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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 763/2025 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Fabricatore, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Di Bonito, per procura congiunta alla CP_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.03.2025, ha adito questo Tribunale, Parte_1 domandando, nei confronti di , di modificare le condizioni del divorzio, tra di essi pronunciato CP_1 con sentenza del Tribunale di Napoli, n. 12189/2013, del 25.06.2013, prevedendo, in via principale, di revocare l'assegno divorzile stabilito in favore della moglie;
in via subordinata, di ridurre l'assegno divorzile ad euro 150,00 mensili.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: con sentenza del Tribunale di Napoli, n. 12189/2013 del 25.06.2013, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
in sede di divorzio veniva posto a carico del marito l'assegno divorzile per la moglie dell'importo di ad euro 380,00 mensili;
dopo la pronuncia di divorzio, le condizioni personali e reddituali del mutavano;
questi, difatti, Parte_1 intraprendeva una relazione con una nuova partner, tale con la quale successivamente Persona_1 contraeva matrimonio, e dalla detta unione nasceva una figlia, , nella data del 31.08.2005; il Per_2
, pertanto, era onerato di spese da sostenere nell'interesse della famiglia, anche in ragione Parte_1 dell'esigenza della figlia di accedere all'università; in particolare, lo stesso era pensionato e Per_2 percettore di redditi annui pari a circa euro 28.820,10; al contrario, dopo la pronuncia di divorzio, le condizioni economiche della subivano un miglioramento, atteso che la stessa era percettrice di CP_1 assegno sociale, pari ad euro 534,00 mensili, era proprietaria dell'autovettura Fiat Panda, tg. EJ542JE, e non sosteneva nessun'altra spesa familiare, essendosi trasferita in Frosinone, presso l'abitazione della propria figlia, . Persona_3
si è costituita in giudizio, chiedendo, in via principale, di dichiarare infondato il ricorso;
nel CP_1 merito, di rigettare le domande avversarie.
La resistente ha, perciò, contrastato la ricostruzione fattuale avversaria, evidenziando che: il matrimonio tra le parti durava circa trent'anni, durante i quali la si occupava in via esclusiva della conduzione del CP_1 ménage familiare, sacrificando occasioni lavorative e di crescita personali;
la stessa, dopo aver subito il tradimento e l'abbandono del marito, non riusciva ad inserirsi nel mercato del lavoro a causa dell'età e delle patologie invalidanti da cui era affetta;
a causa dell'esiguità delle proprie entrate, la si vedeva CP_1 costretta a trasferire la propria residenza, da Napoli a Frosinone, presso l'abitazione della propria figlia, la quale si offriva di ospitarla per evitare che la madre rimanesse da sola e senza assistenza nell'appartamento di edilizia residenziale pubblica sito nel quartiere di Scampia, a Napoli;
pur ospite della figlia, la CP_1 contribuiva al pagamento delle spese domestiche e delle utenze;
la stessa, in occasione del trasferimento a
Frosinone, acquistava un'autovettura Fiat Panda usata, immatricolata nel 2011, per assicurarsi i piccoli spostamenti quotidiani, vista l'ubicazione dell'abitazione della figlia, lontana dai servizi essenziali e mal collegata al centro urbano;
la resistente era, inoltre, percettrice di assegno di invalidità, trasformatosi, al compimento dell'età pensionabile, in assegno sociale;
il era vigile urbano presso il Corpo di Parte_1
Polizia municipale di Napoli in quiescenza;
egli, in particolare, veniva collocato in pensione in base al vecchio sistema retributivo, sicché l'importo erogatogli a titolo di indennità pensionistica era inferiore di circa il 20% rispetto all'ultimo stipendio percepito in servizio;
lo stesso conviveva stabilmente, sin dal 2004, con la sig.ra , con la quale contraeva matrimonio nel 2015; dalla detta unione nasceva, Persona_4 nel 2005, una figlia, ; l'attuale moglie del era una donna di quarantotto anni, sana e abile al Per_2 Parte_1 lavoro, perciò in grado di aumentare, con il proprio apporto, le capacità reddituali del marito.
All'udienza di comparizione, le parti, rappresentate dai rispettivi Difensori, hanno raggiunto un accordo, sicché i Difensori hanno chiesto la decisione della causa rependo le condizioni concordate. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di revisione delle condizioni divorzili sotto il profilo della riduzione dell'assegno divorzile per la ex moglie, da euro 380,00 mensili ad euro 250,00 mensili. Si tratta, infatti, di un diritto economico nascente dalla cessazione del vincolo coniugale di cui il coniuge beneficiario è libero di disporre, sicché non vi è ragione per cui il Collegio debba divergere dalla richiesta riduzione, su cui le parti si sono dichiarate d'accordo.
3. Considerata la definizione concordata della lite in prima udienza e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, sussistono i presupposti per compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− dispone la revisione delle condizioni del divorzio pronunciato tra e Parte_1 CP_1
con sentenza del Tribunale di Napoli, n. 12189/2013, del 25.06.2013, e, per l'effetto, riduce
[...]
l'assegno divorzile in favore della ex moglie prevedendolo nell'importo di euro 250,00 mensili;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 763/2025 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Fabricatore, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Di Bonito, per procura congiunta alla CP_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.03.2025, ha adito questo Tribunale, Parte_1 domandando, nei confronti di , di modificare le condizioni del divorzio, tra di essi pronunciato CP_1 con sentenza del Tribunale di Napoli, n. 12189/2013, del 25.06.2013, prevedendo, in via principale, di revocare l'assegno divorzile stabilito in favore della moglie;
in via subordinata, di ridurre l'assegno divorzile ad euro 150,00 mensili.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: con sentenza del Tribunale di Napoli, n. 12189/2013 del 25.06.2013, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
in sede di divorzio veniva posto a carico del marito l'assegno divorzile per la moglie dell'importo di ad euro 380,00 mensili;
dopo la pronuncia di divorzio, le condizioni personali e reddituali del mutavano;
questi, difatti, Parte_1 intraprendeva una relazione con una nuova partner, tale con la quale successivamente Persona_1 contraeva matrimonio, e dalla detta unione nasceva una figlia, , nella data del 31.08.2005; il Per_2
, pertanto, era onerato di spese da sostenere nell'interesse della famiglia, anche in ragione Parte_1 dell'esigenza della figlia di accedere all'università; in particolare, lo stesso era pensionato e Per_2 percettore di redditi annui pari a circa euro 28.820,10; al contrario, dopo la pronuncia di divorzio, le condizioni economiche della subivano un miglioramento, atteso che la stessa era percettrice di CP_1 assegno sociale, pari ad euro 534,00 mensili, era proprietaria dell'autovettura Fiat Panda, tg. EJ542JE, e non sosteneva nessun'altra spesa familiare, essendosi trasferita in Frosinone, presso l'abitazione della propria figlia, . Persona_3
si è costituita in giudizio, chiedendo, in via principale, di dichiarare infondato il ricorso;
nel CP_1 merito, di rigettare le domande avversarie.
La resistente ha, perciò, contrastato la ricostruzione fattuale avversaria, evidenziando che: il matrimonio tra le parti durava circa trent'anni, durante i quali la si occupava in via esclusiva della conduzione del CP_1 ménage familiare, sacrificando occasioni lavorative e di crescita personali;
la stessa, dopo aver subito il tradimento e l'abbandono del marito, non riusciva ad inserirsi nel mercato del lavoro a causa dell'età e delle patologie invalidanti da cui era affetta;
a causa dell'esiguità delle proprie entrate, la si vedeva CP_1 costretta a trasferire la propria residenza, da Napoli a Frosinone, presso l'abitazione della propria figlia, la quale si offriva di ospitarla per evitare che la madre rimanesse da sola e senza assistenza nell'appartamento di edilizia residenziale pubblica sito nel quartiere di Scampia, a Napoli;
pur ospite della figlia, la CP_1 contribuiva al pagamento delle spese domestiche e delle utenze;
la stessa, in occasione del trasferimento a
Frosinone, acquistava un'autovettura Fiat Panda usata, immatricolata nel 2011, per assicurarsi i piccoli spostamenti quotidiani, vista l'ubicazione dell'abitazione della figlia, lontana dai servizi essenziali e mal collegata al centro urbano;
la resistente era, inoltre, percettrice di assegno di invalidità, trasformatosi, al compimento dell'età pensionabile, in assegno sociale;
il era vigile urbano presso il Corpo di Parte_1
Polizia municipale di Napoli in quiescenza;
egli, in particolare, veniva collocato in pensione in base al vecchio sistema retributivo, sicché l'importo erogatogli a titolo di indennità pensionistica era inferiore di circa il 20% rispetto all'ultimo stipendio percepito in servizio;
lo stesso conviveva stabilmente, sin dal 2004, con la sig.ra , con la quale contraeva matrimonio nel 2015; dalla detta unione nasceva, Persona_4 nel 2005, una figlia, ; l'attuale moglie del era una donna di quarantotto anni, sana e abile al Per_2 Parte_1 lavoro, perciò in grado di aumentare, con il proprio apporto, le capacità reddituali del marito.
All'udienza di comparizione, le parti, rappresentate dai rispettivi Difensori, hanno raggiunto un accordo, sicché i Difensori hanno chiesto la decisione della causa rependo le condizioni concordate. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di revisione delle condizioni divorzili sotto il profilo della riduzione dell'assegno divorzile per la ex moglie, da euro 380,00 mensili ad euro 250,00 mensili. Si tratta, infatti, di un diritto economico nascente dalla cessazione del vincolo coniugale di cui il coniuge beneficiario è libero di disporre, sicché non vi è ragione per cui il Collegio debba divergere dalla richiesta riduzione, su cui le parti si sono dichiarate d'accordo.
3. Considerata la definizione concordata della lite in prima udienza e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, sussistono i presupposti per compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− dispone la revisione delle condizioni del divorzio pronunciato tra e Parte_1 CP_1
con sentenza del Tribunale di Napoli, n. 12189/2013, del 25.06.2013, e, per l'effetto, riduce
[...]
l'assegno divorzile in favore della ex moglie prevedendolo nell'importo di euro 250,00 mensili;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema