrale (o quanto meno parziale) delle stesse.
Terza subordinata: nel caso in cui non si ritenesse applicabile alla fattispecie sub iudice la sanzione prevista dall'articolo 80 comma 2 della
L.R. n. 29/2005 attualmente vigente e non si ritenesse di poter disapplicare la L.R. 17 febbraio 2023 n. 5 nella parte in cui non dovesse disporre la retroattività dell'articolo 37 comma 1 della predetta legge alle fattispecie ancora pendenti, rinviarsi gli atti alla Corte Costituzionale al fine di far giudicare alla predetta Corte se la predetta mancanza di retroattività sia o meno legittima sotto il profilo costituzionale. Con vittoria delle spese di lite o con compensazione integrale (o quanto meno parziale) delle stesse.".
Per la resistente:
“in via preliminare respingere l'istanza di sospensione dell'ordinanza- ingiunzione impugnata perché infondata;
nel merito rigettare il ricorso in opposizione proposto dal signor in proprio e quale Parte_2
rappresentante legale di avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. Prot. Corr. n. 11°-C-032/19 I.A. siccome infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, onorari e accessori del giudizio.”.
***
Si esponeva in ricorso che:
Pag. 3 di 11 - La società ricorrente esercita l'attività di vendita al dettaglio di mobili e detiene un immobile – ove esercita tale attività – in viale Miramare n. 91 a;
immobile che si compone di tre CP_1
piani: il piano terra, il piano interrato ed il piano rialzato (con la specifica che piano rialzato e piano interrato hanno le stesse dimensioni). Dopo aver acquisito, verso la fine del mese di marzo 2019, la disponibilità del predetto immobile, la società odierna ricorrente presentava al SUAP del Comune di , in CP_1
data 31 maggio 2019, un'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio “di vendita al dettaglio di
(superficie di vendita Parte_3
superiore a 400 mq e fino a 1.500 mq”; e ciò in ossequio a quanto prescritto dall'articolo 12 comma 2 della L.R. n.
29/2005. In data 27.07.2019 veniva elevato nei confronti della società odierna ricorrente il verbale “Bollettario n.
03390/084731” (doc. 1), a mezzo del quale si contestava al sig. legale rappresentante della società ricorrente) Parte_2
la violazione dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 29/2005; in particolare, gli agenti della polizia locale asserivano che, alla data del 26.07.2019, la superficie di vendita fosse superiore a
400 mq, e, in particolare, fosse pari a 612 mq.;
- Nelle date del 15.11.2022 e 01.02.2023, si teneva l'audizione difensiva richiesta dal legale rappresentante della società odierna ricorrente;
in quella sede il predetto legale rappresentante evidenziava che “la superficie di vendita al momento del
Pag. 4 di 11 sopralluogo della polizia locale non era superiore ai 400 mq … poiché l'area relativa al seminterrato era adibita a deposito”;
- In data 12.04.2023 veniva notificata alla società ricorrente l'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione.
Con l'impugnazione i ricorrenti deducevano l'illegittimità della predetta ordinanza per vizi di procedura e di merito e, pertanto, previo accoglimento dell'istanza di sospensione, ne chiedevano l'annullamento e in via subordinata la riduzione dell'importo.
Per quanto concerne il primo aspetto, deducevano l'inesistenza o comunque la nullità dell'ordinanza perché priva della sottoscrizione, essendo stata la firma digitale apposta soltanto sulla lettera di trasmissione.
Nel merito, affermava che le motivazioni per cui la società ricorrente aveva comunque deciso di aprire il punto vendita prima del compimento del sessantesimo giorno si ravvisano nel fatto che – alla data del 26.07.2019 – la superficie di vendita non era ancora di 400 mq: ciò poiché il piano interrato era, a quella data, ancora adibito a deposito, essendo solamente in previsione l'adibizione di tale piano a superficie di vendita. Pertanto, la società ricorrente non aveva violato l'art. 12, comma 2, L.R. 29/2005 e, al più, non avendo nelle more presentato “una segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio della vendita al dettaglio su una superficie inferiore a 400 mq come previsto ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R.
05.12.2005 n. 29 e s.m.i.” la società avrebbe dovuto essere sanzionata con la sanzione amministrativa (di gran lunga inferiore) prevista dalla Legge
Regionale n. 29/2005 (vigente all'epoca) per tale tipo di violazione e non per la violazione dell'articolo 12 comma 2 della predetta Legge Regionale.
Pag. 5 di 11 In via subordinata, osservava che l'articolo 80 comma 2 della L.R. n.
29/2005 – come modificato dall'articolo 37, comma 1, della L.R. 17 febbraio 2023, n. 5 – dispone che “la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 14 bis e 39, è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 6.000 euro”: chiedeva che la sanzione comminata alla società odierna ricorrente venisse riparametrata in ossequio a quanto previsto dalla successiva norma più favorevole. E ciò anche poiché
l'ordinanza ingiunzione era stata emessa successivamente all'emanazione della predetta L.R. 17 febbraio 2023, n. 5 (il “nuovo” articolo 80 della L.R.
29/2005 è in vigore dal 23 febbraio 2023).
Il si costituiva e contestava la spiegata opposizione, CP_1 CP_1
confermando la legittimità del proprio operato e l'adeguatezza della sanzione alle irregolarità riscontrate.
Preliminarmente, si impone il rigetto dell'eccezione di mancata notificazione dell'ordinanza all'amministratore per essere stata curata la notificazione nei suoi confronti all'indirizzo digitale della società, poiché trattasi di notifica al più nulla ma non inesistente, che ha sicuramente raggiunto lo scopo e, pertanto, ogni eventuale irregolarità deve dirsi sanata.
Ancora, preliminarmente, con riguardo alla mancata sottoscrizione dell'ordinanza ingiunzione che però reca la trascrizione meccanica del nome del funzionario, si deve rammentare che “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate
Pag. 6 di 11 dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, della riproduzione, della trasmissione o dell'emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.”
In altre parole, quando un atto amministrativo, come un'ordinanza- ingiunzione, è redatto con sistemi meccanizzati o computerizzati, la firma autografa è legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile (in questo caso, la responsabile dr.ssa . Persona_1
L'articolo 12 della L.R. n. 29/2005 prevede, infatti, che: “1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività al Comune.
2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie strutture aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 400, sono soggetti ad autorizzazione del Comune per la quale è previsto il silenzio assenso, subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4.....”.
L'art. 80, c. 2 della legge regionale n. 29/2005, nella formulazione applicabile ratione temporis, detta, quindi, la sanzione per la violazione del disposto di cui all'art. 12, c. 2, nello specifico: “La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, comma 1, 14 bis e 39, è punita con una sanzione amministrativa da 4.000 euro a 12.000 euro. La violazione
Pag. 7 di 11 delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 2, e 13 è punita con una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 60.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la segnalazione certificata di inizio attività
o senza la prescritta autorizzazione comunale il oltre alla sanzione CP_1
amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico segnalato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.”
La in data 31.05.2019, aveva presentato al Parte_1
competente ufficio del Comune di istanza di rilascio CP_1
dell'autorizzazione per l'esercizio di vendita al dettaglio di media struttura maggiore (superficie di vendita superiore a 400 mq e fino a 1.500 mq) per l'unità ubicata in viale Miramare n. 91, con l'indicazione di una superficie di vendita di 435 mq (doc. 2), tuttavia alla data del sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale l'autorizzazione richiesta non era ancora stata rilasciata, né erano mai state presentate segnalazioni di inizio attività o altre richieste di autorizzazioni per l'esercizio della medesima attività. Pertanto, alla data del sopralluogo delle Autorità, in data 26.07.2019, alcuna attività era legittimamente esercitabile in quegli spazi.
Circa l'applicazione, nel rispetto dell'invocato principio del favor rei, la
Giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nell'affermare che, in tema di illeciti amministrativi, vige il principio di legalità e irretroattività stabilito dall'art. 1 della Legge n. 689/1981 e questo comporta che il comportamento illecito deve essere giudicato secondo la legge del tempo in cui è stato commesso (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28130
Pag. 8 di 11 Anno 2025). La disciplina posteriore, anche se abrogatrice o più favorevole, dunque non trova applicazione.
L'avvenuta abrogazione di illeciti amministrativi non cancella, quindi,
l'antigiuridicità delle condotte passate. Il principio del favor rei, previsto dall'art. 2 del codice penale, è un'eccezione confinata all'ambito penale e non estensibile alle sanzioni amministrative.
La Giurisprudenza costituzionale e quella sovranazionale (Corte Edu), invocata dall'opponente si riferisce agli illeciti che determinano sanzioni molto gravi, assimilabili in concreto quanto ad afflittività a quelle penali, fattispecie che non ricorre nel caso di specie. Si richiamano a tal proposito gli Engels criteria: Sono tre criteri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza Engel c. Paesi Bassi) per stabilire se una sanzione, al di là della sua qualificazione nel diritto nazionale (es. amministrativa), debba essere considerata 'penale' ai fini dell'applicazione delle garanzie convenzionali. I criteri sono: 1) la qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto interno;
2) la natura stessa dell'illecito; 3) la natura e il grado di severità della sanzione, elementi che appunto possono agevolmente escludersi nella fattispecie all'esame.
Con riferimento, invece, all'asserito esercizio dell'attività in una struttura con estensione inferiore ai 400 mq, l'Amministrazione resistente ha condivisibilmente osservato che se il piano seminterrato fosse stato, infatti, effettivamente adibito a deposito l'accesso allo stesso avrebbe dovuto essere inibito alla clientela e al momento del sopralluogo non sono stati rivenuti ostacoli atti a interdire l'ingresso del pubblico nel seminterrato e, inoltre, quanto affermato dalla difesa attorea in merito alla destinazione
Pag. 9 di 11 dell'area relativa al piano seminterrato a deposito, non corrisponde alle planimetrie presentate il 06.06.2019 ad integrazione della richiesta di autorizzazione per struttura di vendita di media maggiore dd. 31.05.2019, da cui risulta il piano seminterrato con un'area di esposizione di 155,48 mq e una di deposito di 11,07 mq, pertanto un totale di 166,55 mq.
In data 1.08.2019, e dunque dopo il sopralluogo e la notificazione del verbale, inspiegabilmente, la società ricorrente ha depositato una SCIA per esercizio della vendita al dettaglio di media struttura minore, per esercitare l'attività nelle more del rilascio dell'autorizzazione per media struttura maggiore, elemento sicuramente singolare, ma che nulla prova sull'estensione della struttura in cui era stata fino ad allora illegittimamente esercitata l'attività.
L'importo della sanzione per il pagamento in misura ridotta risulta essere stato calcolato secondo quanto previsto dall'art. 16 della L. 689/1981, applicando cioè l'importo più favorevole tra quello risultante calcolando il doppio del minimo edittale (che nel caso di specie sarebbe stato pari ad
Euro 30.000,00.-) e quello risultante dalla terza parte della sanzione massima (Euro 20.000,00.-, importo applicato).
L'opposizione deve essere dunque respinta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
Pag. 10 di 11 2) condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, , che liquida in € 3397,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Così deciso in Trieste, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Maria RI FI
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