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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 346/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
DI GAETANO LORENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3992/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/10299 IMU 2022
- sul ricorso n. 3994/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/7606 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente
In via principale
•Accogliere il ricorso per i motivi di diritto suesposti e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di accertamento n. T3/RE 10299 anno 2022 emesso dal Comune di Milano e notificato il 08/07/2025, relativo all'anno di imposta 2022, della somma complessiva di € 4.411,00, per i motivi dedotti sub I), II), III), IV) e V).
•Condannare parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario costituito.
In via subordinata
•Nella non temuta ipotesi che l'On.le Organo Giudicante adito ritenga di non dovere accogliere le superiori istanze, rideterminare il quantum in relazione agli importi dovuti.
Resistente
in via principale
•Respingere il ricorso notificato in data 08/07/2025 contro l'avviso di accertamento per omesso versamento
IMU n. T3-RE/10299, annualità 2022, relativamente all'immobile di proprietà sito in via Ausonio 26, di cui al foglio 434, mappale 288, subalterno 26;
•La vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore_1 del foro di Agrigento ha presentato ricorso contro il Comune di Milano con il quale chiede l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. T3/RE 10299 relativo all'IMU per l'anno 2022 di euro 4.411,00.
I motivi del ricorso sono:
1.Illegittimità per omessa motivazione e mancanza di chiarezza: l'avviso non spiega adeguatamente i presupposti di fatto e il ragionamento giuridico alla base della richiesta.
2.Inesattezza della richiesta economica: gli importi richiesti sono errati e non dovuti.
3.Carenza di legittimazione passiva: l'immobile oggetto dell'accertamento è stato concesso in comodato d'uso e il sig. Ricorrente_1 non è più il soggetto obbligato al pagamento.
4.Erronea imputazione di omesso versamento IMU: l'imposta è stata regolarmente versata e l'immobile è destinato ad abitazione principale del comodatario.
5.Illegittimità degli interessi di mora e aggio: mancano indicazioni chiare sul calcolo degli interessi e degli importi richiesti.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento, la condanna del Comune di Milano al pagamento delle spese legali e, in via subordinata, la rideterminazione degli importi dovuti.
Il Comune di Milano si costituisce in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso presentato dal sig.
Ricorrente_1 contro l'avviso di accertamento per omesso versamento IMU relativo all'immobile sito in Indirizzo_1, annualità 2022.
Con memoria del 12 gennaio 2026 il contribuente richiama i motivi di ricorso. In particolare la mancata notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento, avvisi di addebito e accertamento) viola il diritto di difesa del contribuente e rende nullo l'avviso di accertamento. Viene richiamata la normativa e la giurisprudenza che stabiliscono l'obbligo di notifica per garantire la legittimità della procedura di riscossione.
Con i medesimi motivi il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. T3/RE 7606 anno 2023 incardinato al n. RG.3994-25.
Nel procedimento si è costituito il Comune di Milano.
Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa.
All'udienza pubblica del 22 gennaio 2026, previa riunione del procedimento RG, 3994-25 al procedimento
RG. 3992-25, per connessione soggettiva e oggettiva, i ricorsi sono passati in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente con il primo e quinto motivo nei ricorsi riuniti eccepisce il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento IMU e il calcolo degli interessi e agio. I motivi attinenti la motivazione posso essere trattati congliuntamente.
I motivi sono infondati
1.1.L'avviso di accertamento IMU soddisfa l'obbligo di motivazione quando permette al contribuente di comprendere con chiarezza gli elementi essenziali della pretesa tributaria, mettendolo così in condizione di contestare sia l'an che il quantum dell'imposta.
L'atto di accertamento richiama i presupposti di legge, riporta l'identificazione degli immobili sulla base delle dichiarazioni, dei dati catastali e fiscali, l'imposta dovuta e il calcolo delle sanzioni con relativi interessi.(pag.1-2).
Il ricorrente, infatti, si lamenta un mero vizio della motivazione, senza prospettare anche le ragioni per le quali abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa.
2.Con il secondo motivo il contribuente afferma di aver già versato euro 857,00 nel 2024 per l'annualità 2022
(all.3 ric.). Con tale affermazione il ricorrente riconosce che la richiesta del Comune riguarda l'immobile di sua proprietà, sito in Indirizzo_1.
Il motivo è infondato
2.2.Il pagamento dell'Imu è riferito all'anno 2024 come si rileva dal prospetto esposto nell'atto di costituzione del Comune (pag.9).
3.Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene di non essere soggetto passivo dell'IMU poiché l'immobile è stato concesso in comodato gratuito.
Il motivo non merita accoglimento
3.1.Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirlo.
L'art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 %, per le abitazioni concesse in concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta. Viene specificato che, la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:
il contratto di comodato sia registrato;
il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato;
oltre a quest'ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il contratto di comodato versato in atti non risulta registrato;
il comodatario risulta proprietario di un immobile sito in Indirizzo_2 (doc.5 Comune); Il contratto di comodato non è stato stipulato tra parenti in linea retta, e infine il ricorrente non è più residente nel comune di Milano dal 21 gennaio 2022.
4.Con memorie del 12 gennaio 2026, il ricorrente contesta la mancata ricezione degli atti presupposti, si tratterebbe nuova e ulteriore difesa da quelle contenute nel ricorso introduttivo.
Deve ritenersi nella specie che risultava necessario proporre motivi aggiunti, perché il ricorrente nulla aveva dedotto nel ricorso introduttivo, mentre con successiva memoria illustrativa ha dedotto la nullità delle notifiche degli atti presupposti senza peraltro indicare quali. Nel giudizio tributario, infatti, è inammissibile la proposizione di un nuovo motivo di impugnazione dell'atto impositivo contenuto nella memoria ex art. 32, D.Lgs. n. 546/1992, in quanto il contenzioso è rigidamente limitato a quanto dedotto con il ricorso introduttivo.
Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della memoria integrativa dei motivi del ricorso, con cui erano dedotti vizi di inesistenza/nullità della notifica dell'atto impositivo già impugnato, sul rilievo che essi, proprio in ragione dell'intervenuta impugnazione dell'atto notificato, erano già conosciuti dal contribuente al momento della presentazione del ricorso introduttivo, mentre non era stata articolata alcuna prova per dimostrare la mancata o il diverso momento di conoscenza. Sentenza del 02/07/2014 n. 15051.
Peraltro, sulla questione la Corte osserva che il Comune, essendo il destinatario dell'imposta sugli immobili, ha il compito di verificare la posizione dei cittadini tenuti al versamento della stessa. L'accertamento IMU altro non è che l'atto con il quale si richiede il pagamento di quanto dovuto da parte del contribuente e il
Comune ha tempo per la notifica fino alla fine del quinto anno successivo a quello in cui andavano effettuati la dichiarazione o il versamento. Il ricorrente nella specie ha impugnato gli avvisi di accertamento sanando ex art. 156 c.p.c. l'eventuale irregolarità della notifica.
In conclusione la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.6, in composizione monocratica, rigetta i ricorsi riuniti. Condanna Ricorrente_1 all rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Milano, liquidate in complessivi euro 1.700,00.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti. Condanna Ricorrente_1 all rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Milano, liquidate in complessivi euro 1.700,00.
Milano, 22 gennaio 2026
Il Giudice
ZO Di NO
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
DI GAETANO LORENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3992/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/10299 IMU 2022
- sul ricorso n. 3994/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/7606 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente
In via principale
•Accogliere il ricorso per i motivi di diritto suesposti e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di accertamento n. T3/RE 10299 anno 2022 emesso dal Comune di Milano e notificato il 08/07/2025, relativo all'anno di imposta 2022, della somma complessiva di € 4.411,00, per i motivi dedotti sub I), II), III), IV) e V).
•Condannare parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario costituito.
In via subordinata
•Nella non temuta ipotesi che l'On.le Organo Giudicante adito ritenga di non dovere accogliere le superiori istanze, rideterminare il quantum in relazione agli importi dovuti.
Resistente
in via principale
•Respingere il ricorso notificato in data 08/07/2025 contro l'avviso di accertamento per omesso versamento
IMU n. T3-RE/10299, annualità 2022, relativamente all'immobile di proprietà sito in via Ausonio 26, di cui al foglio 434, mappale 288, subalterno 26;
•La vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore_1 del foro di Agrigento ha presentato ricorso contro il Comune di Milano con il quale chiede l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. T3/RE 10299 relativo all'IMU per l'anno 2022 di euro 4.411,00.
I motivi del ricorso sono:
1.Illegittimità per omessa motivazione e mancanza di chiarezza: l'avviso non spiega adeguatamente i presupposti di fatto e il ragionamento giuridico alla base della richiesta.
2.Inesattezza della richiesta economica: gli importi richiesti sono errati e non dovuti.
3.Carenza di legittimazione passiva: l'immobile oggetto dell'accertamento è stato concesso in comodato d'uso e il sig. Ricorrente_1 non è più il soggetto obbligato al pagamento.
4.Erronea imputazione di omesso versamento IMU: l'imposta è stata regolarmente versata e l'immobile è destinato ad abitazione principale del comodatario.
5.Illegittimità degli interessi di mora e aggio: mancano indicazioni chiare sul calcolo degli interessi e degli importi richiesti.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento, la condanna del Comune di Milano al pagamento delle spese legali e, in via subordinata, la rideterminazione degli importi dovuti.
Il Comune di Milano si costituisce in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso presentato dal sig.
Ricorrente_1 contro l'avviso di accertamento per omesso versamento IMU relativo all'immobile sito in Indirizzo_1, annualità 2022.
Con memoria del 12 gennaio 2026 il contribuente richiama i motivi di ricorso. In particolare la mancata notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento, avvisi di addebito e accertamento) viola il diritto di difesa del contribuente e rende nullo l'avviso di accertamento. Viene richiamata la normativa e la giurisprudenza che stabiliscono l'obbligo di notifica per garantire la legittimità della procedura di riscossione.
Con i medesimi motivi il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. T3/RE 7606 anno 2023 incardinato al n. RG.3994-25.
Nel procedimento si è costituito il Comune di Milano.
Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa.
All'udienza pubblica del 22 gennaio 2026, previa riunione del procedimento RG, 3994-25 al procedimento
RG. 3992-25, per connessione soggettiva e oggettiva, i ricorsi sono passati in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente con il primo e quinto motivo nei ricorsi riuniti eccepisce il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento IMU e il calcolo degli interessi e agio. I motivi attinenti la motivazione posso essere trattati congliuntamente.
I motivi sono infondati
1.1.L'avviso di accertamento IMU soddisfa l'obbligo di motivazione quando permette al contribuente di comprendere con chiarezza gli elementi essenziali della pretesa tributaria, mettendolo così in condizione di contestare sia l'an che il quantum dell'imposta.
L'atto di accertamento richiama i presupposti di legge, riporta l'identificazione degli immobili sulla base delle dichiarazioni, dei dati catastali e fiscali, l'imposta dovuta e il calcolo delle sanzioni con relativi interessi.(pag.1-2).
Il ricorrente, infatti, si lamenta un mero vizio della motivazione, senza prospettare anche le ragioni per le quali abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa.
2.Con il secondo motivo il contribuente afferma di aver già versato euro 857,00 nel 2024 per l'annualità 2022
(all.3 ric.). Con tale affermazione il ricorrente riconosce che la richiesta del Comune riguarda l'immobile di sua proprietà, sito in Indirizzo_1.
Il motivo è infondato
2.2.Il pagamento dell'Imu è riferito all'anno 2024 come si rileva dal prospetto esposto nell'atto di costituzione del Comune (pag.9).
3.Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene di non essere soggetto passivo dell'IMU poiché l'immobile è stato concesso in comodato gratuito.
Il motivo non merita accoglimento
3.1.Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirlo.
L'art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 %, per le abitazioni concesse in concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta. Viene specificato che, la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:
il contratto di comodato sia registrato;
il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato;
oltre a quest'ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il contratto di comodato versato in atti non risulta registrato;
il comodatario risulta proprietario di un immobile sito in Indirizzo_2 (doc.5 Comune); Il contratto di comodato non è stato stipulato tra parenti in linea retta, e infine il ricorrente non è più residente nel comune di Milano dal 21 gennaio 2022.
4.Con memorie del 12 gennaio 2026, il ricorrente contesta la mancata ricezione degli atti presupposti, si tratterebbe nuova e ulteriore difesa da quelle contenute nel ricorso introduttivo.
Deve ritenersi nella specie che risultava necessario proporre motivi aggiunti, perché il ricorrente nulla aveva dedotto nel ricorso introduttivo, mentre con successiva memoria illustrativa ha dedotto la nullità delle notifiche degli atti presupposti senza peraltro indicare quali. Nel giudizio tributario, infatti, è inammissibile la proposizione di un nuovo motivo di impugnazione dell'atto impositivo contenuto nella memoria ex art. 32, D.Lgs. n. 546/1992, in quanto il contenzioso è rigidamente limitato a quanto dedotto con il ricorso introduttivo.
Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della memoria integrativa dei motivi del ricorso, con cui erano dedotti vizi di inesistenza/nullità della notifica dell'atto impositivo già impugnato, sul rilievo che essi, proprio in ragione dell'intervenuta impugnazione dell'atto notificato, erano già conosciuti dal contribuente al momento della presentazione del ricorso introduttivo, mentre non era stata articolata alcuna prova per dimostrare la mancata o il diverso momento di conoscenza. Sentenza del 02/07/2014 n. 15051.
Peraltro, sulla questione la Corte osserva che il Comune, essendo il destinatario dell'imposta sugli immobili, ha il compito di verificare la posizione dei cittadini tenuti al versamento della stessa. L'accertamento IMU altro non è che l'atto con il quale si richiede il pagamento di quanto dovuto da parte del contribuente e il
Comune ha tempo per la notifica fino alla fine del quinto anno successivo a quello in cui andavano effettuati la dichiarazione o il versamento. Il ricorrente nella specie ha impugnato gli avvisi di accertamento sanando ex art. 156 c.p.c. l'eventuale irregolarità della notifica.
In conclusione la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.6, in composizione monocratica, rigetta i ricorsi riuniti. Condanna Ricorrente_1 all rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Milano, liquidate in complessivi euro 1.700,00.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti. Condanna Ricorrente_1 all rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Milano, liquidate in complessivi euro 1.700,00.
Milano, 22 gennaio 2026
Il Giudice
ZO Di NO