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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola , pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 10543 del
Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto:
APPELLO
vertente TRA
(c.f.: ), elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli al C.so San Giovanni a Ted. n. 849 presso lo studio dell'Avv. ROSA GENNARO (c.f.: ) e dell'avv. C.F._2
ROSA DONATO (c.f. ) dal quale è rappr.to e C.F._3
difeso in virtù di procura in calce all'atto di appello,
APPELLANTE
E
(c.f.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., elet.te dom.to in Nola alla Via On.le
Francesco Napolitano n. 25 presso lo studio dell'Avv. DEL PLATO
CARMINANTONIO (c.f.: ) dal quale è rappr.to C.F._4
e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 1 di 9 risposta
(c.f.: , non costituita Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/02/2025 le parti hanno concluso con note ex art. 127
ter c.p.c., da intendersi in questa sede interamente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 1186/2023 resa dal Giudice di
Pace di Casoria in data 25/05/2023 con la quale, previo accoglimento dell'opposizione di iscrizione al ruolo, è stata disposta la compensazione delle spese di lite, in ragione della particolarità della materia trattata.
Evidenziava l'appellante di aver proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 07120190075038560000 emessa dall'
[...]
per conto della notificata in Controparte_3 Controparte_2
data 27/10/21, per complessivi €. 4.164,51 e che, tuttavia, nonostante l'accoglimento della domanda, inspiegabilmente il primo giudice ha ritenuto di dover compensare le spese di lite omettendo, tuttavia, di motivare sul punto.
Il capo della sentenza impugnato è, quindi, relativo alla compensazione delle spese di lite, di cui si è chiesto la riforma, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, con clausola di attribuzione.
L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità del gravame e, nel merito, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione.
***
In limine litis, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello nonché
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 2 di 9 la sua piena ammissibilità, in quanto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., così interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nel senso cioè
che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
***
Si prende atto, anzitutto, che ad essere gravato nella fattispecie è il solo capo della sentenza relativo alle spese, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non avendo parte appellata proposto, a sua volta, appello incidentale.
Ciò posto, l'appello è senz'altro fondato.
Preliminarmente, occorre esaminare il complesso delle norme giuridiche che regolano la compensazione delle spese processuali, così come prevista dall'art. 92, c. 2° del c.p.c..
Orbene, l'attuale disciplina, ai sensi del secondo comma dell'art. 92
c.p.c., prevede, infatti, che: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 3 di 9 caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Il disposto dell'art. 92 c.p.c. rende, quindi, evidente che la compensazione può essere utilizzata dal Giudice (previa debita motivazione) solo in tre specifiche ipotesi costituite: dalla soccombenza reciproca, dalla assoluta novità della questione e dall'intervenuto mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti.
Solo in tali casi, tassativamente indicati dalla legge, è ammessa la compensazione delle spese.
A tal proposito va segnalato che l'ultima formulazione della norma ha limitato notevolmente la possibilità di compensare le spese legali.
Invero, nella versione dell'articolo 92 c.p.c., intervenuta con la modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, e vigente sino al 10 novembre 2014, infatti, la compensazione era possibile in caso di soccombenza reciproca o in caso di concorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, non specificamente identificate.
Tuttavia, si rileva che la vigente norma, come noto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, i cui effetti -della decisione della Corte Costituzionale- retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato non
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 4 di 9 conforme a Costituzione, come statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4360/2019 (in tal modo segnando un tendenziale ripristino della previgente disciplina).
Orbene, nel caso in esame, trovando applicazione la formulazione più
recente della norma in esame, va detto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “a séguito della modifica dell'art. 92, cod. proc. civ. di cui alla legge 10 novembre
2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di
compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche
ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che
il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia
tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo
quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'art. 92 cod. proc. civ.”
(Cass. civ., sez. II, 04/07/2024, n. 18345). Più nello specifico, “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L.
n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
costituzionale, la compensazione delle spese di lite possa essere
disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto
nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata, o di
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o
nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta
incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed
eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.
92 c.p.c., comma 2”, con la conseguenza che “tali gravi ed eccezionali
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 5 di 9 ragioni - tipiche e non, nel senso suindicato - da indicarsi
esplicitamente nella motivazione, che possono legittimare la
compensazione totale o parziale delle spese di lite, debbano riguardare
specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non
possono essere espresse con una formula del tutto generica, come
quando si faccia riferimento alla "natura della controversia", di per sè inidonea a consentire il necessario controllo” (Cass. civ., sez. VI,
04/10/2019, n. 24824; conforme Cass., Cass., n. 4696/2019 e Cass., n.
22310/2017).
Il primo giudice non si è attenuto ai principi di diritto suesposti,
essendosi lo stesso limitato a giustificare la compensazione delle spese giudiziali in base alla “natura della causa”, motivazione, come anticipato, inidonea allo scopo, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellante.
Nel caso di specie, infatti, è inidoneo ad integrare una adeguata motivazione dell'esercizio del potere del Giudice di merito di compensare le spese il richiamo alla natura della causa, che non conduce, infatti, né ad una reciproca soccombenza delle parti né ad
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che legittimano la compensazione.
Al contrario, proprio la natura della causa e, in particolare, la fondatezza nel merito dell'opposizione avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad attenersi al principio della causalità scolpito dall'art. 91
c.p.c..
Ed allora, alla luce degli enunciati principi ha errato il giudice a quo nel
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 6 di 9 disporre la compensazione delle spese di lite.
Donde, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, l' unitamente alla Controparte_1
tra loro in solido, devono essere Controparte_2
condannati a pagare in favore di le spese Parte_1
del primo grado del giudizio, liquidate, tenuto conto della somma ingiunta (cd criterio del disputatum) secondo i parametri minimi previsti dal cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause dinnanzi al giudice di Pace di valore fino a euro 5.200,00, in ragione della particolare semplicità della questione trattata e del valore della stessa,
in euro 457,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Non sono state documentate spese “vive”.
Secondo il principio della soccombenza, in ragione della fondatezza dell'appello, l'appellata va altresì condannata a rifondere in favore del procuratore antistatario le spese del presente grado del giudizio,
liquidate sempre secondo i criteri appena sopra indicati ma per i giudizi innanzi al Tribunale in euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge,
con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
In dipendenza del buon esito del gravame, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 7 di 9 115.
Tali presupposti comunque difetterebbero in ragione del principio a più
riprese espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui lo Stato
e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato
verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge (Cass. Sez. Un., n. 9938
dell'8.5.2014)..
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
così decide:
1. Accoglie l'appello proposto da e, Parte_1
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1186/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Marano di Napoli il 25.05.2023, condanna l' in solido alla Controparte_1
in persona dei rispettivi rapp.ti Controparte_2
legali p.t., a pagare in favore di , le Parte_1
spese del primo grado del giudizio, qui liquidate in euro 457,00
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. ROSA GENNARO;
2. condanna inoltre gli appellati, in persona dei rispettivi rapp.ti legali p.t., a pagare tra loro in solido in favore di Pt_1
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 8 di 9 , le spese del presente grado del giudizio, Parte_1
liquidate in euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli
Avv.ti ROSA GENNARO e ROSA DONATO;
3. dà atto che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Aversa il 21/02/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola , pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 10543 del
Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto:
APPELLO
vertente TRA
(c.f.: ), elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli al C.so San Giovanni a Ted. n. 849 presso lo studio dell'Avv. ROSA GENNARO (c.f.: ) e dell'avv. C.F._2
ROSA DONATO (c.f. ) dal quale è rappr.to e C.F._3
difeso in virtù di procura in calce all'atto di appello,
APPELLANTE
E
(c.f.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., elet.te dom.to in Nola alla Via On.le
Francesco Napolitano n. 25 presso lo studio dell'Avv. DEL PLATO
CARMINANTONIO (c.f.: ) dal quale è rappr.to C.F._4
e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 1 di 9 risposta
(c.f.: , non costituita Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/02/2025 le parti hanno concluso con note ex art. 127
ter c.p.c., da intendersi in questa sede interamente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 1186/2023 resa dal Giudice di
Pace di Casoria in data 25/05/2023 con la quale, previo accoglimento dell'opposizione di iscrizione al ruolo, è stata disposta la compensazione delle spese di lite, in ragione della particolarità della materia trattata.
Evidenziava l'appellante di aver proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 07120190075038560000 emessa dall'
[...]
per conto della notificata in Controparte_3 Controparte_2
data 27/10/21, per complessivi €. 4.164,51 e che, tuttavia, nonostante l'accoglimento della domanda, inspiegabilmente il primo giudice ha ritenuto di dover compensare le spese di lite omettendo, tuttavia, di motivare sul punto.
Il capo della sentenza impugnato è, quindi, relativo alla compensazione delle spese di lite, di cui si è chiesto la riforma, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, con clausola di attribuzione.
L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità del gravame e, nel merito, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione.
***
In limine litis, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello nonché
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 2 di 9 la sua piena ammissibilità, in quanto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., così interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nel senso cioè
che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
***
Si prende atto, anzitutto, che ad essere gravato nella fattispecie è il solo capo della sentenza relativo alle spese, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non avendo parte appellata proposto, a sua volta, appello incidentale.
Ciò posto, l'appello è senz'altro fondato.
Preliminarmente, occorre esaminare il complesso delle norme giuridiche che regolano la compensazione delle spese processuali, così come prevista dall'art. 92, c. 2° del c.p.c..
Orbene, l'attuale disciplina, ai sensi del secondo comma dell'art. 92
c.p.c., prevede, infatti, che: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 3 di 9 caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Il disposto dell'art. 92 c.p.c. rende, quindi, evidente che la compensazione può essere utilizzata dal Giudice (previa debita motivazione) solo in tre specifiche ipotesi costituite: dalla soccombenza reciproca, dalla assoluta novità della questione e dall'intervenuto mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti.
Solo in tali casi, tassativamente indicati dalla legge, è ammessa la compensazione delle spese.
A tal proposito va segnalato che l'ultima formulazione della norma ha limitato notevolmente la possibilità di compensare le spese legali.
Invero, nella versione dell'articolo 92 c.p.c., intervenuta con la modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, e vigente sino al 10 novembre 2014, infatti, la compensazione era possibile in caso di soccombenza reciproca o in caso di concorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, non specificamente identificate.
Tuttavia, si rileva che la vigente norma, come noto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, i cui effetti -della decisione della Corte Costituzionale- retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato non
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 4 di 9 conforme a Costituzione, come statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4360/2019 (in tal modo segnando un tendenziale ripristino della previgente disciplina).
Orbene, nel caso in esame, trovando applicazione la formulazione più
recente della norma in esame, va detto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “a séguito della modifica dell'art. 92, cod. proc. civ. di cui alla legge 10 novembre
2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di
compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche
ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che
il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia
tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo
quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'art. 92 cod. proc. civ.”
(Cass. civ., sez. II, 04/07/2024, n. 18345). Più nello specifico, “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L.
n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
costituzionale, la compensazione delle spese di lite possa essere
disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto
nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata, o di
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o
nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta
incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed
eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.
92 c.p.c., comma 2”, con la conseguenza che “tali gravi ed eccezionali
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 5 di 9 ragioni - tipiche e non, nel senso suindicato - da indicarsi
esplicitamente nella motivazione, che possono legittimare la
compensazione totale o parziale delle spese di lite, debbano riguardare
specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non
possono essere espresse con una formula del tutto generica, come
quando si faccia riferimento alla "natura della controversia", di per sè inidonea a consentire il necessario controllo” (Cass. civ., sez. VI,
04/10/2019, n. 24824; conforme Cass., Cass., n. 4696/2019 e Cass., n.
22310/2017).
Il primo giudice non si è attenuto ai principi di diritto suesposti,
essendosi lo stesso limitato a giustificare la compensazione delle spese giudiziali in base alla “natura della causa”, motivazione, come anticipato, inidonea allo scopo, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellante.
Nel caso di specie, infatti, è inidoneo ad integrare una adeguata motivazione dell'esercizio del potere del Giudice di merito di compensare le spese il richiamo alla natura della causa, che non conduce, infatti, né ad una reciproca soccombenza delle parti né ad
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che legittimano la compensazione.
Al contrario, proprio la natura della causa e, in particolare, la fondatezza nel merito dell'opposizione avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad attenersi al principio della causalità scolpito dall'art. 91
c.p.c..
Ed allora, alla luce degli enunciati principi ha errato il giudice a quo nel
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 6 di 9 disporre la compensazione delle spese di lite.
Donde, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, l' unitamente alla Controparte_1
tra loro in solido, devono essere Controparte_2
condannati a pagare in favore di le spese Parte_1
del primo grado del giudizio, liquidate, tenuto conto della somma ingiunta (cd criterio del disputatum) secondo i parametri minimi previsti dal cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause dinnanzi al giudice di Pace di valore fino a euro 5.200,00, in ragione della particolare semplicità della questione trattata e del valore della stessa,
in euro 457,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Non sono state documentate spese “vive”.
Secondo il principio della soccombenza, in ragione della fondatezza dell'appello, l'appellata va altresì condannata a rifondere in favore del procuratore antistatario le spese del presente grado del giudizio,
liquidate sempre secondo i criteri appena sopra indicati ma per i giudizi innanzi al Tribunale in euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge,
con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
In dipendenza del buon esito del gravame, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 7 di 9 115.
Tali presupposti comunque difetterebbero in ragione del principio a più
riprese espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui lo Stato
e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato
verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge (Cass. Sez. Un., n. 9938
dell'8.5.2014)..
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
così decide:
1. Accoglie l'appello proposto da e, Parte_1
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1186/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Marano di Napoli il 25.05.2023, condanna l' in solido alla Controparte_1
in persona dei rispettivi rapp.ti Controparte_2
legali p.t., a pagare in favore di , le Parte_1
spese del primo grado del giudizio, qui liquidate in euro 457,00
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. ROSA GENNARO;
2. condanna inoltre gli appellati, in persona dei rispettivi rapp.ti legali p.t., a pagare tra loro in solido in favore di Pt_1
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 8 di 9 , le spese del presente grado del giudizio, Parte_1
liquidate in euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli
Avv.ti ROSA GENNARO e ROSA DONATO;
3. dà atto che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Aversa il 21/02/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. N.R.G. 10543 /23 – sentenza Pagina 9 di 9