TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/12/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 912/2017 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 912/2017 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefania Sapuppo, giusta procura in calce all'atto introduttivo di giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Siracusa (Sr), viale Teocrito n. 77;
ATTORE – CONVENUTO
IN VIA RICONVENZIONALE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Donati, giusta procura in atti, con studio in Arezzo, via
Avvocato Fulvio Croce n. 14;
CONVENUTA – ATTRICE
IN VIA RICONVENZIONALE
E CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Marco CP_2 C.F._2
NI e OV MA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via
Necropoli Grotticelle n. 16/A;
CONVENUTO – ATTORE
IN VIA RICONVENZIONALE
nonché CONTRO C.F. e P.I. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
l.r.p.t., rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Maurizio
GN e CO IT, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec: ; Email_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 08.02.2017 ha Parte_1 convenuto in giudizio il nonché il medico dott. al fine Controparte_1 CP_2 di vedersi accertare e dichiarare la responsabilità medica contrattuale ed extracontrattuale in solido degli odierni convenuti così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
All'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
– Accertare e dichiarare la responsabilità medica contrattuale ed extracontrattuale in solido degli odierni convenuti;
– Per l'effetto, condannare il e il dott. in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, al risarcimento dei danni tutti patiti dal sig. Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, nella misura indicata nella parte motiva del presente atto nella complessiva somma di € 180.000,00, ovvero nella misura accertata in corso di causa comprensiva del danno da ritardato adempimento, danno patrimoniale da spese di cura ed assistenza che ammonta ad € 254,46, danno da perdita di chance, danno patrimoniale da interruzione dell'attività lavorativa, danno biologico, danno esistenziale, nonché gli interessi legali dal dì al soddisfo e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito risarcitorio di valore. – Con vittoria di spese e competenze di lite.
A fondamento della domanda , quale sportivo professionista ovverosia Parte_1 giocatore professionista di pallamano italo-argentino, ha dedotto di essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico in data 17.04.2014 da parte del convenuto medico CP_2 specialista in ortopedia e traumatologia in Arezzo presso il ciò a Controparte_1 seguito della diagnosi della rottura del legamento crociato anteriore sinistro e per la ricostruzione biologica dello stesso.
Ha dedotto, inoltre, che nel corso della citata operazione ha subìto una “grande lacerazione sulla parte interessata dall'intervento chirurgico”, la quale lo ha reso claudicante, con gravi ripercussioni sulla propria capacità sportiva professionale, in quanto la stessa gli ha impedito di “seguire i progressi indicati nelle prescrizioni mediche rilasciate”.
Più precisamente ha dedotto che tale ferita, asseritamente provocata da una colposa ustione da elettrobisturi provocata nel corso del citato intervento, si era inevitabilmente “cicatrizzata formando una crosta che non gli consentiva di avere la distensione totale della gamba”, cosa questa ultima che ha “condizionato gravemente il recupero funzionale dell'articolazione, a causa dell'infiammazione importante che ha condotto ad una cicatrizzazione non fisiologica della zona”; il tutto con
“ripercussioni sul trofismo dei muscoli” e con danneggiamento definitivo dell'attore “nella sua attività sportiva, svolta come professionista” nella misura del 12 % di danno permanente.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito il il quale ha Controparte_1 preliminarmente dedotto l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di
Arezzo; nel merito, ha contestato la domanda di parte attrice chiedendone il rigetto;
inoltre, e per il caso di accertata fondatezza dei fatti come descritti da parte attrice, ha chiesto di essere sollevata da qualsiasi pregiudizio economico, formulando, nei confronti del dott. apposita domanda CP_2 riconvenzionale trasversale di rivalsa/regresso, per l'intero, in forza del contratto d'opera professionale stipulato con lo stesso dott. il quale all'art.
3.1 lett. c), reciterebbe che “Il medico CP_2 dichiara comunque di rilevare indenne la per ogni fatto o omissione a lui imputabile”. CP_4
Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali anche ex art. 96 c.p.c..
Si è costituito, inoltre, il quale ha preliminarmente evidenziato l'incompetenza CP_2 territoriale del Tribunale di Siracusa adìto, nonché l'improcedibilità della domanda;
nel merito, ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto;
in ogni caso, ha svolto una domanda riconvenzionale avverso la struttura sanitaria al fine di far valere Controparte_1 la responsabilità di questa ultima nella determinazione o nel concorso a determinare il danno lamentato dall'attore, con chiamata di causa della citata struttura.
In ultimo, ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni,
al fine di essere manlevato da ogni eventuale conseguenza di natura Controparte_3 civilistica in relazione al proprio operato ed all'esito delle domande di parte attrice. Si è costituita, altresì, la quale terza chiamata in causa, la quale ha Controparte_3 contestato sia la domanda di manleva formulata da sia la domanda attorea chiedendone CP_2 il rigetto;
in ogni caso, ha chiesto limitarsi la condanna del convenuto-assicurato “entro i limiti del massimale assicurato e limitatamente alla quota effettiva di responsabilità ascrivibile all'assicurato dott. e procedendosi, quindi, alla ripartizione interna delle quote di responsabilità ascrivibili CP_2 ai condebitori solidali”, come da condizioni contrattuali di polizza n. 101121580.
In via subordinata, ed in caso di condanna solidale del proprio assicurato, ha chiesto statuirsi in ordine alla ripartizione interna delle responsabilità esperendo azione di regresso nei confronti della struttura condebitrice.
In via istruttoria, concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., è stata disposta la nomina di un collegio peritale – dottori e - al fine di verificare “la sussistenza di un nesso di Persona_1 Persona_2 causalità tra le lesioni subite dal Sig. e l'intervento praticato a quest'ultimo da parte del Parte_1
Dott. e se la necrosi cellulare epidermica sia riconducibile a ustione da elettrobisturi o ad CP_2 altra causa, rispondendo in particolare ai quesiti indicati nella memoria n.2 di parte attrice”; con riserva sugli ulteriori mezzi istruttori all'esito della C.T.U..
Depositata la C.T.U. e richiamati i predetti C.C.T.T.U.U., giusta ordinanza del 19.06.2019 al fine di ottenere i dovuti chiarimenti circa i fatti di lite, nonché ammessi ed assunti gli ulteriori mezzi di prova rilevanti ai fini decisori, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2024, con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (tuttavia con rimessione in termini giusta istanza depositata in atti in data
21.05.2025).
******************
Preliminarmente si evidenzia la procedibilità della domanda considerato il superamento dell'eccezione di incompetenza territoriale nonché l'avvenuto esperimento della mediazione obbligatoria ex art.5 del D.Lgs n.28/2010.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha ben argomentato, nel caso di danno cagionato da errore medico, circa la responsabilità fra medico e struttura sanitaria in cui si è svolto il ricovero e l'intervento chirurgico, in ragione del fatto che “la relazione che si instaura tra struttura sanitaria e paziente dà luogo ad un rapporto contrattuale autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria, a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo” (Cfr. Cassazione
Civile Sentenza n. 8413/2014, nonché Cass. Civ. n. 13953/2007, Cass. Civ. n. 8826/2007).
La stessa parte, fra l'altro, ha fornito adeguata prova circa “l'esistenza del contratto o del contatto sociale con la struttura sanitaria pubblica o privata e/o con il medico, e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia” allegando “l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (…)”.
Tuttavia, la domanda attorea, incentrata sull'asserita condotta negligente delle parti convenute – medico e struttura – è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti e secondo le motivazioni che seguono.
Ed invero. Non può dirsi sussistente il nesso di causalità fra la lacerazione patita dall'attore post intervento al legamento crociato - come diretto dal convenuto presso la struttura CP_2 convenuta - ed il relativo danno da perdita di chance, ovvero da perdita della propria capacità sportiva professionale, asseritamente patito dall'attore (fra cui la mancata convocazione nella Nazionale
Italiana di Pallamano); né può dirsi provato il relativo danno – cagionata claudicatio - , fra l'altro quantificato in maniera generica nelle varie voci di danno (sia a livello patrimoniale e non patrimoniale, ovverosia danno emergente e lucro cessante, da perdita di chance, danno biologico e rimborso spese sanitarie occorse, danno esistenziale, per l'importo totale di Euro 180.000,00, oltre interessi e rivalutazione dall'aprile 2014 e sino al soddisfo).
Ciò emerge sia dall'esito della C.T.U. affidata ai dottori e al fine di Persona_1 Persona_2
“verificare la sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite dal signor e l'intervento Parte_1 praticato a quest'ultimo da parte del Dr. e se la necrosi cellulare epidermica sia riconducibile CP_2
a ustione da elettrobisturi o ad altra causa, rispondendo in particolare ai quesiti indicati nella memoria n. 2 di parte attrice”; gli stessi hanno pertanto argomentato in ordine al:
“1. quadro clinico dell'attore all'epoca in cui si è affidato alle cure dei sanitari;
2. se l'intervento chirurgico eseguito sia stato adeguato, tenuto conto delle condizioni cliniche in cui versava l'attore e se fossero o meno possibili interventi e/o terapie diverse;
3. se l'intervento chirurgico sia stato correttamente eseguito;
specificando le eventuali complicanze e dicendo se l'assistenza pre o post operatoria sia stata o meno adeguata;
4. se, tenuto conto delle condizioni fisiche preesistenti e dell'età dell'attore, le condizioni attuali del sig. siano o meno riconducibili ai trattamenti sanitari prestati o omessi, Parte_1 specificando quali siano state le cause che hanno determinato la necrosi cellulare epidermica, estesa dalla zona poplitea fino al terzo superiore dello gastrocnemio ginocchio sinistro, ed indicando le specifiche condotte non adeguate tenute dai sanitari;
5. se la necrosi cellulare epidermica, sia riconducibile ad una ustione da elettrobisturi intercorsa durante l'intervento;
6. quali postumi ha determinato tale ustione e/o qualunque causa abbia provocato la necrosi e quali postumi sarebbero prevedibilmente residuati qualora l'attore fosse stato adeguatamente
e tempestivamente trattato dai sanitari convenuti;
dicendo altresì se un'attività adeguata avrebbe portato in via di certezza, di probabilità o di possibilità alla guarigione completa del ginocchio interessato (ripresa funzionale totale) ovvero a condizioni patologiche meno gravi;
7. Indichino la durata dell'inabilità temporanea assoluta e parziale (anche lavorativa), specificandone la misura percentuale con valutazione motivata;
8. quali siano i postumi permanenti derivati dall'attività sanitaria, precisando se tali postumi abbiano o meno impedito l'attività lavorativa specifica del periziando e se siano o meno, anche per il futuro, incidenti sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato (nella specie giocatore di pallamano professionista);
9. accertino e descrivano gli esiti di carattere permanente, indicando l'entità della lesione all'integrità psicofisica;
accertino altresì il grado di percentuale di danno biologico permanente e l'incidenza sulle attività quotidiane e sull'attività sportiva del danneggiato;
10. l'entità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed i costi di quelle eventualmente da sostenere per l'attività di fisioterapia e/o interventi e/o terapie necessarie.
11. valutare il nesso di causa tra intervento e lesioni;
12. le possibilità che la bruciatura, (se verificatasi), possa essere dipesa da gocciolatura di una medicazione successiva, effettuata dal dopo le dimissioni, nonchè se possa essere Parte_1 dipesa da difettoso funzionamento del bisturi o delle altre strumentazioni mediche, messe a disposizione dal;
Controparte_1
13. se l'eventuale ustione e bruciatura, verificatasi nel corso dell'esecuzione dell'intervento chirurgico, fosse immediatamente visibile o visibile al termine dello stesso;
14. se, ove riscontrata la presenza di vescica sieroematica o lacerazione, nell'area o in prossimità dell'area di esecuzione dell'intervento chirurgico, fosse rispondente ai criteri di diligente e corretto esercizio dell'arte e della professione medica, dimettere il paziente, in data
19/04/2014, senza avvertire il Dr. esecutore dell'intervento chirurgico, e senza CP_2 alcunchè prescrivere, con riferimento alla presenza della ferita da ustione. 15. se, ritenuto che il paziente potesse essere dimesso, fosse opportuno che al medesimo fossero prescritte particolari cure e terapie, anche in relazione alla presenza della ferita da ustione, indicando ciò che avrebbe dovuto essere fatto, da parte dei medici che ebbero in cura e terapia il paziente, dopo l'esecuzione dell'intervento chirurgico, da parte del Dr. fino CP_2 alla dimissione dello stesso paziente".
Orbene, gli stessi C.C.T.T.U.U., a seguito dell'esame della documentazione medica allegata dall'attore, hanno esternato precise deduzioni medico-legali in ordine ai fatti di causa, concludendo che dall'esito cutaneo di natura cicatriziale non sono discesi “postumi funzionali” che hanno potuto impedire “l'attività lavorativa specifica del periziato né incidono, anche per il futuro, sulla sua capacità lavorativa specifica di pregresso giocatore di pallamano professionista e di attuale barman”.
Inoltre, sempre sui postumi permanenti lamentati da parte attrice, hanno precisato che gli stessi non
“hanno impedito l'attività lavorativa specifica di giocatore di pallamano del periziato, né incidono, anche per il futuro, sulla sua capacità lavorativa specifica di pregresso giocatore di pallamano professionista e di attuale barman” escludendo del tutto la “perdita di chance” (cfr. perizia in atti, punto 9), pagg. 22 e 23).
Ciò risulta a seguito dell'esame obiettivo dei fatti occorsi, come posto in essere dai consulenti tecnici nominati, a seguito del quale è stato affermato che: “In esito al pregresso intervento chirurgico a carico del ginocchio sinistro, alla obiettività clinica locale si apprezzano tre piccoli esiti cicatriziali, oramai scarsamente visibili, da pregressa artroscopia (…). Non evidenza di attuale zoppia alla deambulazione, né di deficit funzionale del ginocchio”.
Inoltre, quanto sopra risulta anche dalla risposta dei C.C.T.T.U.U. alle note contro deduttive provenienti dal C.T.P. di parte attrice, i quali hanno ribadito che la lesione subìta dall'attore “non abbia influito sulla attività agonistica del periziato”; sul punto hanno affermato, fra l'altro, che
“Trattasi infatti di un esito cutaneo di natura cicatriziale, oramai ben stabilizzato, ma senza alcuna incidenza funzionale sulla articolarità del ginocchio interessato che ha riacquistato la sua completa funzionalità, come da obiettività sopra documentata, e che non ha né può aver impedito l'attività lavorativa specifica del periziato di pregresso giocatore di pallamano professionista e di attuale barman. Depone in tal senso la assenza alla obiettività clinica locale del ginocchio sia di ipomiotrofia, sia di lassità anteriore, posteriore e laterale del ginocchio sinistro, sia di deficit stenico all'arto inferiore e/o di zoppia alla deambulazione a riprova che non vi è in atto alcuna limitazione funzionale del ginocchio che, qualora presente in data 06.06.2016, era invece riconducibile agli esiti algo funzionali del pregresso intervento chirurgico per lesione del l.c.a..”. Così stando le cose, i C.C.T.T.U.U., nelle conclusioni - per quel che rileva rispetto alla asserita perdita della capacità sportiva-professionale nonché alle omissioni in cartella clinica aventi, a dire dell'attore, una incidenza sulla propria guarigione e sul danno lamentato -, hanno affermato che : “5) I postumi cutanei che sarebbero residuati qualora l'attore fosse stato adeguatamente e tempestivamente trattato dai sanitari convenuti, ben difficilmente sarebbero stati differenti da quelli esitati, tenendo presente che qualora si sia trattato di lesione termica, essa è immediata ed irreversibile, anche se correttamente trattata nella imminenza dei fatti, ed evolve comunque verso un esito cicatriziale”, concludendo: “ma senza alcuna incidenza sulla articolarità del ginocchio interessato che ha riacquistato la sua completa funzionalità”.
Tuttavia, lo stesso collegio peritale ha riconosciuto al periziato-attore la risarcibilità della lacerazione cutanea comparsa a seguito dell'intervento al legamento crociato;
ciò “sotto il profilo del danno biologico permanente, in una misura pari al 2 (DUE) % , alla luce dei baremes comunemente in uso, dei criteri contenuti nel Decreto Ministeriale della Salute del 03/07/2003 pubblicato nella G. U. n°
211 dell'11/09/2003 e successive modifiche, nonché dei relativi allegati e tenendo presente il dettato di cui alla Legge 24 marzo 2012 n. 27 convertita con modificazioni DL del 24 gennaio 2012 n. 1 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 il 24/3/2012, in assenza di perdita di chance sulla progressione della sua carriera sportiva di giocatore di pallamano”, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e documentate (visita del Dr. del 12.05.2014 pari a 120,00 Euro e ticket di CP_2
Euro 30,66 del 13.08.2014 dell' ). Controparte_5
Ed invero. A seguito di un esame obiettivo locale sulla gamba sinistra dell'attore, e dopo che i
C.C.T.T.U.U. hanno rilevato “Al suo terzo superiore mediale e al di sotto del ginocchio (…) un esito cicatriziale appianato a forma di goccia obliqua lungo 10 cm. e largo 2,2 cm. nella parte più larga, ove appare in parte ipercromico, fino ad annullarsi del tutto nella parte terminale in basso” affermando per una sua incidenza estetica “molto lieve”, gli stessi hanno indagato la causa della lesione cutanea - citata negli atti ufficiali quale “vescica siero ematica”- evidenziando che “è possibile ipotizzare che la lesione cutanea possa essere riconducibile ad una causa termica per ustione diretta dell'elettrobisturi accidentalmente azionato dall'operatore e più difficilmente dipesa da un malfunzionamento dell'apparecchio e che comunque essa sia da porre in rapporto causale diretto ed esclusivo con l'intervento chirurgico, non emergendo altri elementi che possano ricondurre la etiologia della lesione a eventuali altre cause, concorrenti o coesistenti , anche preesistenti. E' altresì possibile affermare che la lesione fosse sicuramente visibile al personale di sala operatoria nel corso
o alla fine dell'intervento stesso del 17.04”. A fondamento di quanto appena sopra citato e per completezza di indagine, i C.C.T.T.U.U. hanno affermato che “dalla Letteratura e dall'esperienza quotidiana di sala operatoria, risulti che una ustione può verificarsi in corso di intervento per diversi motivi, di cui i più frequenti sono la non corretta applicazione della placca dell'elettrobisturi o della pasta elettroconduttrice che viene posta tra cute e placca, nel caso in esame in genere alla natica, o l'elettrobisturi accidentalmente azionato dall'operatore o anomalie dell'apparecchio determinanti dispersione elettrica per cui è mandatario per il personale di sala operatoria il rispetto delle procedure previste per il corretto impiego della strumentazione in funzione delle attività chirurgiche, da svolgere secondo le norme generali di sicurezza e prevenzione degli eventi avversi, che sono chiaramente esposte nei manuali tecnici delle case produttrici, oltre che nella letteratura specifica in argomento”.
Pertanto, gli stessi tecnici nominati hanno concluso che la lesione, tramutata in esito cicatriziale, seppur avente una “incidenza estetica (…) molto lieve”, “appare riconducibile ad una lesione iatrogena” derivata da malpractice sanitaria;
esito, questo ultimo, che non può che confermarsi - tenuto conto delle accertate buone condizioni fisiche dell'attore prima dell'intervento, della sua età nonché dell'assenza “di lesioni cutanee preesistenti all'intervento, perché non descritte in cartella clinica”, - riconoscendo il diritto al risarcimento da parte dell'attore nei limiti di cui in perizia come di seguito specificato.
Ed invero. I C.C.T.T.U.U., nell'ambito dei fatti occorsi all'attore, hanno accertato il danno biologico permanente nella misura pari al “2 (DUE) %” per “gli esiti di carattere permanente ad incidenza sulla sua integrità psicofisica” dell'attore, oltre “Le spese mediche sostenute e documentate in questa sede al fascicolo, pari a E 150,66 appaiono congrue e necessarie per la diagnosi e la terapia della lesione patita” escludendo “ulteriori spese mediche future per attività di fisioterapia e/o interventi
e/o terapie”.
Pertanto, la domanda può essere accolta solo in ragione del danno biologico permanente riconosciuto dai consulenti d'ufficio nella misura del 2%, la quale riflette la reale entità delle conseguenze patite dall'attore a seguito dell'intervento eseguito come descritto negli atti di causa, tenendo conto dei relativi risvolti incidenti solo a livello estetico, essendo stato accertato che la stessa lesione non ha rallentato, complicato o compromesso il decorso post-operatorio, la fisioterapia, e la ripresa dell'attività motoria e sportiva dell'attore.
Per tutto quanto sopra, alla luce di tali accertamenti peritali, l'attore ha subìto un danno ingiusto causalmente riconducibile in via solidale sia al medico chirurgo convenuto, dott. CP_2 nonché, alla stessa struttura sanitaria;
ciò in quanto il collegio peritale ha Controparte_1 accertato la causa della lacerazione – o formazione della vescica - riconducendola in una “ustione diretta da elettrobisturi” come “causa più probabile”, purtuttavia non fugando ogni dubbio sul punto e sulle relative responsabilità, affermando che “non possono certamente ed in ipotesi escludersi eventuali altre cause” (come riportato nelle conclusioni di cui alla perizia integrativa in atti) e citando anche il personale di sala operatoria – dunque della struttura - fra i soggetti possibili responsabili, nell'ambito del “rispetto delle procedure previste per il corretto impiego della strumentazione in funzione delle attività chirurgiche, da svolgere secondo le norme generali di sicurezza e prevenzione degli eventi avversi, che sono chiaramente esposte nei manuali tecnici delle case produttrici (…)”.
Tali conclusioni sono condivisibili da questo giudice in quanto scevre da vizi logici o di calcolo, nonché oggetto di ulteriore esame a chiarimento – cfr. perizia depositata in data 1°.10.2020 – il cui esito conferma la lesione iatrogena da elettrobisturi come causa più probabile derivata da malpractice sanitaria.
Così stando le cose, il danno patito da parte attrice da lesione iatrogena è risarcibile sia in termini di danno biologico permanente che temporaneo, quale pregiudizio morale e soggettivo, ex art. 2059 c.c., nonché anche sotto il profilo patrimoniale limitatamente alle spese occorse;
pertanto, e ritenendosi corretto riconoscere all'attore-danneggiato, altresì, un indennizzo omnicomprensivo del danno biologico temporaneo, il danno va liquidato nell'importo pari ad Euro 2.280,02, (di cui Euro 1.549,64
a titolo di danno biologico permanente ed Euro 580,38 a titolo di danno biologico temporaneo, in base alle tabelle vigenti per il calcolo del danno biologico di lieve entità o per lesioni micro permanenti), oltre le spese effettivamente sostenute – quantificate in euro 150,66 - nonché agli interessi dal dì sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
Circa la responsabilità solidale fra le parti convenute si evidenzia quanto segue.
La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 3367/2021 del 18 novembre 2021, ha aderito all'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte di cassazione in tema di riparto della responsabilità tra medico e struttura ospedaliera.
Infatti, in base alla giurisprudenza maggioritaria“la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario, giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario
(i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c.”. Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazioni e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la “libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse”.
La giurisprudenza, dunque, riconosce la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l'errore del medico. Non è, dunque, necessaria una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per dare origine alla responsabilità. Tale responsabilità non è ricollegabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori (cfr. Cass., civ., sez. III, n.
24688, 5 novembre 2020).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha osservato che nel caso di applicazione dell'art. 1298 c.c. – il quale statuisce al comma I che “Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori
o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi” nonché al comma II che “Le parti di ciascuno si presumo uguali, se non risulta diversamente” -, la presunzione di cui al II comma dell'art. 1298 c.c. è superabile adducendo elementi di prova relativi non solo alla colpa esclusiva del medico, ma anche a fatti causa dell'evento lesivo del tutto imprevedibili nell'ordinario svolgimento delle attività sanitarie.
Pertanto, la struttura potrebbe liberarsi dalla presunzione dimostrando la responsabilità assorbente del medico “in quanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile”. In caso diverso, la Suprema Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 1298, comma
2 c.c., traendo origine l'obbligazione solidale dagli artt. 1228 e 1218 c.c.
La sentenza di riferimento sul tema è la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 28987/2019, la quale ripercorrendo l'evoluzione della giurisprudenza ha posto dei punti fermi sulla ripartizione degli oneri risarcitori tra il sanitario e la struttura in caso di responsabilità per l'errore del medico.
Pertanto, la responsabilità della struttura è desunta ai sensi dell'art. 1228 c.c. - che recita testualmente
“Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” - per valersi della collaborazione di ausiliari per adempiere alle proprie obbligazioni, assumendosi pertanto il rischio per i possibili errori dei medici. L'obbligazione che la struttura adempie tramite gli ausiliari trova, invece, fonte nel contratto di ospedalizzazione tra la struttura e il paziente.
Orbene, nel caso di specie non può che considerarsi solidale la responsabilità fra la struttura sanitaria,
ed il medico operante dott. - con una ripartizione Controparte_1 CP_2 interna, in parti uguali, come quota di responsabilità nella causazione del danno patito dall'attore, del risarcimento dovuto all'attore e come sopra quantificato – considerato che la struttura convenuta non abbia superato la presunzione semplice di cui all'art. 1298, co. II, c.c., non avendo la stessa fornito la prova dell'esclusiva responsabilità del medico convenuto (basti dire che lo stesso centro, nei propri scritti difensivi, ed in ordine all'avanzata domanda di regresso, ha escluso la colpa medica del dott. affermando “Pur ritenendo assolutamente non dimostrata la colpa medica del Dott. ). CP_2 CP_2
Tenuto conto, altresì, della domanda di manleva esperita dal dott. nei confronti della propria CP_2 compagnia assicurativa chiamata in causa, la condanna solidale riguarderà la struttura sanitaria nonché la compagnia assicurativa del dott. tuttavia con il diritto della CP_2 Controparte_3 di agire in regresso nei confronti dell'altro condebitore solidale nei limiti della quota e del grado ascrivibile al proprio assicurato.
In ultimo, non merita accoglimento la domanda di rivalsa integrale esperita dalla struttura sanitaria nei confronti del convenuto, ciò considerata la non operatività della clausola limitativa CP_2 della responsabilità di cui al contratto d'opera professionale stipulato fra le parti - che reciterebbe all'art.
3.1 lett. c), che “Il medico dichiara comunque di rilevare indenne la per ogni fatto o CP_4 omissione a lui imputabile” – per nullità della stessa previsione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1229 c.c. (il quale testualmente recita: “È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico”); inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato sul punto che “la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. cass. civ.,
24688/2020); ciò recependo l'impostazione risalente alla citata sentenza Cass. n. 28987/2019, a perfezionamento della stessa e chiarendo le motivazioni dell'esclusione di un regresso integrale della struttura sul medico.
Semmai la stessa domanda di rivalsa potrà valere solo per il recupero della quota ascrivibile all'altro condebitore solidale.
Le spese di lite, calcolate come in dispositivo sul decisum, seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di parte attrice – sostanzialmente parte vittoriosa - , avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del giudizio ed allo scaglione valoriale di riferimento, secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, nonché tenuto conto delle fasi processuali effettivamente svolte, del tenore delle argomentazioni difensive spese, della modesta complessità della controversia, dei profili in fatto e diritto implicati, della natura documentale della causa e dei motivi della decisione.
Le stesse spese legali vanno poste a carico della parte convenuta – Controparte_1 ed e per questo ultimo, la chiamata in causa - in solido CP_2 Controparte_3 fra loro, come per le spese di C.T.U., già liquidate complessivamente in euro 1.700,00, oltre c.p.. ed iva, e poste provvisoriamente a carico di parte attrice.
Assorbita o rigettata ogni altra questione ritenuta infondata o non dirimente ai fini di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Solarino, definitivamente decidendo sulla causa R.G. n. 912/2017, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice accertando la responsabilità dei convenuti,
ed in parti uguali fra loro sotto il profilo della quota Controparte_1 CP_2 di responsabilità nella causazione del danno patito dall'attore, e, per l'effetto:
- Condanna il , in via solidale con il dott. e per esso Controparte_1 CP_2 la compagnia assicurativa - giusta manleva operante a favore Controparte_3 del dott. - al pagamento dei danni patiti da per l'importo CP_2 Parte_1 pari ad Euro 2.280,02, oltre le spese effettivamente sostenute e quantificate in euro 150,66 nonché agli interessi dal dì e sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- Pone le spese di lite, calcolate sul decisum e pari ad Euro 2.552,00, nonché le spese di C.T.U. già liquidate per l'importo pari ad Euro 1.700,00, a carico di parte soccombente,
[...]
e la chiamata in garanzia per la Controparte_1 Controparte_3 quota gravante su in solido fra loro;
CP_2 - Assorbita e/o disattesa ogni altra questione fra le parti.
Così deciso in Siracusa, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 912/2017 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefania Sapuppo, giusta procura in calce all'atto introduttivo di giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Siracusa (Sr), viale Teocrito n. 77;
ATTORE – CONVENUTO
IN VIA RICONVENZIONALE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Donati, giusta procura in atti, con studio in Arezzo, via
Avvocato Fulvio Croce n. 14;
CONVENUTA – ATTRICE
IN VIA RICONVENZIONALE
E CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Marco CP_2 C.F._2
NI e OV MA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via
Necropoli Grotticelle n. 16/A;
CONVENUTO – ATTORE
IN VIA RICONVENZIONALE
nonché CONTRO C.F. e P.I. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
l.r.p.t., rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Maurizio
GN e CO IT, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec: ; Email_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 08.02.2017 ha Parte_1 convenuto in giudizio il nonché il medico dott. al fine Controparte_1 CP_2 di vedersi accertare e dichiarare la responsabilità medica contrattuale ed extracontrattuale in solido degli odierni convenuti così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
All'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
– Accertare e dichiarare la responsabilità medica contrattuale ed extracontrattuale in solido degli odierni convenuti;
– Per l'effetto, condannare il e il dott. in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, al risarcimento dei danni tutti patiti dal sig. Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, nella misura indicata nella parte motiva del presente atto nella complessiva somma di € 180.000,00, ovvero nella misura accertata in corso di causa comprensiva del danno da ritardato adempimento, danno patrimoniale da spese di cura ed assistenza che ammonta ad € 254,46, danno da perdita di chance, danno patrimoniale da interruzione dell'attività lavorativa, danno biologico, danno esistenziale, nonché gli interessi legali dal dì al soddisfo e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito risarcitorio di valore. – Con vittoria di spese e competenze di lite.
A fondamento della domanda , quale sportivo professionista ovverosia Parte_1 giocatore professionista di pallamano italo-argentino, ha dedotto di essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico in data 17.04.2014 da parte del convenuto medico CP_2 specialista in ortopedia e traumatologia in Arezzo presso il ciò a Controparte_1 seguito della diagnosi della rottura del legamento crociato anteriore sinistro e per la ricostruzione biologica dello stesso.
Ha dedotto, inoltre, che nel corso della citata operazione ha subìto una “grande lacerazione sulla parte interessata dall'intervento chirurgico”, la quale lo ha reso claudicante, con gravi ripercussioni sulla propria capacità sportiva professionale, in quanto la stessa gli ha impedito di “seguire i progressi indicati nelle prescrizioni mediche rilasciate”.
Più precisamente ha dedotto che tale ferita, asseritamente provocata da una colposa ustione da elettrobisturi provocata nel corso del citato intervento, si era inevitabilmente “cicatrizzata formando una crosta che non gli consentiva di avere la distensione totale della gamba”, cosa questa ultima che ha “condizionato gravemente il recupero funzionale dell'articolazione, a causa dell'infiammazione importante che ha condotto ad una cicatrizzazione non fisiologica della zona”; il tutto con
“ripercussioni sul trofismo dei muscoli” e con danneggiamento definitivo dell'attore “nella sua attività sportiva, svolta come professionista” nella misura del 12 % di danno permanente.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito il il quale ha Controparte_1 preliminarmente dedotto l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di
Arezzo; nel merito, ha contestato la domanda di parte attrice chiedendone il rigetto;
inoltre, e per il caso di accertata fondatezza dei fatti come descritti da parte attrice, ha chiesto di essere sollevata da qualsiasi pregiudizio economico, formulando, nei confronti del dott. apposita domanda CP_2 riconvenzionale trasversale di rivalsa/regresso, per l'intero, in forza del contratto d'opera professionale stipulato con lo stesso dott. il quale all'art.
3.1 lett. c), reciterebbe che “Il medico CP_2 dichiara comunque di rilevare indenne la per ogni fatto o omissione a lui imputabile”. CP_4
Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali anche ex art. 96 c.p.c..
Si è costituito, inoltre, il quale ha preliminarmente evidenziato l'incompetenza CP_2 territoriale del Tribunale di Siracusa adìto, nonché l'improcedibilità della domanda;
nel merito, ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto;
in ogni caso, ha svolto una domanda riconvenzionale avverso la struttura sanitaria al fine di far valere Controparte_1 la responsabilità di questa ultima nella determinazione o nel concorso a determinare il danno lamentato dall'attore, con chiamata di causa della citata struttura.
In ultimo, ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni,
al fine di essere manlevato da ogni eventuale conseguenza di natura Controparte_3 civilistica in relazione al proprio operato ed all'esito delle domande di parte attrice. Si è costituita, altresì, la quale terza chiamata in causa, la quale ha Controparte_3 contestato sia la domanda di manleva formulata da sia la domanda attorea chiedendone CP_2 il rigetto;
in ogni caso, ha chiesto limitarsi la condanna del convenuto-assicurato “entro i limiti del massimale assicurato e limitatamente alla quota effettiva di responsabilità ascrivibile all'assicurato dott. e procedendosi, quindi, alla ripartizione interna delle quote di responsabilità ascrivibili CP_2 ai condebitori solidali”, come da condizioni contrattuali di polizza n. 101121580.
In via subordinata, ed in caso di condanna solidale del proprio assicurato, ha chiesto statuirsi in ordine alla ripartizione interna delle responsabilità esperendo azione di regresso nei confronti della struttura condebitrice.
In via istruttoria, concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., è stata disposta la nomina di un collegio peritale – dottori e - al fine di verificare “la sussistenza di un nesso di Persona_1 Persona_2 causalità tra le lesioni subite dal Sig. e l'intervento praticato a quest'ultimo da parte del Parte_1
Dott. e se la necrosi cellulare epidermica sia riconducibile a ustione da elettrobisturi o ad CP_2 altra causa, rispondendo in particolare ai quesiti indicati nella memoria n.2 di parte attrice”; con riserva sugli ulteriori mezzi istruttori all'esito della C.T.U..
Depositata la C.T.U. e richiamati i predetti C.C.T.T.U.U., giusta ordinanza del 19.06.2019 al fine di ottenere i dovuti chiarimenti circa i fatti di lite, nonché ammessi ed assunti gli ulteriori mezzi di prova rilevanti ai fini decisori, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2024, con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (tuttavia con rimessione in termini giusta istanza depositata in atti in data
21.05.2025).
******************
Preliminarmente si evidenzia la procedibilità della domanda considerato il superamento dell'eccezione di incompetenza territoriale nonché l'avvenuto esperimento della mediazione obbligatoria ex art.5 del D.Lgs n.28/2010.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha ben argomentato, nel caso di danno cagionato da errore medico, circa la responsabilità fra medico e struttura sanitaria in cui si è svolto il ricovero e l'intervento chirurgico, in ragione del fatto che “la relazione che si instaura tra struttura sanitaria e paziente dà luogo ad un rapporto contrattuale autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria, a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo” (Cfr. Cassazione
Civile Sentenza n. 8413/2014, nonché Cass. Civ. n. 13953/2007, Cass. Civ. n. 8826/2007).
La stessa parte, fra l'altro, ha fornito adeguata prova circa “l'esistenza del contratto o del contatto sociale con la struttura sanitaria pubblica o privata e/o con il medico, e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia” allegando “l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (…)”.
Tuttavia, la domanda attorea, incentrata sull'asserita condotta negligente delle parti convenute – medico e struttura – è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti e secondo le motivazioni che seguono.
Ed invero. Non può dirsi sussistente il nesso di causalità fra la lacerazione patita dall'attore post intervento al legamento crociato - come diretto dal convenuto presso la struttura CP_2 convenuta - ed il relativo danno da perdita di chance, ovvero da perdita della propria capacità sportiva professionale, asseritamente patito dall'attore (fra cui la mancata convocazione nella Nazionale
Italiana di Pallamano); né può dirsi provato il relativo danno – cagionata claudicatio - , fra l'altro quantificato in maniera generica nelle varie voci di danno (sia a livello patrimoniale e non patrimoniale, ovverosia danno emergente e lucro cessante, da perdita di chance, danno biologico e rimborso spese sanitarie occorse, danno esistenziale, per l'importo totale di Euro 180.000,00, oltre interessi e rivalutazione dall'aprile 2014 e sino al soddisfo).
Ciò emerge sia dall'esito della C.T.U. affidata ai dottori e al fine di Persona_1 Persona_2
“verificare la sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite dal signor e l'intervento Parte_1 praticato a quest'ultimo da parte del Dr. e se la necrosi cellulare epidermica sia riconducibile CP_2
a ustione da elettrobisturi o ad altra causa, rispondendo in particolare ai quesiti indicati nella memoria n. 2 di parte attrice”; gli stessi hanno pertanto argomentato in ordine al:
“1. quadro clinico dell'attore all'epoca in cui si è affidato alle cure dei sanitari;
2. se l'intervento chirurgico eseguito sia stato adeguato, tenuto conto delle condizioni cliniche in cui versava l'attore e se fossero o meno possibili interventi e/o terapie diverse;
3. se l'intervento chirurgico sia stato correttamente eseguito;
specificando le eventuali complicanze e dicendo se l'assistenza pre o post operatoria sia stata o meno adeguata;
4. se, tenuto conto delle condizioni fisiche preesistenti e dell'età dell'attore, le condizioni attuali del sig. siano o meno riconducibili ai trattamenti sanitari prestati o omessi, Parte_1 specificando quali siano state le cause che hanno determinato la necrosi cellulare epidermica, estesa dalla zona poplitea fino al terzo superiore dello gastrocnemio ginocchio sinistro, ed indicando le specifiche condotte non adeguate tenute dai sanitari;
5. se la necrosi cellulare epidermica, sia riconducibile ad una ustione da elettrobisturi intercorsa durante l'intervento;
6. quali postumi ha determinato tale ustione e/o qualunque causa abbia provocato la necrosi e quali postumi sarebbero prevedibilmente residuati qualora l'attore fosse stato adeguatamente
e tempestivamente trattato dai sanitari convenuti;
dicendo altresì se un'attività adeguata avrebbe portato in via di certezza, di probabilità o di possibilità alla guarigione completa del ginocchio interessato (ripresa funzionale totale) ovvero a condizioni patologiche meno gravi;
7. Indichino la durata dell'inabilità temporanea assoluta e parziale (anche lavorativa), specificandone la misura percentuale con valutazione motivata;
8. quali siano i postumi permanenti derivati dall'attività sanitaria, precisando se tali postumi abbiano o meno impedito l'attività lavorativa specifica del periziando e se siano o meno, anche per il futuro, incidenti sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato (nella specie giocatore di pallamano professionista);
9. accertino e descrivano gli esiti di carattere permanente, indicando l'entità della lesione all'integrità psicofisica;
accertino altresì il grado di percentuale di danno biologico permanente e l'incidenza sulle attività quotidiane e sull'attività sportiva del danneggiato;
10. l'entità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed i costi di quelle eventualmente da sostenere per l'attività di fisioterapia e/o interventi e/o terapie necessarie.
11. valutare il nesso di causa tra intervento e lesioni;
12. le possibilità che la bruciatura, (se verificatasi), possa essere dipesa da gocciolatura di una medicazione successiva, effettuata dal dopo le dimissioni, nonchè se possa essere Parte_1 dipesa da difettoso funzionamento del bisturi o delle altre strumentazioni mediche, messe a disposizione dal;
Controparte_1
13. se l'eventuale ustione e bruciatura, verificatasi nel corso dell'esecuzione dell'intervento chirurgico, fosse immediatamente visibile o visibile al termine dello stesso;
14. se, ove riscontrata la presenza di vescica sieroematica o lacerazione, nell'area o in prossimità dell'area di esecuzione dell'intervento chirurgico, fosse rispondente ai criteri di diligente e corretto esercizio dell'arte e della professione medica, dimettere il paziente, in data
19/04/2014, senza avvertire il Dr. esecutore dell'intervento chirurgico, e senza CP_2 alcunchè prescrivere, con riferimento alla presenza della ferita da ustione. 15. se, ritenuto che il paziente potesse essere dimesso, fosse opportuno che al medesimo fossero prescritte particolari cure e terapie, anche in relazione alla presenza della ferita da ustione, indicando ciò che avrebbe dovuto essere fatto, da parte dei medici che ebbero in cura e terapia il paziente, dopo l'esecuzione dell'intervento chirurgico, da parte del Dr. fino CP_2 alla dimissione dello stesso paziente".
Orbene, gli stessi C.C.T.T.U.U., a seguito dell'esame della documentazione medica allegata dall'attore, hanno esternato precise deduzioni medico-legali in ordine ai fatti di causa, concludendo che dall'esito cutaneo di natura cicatriziale non sono discesi “postumi funzionali” che hanno potuto impedire “l'attività lavorativa specifica del periziato né incidono, anche per il futuro, sulla sua capacità lavorativa specifica di pregresso giocatore di pallamano professionista e di attuale barman”.
Inoltre, sempre sui postumi permanenti lamentati da parte attrice, hanno precisato che gli stessi non
“hanno impedito l'attività lavorativa specifica di giocatore di pallamano del periziato, né incidono, anche per il futuro, sulla sua capacità lavorativa specifica di pregresso giocatore di pallamano professionista e di attuale barman” escludendo del tutto la “perdita di chance” (cfr. perizia in atti, punto 9), pagg. 22 e 23).
Ciò risulta a seguito dell'esame obiettivo dei fatti occorsi, come posto in essere dai consulenti tecnici nominati, a seguito del quale è stato affermato che: “In esito al pregresso intervento chirurgico a carico del ginocchio sinistro, alla obiettività clinica locale si apprezzano tre piccoli esiti cicatriziali, oramai scarsamente visibili, da pregressa artroscopia (…). Non evidenza di attuale zoppia alla deambulazione, né di deficit funzionale del ginocchio”.
Inoltre, quanto sopra risulta anche dalla risposta dei C.C.T.T.U.U. alle note contro deduttive provenienti dal C.T.P. di parte attrice, i quali hanno ribadito che la lesione subìta dall'attore “non abbia influito sulla attività agonistica del periziato”; sul punto hanno affermato, fra l'altro, che
“Trattasi infatti di un esito cutaneo di natura cicatriziale, oramai ben stabilizzato, ma senza alcuna incidenza funzionale sulla articolarità del ginocchio interessato che ha riacquistato la sua completa funzionalità, come da obiettività sopra documentata, e che non ha né può aver impedito l'attività lavorativa specifica del periziato di pregresso giocatore di pallamano professionista e di attuale barman. Depone in tal senso la assenza alla obiettività clinica locale del ginocchio sia di ipomiotrofia, sia di lassità anteriore, posteriore e laterale del ginocchio sinistro, sia di deficit stenico all'arto inferiore e/o di zoppia alla deambulazione a riprova che non vi è in atto alcuna limitazione funzionale del ginocchio che, qualora presente in data 06.06.2016, era invece riconducibile agli esiti algo funzionali del pregresso intervento chirurgico per lesione del l.c.a..”. Così stando le cose, i C.C.T.T.U.U., nelle conclusioni - per quel che rileva rispetto alla asserita perdita della capacità sportiva-professionale nonché alle omissioni in cartella clinica aventi, a dire dell'attore, una incidenza sulla propria guarigione e sul danno lamentato -, hanno affermato che : “5) I postumi cutanei che sarebbero residuati qualora l'attore fosse stato adeguatamente e tempestivamente trattato dai sanitari convenuti, ben difficilmente sarebbero stati differenti da quelli esitati, tenendo presente che qualora si sia trattato di lesione termica, essa è immediata ed irreversibile, anche se correttamente trattata nella imminenza dei fatti, ed evolve comunque verso un esito cicatriziale”, concludendo: “ma senza alcuna incidenza sulla articolarità del ginocchio interessato che ha riacquistato la sua completa funzionalità”.
Tuttavia, lo stesso collegio peritale ha riconosciuto al periziato-attore la risarcibilità della lacerazione cutanea comparsa a seguito dell'intervento al legamento crociato;
ciò “sotto il profilo del danno biologico permanente, in una misura pari al 2 (DUE) % , alla luce dei baremes comunemente in uso, dei criteri contenuti nel Decreto Ministeriale della Salute del 03/07/2003 pubblicato nella G. U. n°
211 dell'11/09/2003 e successive modifiche, nonché dei relativi allegati e tenendo presente il dettato di cui alla Legge 24 marzo 2012 n. 27 convertita con modificazioni DL del 24 gennaio 2012 n. 1 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 il 24/3/2012, in assenza di perdita di chance sulla progressione della sua carriera sportiva di giocatore di pallamano”, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e documentate (visita del Dr. del 12.05.2014 pari a 120,00 Euro e ticket di CP_2
Euro 30,66 del 13.08.2014 dell' ). Controparte_5
Ed invero. A seguito di un esame obiettivo locale sulla gamba sinistra dell'attore, e dopo che i
C.C.T.T.U.U. hanno rilevato “Al suo terzo superiore mediale e al di sotto del ginocchio (…) un esito cicatriziale appianato a forma di goccia obliqua lungo 10 cm. e largo 2,2 cm. nella parte più larga, ove appare in parte ipercromico, fino ad annullarsi del tutto nella parte terminale in basso” affermando per una sua incidenza estetica “molto lieve”, gli stessi hanno indagato la causa della lesione cutanea - citata negli atti ufficiali quale “vescica siero ematica”- evidenziando che “è possibile ipotizzare che la lesione cutanea possa essere riconducibile ad una causa termica per ustione diretta dell'elettrobisturi accidentalmente azionato dall'operatore e più difficilmente dipesa da un malfunzionamento dell'apparecchio e che comunque essa sia da porre in rapporto causale diretto ed esclusivo con l'intervento chirurgico, non emergendo altri elementi che possano ricondurre la etiologia della lesione a eventuali altre cause, concorrenti o coesistenti , anche preesistenti. E' altresì possibile affermare che la lesione fosse sicuramente visibile al personale di sala operatoria nel corso
o alla fine dell'intervento stesso del 17.04”. A fondamento di quanto appena sopra citato e per completezza di indagine, i C.C.T.T.U.U. hanno affermato che “dalla Letteratura e dall'esperienza quotidiana di sala operatoria, risulti che una ustione può verificarsi in corso di intervento per diversi motivi, di cui i più frequenti sono la non corretta applicazione della placca dell'elettrobisturi o della pasta elettroconduttrice che viene posta tra cute e placca, nel caso in esame in genere alla natica, o l'elettrobisturi accidentalmente azionato dall'operatore o anomalie dell'apparecchio determinanti dispersione elettrica per cui è mandatario per il personale di sala operatoria il rispetto delle procedure previste per il corretto impiego della strumentazione in funzione delle attività chirurgiche, da svolgere secondo le norme generali di sicurezza e prevenzione degli eventi avversi, che sono chiaramente esposte nei manuali tecnici delle case produttrici, oltre che nella letteratura specifica in argomento”.
Pertanto, gli stessi tecnici nominati hanno concluso che la lesione, tramutata in esito cicatriziale, seppur avente una “incidenza estetica (…) molto lieve”, “appare riconducibile ad una lesione iatrogena” derivata da malpractice sanitaria;
esito, questo ultimo, che non può che confermarsi - tenuto conto delle accertate buone condizioni fisiche dell'attore prima dell'intervento, della sua età nonché dell'assenza “di lesioni cutanee preesistenti all'intervento, perché non descritte in cartella clinica”, - riconoscendo il diritto al risarcimento da parte dell'attore nei limiti di cui in perizia come di seguito specificato.
Ed invero. I C.C.T.T.U.U., nell'ambito dei fatti occorsi all'attore, hanno accertato il danno biologico permanente nella misura pari al “2 (DUE) %” per “gli esiti di carattere permanente ad incidenza sulla sua integrità psicofisica” dell'attore, oltre “Le spese mediche sostenute e documentate in questa sede al fascicolo, pari a E 150,66 appaiono congrue e necessarie per la diagnosi e la terapia della lesione patita” escludendo “ulteriori spese mediche future per attività di fisioterapia e/o interventi
e/o terapie”.
Pertanto, la domanda può essere accolta solo in ragione del danno biologico permanente riconosciuto dai consulenti d'ufficio nella misura del 2%, la quale riflette la reale entità delle conseguenze patite dall'attore a seguito dell'intervento eseguito come descritto negli atti di causa, tenendo conto dei relativi risvolti incidenti solo a livello estetico, essendo stato accertato che la stessa lesione non ha rallentato, complicato o compromesso il decorso post-operatorio, la fisioterapia, e la ripresa dell'attività motoria e sportiva dell'attore.
Per tutto quanto sopra, alla luce di tali accertamenti peritali, l'attore ha subìto un danno ingiusto causalmente riconducibile in via solidale sia al medico chirurgo convenuto, dott. CP_2 nonché, alla stessa struttura sanitaria;
ciò in quanto il collegio peritale ha Controparte_1 accertato la causa della lacerazione – o formazione della vescica - riconducendola in una “ustione diretta da elettrobisturi” come “causa più probabile”, purtuttavia non fugando ogni dubbio sul punto e sulle relative responsabilità, affermando che “non possono certamente ed in ipotesi escludersi eventuali altre cause” (come riportato nelle conclusioni di cui alla perizia integrativa in atti) e citando anche il personale di sala operatoria – dunque della struttura - fra i soggetti possibili responsabili, nell'ambito del “rispetto delle procedure previste per il corretto impiego della strumentazione in funzione delle attività chirurgiche, da svolgere secondo le norme generali di sicurezza e prevenzione degli eventi avversi, che sono chiaramente esposte nei manuali tecnici delle case produttrici (…)”.
Tali conclusioni sono condivisibili da questo giudice in quanto scevre da vizi logici o di calcolo, nonché oggetto di ulteriore esame a chiarimento – cfr. perizia depositata in data 1°.10.2020 – il cui esito conferma la lesione iatrogena da elettrobisturi come causa più probabile derivata da malpractice sanitaria.
Così stando le cose, il danno patito da parte attrice da lesione iatrogena è risarcibile sia in termini di danno biologico permanente che temporaneo, quale pregiudizio morale e soggettivo, ex art. 2059 c.c., nonché anche sotto il profilo patrimoniale limitatamente alle spese occorse;
pertanto, e ritenendosi corretto riconoscere all'attore-danneggiato, altresì, un indennizzo omnicomprensivo del danno biologico temporaneo, il danno va liquidato nell'importo pari ad Euro 2.280,02, (di cui Euro 1.549,64
a titolo di danno biologico permanente ed Euro 580,38 a titolo di danno biologico temporaneo, in base alle tabelle vigenti per il calcolo del danno biologico di lieve entità o per lesioni micro permanenti), oltre le spese effettivamente sostenute – quantificate in euro 150,66 - nonché agli interessi dal dì sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
Circa la responsabilità solidale fra le parti convenute si evidenzia quanto segue.
La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 3367/2021 del 18 novembre 2021, ha aderito all'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte di cassazione in tema di riparto della responsabilità tra medico e struttura ospedaliera.
Infatti, in base alla giurisprudenza maggioritaria“la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario, giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario
(i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c.”. Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazioni e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la “libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse”.
La giurisprudenza, dunque, riconosce la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l'errore del medico. Non è, dunque, necessaria una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per dare origine alla responsabilità. Tale responsabilità non è ricollegabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori (cfr. Cass., civ., sez. III, n.
24688, 5 novembre 2020).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha osservato che nel caso di applicazione dell'art. 1298 c.c. – il quale statuisce al comma I che “Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori
o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi” nonché al comma II che “Le parti di ciascuno si presumo uguali, se non risulta diversamente” -, la presunzione di cui al II comma dell'art. 1298 c.c. è superabile adducendo elementi di prova relativi non solo alla colpa esclusiva del medico, ma anche a fatti causa dell'evento lesivo del tutto imprevedibili nell'ordinario svolgimento delle attività sanitarie.
Pertanto, la struttura potrebbe liberarsi dalla presunzione dimostrando la responsabilità assorbente del medico “in quanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile”. In caso diverso, la Suprema Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 1298, comma
2 c.c., traendo origine l'obbligazione solidale dagli artt. 1228 e 1218 c.c.
La sentenza di riferimento sul tema è la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 28987/2019, la quale ripercorrendo l'evoluzione della giurisprudenza ha posto dei punti fermi sulla ripartizione degli oneri risarcitori tra il sanitario e la struttura in caso di responsabilità per l'errore del medico.
Pertanto, la responsabilità della struttura è desunta ai sensi dell'art. 1228 c.c. - che recita testualmente
“Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” - per valersi della collaborazione di ausiliari per adempiere alle proprie obbligazioni, assumendosi pertanto il rischio per i possibili errori dei medici. L'obbligazione che la struttura adempie tramite gli ausiliari trova, invece, fonte nel contratto di ospedalizzazione tra la struttura e il paziente.
Orbene, nel caso di specie non può che considerarsi solidale la responsabilità fra la struttura sanitaria,
ed il medico operante dott. - con una ripartizione Controparte_1 CP_2 interna, in parti uguali, come quota di responsabilità nella causazione del danno patito dall'attore, del risarcimento dovuto all'attore e come sopra quantificato – considerato che la struttura convenuta non abbia superato la presunzione semplice di cui all'art. 1298, co. II, c.c., non avendo la stessa fornito la prova dell'esclusiva responsabilità del medico convenuto (basti dire che lo stesso centro, nei propri scritti difensivi, ed in ordine all'avanzata domanda di regresso, ha escluso la colpa medica del dott. affermando “Pur ritenendo assolutamente non dimostrata la colpa medica del Dott. ). CP_2 CP_2
Tenuto conto, altresì, della domanda di manleva esperita dal dott. nei confronti della propria CP_2 compagnia assicurativa chiamata in causa, la condanna solidale riguarderà la struttura sanitaria nonché la compagnia assicurativa del dott. tuttavia con il diritto della CP_2 Controparte_3 di agire in regresso nei confronti dell'altro condebitore solidale nei limiti della quota e del grado ascrivibile al proprio assicurato.
In ultimo, non merita accoglimento la domanda di rivalsa integrale esperita dalla struttura sanitaria nei confronti del convenuto, ciò considerata la non operatività della clausola limitativa CP_2 della responsabilità di cui al contratto d'opera professionale stipulato fra le parti - che reciterebbe all'art.
3.1 lett. c), che “Il medico dichiara comunque di rilevare indenne la per ogni fatto o CP_4 omissione a lui imputabile” – per nullità della stessa previsione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1229 c.c. (il quale testualmente recita: “È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico”); inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato sul punto che “la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. cass. civ.,
24688/2020); ciò recependo l'impostazione risalente alla citata sentenza Cass. n. 28987/2019, a perfezionamento della stessa e chiarendo le motivazioni dell'esclusione di un regresso integrale della struttura sul medico.
Semmai la stessa domanda di rivalsa potrà valere solo per il recupero della quota ascrivibile all'altro condebitore solidale.
Le spese di lite, calcolate come in dispositivo sul decisum, seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di parte attrice – sostanzialmente parte vittoriosa - , avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del giudizio ed allo scaglione valoriale di riferimento, secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, nonché tenuto conto delle fasi processuali effettivamente svolte, del tenore delle argomentazioni difensive spese, della modesta complessità della controversia, dei profili in fatto e diritto implicati, della natura documentale della causa e dei motivi della decisione.
Le stesse spese legali vanno poste a carico della parte convenuta – Controparte_1 ed e per questo ultimo, la chiamata in causa - in solido CP_2 Controparte_3 fra loro, come per le spese di C.T.U., già liquidate complessivamente in euro 1.700,00, oltre c.p.. ed iva, e poste provvisoriamente a carico di parte attrice.
Assorbita o rigettata ogni altra questione ritenuta infondata o non dirimente ai fini di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Solarino, definitivamente decidendo sulla causa R.G. n. 912/2017, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice accertando la responsabilità dei convenuti,
ed in parti uguali fra loro sotto il profilo della quota Controparte_1 CP_2 di responsabilità nella causazione del danno patito dall'attore, e, per l'effetto:
- Condanna il , in via solidale con il dott. e per esso Controparte_1 CP_2 la compagnia assicurativa - giusta manleva operante a favore Controparte_3 del dott. - al pagamento dei danni patiti da per l'importo CP_2 Parte_1 pari ad Euro 2.280,02, oltre le spese effettivamente sostenute e quantificate in euro 150,66 nonché agli interessi dal dì e sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- Pone le spese di lite, calcolate sul decisum e pari ad Euro 2.552,00, nonché le spese di C.T.U. già liquidate per l'importo pari ad Euro 1.700,00, a carico di parte soccombente,
[...]
e la chiamata in garanzia per la Controparte_1 Controparte_3 quota gravante su in solido fra loro;
CP_2 - Assorbita e/o disattesa ogni altra questione fra le parti.
Così deciso in Siracusa, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011