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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2296/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. MAa Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2296 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Greggio contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
appellato rappresentato e difeso dall'avv. Katia Bortolato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1219/2023 emessa in data 04.06.2023 e depositata in data 08.06.2023.
Conclusioni di : Persona_1
IN VIA PRINCIPALE:
1 1) Accertarsi e dichiararsi la simulazione della cointestazione del deposito a risparmio di
– Divisione Banco Posta n. 7969577 e conseguentemente accertarsi e CP_2
dichiararsi che il richiamato deposito deve intendersi intestato esclusivamente alla Signora
e che tutte le somme ivi depositate appartenevano a . Parte_2 Parte_2
2) Conseguentemente accertarsi e dichiararsi che le richiamate somme rientrano nella massa ereditaria in relazione alla successione di . Parte_2
3) Accertarsi e dichiararsi che ha prelevato dal deposito a risparmio di CP_1
Banco Posta n. 7969577 la somma complessiva di euro Controparte_3
230.314,00.
4) Accertarsi e dichiararsi che è tenuto a corrispondere a , CP_1 Parte_1
nella sua qualità di coerede di , il 50% della somma di €. 230.314,00 Parte_2
ovvero della diversa somma che risulterà di giustizia.
5) Conseguentemente condannarsi a corrispondere a il 50% CP_1 Parte_1 della somma di €. 230.314,00, ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia.
6) Spese e compensi di lite integralmente rifusi di entrambi i gradi di giudizio
IN VIA SUBORDINATA:
Nell'ipotesi in cui non fosse accertata la simulazione della cointestazione del libretto oggetto di causa:
1) Accertarsi e dichiararsi che il 50% delle somme di cui al deposito a risparmio di
[...]
Banco Posta n. 7969577 rientra nella massa ereditaria in relazione Controparte_3
alla successione di . Parte_2
2) Accertarsi e dichiararsi che ha prelevato dal deposito a risparmio di CP_1
Banco Posta n. 7969577 la somma complessiva di euro Controparte_3
230.314,00.
3) Accertarsi e dichiararsi che è tenuto a corrispondere a , CP_1 Parte_1 nella sua qualità di coerede di , il 25% della somma di €. 230.314,00 Parte_2
ovvero della diversa somma che risulterà di giustizia.
4) Conseguentemente condannarsi a corrispondere a il 25% CP_1 Parte_1 della somma di €. 230.314,00, ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia.
5) Spese e competenze integralmente rifuse di entrambi i gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede che la Corte d'Appello di Venezia voglia disporre:
2 - Ordine di esibizione a di tutta la documentazione esplicativa e/o dei CP_2
supporti informatici e/o di ogni altro elemento di archivio relativi a tutte le operazioni registrate – in uscita – nell'estratto conto prodotto come documento n. 6 da parte attrice e relativi al periodo dal 2/1/2009 al 29/6/2019, con specifico riferimento alle modalità ed all'esecutore di dette operazioni
- Ordine di esibizione a tutta la documentazione esplicativa e/o dei supporti CP_2
informatici e/o di ogni altro elemento di archivio relativi a tutte le operazioni registrate – in entrata – nell'estratto conto prodotto come documento n. 6 da parte attrice e relativi al periodo dal 2/1/2009 al 29/6/2019, con specifico riferimento al soggetto beneficiario ed alla causale di dette operazioni di accredito
- Ordine di esibizione a di tutta la documentazione relativa all'esistenza, alla CP_4
consistenza ed alle modalità di accredito della pensione lavorativa percepita in vita da
Parte_2
- Ordine di esibizione a di tutta la documentazione relativa all'esistenza, alla CP_4
consistenza ed alle modalità di accredito della pensione di reversibilità percepita in vita da
in relazione al defunto marito Parte_2 Persona_2
- Ordine di esibizione a di tutta la documentazione relativa all'esistenza, alla CP_4 consistenza ed alle modalità di accredito dell'indennità di accompagnamento percepita in vita da . Parte_2
Per la sola ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di non accogliere le istanze istruttorie di cui sopra, il sottoscritto Avvocato chiede, in via subordinata, l'ammissione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a ricostruire le modalità di tutte le operazioni di cui all'estratto conto prodotto come documento n. 6, sia in entrata che in uscita, con individuazione del soggetto esecutore delle operazioni in uscita e del soggetto beneficiario delle operazioni in entrata.
Ci si oppone, infine, all'ammissione dei capitoli di prova formulati nella comparsa di costituzione e risposta.”.
Conclusioni di : CP_1
“IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
Rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato per i motivi sopra esposti e in ogni caso:
3 1)Rigettarsi la domanda di asserita simulazione della cointestazione del Libretto postale oggetto di causa (Deposito a Risparmio di Poste Italiane n. 7969577) in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti.
2) Rigettarsi, altresì, tutte le altre domande formulate dall'attrice-appellante, anche in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti.
3) Darsi atto della disponibilità del sig. da sempre manifestata di CP_1
riconoscere alla sorella , attrice, la somma corrispondente alla di lei quota Parte_1 ereditaria dell'importo residuante sul libretto postale oggetto di causa ovvero il 25% dell'importo di 1.132,23
4) Con vittoria di spese e onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
-Ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione alle della documentazione in CP_2
entrata ed in uscita dal libretto postale oggetto di causa in quanto irrilevante per i motivi sopra esposti nonché perché esplorativa come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
-Ci si oppone, altresì, alle richieste di Ordine di esibizione all' in ordine alle pensioni CP_4
lavorativa e/o di reversibilità e/o di cd. accompagnamento della sig.ra in Parte_2
quanto inammissibili inconferenti ed irrilevanti come del resto già ritenuto dal giudice di primo grado.
-Ci si oppone infine all'ammissione della CTU ex adverso richiesta in quanto inammissibile, incoerente ed irrilevante e comunque esplorativa .
-Si chiede l'ammissione di prove per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che nel corso dell'anno 2015 la sig.ra ha acquistato per la propria Parte_1
abitazione una cucina nuova completa di mobili, accessori, lavello, fornello e frigorifero;
2) Vero che detta cucina, completa di mobili, accessori, lavello e frigorifero è stata pagata con denari prelevati dal libretto postale oggetto di causa e cointestato Persona_3
;
[...]
3) Vero che detti denari sono stati consegnati all'attrice dalla madre;
Parte_2
4) Vero che detta cucina completa di mobili, accessori, lavello e frigorifero è stata pagata complessivamente ero 15.000,00;
4 5) Vero che nel corso nel mese di novembre 2015 ha acquistato da Parte_1
Tuttotenda di MA EO snc di Conselve le tende arredo per gli interni della propria abitazione;
6) Vero che detti tendaggi sono costati euro 2.500,00 e sono stati pagati con denari prelevati dal libretto oggetto di causa consegnatigli dalla madre;
Parte_2
7) Vero che nell'agosto del 2016 la sig.ra e la LI hanno Parte_1 Persona_4
acquistato un paio di occhiali da vista ciascuna per una spesa complessiva di euro
1.500,00;
8) Vero che detti occhiali da vista sono stati pagati con denari che la signora Parte_2
ha consegnato alla LI;
[...] Parte_1
9) Vero che detti denari provenivano dal libretto oggetto di causa cointestato alla sig.ra
e al figlio;
Pt_2 CP_1
10) Vero che nel corso dell'anno 2017 la sig.ra ha ricevuto in più occasioni Parte_1 altre somme dalla madre dell'importo di circa 500/600,00 ciascuna;
Parte_2
11) Vero che dette somme provenivano tutte dal libretto di cui è causa.
Si indicano a testi i sig.ri: nata a [...] il [...] e residente a [...]
Monselice ed il sig. nato a [...] il [...] e ivi residente, con Tes_1
riserva di altri indicarne.
Si richiamano tutti gli atti e i documenti prodotti in primo grado e contenuti nel fascicolo telematico RG N. 6534/2020 del Tribunale di Padova.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato nell'ottobre del 2020, Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Padova il fratello esponendo CP_1
che:
- la madre era deceduta in data 12.6.2019; Parte_2
- quest'ultima era titolare di una pensione lavorativa e, negli ultimi anni, anche di una indennità accompagnatoria, che erano confluite nel libretto di deposito a risparmio n.
42096/000007969577, acceso presso Poste Italiane – divisione Bancoposta, ufficio di
Tribano, cointestato al figlio , il quale dal 2009, giusta l'anziana età della madre, CP_1
5 era stato l'unico ad effettuare le operazioni di prelievo, anche a mezzo di una Carta libretto personale n. 38826173, poi sostituita con la n. ; Numer_1
- dalla lista delle movimentazioni del deposito a risparmio fornita da era CP_2
emerso che dal 02.01.2009 al 29.06.2019 aveva prelevato dal libretto di CP_1
deposito a risparmio, alimentato esclusivamente con le pensioni della madre, ed anche dopo il decesso di quest'ultima, la somma complessiva di €230.314,00, in relazione alle cui modalità di impiego era necessario che il convenuto fornisse una adeguata rendicontazione.
Sulla scorta di tali premesse l'attrice domandava, in via principale, l'accertamento della simulazione della cointestazione del libretto, la restituzione alla massa ereditaria delle somme prelevate e la condanna del fratello alla corresponsione in suo favore della quota di ½ di tali somme;
chiedeva in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto della domanda di simulazione, la restituzione alla massa ereditaria della metà delle somme prelevat e e la corresponsione in suo favore della quota di ¼ delle stesse.
Si costituiva , il quale contestava la domanda di simulazione della CP_1 cointestazione del libretto, sostenendo che in quest'ultimo erano confluiti anche i propri risparmi personali;
deduceva che tutte le somme prelevate erano state impiegate per soddisfare le esigenze di vita della madre, nonché per pagare le spese funerarie e cimiteriali dopo il suo decesso;
negava di essere tenuto a fornire la rendicontazione delle spese effettuate ed eccepiva la prescrizione del diritto di credito vantato dall'attrice, riconoscendo che alla sorella spettava unicamente il diritto di ricevere ¼ del saldo residuo del libretto postale presente al momento dell'apertura della successione.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Padova rigettava l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, ma accoglieva solo in minima parte la domanda attorea, condannando il convenuto a corrispondere alla sorella la quota di ½ del saldo residuo del libretto postale presente al momento dell'apertura della successione, pari ad
€566,11, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, e compensando interamente le spese di lite tra le parti.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato Parte_1
a sei motivi di gravame.
6 2.1 Con il primo motivo censura la sentenza laddove afferma che le somme prelevate sono state utilizzate per soddisfare le esigenze di vita quotidiana della madre, desumendo tale circostanza dalla abitudinarietà delle movimentazioni eseguite sul libretto postale.
2.2 Con il secondo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove ha individuato la causa concreta della cointestazione del libretto nella volontà della , in ragione Pt_2
della sua età avanzata, di consentire al figlio di provvedere ai prelievi mensili di somme nei limiti per cui gli stessi erano necessari alle esigenze di vita quotidiana sue e della famiglia in generale, senza avvedersi che l'unico altro componente della famiglia era lo stesso e che questi non ha mai fornito una giustificazione dei prelievi CP_1
eseguiti.
2.3 Con il terzo motivo lamenta che il primo giudice abbia ritenuto che la Pt_2
“fosse pienamente in grado di controllare e di disporre delle proprie sostanze”, senza considerare la sua età avanzata e che se la stessa fosse stata consapevole del progressivo svuotamento del proprio conto, non lo avrebbe consentito.
2.4 Con il quarto motivo si duole che il tribunale non abbia effettuato alcuna valutazione in ordine alla entità dei prelievi eseguiti, alcuni dei quali risultano manifestamente sproporzionati rispetto alle ordinarie esigenze di vita quotidiana della , la quale Pt_2 era proprietaria dell'immobile ove abitava.
2.5 Con il quinto motivo contesta la decisione laddove il giudice di prime cure ha affermato che manca la prova dell'illiceità dei prelievi.
2.6 Con il sesto motivo critica la sentenza laddove afferma che la quantificazione dei prelievi effettuata dall'attrice nei propri scritti difensivi, è “frutto di un mero calcolo di parte”, quando invece il calcolo è stato effettuato da quest'ultima sulla base della lista delle movimentazioni del deposito a risparmio fornita da . CP_2
7 3. Si è costituito , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
4. I sei motivi di gravame formulati dall'appellante, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
Preliminarmente va rilevato che non è stata fatta oggetto di specifica censura la statuizione con cui il tribunale ha accertato che il libretto di deposito a risparmio n.
42096/000007969577 è sempre stato alimentato esclusivamente con le pensioni percepite da e che pertanto nei rapporti interni tra i cointestatari del conto Parte_2 non opera la presunzione di contitolarità di cui all'art. 1298 cod. civ., con la conseguenza che la cointestazione del libretto ha conferito a una mera legittimazione ad CP_1
operare sullo stesso in base ad un meccanismo assimilabile a quello della procura (v. in senso conforme Cass. 21963/2019), dovendo escludersi che ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore ha chiesto la restituzione all'asse ereditario di tutte le somme prelevate dal fratello sul citato libretto di deposito a risparmio dal
02.01.2009 al 29.06.2019, quantificandole in complessivi €230.314,00 ed adducendo a fondamento della pretesa la circostanza che il fratello non aveva giustificato l'utilizzo che aveva fatto del denaro della madre e che alcuni dei prelievi, in ragione della loro considerevole entità, non trovavano spiegazione nella necessità di soddisfare le esigenze della vita quotidiana della de cuius.
Riguardo alle somme prelevate da dopo la morte della de cuius e che CP_1
l'attrice ha quantificato in complessivi €6.708,00 (v. pag. 5 dell'atto di citazione), è decisivo il rilievo che il giudice di prime cure ha accertato che il loro impiego è avvenuto per pagare le spese funerarie e la concessione del loculo ed altre spese gravanti sugli eredi, con affermazione che non è stata specificamente censurata dall'appellante, di talché sul punto si è formato il giudicato.
Quanto, invece, alle ben più considerevoli somme prelevate quando la de cuius era ancora in vita, l'attrice ha indicato come unico fatto costitutivo della sua pretesa creditoria l'assenza di causa giustificativa dei movimenti in denaro in uscita dal libretto postale e
8 l'obbligo del fratello di rendere il conto della sua gestione e non invece altri motivi, quali ad esempio l'illecita appropriazione di tali somme da parte del convenuto, effettuata all'insaputa della madre, o la natura liberale delle attribuzioni patrimoniali di cui questi avrebbe in tal modo beneficiato, oggetto di collazione alla massa ereditaria.
Ora, non è provato, né mai è stato prospettato che, accanto alla delega ad operare sul libretto, fosse stato pattuito un obbligo di rendiconto a carico del cointestatario non conferente.
Inoltre va considerato che i diritti di credito sono diritti eterodeterminati, per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi allegati, che specificano la "causa petendi”.
L'azione promossa in primo grado da , avendo come unico fondamento la Parte_1
mancanza della causa giustificativa dei prelievi in denaro operati dal fratello, è qualificabile come azione di indebito oggettivo, con cui l'attrice fa valere un credito della de cuius ed il cui fondamento sta per l'appunto nell'assenza e non già nella sussistenza di una causa giustificativa della realizzata attribuzione patrimoniale.
Secondo il consolidato insegnamento della corte di legittimità, nell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo l'attore deve provare, come elementi che integrano il fatto costitutivo: a) l'avvenuto pagamento;
b) l'inesistenza della causa debendi (originaria o sopravvenuta); c) il nesso di causalità tra il pagamento e l'inesistenza del debito.
La prova dell'inesistenza della "causa debendi" incombe, infatti, sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa, ancorchè abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni, da cui desumersi il fatto negativo (Cass. n.
22872 del 10/11/2010).
Sennonché tale principio presuppone che il thema probandum risulti già specificamente individuato.
Quando, invece, il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o, come nella specie, dal suo erede), questi può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto (cfr. Cass. n. 1170 del
11/02/1999 e Cass. n. 14788 del 27/05/2024).
9 Nel caso in esame l'attrice non ha mai allegato specificamente l'esistenza di fatti da considerarsi come fonti di uno specifico obbligo restitutorio a carico dell'accipiens.
In altri termini, essa ha affermato di ignorare il titolo giustificativo dei trasferimenti di denaro, senza però ipotizzare che si trattasse di appropriazioni illecite o di donazioni soggette a collazione o prospettare l'esistenza di altri titoli legittimanti la sua pretesa restitutoria.
Per contro, il convenuto ha eccepito che le somme prelevate sono state utilizzate per soddisfare tutte le esigenze di vita della madre, di cui si è sempre preso cura e con la quale ha sempre convissuto, ed in parte anche in favore dell'attrice e della LI di quest'ultima.
A quest'ultimo riguardo egli ha allegato che la sorella ha acquistato la cucina nuova, completa di tutti i mobili, nonché il frigorifero al prezzo di circa €15.000,00 pagato con denaro fornitole dalla madre, come pure le tende e i tendaggi venduti da di CP_5
MA EO di Conselve al costo di circa €2.500,00.
Egli ha inoltre dedotto e documentato che in data 13.07.2013 sono stati prelevati dal libretto postale €6.103,00, utilizzati per l'acquisto dell'automobile Opel ADAM targata ER060FK da parte della nipote LI dell'attrice. Persona_4
Riguardo alle spese effettuate nell'interesse della de cuius, il convenuto ha prodotto varie fatture relative ai costi sostenuti per il condizionatore installato nell'abitazione di quest'ultima, nonché per la manutenzione e l'automazione del cancello carraio e per il garage utilizzato per il ricovero della legna con cui veniva alimentata la stufa per il riscaldamento della casa (docc. 1, 2 e 3), nonché fatture e ricevute relative a lavori edili effettuati per la manutenzione della casa di abitazione della madre e la documentazione relativa al rifacimento della rete fognaria dell'abitazione medesima (doc. 4, 5, 6 e 7), ed alle spese per il rinnovo della concessione del loculo ove riposa il defunto marito di Parte_2
, (doc. 8a e 8b), che ammontano nel complesso a circa €7.590,00.
[...] Persona_2
In definitiva il convenuto, lungi dal limitarsi a contestare genericamente l'assunto di controparte, ha eccepito a giustificazione delle contestate attribuzioni specifici titoli.
L'attrice aveva dunque l'onere di confutare l'idoneità delle diverse cause delle attribuzioni indicate dal convenuto.
Essa però si è limitata a replicare che i prelievi effettuati sono sproporzionati rispetto alle esigenze di vita della madre, senza contestare, entro i termini preclusivi fissati per la
10 definizione del thema decidendum, l'esistenza, allegata dalla controparte, delle donazioni in denaro elargite dalla in favore della LI e della nipote, nonché delle spese ex Pt_2
adverso documentate ed effettuate nell'interesse del genitore.
Ora, se si detrae dall'ammontare dei prelievi eseguiti da , che ammontano a CP_1 complessivi €230.314,00, le somme spese nell'interesse della madre e quelle elargite a favore della stessa sorella e della nipote, che risultano pari a circa €31.000,00, nonché le somme prelevate dopo l'apertura della successione di cui si è trattato in precedenza
(€6.700,00 circa), si ricava una spesa totale di €193.000,00 negli ultimi dieci anni di vita della de cuius, che corrisponde ad un importo medio mensile di circa €1.600,00.
Proprio in ragione dell'entità dei prelievi eseguiti e del fatto incontestato che è stato
[...]
a farsi interamente carico di tutte le necessità della madre, è del tutto verosimile CP_1
che, come da questi sostenuto, tali somme siano state interamente spese per provvedere al mantenimento della e per soddisfare tutte le sue esigenze di assistenza, di cura e Pt_2
personali, non ravvisandosi una così manifesta sproporzione tra le une e le altre.
D'altra parte l'appellante non ha mai formulato alcun prospetto delle spese effettivamente necessarie a soddisfare le esigenze della madre.
Ne deriva, in definitiva, la correttezza della decisione impugnata, che ha riconosciuto all'attrice, ai sensi dell'art. 566 cod. civ., solamente il diritto alla quota di ½ del saldo attivo del libretto esistente al momento dell'apertura della successione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 CP_1 giudizio, che si liquidano in €7.160,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 11 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19.02.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. MAa Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2296 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Greggio contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
appellato rappresentato e difeso dall'avv. Katia Bortolato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1219/2023 emessa in data 04.06.2023 e depositata in data 08.06.2023.
Conclusioni di : Persona_1
IN VIA PRINCIPALE:
1 1) Accertarsi e dichiararsi la simulazione della cointestazione del deposito a risparmio di
– Divisione Banco Posta n. 7969577 e conseguentemente accertarsi e CP_2
dichiararsi che il richiamato deposito deve intendersi intestato esclusivamente alla Signora
e che tutte le somme ivi depositate appartenevano a . Parte_2 Parte_2
2) Conseguentemente accertarsi e dichiararsi che le richiamate somme rientrano nella massa ereditaria in relazione alla successione di . Parte_2
3) Accertarsi e dichiararsi che ha prelevato dal deposito a risparmio di CP_1
Banco Posta n. 7969577 la somma complessiva di euro Controparte_3
230.314,00.
4) Accertarsi e dichiararsi che è tenuto a corrispondere a , CP_1 Parte_1
nella sua qualità di coerede di , il 50% della somma di €. 230.314,00 Parte_2
ovvero della diversa somma che risulterà di giustizia.
5) Conseguentemente condannarsi a corrispondere a il 50% CP_1 Parte_1 della somma di €. 230.314,00, ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia.
6) Spese e compensi di lite integralmente rifusi di entrambi i gradi di giudizio
IN VIA SUBORDINATA:
Nell'ipotesi in cui non fosse accertata la simulazione della cointestazione del libretto oggetto di causa:
1) Accertarsi e dichiararsi che il 50% delle somme di cui al deposito a risparmio di
[...]
Banco Posta n. 7969577 rientra nella massa ereditaria in relazione Controparte_3
alla successione di . Parte_2
2) Accertarsi e dichiararsi che ha prelevato dal deposito a risparmio di CP_1
Banco Posta n. 7969577 la somma complessiva di euro Controparte_3
230.314,00.
3) Accertarsi e dichiararsi che è tenuto a corrispondere a , CP_1 Parte_1 nella sua qualità di coerede di , il 25% della somma di €. 230.314,00 Parte_2
ovvero della diversa somma che risulterà di giustizia.
4) Conseguentemente condannarsi a corrispondere a il 25% CP_1 Parte_1 della somma di €. 230.314,00, ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia.
5) Spese e competenze integralmente rifuse di entrambi i gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede che la Corte d'Appello di Venezia voglia disporre:
2 - Ordine di esibizione a di tutta la documentazione esplicativa e/o dei CP_2
supporti informatici e/o di ogni altro elemento di archivio relativi a tutte le operazioni registrate – in uscita – nell'estratto conto prodotto come documento n. 6 da parte attrice e relativi al periodo dal 2/1/2009 al 29/6/2019, con specifico riferimento alle modalità ed all'esecutore di dette operazioni
- Ordine di esibizione a tutta la documentazione esplicativa e/o dei supporti CP_2
informatici e/o di ogni altro elemento di archivio relativi a tutte le operazioni registrate – in entrata – nell'estratto conto prodotto come documento n. 6 da parte attrice e relativi al periodo dal 2/1/2009 al 29/6/2019, con specifico riferimento al soggetto beneficiario ed alla causale di dette operazioni di accredito
- Ordine di esibizione a di tutta la documentazione relativa all'esistenza, alla CP_4
consistenza ed alle modalità di accredito della pensione lavorativa percepita in vita da
Parte_2
- Ordine di esibizione a di tutta la documentazione relativa all'esistenza, alla CP_4
consistenza ed alle modalità di accredito della pensione di reversibilità percepita in vita da
in relazione al defunto marito Parte_2 Persona_2
- Ordine di esibizione a di tutta la documentazione relativa all'esistenza, alla CP_4 consistenza ed alle modalità di accredito dell'indennità di accompagnamento percepita in vita da . Parte_2
Per la sola ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di non accogliere le istanze istruttorie di cui sopra, il sottoscritto Avvocato chiede, in via subordinata, l'ammissione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a ricostruire le modalità di tutte le operazioni di cui all'estratto conto prodotto come documento n. 6, sia in entrata che in uscita, con individuazione del soggetto esecutore delle operazioni in uscita e del soggetto beneficiario delle operazioni in entrata.
Ci si oppone, infine, all'ammissione dei capitoli di prova formulati nella comparsa di costituzione e risposta.”.
Conclusioni di : CP_1
“IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
Rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato per i motivi sopra esposti e in ogni caso:
3 1)Rigettarsi la domanda di asserita simulazione della cointestazione del Libretto postale oggetto di causa (Deposito a Risparmio di Poste Italiane n. 7969577) in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti.
2) Rigettarsi, altresì, tutte le altre domande formulate dall'attrice-appellante, anche in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti.
3) Darsi atto della disponibilità del sig. da sempre manifestata di CP_1
riconoscere alla sorella , attrice, la somma corrispondente alla di lei quota Parte_1 ereditaria dell'importo residuante sul libretto postale oggetto di causa ovvero il 25% dell'importo di 1.132,23
4) Con vittoria di spese e onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
-Ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione alle della documentazione in CP_2
entrata ed in uscita dal libretto postale oggetto di causa in quanto irrilevante per i motivi sopra esposti nonché perché esplorativa come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
-Ci si oppone, altresì, alle richieste di Ordine di esibizione all' in ordine alle pensioni CP_4
lavorativa e/o di reversibilità e/o di cd. accompagnamento della sig.ra in Parte_2
quanto inammissibili inconferenti ed irrilevanti come del resto già ritenuto dal giudice di primo grado.
-Ci si oppone infine all'ammissione della CTU ex adverso richiesta in quanto inammissibile, incoerente ed irrilevante e comunque esplorativa .
-Si chiede l'ammissione di prove per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che nel corso dell'anno 2015 la sig.ra ha acquistato per la propria Parte_1
abitazione una cucina nuova completa di mobili, accessori, lavello, fornello e frigorifero;
2) Vero che detta cucina, completa di mobili, accessori, lavello e frigorifero è stata pagata con denari prelevati dal libretto postale oggetto di causa e cointestato Persona_3
;
[...]
3) Vero che detti denari sono stati consegnati all'attrice dalla madre;
Parte_2
4) Vero che detta cucina completa di mobili, accessori, lavello e frigorifero è stata pagata complessivamente ero 15.000,00;
4 5) Vero che nel corso nel mese di novembre 2015 ha acquistato da Parte_1
Tuttotenda di MA EO snc di Conselve le tende arredo per gli interni della propria abitazione;
6) Vero che detti tendaggi sono costati euro 2.500,00 e sono stati pagati con denari prelevati dal libretto oggetto di causa consegnatigli dalla madre;
Parte_2
7) Vero che nell'agosto del 2016 la sig.ra e la LI hanno Parte_1 Persona_4
acquistato un paio di occhiali da vista ciascuna per una spesa complessiva di euro
1.500,00;
8) Vero che detti occhiali da vista sono stati pagati con denari che la signora Parte_2
ha consegnato alla LI;
[...] Parte_1
9) Vero che detti denari provenivano dal libretto oggetto di causa cointestato alla sig.ra
e al figlio;
Pt_2 CP_1
10) Vero che nel corso dell'anno 2017 la sig.ra ha ricevuto in più occasioni Parte_1 altre somme dalla madre dell'importo di circa 500/600,00 ciascuna;
Parte_2
11) Vero che dette somme provenivano tutte dal libretto di cui è causa.
Si indicano a testi i sig.ri: nata a [...] il [...] e residente a [...]
Monselice ed il sig. nato a [...] il [...] e ivi residente, con Tes_1
riserva di altri indicarne.
Si richiamano tutti gli atti e i documenti prodotti in primo grado e contenuti nel fascicolo telematico RG N. 6534/2020 del Tribunale di Padova.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato nell'ottobre del 2020, Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Padova il fratello esponendo CP_1
che:
- la madre era deceduta in data 12.6.2019; Parte_2
- quest'ultima era titolare di una pensione lavorativa e, negli ultimi anni, anche di una indennità accompagnatoria, che erano confluite nel libretto di deposito a risparmio n.
42096/000007969577, acceso presso Poste Italiane – divisione Bancoposta, ufficio di
Tribano, cointestato al figlio , il quale dal 2009, giusta l'anziana età della madre, CP_1
5 era stato l'unico ad effettuare le operazioni di prelievo, anche a mezzo di una Carta libretto personale n. 38826173, poi sostituita con la n. ; Numer_1
- dalla lista delle movimentazioni del deposito a risparmio fornita da era CP_2
emerso che dal 02.01.2009 al 29.06.2019 aveva prelevato dal libretto di CP_1
deposito a risparmio, alimentato esclusivamente con le pensioni della madre, ed anche dopo il decesso di quest'ultima, la somma complessiva di €230.314,00, in relazione alle cui modalità di impiego era necessario che il convenuto fornisse una adeguata rendicontazione.
Sulla scorta di tali premesse l'attrice domandava, in via principale, l'accertamento della simulazione della cointestazione del libretto, la restituzione alla massa ereditaria delle somme prelevate e la condanna del fratello alla corresponsione in suo favore della quota di ½ di tali somme;
chiedeva in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto della domanda di simulazione, la restituzione alla massa ereditaria della metà delle somme prelevat e e la corresponsione in suo favore della quota di ¼ delle stesse.
Si costituiva , il quale contestava la domanda di simulazione della CP_1 cointestazione del libretto, sostenendo che in quest'ultimo erano confluiti anche i propri risparmi personali;
deduceva che tutte le somme prelevate erano state impiegate per soddisfare le esigenze di vita della madre, nonché per pagare le spese funerarie e cimiteriali dopo il suo decesso;
negava di essere tenuto a fornire la rendicontazione delle spese effettuate ed eccepiva la prescrizione del diritto di credito vantato dall'attrice, riconoscendo che alla sorella spettava unicamente il diritto di ricevere ¼ del saldo residuo del libretto postale presente al momento dell'apertura della successione.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Padova rigettava l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, ma accoglieva solo in minima parte la domanda attorea, condannando il convenuto a corrispondere alla sorella la quota di ½ del saldo residuo del libretto postale presente al momento dell'apertura della successione, pari ad
€566,11, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, e compensando interamente le spese di lite tra le parti.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato Parte_1
a sei motivi di gravame.
6 2.1 Con il primo motivo censura la sentenza laddove afferma che le somme prelevate sono state utilizzate per soddisfare le esigenze di vita quotidiana della madre, desumendo tale circostanza dalla abitudinarietà delle movimentazioni eseguite sul libretto postale.
2.2 Con il secondo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove ha individuato la causa concreta della cointestazione del libretto nella volontà della , in ragione Pt_2
della sua età avanzata, di consentire al figlio di provvedere ai prelievi mensili di somme nei limiti per cui gli stessi erano necessari alle esigenze di vita quotidiana sue e della famiglia in generale, senza avvedersi che l'unico altro componente della famiglia era lo stesso e che questi non ha mai fornito una giustificazione dei prelievi CP_1
eseguiti.
2.3 Con il terzo motivo lamenta che il primo giudice abbia ritenuto che la Pt_2
“fosse pienamente in grado di controllare e di disporre delle proprie sostanze”, senza considerare la sua età avanzata e che se la stessa fosse stata consapevole del progressivo svuotamento del proprio conto, non lo avrebbe consentito.
2.4 Con il quarto motivo si duole che il tribunale non abbia effettuato alcuna valutazione in ordine alla entità dei prelievi eseguiti, alcuni dei quali risultano manifestamente sproporzionati rispetto alle ordinarie esigenze di vita quotidiana della , la quale Pt_2 era proprietaria dell'immobile ove abitava.
2.5 Con il quinto motivo contesta la decisione laddove il giudice di prime cure ha affermato che manca la prova dell'illiceità dei prelievi.
2.6 Con il sesto motivo critica la sentenza laddove afferma che la quantificazione dei prelievi effettuata dall'attrice nei propri scritti difensivi, è “frutto di un mero calcolo di parte”, quando invece il calcolo è stato effettuato da quest'ultima sulla base della lista delle movimentazioni del deposito a risparmio fornita da . CP_2
7 3. Si è costituito , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
4. I sei motivi di gravame formulati dall'appellante, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
Preliminarmente va rilevato che non è stata fatta oggetto di specifica censura la statuizione con cui il tribunale ha accertato che il libretto di deposito a risparmio n.
42096/000007969577 è sempre stato alimentato esclusivamente con le pensioni percepite da e che pertanto nei rapporti interni tra i cointestatari del conto Parte_2 non opera la presunzione di contitolarità di cui all'art. 1298 cod. civ., con la conseguenza che la cointestazione del libretto ha conferito a una mera legittimazione ad CP_1
operare sullo stesso in base ad un meccanismo assimilabile a quello della procura (v. in senso conforme Cass. 21963/2019), dovendo escludersi che ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore ha chiesto la restituzione all'asse ereditario di tutte le somme prelevate dal fratello sul citato libretto di deposito a risparmio dal
02.01.2009 al 29.06.2019, quantificandole in complessivi €230.314,00 ed adducendo a fondamento della pretesa la circostanza che il fratello non aveva giustificato l'utilizzo che aveva fatto del denaro della madre e che alcuni dei prelievi, in ragione della loro considerevole entità, non trovavano spiegazione nella necessità di soddisfare le esigenze della vita quotidiana della de cuius.
Riguardo alle somme prelevate da dopo la morte della de cuius e che CP_1
l'attrice ha quantificato in complessivi €6.708,00 (v. pag. 5 dell'atto di citazione), è decisivo il rilievo che il giudice di prime cure ha accertato che il loro impiego è avvenuto per pagare le spese funerarie e la concessione del loculo ed altre spese gravanti sugli eredi, con affermazione che non è stata specificamente censurata dall'appellante, di talché sul punto si è formato il giudicato.
Quanto, invece, alle ben più considerevoli somme prelevate quando la de cuius era ancora in vita, l'attrice ha indicato come unico fatto costitutivo della sua pretesa creditoria l'assenza di causa giustificativa dei movimenti in denaro in uscita dal libretto postale e
8 l'obbligo del fratello di rendere il conto della sua gestione e non invece altri motivi, quali ad esempio l'illecita appropriazione di tali somme da parte del convenuto, effettuata all'insaputa della madre, o la natura liberale delle attribuzioni patrimoniali di cui questi avrebbe in tal modo beneficiato, oggetto di collazione alla massa ereditaria.
Ora, non è provato, né mai è stato prospettato che, accanto alla delega ad operare sul libretto, fosse stato pattuito un obbligo di rendiconto a carico del cointestatario non conferente.
Inoltre va considerato che i diritti di credito sono diritti eterodeterminati, per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi allegati, che specificano la "causa petendi”.
L'azione promossa in primo grado da , avendo come unico fondamento la Parte_1
mancanza della causa giustificativa dei prelievi in denaro operati dal fratello, è qualificabile come azione di indebito oggettivo, con cui l'attrice fa valere un credito della de cuius ed il cui fondamento sta per l'appunto nell'assenza e non già nella sussistenza di una causa giustificativa della realizzata attribuzione patrimoniale.
Secondo il consolidato insegnamento della corte di legittimità, nell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo l'attore deve provare, come elementi che integrano il fatto costitutivo: a) l'avvenuto pagamento;
b) l'inesistenza della causa debendi (originaria o sopravvenuta); c) il nesso di causalità tra il pagamento e l'inesistenza del debito.
La prova dell'inesistenza della "causa debendi" incombe, infatti, sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa, ancorchè abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni, da cui desumersi il fatto negativo (Cass. n.
22872 del 10/11/2010).
Sennonché tale principio presuppone che il thema probandum risulti già specificamente individuato.
Quando, invece, il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o, come nella specie, dal suo erede), questi può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto (cfr. Cass. n. 1170 del
11/02/1999 e Cass. n. 14788 del 27/05/2024).
9 Nel caso in esame l'attrice non ha mai allegato specificamente l'esistenza di fatti da considerarsi come fonti di uno specifico obbligo restitutorio a carico dell'accipiens.
In altri termini, essa ha affermato di ignorare il titolo giustificativo dei trasferimenti di denaro, senza però ipotizzare che si trattasse di appropriazioni illecite o di donazioni soggette a collazione o prospettare l'esistenza di altri titoli legittimanti la sua pretesa restitutoria.
Per contro, il convenuto ha eccepito che le somme prelevate sono state utilizzate per soddisfare tutte le esigenze di vita della madre, di cui si è sempre preso cura e con la quale ha sempre convissuto, ed in parte anche in favore dell'attrice e della LI di quest'ultima.
A quest'ultimo riguardo egli ha allegato che la sorella ha acquistato la cucina nuova, completa di tutti i mobili, nonché il frigorifero al prezzo di circa €15.000,00 pagato con denaro fornitole dalla madre, come pure le tende e i tendaggi venduti da di CP_5
MA EO di Conselve al costo di circa €2.500,00.
Egli ha inoltre dedotto e documentato che in data 13.07.2013 sono stati prelevati dal libretto postale €6.103,00, utilizzati per l'acquisto dell'automobile Opel ADAM targata ER060FK da parte della nipote LI dell'attrice. Persona_4
Riguardo alle spese effettuate nell'interesse della de cuius, il convenuto ha prodotto varie fatture relative ai costi sostenuti per il condizionatore installato nell'abitazione di quest'ultima, nonché per la manutenzione e l'automazione del cancello carraio e per il garage utilizzato per il ricovero della legna con cui veniva alimentata la stufa per il riscaldamento della casa (docc. 1, 2 e 3), nonché fatture e ricevute relative a lavori edili effettuati per la manutenzione della casa di abitazione della madre e la documentazione relativa al rifacimento della rete fognaria dell'abitazione medesima (doc. 4, 5, 6 e 7), ed alle spese per il rinnovo della concessione del loculo ove riposa il defunto marito di Parte_2
, (doc. 8a e 8b), che ammontano nel complesso a circa €7.590,00.
[...] Persona_2
In definitiva il convenuto, lungi dal limitarsi a contestare genericamente l'assunto di controparte, ha eccepito a giustificazione delle contestate attribuzioni specifici titoli.
L'attrice aveva dunque l'onere di confutare l'idoneità delle diverse cause delle attribuzioni indicate dal convenuto.
Essa però si è limitata a replicare che i prelievi effettuati sono sproporzionati rispetto alle esigenze di vita della madre, senza contestare, entro i termini preclusivi fissati per la
10 definizione del thema decidendum, l'esistenza, allegata dalla controparte, delle donazioni in denaro elargite dalla in favore della LI e della nipote, nonché delle spese ex Pt_2
adverso documentate ed effettuate nell'interesse del genitore.
Ora, se si detrae dall'ammontare dei prelievi eseguiti da , che ammontano a CP_1 complessivi €230.314,00, le somme spese nell'interesse della madre e quelle elargite a favore della stessa sorella e della nipote, che risultano pari a circa €31.000,00, nonché le somme prelevate dopo l'apertura della successione di cui si è trattato in precedenza
(€6.700,00 circa), si ricava una spesa totale di €193.000,00 negli ultimi dieci anni di vita della de cuius, che corrisponde ad un importo medio mensile di circa €1.600,00.
Proprio in ragione dell'entità dei prelievi eseguiti e del fatto incontestato che è stato
[...]
a farsi interamente carico di tutte le necessità della madre, è del tutto verosimile CP_1
che, come da questi sostenuto, tali somme siano state interamente spese per provvedere al mantenimento della e per soddisfare tutte le sue esigenze di assistenza, di cura e Pt_2
personali, non ravvisandosi una così manifesta sproporzione tra le une e le altre.
D'altra parte l'appellante non ha mai formulato alcun prospetto delle spese effettivamente necessarie a soddisfare le esigenze della madre.
Ne deriva, in definitiva, la correttezza della decisione impugnata, che ha riconosciuto all'attrice, ai sensi dell'art. 566 cod. civ., solamente il diritto alla quota di ½ del saldo attivo del libretto esistente al momento dell'apertura della successione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 CP_1 giudizio, che si liquidano in €7.160,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 11 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19.02.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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