Ordinanza cautelare 20 aprile 2022
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 18/06/2025, n. 11976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11976 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11976/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03199/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3199 del 2022, proposto da:
ZI FO, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto direttoriale n° 182 del 21.01.2022 - AOODIPT - D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I. comunicato in data 21.10.2022 con nota protocollo nr. 1530 tramite PEC con cui il Ministero dell'Istruzione in asserita ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato nr. 8502/2021 in relazione all'istanza presentata dal ricorrente ex art. 16 co 1 dlgvo 206/2007 ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia per le classi di concorso A-24, A-25 nella scuola secondaria di I e II°, nella parte in cui condiziona il riconoscimento al superamento, quale (unica) misura compensativa ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 206/2007, di tirocinio di adattamento di 300 ore della durata di un anno scolastico, e non lo riconosce direttamente;
dei pareri tecnici, di data e protocollo sconosciuti, menzionati nel relativo provvedimento di riconoscimento parziale eventualmente acquisiti nel corso dell'istruttoria, nei quali vengono ravvisate le differenze tra i percorsi formativi seguiti in Romania rispetto al TFA italiano ovvero ad altre procedure abilitanti;
della nota di riscontro prot. n.638451 del 5.11.2021, conosciuta solo de relato tramite il decreto oggi gravato, e fatta propria dal MI attraverso la quale l'Avvocatura dello Stato conferma che “la genericità complessiva delle informazioni riguardanti i corsi seguiti in Romania, per i quali non sono individuabili distinte classi di Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione concorso per un ambito disciplinare specifico, e l'identità di certificazioni provenienti dalle università rumene sembrano, effettivamente, consentire l'adozione di un'istruttoria semplificata la quale presuppone appunto, ai sensi del comma
5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'identità a titoli identici già precedentemente riconosciuti”;
di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente anche non conosciuto e che ha imposto misure compensative sull'istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007 presentata dall'odierno ricorrente;
nonché per la declaratoria
del diritto al riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in Romania, come risulta dalla certificazione delle competenze, ottenuta in conformità all'art. 13 co.1 lett.
b) della Direttiva n. 55/2013, agli art. 19 (livelli di qualifica) e 20 (titoli di formazione assimilati) del D.Lgs. n. 206/2007 ed in ottemperanza al titolo III “libertà di stabilimento” art.16-22 del medesimo decreto attuativo della direttiva comunitaria;
del diritto all'accesso alla professione docente in Italia già riconosciuto in Romania, per le classi di concorso corrispondenti a quelle indicate dal ricorrente in atti di causa per le classi di concorso A-24, A-25 nella scuola secondaria di I e II°;
oltre che per la sospensiva
in via cautelare degli atti illegittimi suindicati,
ed infine PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA
della Amministrazione intimata all'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi conseguenziali in relazione alla istanza del ricorrente finalizzata al riconoscimento della professione docente in Italia ai sensi degli art.16 e ss. del D.lgs. n. 206/2007 a seguito della sentenza n° 5175/2020 del Consiglio di Stato, e senza necessità di dover maturare una qualsivoglia misura compensativa di cui all' art. 22 del D.lgs. n. 206/2007.
Annullando in ogni caso il decreto nr. 182/2022 per elusione e contrasto con il giudicato amministrativo di cui alla sentenza CdS sez. VI nr. 5175/2020.
In via subordinata, si chiede di annullare il decreto n. 183/2022 nella parte in cui prevede esclusivamente e non alternativamente quale misura c.d. compensativa il superamento di tirocinio di adattamento e non anche della prova c.d. attitudinale ex art. 22 DLGVO 206 del 2007 e ridurre altresì il numero complessivo delle 300 ore da sostenere nel corso dell'anno scolastico come da certificazione che si deposita.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a..;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce per l’annullamento del decreto dirigenziale Ministero dell’Istruzione prot. n. 182 del 21.01.2022, adottato in esecuzione della sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato n. 8502/2021, in relazione all’istanza presentata ex art. 16 D. Lgs. 206/2007 ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia, per le classi di concorso A-24, A-25 scuola secondaria di I e II grado, nella parte in cui condiziona il riconoscimento al superamento della misura compensativa, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs 206/2007, di tirocinio di adattamento di 300 ore della durata di un anno scolastico e non lo riconosce direttamente, nonché per la declaratoria della qualifica professionale di docente conseguita in Romania, come risulta dalla certificazione delle competenze, ottenuta in conformità all’art. 13 co.1 lett. b) della Direttiva n. 55/2013, agli art. 19 e 20 del D.Lgs. n. 206/2007.
In particolare, con la sentenza n. 5175/2020 il Consiglio di Stato, in riforma della pronuncia del T.a.r. Lazio n. 11774/2019, ha ordinato al Ministero di operare una valutazione, verificando, rispetto al rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.
A fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione, è stata emanata la richiamata sentenza di ottemperanza n. 8502/2021 e il Ministero ha quindi stabilito che il titolo professionalizzante “Programului de studii psihopedagocice, Nivel I e Nivel II”, conseguito dall’esponente in Romania, permette l’esercizio della professione di docente nel sistema scolastico italiano per le classi di concorso A-24, A-25 scuola secondaria di I e II grado, subordinando l’abilitazione all’insegnamento al solo completamento di un tirocinio di adattamento di un anno scolastico per 300 ore.
Lamenta quindi l’esponente l’illegittimità della determinazione avversata per elusione del giudicato, vizio di eccesso di potere, violazione del D. Lgs. n. 206/2007 e dell’art. 45 T.F.U.E.
2. Resiste con memoria di stile l’intimato Ministero.
3. Con ordinanza n. 2592/2022 è stata accolta la domanda di tutela cautelare limitatamente alla omessa previsione, in alternativa al tirocinio, della misura compensativa di una prova attitudinale.
4. All’udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare è inammissibile il compendio di censure teso a denunciare il vizio di elusione del giudicato delle pronunce del Consiglio di Stato, poiché il relativo esame spetta alla cognizione del giudice dell’ottemperanza, munito di competenza funzionale, che nella fattispecie è da individuarsi, ex art. 113, comma 1, c.p.a., nel medesimo Consiglio di Stato, attesa la riforma della decisione di primo grado n. 11774/2019.
6. Nel merito il ricorso è infondato.
Nello specifico, l’esponente ha chiesto il riconoscimento della qualifica professionale per l’insegnamento in Italia in base ad un titolo estero -“Program de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”- conseguito in Romania.
Il Ministero con il provvedimento gravato ha individuato, in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, la misura compensativa in un tirocinio di adattamento della durata di un anno scolastico, con inizio dall’apertura dell’anno scolastico per 300 ore, da svolgersi presso un istituto scolastico coerente con la classe di concorso richiesta, rinviando al superamento della misura compensativa, l’adozione del provvedimento di riconoscimento.
Tanto chiarito, un consolidato orientamento in materia -inaugurato con la sentenza n. 7268/2021- ha statuito che nella determinazione delle misure compensative l’amministrazione, ferma l’esigenza della motivazione, è titolare di ampia discrezionalità e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione stessa.
Per il tirocinio di adattamento il Ministero aveva previsto in precedenti determinazioni una durata di ben due anni scolastici, per non meno di seicento ore, da svolgere presso una scuola secondaria di primo grado.
Sul punto, ha quindi preso posizione il Tribunale Amministrativo, rilevando che il tirocinio, in quanto misura compensativa, deve essere funzionale all’adattamento dell’istante e a completare un percorso professionale svolto in altro paese dell’Unione Europea, nel caso in cui difettino alcuni aspetti o requisiti, nonché a mantenere un determinato livello qualitativo all’interno del corpo docente italiano, conforme alla preparazione ottenuta all’esito del percorso attitudinale svolto in Italia.
È stato quindi precisato, sempre nella richiamata sentenza n. 7268/2021, che “la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’Amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale”.
Nella fattispecie in esame con il provvedimento impugnato l’amministrazione, conformandosi sotto tale profilo agli assunti espressi in sede giurisdizionale, ha determinato la durata del tirocinio in un anno scolastico e 300 ore, parametro temporale che è da considerarsi, proporzionato e ragionevole.
Da ultimo, è da ritenersi non più sussistente l’interesse all’esame della censura della carenza della previsione attitudinale in alternativa al tirocinio, in ragione dell’ordinanza propulsiva n. 2592/2022 adottata in sede cautelare.
6. Il ricorso è pertanto respinto.
7. La mera difesa di stile della resistente amministrazione consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO