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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 754/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 754/2025 R.G. da
, nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1
RIZZELLO NADIA, giusta delega in atti,
e
, nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
RIZZELLO NADIA, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa
pagina 2 di 4 le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. La casa coniugale sita ad Appiano sulla Strada del Vino Frazione
Ganda via Lambrecht n. 23/4 rimane definitivamente alla ricorrente con tutti gli arredi e corredi. Parte_1
2. I figli ed rimangono a vivere presso la madre. CP_1
3. Fino al raggiungimento della completa indipendenza economica dei figli, il signor continuerà a contribuire alle Parte_2
loro esigenze e mantenimento con la corresponsione in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di €
350,00 per entrambi i figli, rivalutabile secondo gli indici Astat con prima rivalutazione febbraio 2026. Continuerà inoltre a provvedere al pagamento delle utenze (Alperia) relative alla casa familiare fino a quando i figli continueranno ad abitarvi. Le spese straordinarie relative ai figli, individuate dal Protocollo vigente avanti il Tribunale di Bolzano, verranno sostenute dai genitori al 50% e anticipate e/o rimborsate entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata.
4. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento.
5. La ricorrente si obbliga a continuare a Parte_1
provvedere in via esclusiva e senza alcuna pretesa di rimborso nei confronti di al pagamento delle restanti rate Parte_2
del mutuo di cui in premessa che rimarrà quindi integralmente a suo carico fino a completa estinzione del medesimo.
pagina 3 di 4 6. Alle predette condizioni, i ricorrenti riconoscono e confermano di aver definitivamente regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale pregresso e conseguentemente confermano e riconoscono di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra a titolo di restituzione e/o rimborso sia per il mutuo rimasto ormai ad esclusivo carico della signora sia per Parte_1
qualsivoglia ulteriore diverso titolo o ragione.
Bolzano, 28/03/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 754/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 754/2025 R.G. da
, nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1
RIZZELLO NADIA, giusta delega in atti,
e
, nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
RIZZELLO NADIA, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa
pagina 2 di 4 le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. La casa coniugale sita ad Appiano sulla Strada del Vino Frazione
Ganda via Lambrecht n. 23/4 rimane definitivamente alla ricorrente con tutti gli arredi e corredi. Parte_1
2. I figli ed rimangono a vivere presso la madre. CP_1
3. Fino al raggiungimento della completa indipendenza economica dei figli, il signor continuerà a contribuire alle Parte_2
loro esigenze e mantenimento con la corresponsione in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di €
350,00 per entrambi i figli, rivalutabile secondo gli indici Astat con prima rivalutazione febbraio 2026. Continuerà inoltre a provvedere al pagamento delle utenze (Alperia) relative alla casa familiare fino a quando i figli continueranno ad abitarvi. Le spese straordinarie relative ai figli, individuate dal Protocollo vigente avanti il Tribunale di Bolzano, verranno sostenute dai genitori al 50% e anticipate e/o rimborsate entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata.
4. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento.
5. La ricorrente si obbliga a continuare a Parte_1
provvedere in via esclusiva e senza alcuna pretesa di rimborso nei confronti di al pagamento delle restanti rate Parte_2
del mutuo di cui in premessa che rimarrà quindi integralmente a suo carico fino a completa estinzione del medesimo.
pagina 3 di 4 6. Alle predette condizioni, i ricorrenti riconoscono e confermano di aver definitivamente regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale pregresso e conseguentemente confermano e riconoscono di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra a titolo di restituzione e/o rimborso sia per il mutuo rimasto ormai ad esclusivo carico della signora sia per Parte_1
qualsivoglia ulteriore diverso titolo o ragione.
Bolzano, 28/03/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4