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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3801/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3801/2020 originariamente riassunta:
[...]
, (C.F. e P.I.: ), in personale del legale rappresentante sig. , Pt_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. avv. Sergio Nugnes, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Chiari (BS), via Pedersoli n. 32,
ATTRICE in riassunzione
contro
in qualità di titolare e legale rappresentante dell' CP_1 Controparte_2
(C.F.: ; P.I.: , rappresentato e difeso,
[...] C.F._1 P.IVA_2
dall'avv. Luca Cattini del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Reggio Emilia, Piazza A. Costa n. 5,
CONVENUTA in riassunzione
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del Curatore dott.ssa , contumace, CP_4
TERZA CHIAMATA in riassunzione
Oggetto: ripetizione d'indebito. CONCLUSIONI:
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: IN VIA
PRINCIPALE: accertato l'indebito pagamento, condannare l' a Controparte_2
corrispondere alla società la somma di €. 25.000,00 oltre interessi moratori dal 10.12.2018 Pt_1
al saldo;
IN VIA SUBORDINATA: accertata la dazione di denaro a titolo di mutuo, condannare
alla restituzione della somma di €. 25.000,00 oltre interessi Controparte_2
moratori dal 12.12.2018 al saldo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertato
l'ingiustificato arricchimento dell' in danno della società Controparte_2 Pt_1
per l'avvenuto bonifico, privo di giustificazione, del 10.12.2018, condannare la stessa a
corrispondere all'odierna ricorrente la somma di €. 25.000,00 oltre interessi di mora dal 10.12.2018
al saldo. CON VITTORIA DI SPESE DI LITE.”.
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dato atto della contumacia di
[...]
Part
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva di , o comunque la Controparte_3
carenza in capo alla medesima della titolarità della posizione soggettiva fatta valere in giudizio;
-
Part rigettare, in ogni caso, ogni domanda di in quanto infondata e/o non provata, dandosi atto e
Part dichiarando che nulla deve a per il titolo azionato in giudizio;
- nelle denegata ipotesi CP_2
Part di accoglimento, totale o parziale, della domanda di , dichiarare il terzo chiamato
[...]
Giudiziale tenuto a manlevare da ogni eventuale somma Controparte_3 CP_2
dichiarata come dovuta in conseguenza della decisione assunta dal Tribunale, e condannare pertanto
il terzo chiamato al pagamento di tale somma;
- con vittoria di spese di lite;
”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 31 marzo 2020 la chiedeva al Tribunale di Pt_1
Brescia di accertare l'indebito pagamento e/o l'ingiustificato arricchimento dell' Controparte_2
in danno della società ricorrente della somma di € 25.000,00, corrisposta dalla Tec a
[...] mezzo bonifico del 10.12.2018 e, per l'effetto, condannare l'azienda agricola al pagamento CP_2
della predetta somma oltre interessi moratori dal 10.12.2018 al saldo. Con il favore delle spese.
A tal fine, la ricorrente deduceva che:
- in data 10.12.2018, la società per un mero errore, effettuava dal proprio conto Pt_1
corrente (acceso presso Intesa San Paolo, codice IBAN: [...]),
un bonifico della somma di € 25.000,00 in favore dell' ; Controparte_2
- nel mese di dicembre 2018, l'allora legale rappresentante sig. , Pt_1 Testimone_1
contattava il sig. il quale garantiva che di lì a pochi giorni avrebbe provveduto CP_2
alla restituzione delle somme indebitamente ricevute;
- nonostante l'anzidetta promessa, non restituiva alcunché alla società CP_2 Pt_1
la quale, dopo svariati tentativi di prendere contatto con con PEC del 12.07.2019 CP_2
intimava formalmente la restituzione della somma di €. 25.000,00 (doc. 2);
- con PEC del 30.07.2019, inoltrata a mezzo di proprio legale, si rifiutava di CP_2
restituire le somme in questione, diffidando dal reiterare la propria richiesta, Pt_1
sostenendo che “non conosce la predetta società, né ha mai avuto rapporti di alcun CP_2
genere con la medesima” (doc. 3);
- con PEC del 15.11.2019, tramessa a mezzo di proprio legale, provvedeva ad inoltrare Pt_1
invito alla negoziazione ex D.L. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014 (doc. 4);
- sempre per tramite del proprio legale, in data 13.12.2019, dichiarava di non CP_2
aderire all'invito alla negoziazione ribadendo di non essere intenzionato a corrispondere alcunché a aggiungendo, in tale circostanza, ad ulteriore giustificazione del proprio Pt_1
diniego, di aver ricevuto le somme in questione dal sig. , personalmente, e non Testimone_1
dalla odierna ricorrente (doc. 5).
Tutto ciò premesso la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Costituendosi in giudizio in qualità di titolare dell' , CP_2 Controparte_2
contestava il fondamento degli avversi assunti e chiedeva: in via preliminare di autorizzare la chiamata in causa in garanzia del terzo;
nel merito, di Controparte_3
Part dichiarare il difetto di legittimazione attiva della o, comunque, la carenza in capo alla medesima della titolarità della posizione soggettiva fatta valere in giudizio e, in ogni caso, il rigetto della domanda in quanto priva di prova e comunque infondata. Con vittoria di spese e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 co. 1 e 3 cpc.
A sostegno di tali pretese deduceva che:
- nel maggio 2018 l'azienda agricola e la di Brescia stipulavano un CP_2 Controparte_3
contratto d'appalto relativo alla realizzazione di una stalla, con fornitura ed installazione dell'impiantistica, presso la sede della , al prezzo di oltre un milione di Euro (doc. CP_2
2);
- l'appaltatrice era di fatto subentrata nell'esecuzione dell'opera alla Italianhouse Srl di Bologna,
che già aveva percepito un primo acconto di Euro 350.000,00 (doc. 3) e la quale era risultata gravemente inadempiente al contratto;
invero, il rapporto contrattuale veniva di lì a breve risolto (doc. 4), costringendo altresì la a procedere avanti il Tribunale di Reggio CP_2
Emilia (RG n. 4601/2018) per ottenere il risarcimento del danno;
Contr
- iniziati i primi lavori, la provvedeva, nel corso del 2018, alla fatturazione (doc. 5),
incassando l'importo corrispondente al primo SAL;
- nel mese di dicembre 2018 il sig. padre di veniva contattato da Persona_1 CP_2 CP_5
Contr
, all'epoca legale rapp.te della (doc. 6) e da presentato come
[...] Testimone_2
Contr amministratore / dirigente della , i quali riferivano al sig. della necessità da parte CP_2
Contr della di documentare un pagamento di Euro 25.000,00 a copertura di una emessa CP_6
da quest'ultima, e relativa a rapporti tra la medesima e terzi soggetti, dei quali la CP_2
nulla ha mai saputo;
- la provvista necessaria all'operazione sarebbe stata posta, a tal fine, nella disponibilità della
, in modo da consentirle la materiale effettuazione del versamento (circostanza, CP_2
questa, confermata dalla mail del 10.12.2018 – doc. 18 – inviata a Cassa Padana dal Sig. consulente per l'operazione di finanziamento della costruzione della stalla tramite Per_2
ISMEA);
- in data 10.12.2018 sul conto corrente della venivano accreditati da tale CP_2 [...]
Euro 25.000,00 con la generica causale “acconto contratto”, con bonifico effettuato Tes_1
direttamente da (figlio di mediante il conto corrente Testimone_1 Testimone_2
personale intestato al medesimo, acceso presso Banca Intesa S. Paolo e riconducibile al rapporto [...] (doc. 9);
- nei due giorni successivi, con 4 distinti bonifici effettuati su n. 3 conti corrente diversi meglio
Contr identificati in atti, la provvedeva a restituire alla lo stesso importo con la CP_2
causale richiesta, ovvero “pagamento / acconto RiBa insoluta” (doc. 7);
- da Dicembre 2018 a Luglio 2019 nessuno mai richiedeva alla alcun pagamento;
CP_2
- pertanto, la pretesa della ricorrente era in toto ingiustificata.
Tutto ciò premesso, la resistente insisteva per le conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione, ovvero per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, per essere manlevata da
[...]
in caso di eventuale condanna. CP_3
Con decreto del 22.9.2020, il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario e fissava nuova udienza per consentire la chiamata del terzo;
Controparte_3
A tale udienza, il Giudice dichiarava la contumacia del terzo chiamato e assegnava alle parti termini per il deposito delle memorie di rito.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni.
All'esito delle prove orali, il Giudice rigettava le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti e,
ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, il Giudice, dato atto che con sentenza n. 235/29023 del Tribunale di Brescia veniva dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società terza chiamata, Controparte_3
dichiarava l'interruzione del processo. Con ricorso depositato in data 17.5.2024, l'attrice riassumeva il giudizio, ribadendo le allegazioni e deduzioni già svolte e chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE: accertato l'indebito pagamento,
condannare l' a corrispondere alla società a somma di € Controparte_2 Pt_1
25.000,00 oltre interessi moratori dal 10.12.2018 al saldo;
IN VIA SUBORDINATA: accertata la
dazione di denaro a titolo di mutuo, condannare l' alla restituzione Controparte_2
della somma di €. 25.000,00 oltre interessi moratori dal 10.12.2018 al saldo;
IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertato l'ingiustificato arricchimento dell' Controparte_2
in danno della società per l'avvenuto bonifico, provo di giustificazione, del
[...] Pt_1
10.12.2018, condannare la stessa a corrispondere a parte attrice la somma di €. 25.000,00 oltre
interessi di mora dal 10.12.2018 al saldo. Con vittoria di spese di lite.”
Con provvedimento del 20.5.2024, il Giudice fissava udienza per la prosecuzione del giudizio,
assegnando termini all'istante per la notifica del ricorso e pedissequo decreto.
Si costituiva in giudizio in qualità di titolare e legale rappresentante dell' CP_2 [...]
il quale tenuto conto che al momento della dichiarata interruzione del Controparte_2
processo la causa era giunta all'udienza di precisazione delle conclusioni, precisava le seguenti
Part conclusioni: “- dichiarare il difetto di legittimazione attiva di , o comunque la carenza in capo
alla medesima della titolarità della posizione soggettiva fatta valere in giudizio;
- rigettare, in ogni
Part caso, ogni domanda di in quanto infondata e/o non provata, dandosi atto e dichiarando che
Part
nulla deve a per il titolo azionato in giudizio;
- nelle denegata ipotesi di accoglimento, CP_2
Part totale o parziale, della domanda di , dichiarare il terzo chiamato Controparte_3
Giudiziale tenuto a manlevare da ogni eventuale somma dichiarata come
[...] CP_2
dovuta in conseguenza della decisione assunta dal Tribunale, e condannare pertanto il terzo
chiamato al pagamento di tale somma;
- con vittoria di spese di lite;
”.
All'udienza fissata per la prosecuzione del processo, il Giudice, ritenuta la necessità di verificare la regolarità del contraddittorio e ritenuta la causa matura per la decisione, onerava la parte attrice di documentare la notifica del riscorso in riassunzione notificato e del decreto di fissazione udienza e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, il Giudice, constatata la regolarità della notifica del ricorso in riassunzione alla procedura di liquidazione giudiziale della terza chiamata, dichiarava la contumacia della
[...]
, in liquidazione giudiziale e tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i CP_3
termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI
Prima di esaminare la fondatezza delle pretese attoree deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dal convenuto nei confronti della società attrice. CP_2
Il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in merito alla domanda CP_2
di ripetizione dell'indebito e/o ingiustificato arricchimento formulata dalla medesima in ordine alla somma di € 25.000,00 accreditata sul c/c a lui intestato.
A fondamento della propria eccezione, parte convenuta sostiene che l'accredito di € 25.000,00 sarebbe stato effettuato in proprio favore da parte di personalmente, mediante bonifico con Testimone_1
causale “acconto contratto”, effettuato a mezzo del conto corrente al medesimo intestato, acceso presso Banca Intesa S. Paolo e riconducibile al rapporto n. [...].
Va premesso che non si tratta di eccezione di difetto di legittimazione in senso stretto, volta che non si contesta la mancata corrispondenza fra colui che si afferma essere titolare passivo del diritto di credito azionato e colui nei confronti del quale si agisce in giudizio.
Parte attrice, invero, deduce chiaramente, nel ricorso e nei successivi scritti difensivi, che sia il CP_2
il reale debitore dell'obbligazione restitutoria, ed è a lui che ha rivolto la propria azione giudiziaria.
Piuttosto, il rilievo costituisce eccezione di merito, diretta a contestare la titolarità passiva in capo al convenuto del rapporto dedotto in giudizio, per non essere lui il soggetto beneficiario delle somme oggetto dell'asserito indebito/arricchimento.
Così qualificata l'eccezione è fondata e deve essere accolta. Invero, come si e vince dalla contabile bancaria prodotta al doc. 9 dal convenuto, che in data
10.12.2018, l'importo di € 25.000,00 è stato accreditato sul conto di (acceso presso Cassa CP_2
Padana), con bonifico proveniente dal c/c intestato personalmente al sig. (indicato in Testimone_1
contabile quale “debitore”), di cui al rapporto n. [...] acceso presso
Intesa San Paolo Spa.
Il predetto versamento è stato effettuato con causale “acconto contratto” (doc 9).
Parte convenuta produce altresì estratto conto (doc. 7) datato al 31.12.2018, recante l'espressione
“bonifico a vs. favore acconto contratto” che attesta vieppiù che il bonifico di € Testimone_1
25.000,00 oggetto di causa è stato effettuato con la provvista proveniente dal conto corrente di
[...]
Tes_1
In tali documenti non è dato evincersi alcun riferimento alla società attrice, . Pt_1
A fronte di tali emergenze documentali univoche, parte attrice, per contrastare il rilievo preliminare,
ha prodotto unicamente l'estratto conto del rapporto [...] (doc. 1) nel quale è ripotata in alto a destra l'intestazione . Pt_1
Con tale unica produzione documentale parte attrice pretende di dimostrare la titolarità del c/c n. 1637
in capo alla società attrice, con la conseguenza che anche la titolarità del credito richiesto in ripetizione sarebbe da ricondursi in capo alla stessa Pt_1
Ritiene il Tribunale che tale documento sia insufficiente allo scopo.
Anzitutto è opportuno premettere che la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il predetto estratto conto, posto a fondamento delle difese attoree, non sia idoneo a provare la titolarità in capo all'attrice del credito oggetto di causa.
Invero, l'unico riferimento alla che è dato evincersi in detto documento è il riquadro posto in Pt_1
alto a destra che riporta: “ ; Data Stampa 14.01.2019; www.intesasanpaolo.com”. Pt_1 Tale dicitura non consente di imputare in modo certo e incontrovertibile la titolarità del c/c e,
conseguentemente, del credito in capo alla società non avendo valore univoco. Pt_1
Essa, infatti, per la sua collocazione (a margine del foglio) e per il suo contenuto (contenente la
Part dicitura “data stampa”), ben potrebbe significare che la società (indicata solo a margine) possa essere semplicemente la destinataria della stampa richiesta all'istituto di credito e non anche l'intestataria del conto corrente n. 1637.
Part In nessun passo della contabile si evince il nome della quale intestataria del conto corrente.
A ciò si aggiunga che parte attrice non ha prodotto ulteriore documentazione in giudizio idonea a provare la propria titolarità del conto di provenienza dei versamenti indebiti e non ha formulato specifici capitoli di prova sul punto, limitandosi a produrre il sopracitato documento e ritenendo, in tal modo, assolto il proprio onere probatorio.
Part Peraltro, la società attrice è una società a responsabilità limitata e quindi dotata di personalità
giuridica autonoma e distinta da quella del suo legale rappresentante con la conseguenza che a nulla rileva la circostanza per cui alla data dell'operazione contabile ricoprisse o meno ruoli Testimone_1
di rappresentanza e/o di amministrazione della società attrice.
Part Infine, la società non ha neppure prodotto documentazione attestante lo specifico conferimento in capo a dell'incarico di eseguire il versamento oggetto di causa in nome e per conto Testimone_1
Part della società , circostanza, per il vero, neppure dedotta specificamente.
Le prove orali assunte, poi, si sono rivelate del tutto irrilevanti sul punto, avendo avuto ad oggetto circostanze estranee all'accertamento della titolarità del conto in esame.
Tanto basta per ritenere non dimostrata la titolarità in capo alla del rapporto bancario dal Pt_1
quale sono state prelevate le somme versate (asseritamente in modo indebito) al convenuto CP_2
La domanda di ripetizione della somma di € 25.000,00 va dunque rigettata.
Ad abundantiam si osserva che l'attrice non ha neppure ha fornito in giudizio prova sufficiente circa l'assenza della causa giustificativa del pagamento che chiede in ripetizione. La regola generale dell'onere della prova impone che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In particolare, chi allega di avere effettuato un pagamento non dovuto e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento che assume non dovuto (cfr. Cass. 11294/2020).
All'esito del presente giudizio, non sono, per contro, emersi sufficienti elementi per affermare la natura indebita del pagamento delle somme richieste in ripetizione.
In definitiva, la domanda attorea va rigettata, con assorbimento di ogni altra domanda ivi compresa quella proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata.
In merito al regolamento delle spese di lite non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Le spese di lite vanno dunque poste a carico dell'attrice nella misura che si liquida in dispositivo, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi di giudizio.
Nulla sulle spese della terza chiamata attesa la contumacia.
La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dalla parte convenuta e riproposta in sede conclusionale non può essere accolta, tenuto conto che, in ragione della originaria ed intrinseca contraddittorietà dei documenti bancari prodotti dalle parti, non può affermarsi la mala fede della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta la domanda;
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Brescia, 9 luglio 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3801/2020 originariamente riassunta:
[...]
, (C.F. e P.I.: ), in personale del legale rappresentante sig. , Pt_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. avv. Sergio Nugnes, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Chiari (BS), via Pedersoli n. 32,
ATTRICE in riassunzione
contro
in qualità di titolare e legale rappresentante dell' CP_1 Controparte_2
(C.F.: ; P.I.: , rappresentato e difeso,
[...] C.F._1 P.IVA_2
dall'avv. Luca Cattini del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Reggio Emilia, Piazza A. Costa n. 5,
CONVENUTA in riassunzione
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del Curatore dott.ssa , contumace, CP_4
TERZA CHIAMATA in riassunzione
Oggetto: ripetizione d'indebito. CONCLUSIONI:
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: IN VIA
PRINCIPALE: accertato l'indebito pagamento, condannare l' a Controparte_2
corrispondere alla società la somma di €. 25.000,00 oltre interessi moratori dal 10.12.2018 Pt_1
al saldo;
IN VIA SUBORDINATA: accertata la dazione di denaro a titolo di mutuo, condannare
alla restituzione della somma di €. 25.000,00 oltre interessi Controparte_2
moratori dal 12.12.2018 al saldo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertato
l'ingiustificato arricchimento dell' in danno della società Controparte_2 Pt_1
per l'avvenuto bonifico, privo di giustificazione, del 10.12.2018, condannare la stessa a
corrispondere all'odierna ricorrente la somma di €. 25.000,00 oltre interessi di mora dal 10.12.2018
al saldo. CON VITTORIA DI SPESE DI LITE.”.
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dato atto della contumacia di
[...]
Part
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva di , o comunque la Controparte_3
carenza in capo alla medesima della titolarità della posizione soggettiva fatta valere in giudizio;
-
Part rigettare, in ogni caso, ogni domanda di in quanto infondata e/o non provata, dandosi atto e
Part dichiarando che nulla deve a per il titolo azionato in giudizio;
- nelle denegata ipotesi CP_2
Part di accoglimento, totale o parziale, della domanda di , dichiarare il terzo chiamato
[...]
Giudiziale tenuto a manlevare da ogni eventuale somma Controparte_3 CP_2
dichiarata come dovuta in conseguenza della decisione assunta dal Tribunale, e condannare pertanto
il terzo chiamato al pagamento di tale somma;
- con vittoria di spese di lite;
”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 31 marzo 2020 la chiedeva al Tribunale di Pt_1
Brescia di accertare l'indebito pagamento e/o l'ingiustificato arricchimento dell' Controparte_2
in danno della società ricorrente della somma di € 25.000,00, corrisposta dalla Tec a
[...] mezzo bonifico del 10.12.2018 e, per l'effetto, condannare l'azienda agricola al pagamento CP_2
della predetta somma oltre interessi moratori dal 10.12.2018 al saldo. Con il favore delle spese.
A tal fine, la ricorrente deduceva che:
- in data 10.12.2018, la società per un mero errore, effettuava dal proprio conto Pt_1
corrente (acceso presso Intesa San Paolo, codice IBAN: [...]),
un bonifico della somma di € 25.000,00 in favore dell' ; Controparte_2
- nel mese di dicembre 2018, l'allora legale rappresentante sig. , Pt_1 Testimone_1
contattava il sig. il quale garantiva che di lì a pochi giorni avrebbe provveduto CP_2
alla restituzione delle somme indebitamente ricevute;
- nonostante l'anzidetta promessa, non restituiva alcunché alla società CP_2 Pt_1
la quale, dopo svariati tentativi di prendere contatto con con PEC del 12.07.2019 CP_2
intimava formalmente la restituzione della somma di €. 25.000,00 (doc. 2);
- con PEC del 30.07.2019, inoltrata a mezzo di proprio legale, si rifiutava di CP_2
restituire le somme in questione, diffidando dal reiterare la propria richiesta, Pt_1
sostenendo che “non conosce la predetta società, né ha mai avuto rapporti di alcun CP_2
genere con la medesima” (doc. 3);
- con PEC del 15.11.2019, tramessa a mezzo di proprio legale, provvedeva ad inoltrare Pt_1
invito alla negoziazione ex D.L. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014 (doc. 4);
- sempre per tramite del proprio legale, in data 13.12.2019, dichiarava di non CP_2
aderire all'invito alla negoziazione ribadendo di non essere intenzionato a corrispondere alcunché a aggiungendo, in tale circostanza, ad ulteriore giustificazione del proprio Pt_1
diniego, di aver ricevuto le somme in questione dal sig. , personalmente, e non Testimone_1
dalla odierna ricorrente (doc. 5).
Tutto ciò premesso la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Costituendosi in giudizio in qualità di titolare dell' , CP_2 Controparte_2
contestava il fondamento degli avversi assunti e chiedeva: in via preliminare di autorizzare la chiamata in causa in garanzia del terzo;
nel merito, di Controparte_3
Part dichiarare il difetto di legittimazione attiva della o, comunque, la carenza in capo alla medesima della titolarità della posizione soggettiva fatta valere in giudizio e, in ogni caso, il rigetto della domanda in quanto priva di prova e comunque infondata. Con vittoria di spese e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 co. 1 e 3 cpc.
A sostegno di tali pretese deduceva che:
- nel maggio 2018 l'azienda agricola e la di Brescia stipulavano un CP_2 Controparte_3
contratto d'appalto relativo alla realizzazione di una stalla, con fornitura ed installazione dell'impiantistica, presso la sede della , al prezzo di oltre un milione di Euro (doc. CP_2
2);
- l'appaltatrice era di fatto subentrata nell'esecuzione dell'opera alla Italianhouse Srl di Bologna,
che già aveva percepito un primo acconto di Euro 350.000,00 (doc. 3) e la quale era risultata gravemente inadempiente al contratto;
invero, il rapporto contrattuale veniva di lì a breve risolto (doc. 4), costringendo altresì la a procedere avanti il Tribunale di Reggio CP_2
Emilia (RG n. 4601/2018) per ottenere il risarcimento del danno;
Contr
- iniziati i primi lavori, la provvedeva, nel corso del 2018, alla fatturazione (doc. 5),
incassando l'importo corrispondente al primo SAL;
- nel mese di dicembre 2018 il sig. padre di veniva contattato da Persona_1 CP_2 CP_5
Contr
, all'epoca legale rapp.te della (doc. 6) e da presentato come
[...] Testimone_2
Contr amministratore / dirigente della , i quali riferivano al sig. della necessità da parte CP_2
Contr della di documentare un pagamento di Euro 25.000,00 a copertura di una emessa CP_6
da quest'ultima, e relativa a rapporti tra la medesima e terzi soggetti, dei quali la CP_2
nulla ha mai saputo;
- la provvista necessaria all'operazione sarebbe stata posta, a tal fine, nella disponibilità della
, in modo da consentirle la materiale effettuazione del versamento (circostanza, CP_2
questa, confermata dalla mail del 10.12.2018 – doc. 18 – inviata a Cassa Padana dal Sig. consulente per l'operazione di finanziamento della costruzione della stalla tramite Per_2
ISMEA);
- in data 10.12.2018 sul conto corrente della venivano accreditati da tale CP_2 [...]
Euro 25.000,00 con la generica causale “acconto contratto”, con bonifico effettuato Tes_1
direttamente da (figlio di mediante il conto corrente Testimone_1 Testimone_2
personale intestato al medesimo, acceso presso Banca Intesa S. Paolo e riconducibile al rapporto [...] (doc. 9);
- nei due giorni successivi, con 4 distinti bonifici effettuati su n. 3 conti corrente diversi meglio
Contr identificati in atti, la provvedeva a restituire alla lo stesso importo con la CP_2
causale richiesta, ovvero “pagamento / acconto RiBa insoluta” (doc. 7);
- da Dicembre 2018 a Luglio 2019 nessuno mai richiedeva alla alcun pagamento;
CP_2
- pertanto, la pretesa della ricorrente era in toto ingiustificata.
Tutto ciò premesso, la resistente insisteva per le conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione, ovvero per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, per essere manlevata da
[...]
in caso di eventuale condanna. CP_3
Con decreto del 22.9.2020, il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario e fissava nuova udienza per consentire la chiamata del terzo;
Controparte_3
A tale udienza, il Giudice dichiarava la contumacia del terzo chiamato e assegnava alle parti termini per il deposito delle memorie di rito.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni.
All'esito delle prove orali, il Giudice rigettava le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti e,
ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, il Giudice, dato atto che con sentenza n. 235/29023 del Tribunale di Brescia veniva dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società terza chiamata, Controparte_3
dichiarava l'interruzione del processo. Con ricorso depositato in data 17.5.2024, l'attrice riassumeva il giudizio, ribadendo le allegazioni e deduzioni già svolte e chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE: accertato l'indebito pagamento,
condannare l' a corrispondere alla società a somma di € Controparte_2 Pt_1
25.000,00 oltre interessi moratori dal 10.12.2018 al saldo;
IN VIA SUBORDINATA: accertata la
dazione di denaro a titolo di mutuo, condannare l' alla restituzione Controparte_2
della somma di €. 25.000,00 oltre interessi moratori dal 10.12.2018 al saldo;
IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertato l'ingiustificato arricchimento dell' Controparte_2
in danno della società per l'avvenuto bonifico, provo di giustificazione, del
[...] Pt_1
10.12.2018, condannare la stessa a corrispondere a parte attrice la somma di €. 25.000,00 oltre
interessi di mora dal 10.12.2018 al saldo. Con vittoria di spese di lite.”
Con provvedimento del 20.5.2024, il Giudice fissava udienza per la prosecuzione del giudizio,
assegnando termini all'istante per la notifica del ricorso e pedissequo decreto.
Si costituiva in giudizio in qualità di titolare e legale rappresentante dell' CP_2 [...]
il quale tenuto conto che al momento della dichiarata interruzione del Controparte_2
processo la causa era giunta all'udienza di precisazione delle conclusioni, precisava le seguenti
Part conclusioni: “- dichiarare il difetto di legittimazione attiva di , o comunque la carenza in capo
alla medesima della titolarità della posizione soggettiva fatta valere in giudizio;
- rigettare, in ogni
Part caso, ogni domanda di in quanto infondata e/o non provata, dandosi atto e dichiarando che
Part
nulla deve a per il titolo azionato in giudizio;
- nelle denegata ipotesi di accoglimento, CP_2
Part totale o parziale, della domanda di , dichiarare il terzo chiamato Controparte_3
Giudiziale tenuto a manlevare da ogni eventuale somma dichiarata come
[...] CP_2
dovuta in conseguenza della decisione assunta dal Tribunale, e condannare pertanto il terzo
chiamato al pagamento di tale somma;
- con vittoria di spese di lite;
”.
All'udienza fissata per la prosecuzione del processo, il Giudice, ritenuta la necessità di verificare la regolarità del contraddittorio e ritenuta la causa matura per la decisione, onerava la parte attrice di documentare la notifica del riscorso in riassunzione notificato e del decreto di fissazione udienza e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, il Giudice, constatata la regolarità della notifica del ricorso in riassunzione alla procedura di liquidazione giudiziale della terza chiamata, dichiarava la contumacia della
[...]
, in liquidazione giudiziale e tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i CP_3
termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI
Prima di esaminare la fondatezza delle pretese attoree deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dal convenuto nei confronti della società attrice. CP_2
Il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in merito alla domanda CP_2
di ripetizione dell'indebito e/o ingiustificato arricchimento formulata dalla medesima in ordine alla somma di € 25.000,00 accreditata sul c/c a lui intestato.
A fondamento della propria eccezione, parte convenuta sostiene che l'accredito di € 25.000,00 sarebbe stato effettuato in proprio favore da parte di personalmente, mediante bonifico con Testimone_1
causale “acconto contratto”, effettuato a mezzo del conto corrente al medesimo intestato, acceso presso Banca Intesa S. Paolo e riconducibile al rapporto n. [...].
Va premesso che non si tratta di eccezione di difetto di legittimazione in senso stretto, volta che non si contesta la mancata corrispondenza fra colui che si afferma essere titolare passivo del diritto di credito azionato e colui nei confronti del quale si agisce in giudizio.
Parte attrice, invero, deduce chiaramente, nel ricorso e nei successivi scritti difensivi, che sia il CP_2
il reale debitore dell'obbligazione restitutoria, ed è a lui che ha rivolto la propria azione giudiziaria.
Piuttosto, il rilievo costituisce eccezione di merito, diretta a contestare la titolarità passiva in capo al convenuto del rapporto dedotto in giudizio, per non essere lui il soggetto beneficiario delle somme oggetto dell'asserito indebito/arricchimento.
Così qualificata l'eccezione è fondata e deve essere accolta. Invero, come si e vince dalla contabile bancaria prodotta al doc. 9 dal convenuto, che in data
10.12.2018, l'importo di € 25.000,00 è stato accreditato sul conto di (acceso presso Cassa CP_2
Padana), con bonifico proveniente dal c/c intestato personalmente al sig. (indicato in Testimone_1
contabile quale “debitore”), di cui al rapporto n. [...] acceso presso
Intesa San Paolo Spa.
Il predetto versamento è stato effettuato con causale “acconto contratto” (doc 9).
Parte convenuta produce altresì estratto conto (doc. 7) datato al 31.12.2018, recante l'espressione
“bonifico a vs. favore acconto contratto” che attesta vieppiù che il bonifico di € Testimone_1
25.000,00 oggetto di causa è stato effettuato con la provvista proveniente dal conto corrente di
[...]
Tes_1
In tali documenti non è dato evincersi alcun riferimento alla società attrice, . Pt_1
A fronte di tali emergenze documentali univoche, parte attrice, per contrastare il rilievo preliminare,
ha prodotto unicamente l'estratto conto del rapporto [...] (doc. 1) nel quale è ripotata in alto a destra l'intestazione . Pt_1
Con tale unica produzione documentale parte attrice pretende di dimostrare la titolarità del c/c n. 1637
in capo alla società attrice, con la conseguenza che anche la titolarità del credito richiesto in ripetizione sarebbe da ricondursi in capo alla stessa Pt_1
Ritiene il Tribunale che tale documento sia insufficiente allo scopo.
Anzitutto è opportuno premettere che la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il predetto estratto conto, posto a fondamento delle difese attoree, non sia idoneo a provare la titolarità in capo all'attrice del credito oggetto di causa.
Invero, l'unico riferimento alla che è dato evincersi in detto documento è il riquadro posto in Pt_1
alto a destra che riporta: “ ; Data Stampa 14.01.2019; www.intesasanpaolo.com”. Pt_1 Tale dicitura non consente di imputare in modo certo e incontrovertibile la titolarità del c/c e,
conseguentemente, del credito in capo alla società non avendo valore univoco. Pt_1
Essa, infatti, per la sua collocazione (a margine del foglio) e per il suo contenuto (contenente la
Part dicitura “data stampa”), ben potrebbe significare che la società (indicata solo a margine) possa essere semplicemente la destinataria della stampa richiesta all'istituto di credito e non anche l'intestataria del conto corrente n. 1637.
Part In nessun passo della contabile si evince il nome della quale intestataria del conto corrente.
A ciò si aggiunga che parte attrice non ha prodotto ulteriore documentazione in giudizio idonea a provare la propria titolarità del conto di provenienza dei versamenti indebiti e non ha formulato specifici capitoli di prova sul punto, limitandosi a produrre il sopracitato documento e ritenendo, in tal modo, assolto il proprio onere probatorio.
Part Peraltro, la società attrice è una società a responsabilità limitata e quindi dotata di personalità
giuridica autonoma e distinta da quella del suo legale rappresentante con la conseguenza che a nulla rileva la circostanza per cui alla data dell'operazione contabile ricoprisse o meno ruoli Testimone_1
di rappresentanza e/o di amministrazione della società attrice.
Part Infine, la società non ha neppure prodotto documentazione attestante lo specifico conferimento in capo a dell'incarico di eseguire il versamento oggetto di causa in nome e per conto Testimone_1
Part della società , circostanza, per il vero, neppure dedotta specificamente.
Le prove orali assunte, poi, si sono rivelate del tutto irrilevanti sul punto, avendo avuto ad oggetto circostanze estranee all'accertamento della titolarità del conto in esame.
Tanto basta per ritenere non dimostrata la titolarità in capo alla del rapporto bancario dal Pt_1
quale sono state prelevate le somme versate (asseritamente in modo indebito) al convenuto CP_2
La domanda di ripetizione della somma di € 25.000,00 va dunque rigettata.
Ad abundantiam si osserva che l'attrice non ha neppure ha fornito in giudizio prova sufficiente circa l'assenza della causa giustificativa del pagamento che chiede in ripetizione. La regola generale dell'onere della prova impone che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In particolare, chi allega di avere effettuato un pagamento non dovuto e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento che assume non dovuto (cfr. Cass. 11294/2020).
All'esito del presente giudizio, non sono, per contro, emersi sufficienti elementi per affermare la natura indebita del pagamento delle somme richieste in ripetizione.
In definitiva, la domanda attorea va rigettata, con assorbimento di ogni altra domanda ivi compresa quella proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata.
In merito al regolamento delle spese di lite non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Le spese di lite vanno dunque poste a carico dell'attrice nella misura che si liquida in dispositivo, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi di giudizio.
Nulla sulle spese della terza chiamata attesa la contumacia.
La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dalla parte convenuta e riproposta in sede conclusionale non può essere accolta, tenuto conto che, in ragione della originaria ed intrinseca contraddittorietà dei documenti bancari prodotti dalle parti, non può affermarsi la mala fede della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta la domanda;
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Brescia, 9 luglio 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”