Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, composto dai magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice est. dott.ssa ALentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1711/2022 vertente tra nata il [...] a [...] C.F.: Parte_1
e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. C.F._1
Alice Giomi del Foro di Siena (C.F: ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in OL di AL d'LS, Via F.lli Bandiera n. 67, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
RICORRENTE
CONTRO nato il [...] a [...] C.F.: , Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente in Podere San Pasquale n. 54/2, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Brandani (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Poggibonsi (SI), C.F._4 Via Salceto n. 85, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
Con provvedimento del 29.11.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte ricorrente: Piaccia all'Ecc. mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, In via preliminare La signora richiede che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia, anche Parte_1 in modifica del provvedimento del 03/11/2022, dichiarare l'inammissibilità ed inutilizzabilità dei documenti prodotti da controparte agli allegati n. 4/5/6, perché acquisiti in violazione di interessi costituzionalmente tutelati, per tutti i motivi rassegnati nelle note scritte autorizzate e nella memoria integrativa ex art. 709 co. 3 cpc;
Nel merito Richiede che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...] e 2. Affidare in modo condiviso i figli Parte_1 Controparte_1 Persona_1 PE
1
[...]
3. Porre a carico del signore un assegno mensile di mantenimento Parte_1 Controparte_1 per i figli e pari ad euro 1.200,00 o in quella Persona_1 PE Persona_3 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi a favore della signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario a favore Parte_1 della signora oltre all'obbligo di rimborso del 50% delle spese straordinarie Parte_1 così come previste e disciplinate dal Protocollo in vigore presso il su intestato Tribunale;
4. Disciplinare i tempi e modalità delle visite dei figli minori secondo il seguente schema a settimane alternate, o secondo il miglior schema che sarà ritenuto di giustizia, Nella prima settimana, i figli minori trascorreranno presso il padre i giorni del lunedì dall'uscita da scuola ove andrà a prenderli
- o in caso di chiusura o assenza dalle ore 17.00 del lunedì quando lo stesso o persona di sua fiducia li prenderà a casa della madre - fino al mercoledì mattina quando il padre o persona di sua fiducia li accompagnerà a scuola - o in caso di chiusura della scuola o assenza li accompagnerà presso la casa della madre entro le ore 08.30 - altresì i figli minori permarranno presso il padre dal venerdì dall'uscita da scuola ove andrà a prenderli - o in caso di chiusura o assenza dalle ore 17.00, quando lo stesso o persona di sua fiducia li prenderà a casa della madre
- fino alle ore 19.00 della domenica, quando il padre li accompagnerà a casa dalla madre. La settimana successiva, che dunque terminerà con il week end di competenza materna, il padre terrà con sé i figli dal mercoledì all'uscita di scuola ove li andrà a prendere - o in caso di chiusura o assenza dalle ore 17.00, quando lo stesso o persona di sua fiducia li prenderà a casa della madre - fino al giovedì mattina quando il padre o persona di sua fiducia li accompagnerà a scuola
- o in caso di chiusura della scuola o assenza li accompagnerà presso la casa della madre entro le ore 08.30. Il tutto come sopra a settimane alternate. Disporre in che in ordine alle vacanze natalizie, i figli minori trascorreranno ad anni alterni presso ciascun genitore il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza tra i genitori a decorrere dall'anno 2022. Disporre che in ordine alle vacanze pasquali, i figli minori trascorreranno in via alternata con i genitori metà delle vacanze pasquali presso ciascuno di loro, con alternanza da effettuarsi ogni anno con i giorni di Pasqua e Pasquetta. Disporre che in ordine alle vacanze estive i figli trascorreranno presso ciascun genitore due settimane anche non consecutive, con obbligo per i genitori di comunicarsi i rispettivi periodi di ferie entro il giorno 30 maggio di ogni anno.
5. Pronunciare rilascio al consenso dei coniugi per i passaporti e documenti di identità Con rigetto di ogni e singola domanda ex adverso formulata, inclusa la richiesta di addebito ex adverso spiegata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
Parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Confermare l'affidamento congiunto dei figli ai genitori, con collocamento prevalente presso il padre e con diritto della madre di stare assieme a loro secondo le seguenti modalità: Prima settimana La madre prenderà i figli presso la casa paterna il venerdì sera verso le ore 19,00 e li riaccompagnerà presso la casa paterna la domenica successiva alle ore 19,00. I figli trascorreranno il lunedì, il martedì e il mercoledì presso la casa paterna e verranno prelevati dalla madre il mercoledì verso le ore 19.00 per la cena e il pernottamento. Il giovedì mattina la madre condurrà presso la casa ER paterna e accompagnerà e alle scuole medie. Il giovedì i figli staranno nella casa Per_1 _2 paterna e alle 19.00 verranno prelevati dalla madre per la cena e il pernottamento. Il venerdì mattina la madre porterà presso la casa paterna e accompagnerà e alle ER Per_1 _2 scuole medie. I figli passeranno il venerdì, il sabato e la domenica con il padre e verranno prelevati dalla madre presso la casa paterna alle ore 19.00 per il pernottamento e la cena. Seconda settimana Il lunedì mattina la madre condurrà presso la casa paterna e ER
2 accompagnerà e alle scuole medie. Lo stesso si ripeterà il martedì. Poi la madre Per_1 _2 riprenderà i figli il venerdì alle ore 19.00 e si ripeterà lo schema della prima settimana.
2. Disporre che i genitori, nei periodi di vacanze scolastiche, trascorrano con i figli minori: - metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni: le vacanze pasquali ad anni alterni;
- metà delle vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
3. Disporre che il padre sostenga il 100% delle spese straordinarie riferibili ai minori, revocando la contribuzione al mantenimento ordinario;
4. Assegnare la casa familiare al sig.
5. Assumere Controparte_1 ogni altro provvedimento in maniera conforme a quelli richiesti per la fase presidenziale;
6. Rigettare ogni e qualsivoglia domanda avversaria.
7. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria si conclude riportandoci a tutto quanto dedotto ed articolato nelle memorie ex art. 183 comma 6 n.2 e n.3 insistendo per l'ammissione delle seguenti prove: A)Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova 1) D.C.V. che la sig.ra soffre dal 1992 (e a tutt'oggi) di problemi di anoressia/bulimia. 2) D.C.V. Parte_1 che la sig.ra durante la vostra frequentazione durata fino al 2021, le ha Parte_1 riferito in almeno tre occasioni che la causa del disturbo alimentare che l'affligge sarebbe riconducibile ad un fidanzato che ella avrebbe avuto agli inizi degli anni '90 e che a suo dire non avrebbe apprezzato la sua bellezza. 3) D.C.V. che durante la vostra frequentazione durata fino al 2021, in altre occasioni, almeno tre, la sig.ra le ha invece detto che la Parte_1 causa del disturbo alimentare che l'affligge sarebbe attribuibile ai suoi genitori che sarebbero stati ossessionati dalla sua bellezza, imponendole dei regimi alimentari e di vita rigorosi. 4) D.C.V. che durante la vostra frequentazione durata fino al 2021, in almeno altre tre occasioni, la sig.ra le ha riferito di avere subito due violenze sessuali, una a Marina di Bibbona Parte_1 quando aveva 11 anni e l'altra in Inghilterra ove si era recata per una vacanza-studio da adolescente, e di ritenere le violenze sessuali subite la causa del disturbo alimentare. 5) D.C.V. che riguardo alla violenza sessuale subita a Marina di Bibbona, la sig.ra le ha riferito Parte_1 che sarebbe avvenuta in mare ad opera di tre ragazzi e che i suoi genitori, presenti sulla spiaggia, avrebbero fatto finta di niente. 6) D.C.V. che dal 2005 al 2020 avete invitato a cena presso la vostra abitazione i coniugi lmeno tre volte l'anno ma costoro hanno sempre CP_1 Parte_1 declinato l'invito. 7) D.C.V. che dal 2016 al settembre del 2021 tutte le domeniche mattina verso le ore 9.00 si è recato presso l'abitazione dei coniugi – per fare colazione CP_1 Parte_1 assieme al sig. su richiesta di quest'ultimo che riferiva di non poter uscire di casa perché CP_1 doveva stare con i figli mentre la moglie andava a camminare nella campagna circostante. 8) D.C.V. che quantomeno dal 2016 al 2021 la sig.ra faceva la medesima passeggiata Parte_1 tutti i giorni più volte al giorno, percorrendo per quattro volte lo stesso percorso di 2,5 Km circa e nell'estate trascorreva il resto della giornata a prendere il sole in giardino. 9) D.C.V. che il 4 agosto del 2020 fu festeggiato il compleanno di , figlio di presso Per_4 Parte_2 l'abitazione di quest'ultimo e il minore andò a cercare la mamma, sig.ra PE [...]
che si era assentata da circa mezz'ora e la trovò chiusa in macchina che stava Parte_1
“chattando” con un amico di facebook. 10) D.C.V. che in occasione dell'episodio di cui al capitolo precedente rivolgendosi al padre, disse davanti a tutti gli invitati: < La mamma PE è a parlare con quello lì di facebook> 11) D.C.V. che una sera, nell'estate del 2020, la sig.ra giunta a casa con la macchina, scese, entrò nell'abitazione, riunì i figli e comunicò Parte_1 loro che sarebbe morta a breve a causa di un tumore incurabile. 12) D.C.V. che alla fine del 2020 la sig.ra e riferì di avere conosciuto un uomo su facebook, tale sig. Parte_1 Persona_5
, e di essere intenzionata a lasciare il marito per trasferirsi da lui a Ostia, aggiungendo di
[...] volerlo sposare e di volere assieme acquistare una casa. 13) D.C.V. che la sig.ra con Parte_1 riferimento alla relazione di cui al capitolo precedente, le chiese quali consigli poter dare a per lasciare la moglie. 14) D.C.V. che la sig.ra commentava la Persona_5 Parte_1 circostanza che non pareva intenzionato a lasciare la moglie, affermando: Persona_5
3 << lui gioca a perdermi>>. 15) D.C.V. che , di fronte alle richieste insistenti Persona_5 della sig.ra di trasformare la loro relazione virtuale in una relazione reale, arrivò a
Parte_1 bloccare il numero di essa sig.ra 16) D.C.V. che nel mese di settembre del 2021
Parte_1 ricevette un messaggio dalla sig.ra con il quale ella le raccontò di avere
Parte_1 conosciuto di persona il sig. (conosciuto su facebook) che l'aveva attesa Persona_6 all'uscita della scuola e che insieme aveva fatto una sorpresa alla sig.ra ON (cugina di e maestra dei figli dei coniugi - presentandosi presso la Per_6 CP_1 Parte_1 sua abitazione. 17) D.C.V. che nell'occasione di cui al capitolo precedente, la sig.ra
Parte_1 le riferì che le avrebbe detto: “Guarda AT è impressionante quanto siete ON belli insieme”, aggiungendo che il sig. era un uomo eccezionale ed il loro progetto di Per_6 stare insieme era “divino” “un miracolo”. 18) D.C.V. che nell'autunno del 2021, dopo che la sig.ra ebbe lasciato la casa coniugale, lei chiese alla stessa come poteva avere
Parte_1 Parte_1 lasciato i figli e quest'ultima bloccò il suo numero di cellulare, che da allora è rimasto bloccato. 19) D.C.V. che l'11.10.2021 il sig. la chiamò sul cellulare chiedendole di recarsi presso CP_1 la sua abitazione, riferendole che la moglie aveva chiamato i carabinieri per un alterco. 20) D.C.V. che si recò nell'abitazione del sig. ove erano intervenuti anche i genitori della CP_1 sig.ra i quali le riferirono che se la figlia non si fosse fatta curare avrebbe rovinato
Parte_1 tutta la famiglia. 21) D.C.V. che alla fine del 2022, mentre passeggiava per OL di AL d'LS in Loc. Gracciano, ha incontrato i genitori della sig.ra e la di lei madre, sig.ra
Parte_1
le ha detto che il sig. sarebbe responsabile dell'attrito tra i due per Parte_3 Controparte_1 essersi rifiutato di darle la somma mensile di € 1200,00 richiesta dalla stessa Parte_1 aggiungendo che essa sarebbe stata disposta a partecipare personalmente versando Parte_3
€ 200,00. 22) D.C.V. che nel corso degli anni 2020 -2021, quando la domenica mattina si recava a trovare il sig. presso la sua abitazione per fare colazione assieme, ha sentito la sig.ra CP_1 affermare almeno dieci volte di non sopportare più i figli e l'ha sentita urlare (ad Parte_1 esempio: “accidenti a voi”) verso gli stessi, in particolare verso il figlio , in almeno dieci _2 occasioni. 23) D.C.V. che , quando si trova presso il padre, tiene sempre il cellulare ER attaccato al collo e quando riceve telefonate dalla mamma o dai nonni materni si nasconde e parla con loro senza farsi sentire dal padre o dai nonni paterni. 24) D.C.V. che nell'inverno del 2023 ha sentito almeno tre volte dire al padre di avere saputo dalla madre e dai nonni _2 materni che esso si rifiuterebbe “di dare i soldi” alla sig.ra 25) D.C.V. che nel CP_1 Parte_1 mese di febbraio del 2023 ha sentito dire al padre che secondo i nonni materni avrebbe _2 avuto la meglio in tribunale grazie alle sue influenti amicizie e che avrebbe “pagato” giudici, carabinieri e assistenti sociali. 26) D.C.V. che dal 2022 ad oggi la figlia è sporca quando ER viene riconsegnata dalla madre (o dai nonni materni) al padre e che lei in almeno dieci occasioni le ha detto di fare la doccia 27) D.C.V. che i coniugi hanno avuto a servizio Persona_8 presso la casa familiare le seguenti babysitter: 2011 – 2012 2013 – 2014 Tes_1 CP_2
e figlia 2014 – 2015 2015 – 2017 2017 – 2018 CP_2 Controparte_3 Testimone_2 Tes_3 Tes
2018 – 2021 ottobre 2021 – marzo 2022 ottobre 2021 – marzo
[...] Testimone_5 2022 Si indicano come testi: residente in [...] OL di val d'LS Testimone_6 (SI) sui capitoli 1, 2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18. residente in [...] 99 OL di val d'LS (SI) sui capitoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,19,20,21,22. Testimone_7 residente in [...] OL di AL d'LS (SI) sui capitoli . Testimone_8 [...]
, Via Masaccio n. 21, OL di AL d'LS (SI) sui capitoli 23, 24, 25 e 26 Testimone_9 [...]
Podere San Pasquale, OL di AL d'LS (SI) sui capitoli di prova 23, 24, 25, 26 e Tes_10 27.
Fascicolo trasmesso per la relazione al OLgio : 25.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE È omesso lo svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c.
4 Con sentenza parziale del 23.03.2023 il Tribunale di Siena dichiarava la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 La domanda di declaratoria della separazione riportata nelle conclusioni di parte resistente è stata quindi già decisa dal Tribunale. Il giudizio è proseguito dinanzi al Giudice istruttore unicamente per la questione di ordine economico attinenti al contributo al mantenimento e alle modalità di collocazione, nonché alla domanda di addebito della separazione avanzata dal resistente CP_1 La causa è stata istruita mediante CTU, cui veniva sottoposto il seguente quesito: “Dica il CTU
— esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i genitori e i figli minori ed i loro eventuali CTP, acquisita ogni informazione utile anche presso Uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti — quali siano le condizioni psicologiche dei minori e il loro rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali, ed eventuali conviventi se presenti. In particolare, il CTU:
1. ALuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a: - profilo di personalità delle parti;
- capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo al minore;
- capacità dei genitori di tutelare il rapporto del figlio con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine; capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli;
- capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli.
2. ALuti quale sia la qualità psicologica della relazione di ciascuno dei figli minori con le figure genitoriali.
3. ALuti lo stato di benessere psicologico dei figli e se e in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizioni negativamente il loro sviluppo psicologico.
4. ALuti il CTU se in questo nucleo emergano caratteristiche psicologiche pregiudizievoli nei confronti del minore, ovvero tratti di personalità pervasivi in uno o entrambi i genitori che espongano il minore a situazioni di rischio.
5. Proceda all'ascolto del minore che abbia compiuto anni 12 e anche di minore età che abbia capacità di discernimento.
6. Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse dei figli al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga i minori dalla conflittualità genitoriale.
7. Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori (collocamento paritetico o prevalente presso uno dei due genitori).
8. Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento. La consulenza era depositata in data 9.4.2024 Dopo la mancata adesione di parte ricorrente alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione al OLgio , dopo il decorso dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
1. Sulla domanda di addebito della separazione Sotto tale profilo, parte ricorrente ha eccepito che parte resistente non ha reiterato, in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di addebito, la quale dunque deve intendersi rinunciata. Tuttavia, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento. Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte ( cfr Cassazione- n. 33767 /2019) al fine di ritenere abbandonata una domanda in precedenza formulata, non è sufficiente che la stessa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda
5 non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.
Sempre in termini la più recente Cass . n. 12756 del 09/05/2024. “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”. Nel caso di specie, la condotta processuale complessiva di parte resistente è tale da ritenere che non vi fosse alcuna volontà di abbandonare la domanda di addebito della separazione, tanto che la stessa è stata reiterata e argomentata in sede di comparsa conclusionale. Chiarito tale aspetto, deve analizzarsi la fondatezza della domanda de qua. In generale, deve rammentarsi che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto. (Cass Ordinanza n. 16691 /2020 e Cass 3923/18). Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza indice rivelatore del fatto che l'affectio coniugaliis era già venuta meno da tempo. In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto e se ed in quale misura la violazione di uno (o più) specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. In particolare, in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo. Tanto premesso grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. Tale rigorosa prova non è stata raggiunta da parte di . CP_1 CP_1 Egli, infatti, attribuisce la fine del matrimonio alle relazioni virtuali che ha Parte_1 intessuto attraverso i social network (in particolare Facebook), scoperte dal marito perché in famiglia vi sarebbe sempre stata piena e consapevole condivisione di account e dispositivi.
6 A tal proposito la ricorrente eccepisce l'inammissibilità ed inutilizzabilità dei documenti prodotti da controparte agli allegati n. 4/5/6, perché acquisiti in violazione di interessi costituzionalmente tutelati e, ad ogni buon conto, rileva che la fine della relazione matrimoniale non è stata determinata dai presunti tradimenti, bensì a causa di uno stato di infelicità, solitudine ed insoddisfazione della signora riconducibile all'assenza morale e spirituale del marito. Parte_1 Per quanto attiene alla utilizzabilità di tali documenti, deve condividersi quanto espresso nell'ordinanza del 3/11/2022, ove si escludono ipotesi di inammissibilità e/o inutilizzabilità dei documenti di cui ai nn. 4,5, 6 allegati alla memoria di costituzione di parte resistente: “non sussiste alcuna prova circa l'indebita ed illecita acquisizione da parte del dei suddetti CP_1 documenti sulla base della circostanza, non contestata dalla della condivisione da Parte_1 parte dei coniugi dei rispettivi dispositivi elettronici e degli account anche relativi all'accesso ai
“social”; che la giurisprudenza indicata da parte ricorrente (Cass. Sez. 3 sentenza n. 8459 del 5/5/2020, Rv. 657825) non appare pertinente rispetto al caso di specie, in quanto da un lato esclude l'applicabilità in sede civile della categoria dell'inutilizzabilità propria del processo penale, dovendosi, invece, riconoscere ai documenti in questione la natura di prova atipica che potrà essere valutata nel regolare sviluppo del contraddittorio fra le parti;
che da un altro lato la suddetta decisione fa riferimento all'acquisizione a fini probatori di informazioni identificative della qualità di una persona fisica rientranti nel diritto assoluto alla protezione dei dati personali, acquisizione poi dalla stessa Corte ritenuta legittima ed ammissibile, in quanto effettuata a fini di giustizia;
che nel senso invocato da parte resistente si è recentemente espressa la Corte Europea dei diritti dell'Uomo con la sentenza resa nel caso “ AFFAIRE M.P. c. PORTUGAL” del 7/9/2021, escludendo qualsiasi violazione del diritto alla privacy e del diritto alla segretezza delle comunicazioni, nel caso dell'utilizzo in sede processuale di messaggi privati del coniuge sul presupposto che i coniugi avessero, come parrebbe essere avvenuto nella presente fattispecie, condiviso l'accesso ai propri account personali”. In un contesto, quale quello familiare, di coabitazione e di condivisione di spazi e strumenti di uso comune, infatti, la possibilità di entrare in contatto con i dati personali del coniuge appare un'evenienza non infrequente, che non si traduce necessariamente in una illecita acquisizione dei dati. Chiarito che i documenti in questione, allegati da parte ricorrente, sono ammissibili e utilizzabili, deve però rilevarsi che essi non appaiono sufficienti a provare la domanda di addebito. È emerso, infatti, che la rottura dell'equilibrio all'interno della coppia affondi le sue radici in epoca antecedente agli episodi riportati dal sig. CP_1 Tanto pare confermato dall'elaborato peritale a pag. 26 e ss ove si legge “L'assetto collusivo della coppia precedentemente sintetizzato non ha retto due eventi critici quasi contemporanei che lo hanno fortemente stressato. Come spesso succede, è trascorso molto tempo prima che la rima di frattura che aveva incrinato il patto fiduciario coniugale palesasse l'insanabilità dello stesso e portasse alla separazione di fatto. In questo caso il lento deterioramento del legame coniugale è verosimilmente dovuto anche alla sua forte idealizzazione (cioè, con un'insufficiente valutazione della realtà dello stesso), peraltro anche protetto dai vincolanti doveri morali sentiti dai due partner e dalle loro implicazioni operative. I due eventi sono la morte del primo figlio dei signori che ha determinato un coinvolgimento psicologico e materiale ancora maggiore CP_1 del nuovo nucleo familiare e di nei confronti dei propri genitori. Il secondo è la nascita CP_1 di con il conseguente passaggio fisiologico, ma in realtà fortemente problematico – Per_1 soprattutto quando perdura una condizione psicologica di insufficiente soggettivazione - dalla diade coniugale alla triade familiare. In quella fase sono entrati in gioco i modelli genitoriali ricevuti in quanto figli ma soprattutto ad un concreto livello interpersonale le famiglie d'origine, con i nonni che per partecipare hanno cominciato ad entrare nella prassi quotidiana del nucleo.”
“ E ancora a pag. 27 “(…)I confini psicologici sono invece stati rotti anche dall'atteggiamento protettivo e giudicante - a partire dai propri ferrei parametri rispetto a ciò che è giusto o sbagliato
7 - dei nonni che sia nell'implicito che, più raramente, in espliciti commenti, hanno CP_1 criticato lo stile genitoriale della madre e dei E ancora a pag. 28 che “La scorretta Parte_1 comprensione e/o la sottovalutazione per entrambi della portata di quanto stesse accadendo, l'attivazione di un aspetto rivendicativo in da lei interpretato come liberatorio ma di Pt_1 fatto soprattutto caotico (passando oltretutto, in rapporto alle sue componenti personologiche, da modalità “restrittive” ad iper-espressive) - e l'impossibilità ad adeguare in modo più flessibile il proprio “funzionamento” morale e comportamentale da parte di , hanno portato alla CP_1 rottura del patto fiduciario iniziale che ho cercato di descrivere all'inizio di questo intreccio”. Peraltro, lo stesso in corso di approfondimento socio familiare disposto dal Tribunale CP_1 per i Minorenni pare confermare che vi fosse già stata la rottura dell'equilibrio e che fosse già venuta meno l'unione spirituale e morale tra i coniugi. Nella relazione di cui al doc. 10 di parte ricorrente – pag. 5 si legge “…non c'era più un rapporto;
era un rapporto legato al discorso della gestione dei figli”. Nello stesso ambito, il sig. ha dichiarato che la moglie “probabilmente colmava un vuoto CP_1 generato da una causa mia, sarò stato poco presente, poco accondiscendente con lei qualche cosa sicuramente…” (pag. 6 doc. 10 appena citato). Può, dunque, ritenersi che la crisi matrimoniale sia stata determinata da una pluralità di fattori, che affondano le proprie radici nel passato, non potendosi ravvisare, come unico motivo determinante, la condotta della signora essendo ravvisabili delle criticità, Parte_1 incomprensioni e conflittualità stratificatesi nel tempo. Pertanto, la domanda di addebito della separazione non può essere accolta.
2. Sull'affidamento dei figli Al fine di decidere su detta domanda , appare utile analizzare la CTU a firma del dott. Luca Pappalardo. Nell'elaborato peritale il consulente, a pagina 34, ha rilevato che “non ricorrono al momento indicatori che suggeriscano modalità di affidamento diverse da quello condiviso. Le modalità del collocamento potranno essere solo parzialmente rimodulate – se il Tribunale condividerà queste Conclusioni – sulla base di quanto emerso nell'ultimo incontro peritale, nella quale la madre ha aperto al mantenimento della domiciliazione prevalente dei figli presso l'abitazione del padre con un ampliamento moderato e funzionale degli orari pomeridiani dei giorni infrasettimanali di frequentazione del contesto materno (includendo in questo senso anche i nonni materni, così come i nipoti possono fare in quello paterno). Non ci sono controindicazioni specifiche in questa direzione e misura”. Dunque, in merito alla formula di affidamento ritenuta più idonea, il CTU ritiene che debba essere mantenuto l'affidamento condiviso, in quanto ritenuto maggiormente rispondente all'interesse dei minori. (“Per quanto riguarda la formula di affidamento più idonea ritengo che il dispositivo dell'affidamento condiviso allo stato cogente debba essere mantenuto, avendo accertato che non sia funzionale all'interesse superiore dei figli alcuna forma alternativa e che viceversa, pur rilevando le importanti problematiche di cui alle Considerazioni Conclusive, siano presenti al momento condizioni sufficienti nei due genitori tali da preferire questo tipo di affidamento” - v. pag. 35 CTU). Poco più avanti, il CTU – a proposito dei tempi di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori- auspica un “ampliamento moderato e funzionale degli orari pomeridiani dei giorni infrasettimanali in cui i figli già frequentano il contesto materno (includendo in questa accezione anche l'abitazione dei nonni materni)” – v. pag 35 punto 3. Tale rilievo deve però necessariamente essere messo in relazione a quanto dichiarato dalla minore in sede di audizione. La minore ha infatti riferito che “Questa situazione va bene e Per_1 potrebbe anche restare così; se si fa metà e metà potrebbe essere un peso ed un problema;
così abbiamo tutte le cose da uno dei genitori ed è più facile;
è indifferente quale dei due genitori.”
8 Dunque, ritiene il Tribunale di dover accogliere le conclusioni rassegnate dal sig. in CP_1 quanto l'assetto da questi proposto appare più rispondente e congeniale alle esigenze dei minori, in un'ottica di equilibrio e stabilità (e non certo per voler assecondare una “pigrizia” nel trasferire le proprie cose da una casa all'altra o una semplice “maggiore comodità”), salvo diverso accordo tra le parti, che peraltro dovranno rispettare eventuali richiese provenienti dai minori circa la possibilità che sia la madre a prenderli da scuola, onde poter trascorrere più tempo con lei.
2.1Allo stato, dunque, dovrà essere rispettato il calendario proposto dall'odierno resistente: Prima settimana La madre prenderà i figli presso la casa paterna il venerdì sera verso le ore 19,00 e li riaccompagnerà presso la casa paterna la domenica successiva alle ore 19,00. I figli trascorreranno il lunedì, il martedì e il mercoledì presso la casa paterna e verranno prelevati dalla madre il mercoledì verso le ore 19.00 per la cena e il pernottamento. Il giovedì mattina la madre condurrà presso la casa paterna e accompagnerà e alle scuole medie. ER Per_1 _2
Il giovedì i figli staranno nella casa paterna e alle 19.00 verranno prelevati dalla madre per la cena e il pernottamento. Il venerdì mattina la madre porterà presso la casa paterna e ER accompagnerà e alle scuole medie. I figli passeranno il venerdì, il sabato e la Per_1 _2 domenica con il padre e verranno prelevati dalla madre presso la casa paterna alle ore 19.00 per il pernottamento e la cena. Seconda settimana Il lunedì mattina la madre condurrà presso la casa paterna e ER accompagnerà e alle scuole medie. Lo stesso si ripeterà il martedì. Poi la madre Per_1 _2 riprenderà i figli il venerdì alle ore 19.00 e si ripeterà lo schema della prima settimana.
2. Disporre che i genitori, nei periodi di vacanze scolastiche, trascorrano con i figli minori: - metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni: le vacanze pasquali ad anni alterni;
- metà delle vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
3. L'assegnazione della casa familiare La domanda del convenuto merita senz'altro accoglimento aderendo il OLgio al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass. 25604/18).
4. La domanda di corresponsione del contributo al mantenimento dei minori (pari ad € 1.200,00) avanzata dalla signora non può essere accolta, posto che tale Parte_1 domanda è stata formulata sul presupposto della collocazione prevalente dei minori presso di sé, soluzione che non è accolta dal Tribunale . Alcun'altra domanda di contribuzione è stata formulata. Il resistente , collocatario , nulla ha chiesto a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 minori da parte genitore non collocatario e ha consentito che gravino su di lui, per intero, le spese straordinarie ,regolamentate secondo il Protocollo vigente per il Tribunale di Siena , al quale si rimanda. Il OLgio ritiene di accogliere , nel senso formulato, le domande del resistente. Quanto all'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% tra le parti, come finora avvenuto e in assenza di domanda contraria .
9 5.Circa le rinnovate istanze istruttorie avanzate resistente , si condividono le motivazioni espresse nell'ordinanza del 19.07.2023, a cui ci si riporta.
6.Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza ( deve anche considerarsi che si è resa necessaria una CTU, onde poter individuare le modalità ottimali di frequentazione genitori-figli.) Possono essere anche compensate le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, fatta salva la solidarietà nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, così provvede:
1) Rigetta la domanda di addebito avanzata da parte resistente;
2) Dispone l'affidamento condiviso dei minori Persona_1 PE Persona_3 con collocamento prevalente presso il padre;
3) Assegna a la casa familiare Controparte_1
4) Dispone che la frequentazione genitori-figli avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva Punto 2.1)
5) Rigetta la domanda di corresponsione del contributo al mantenimento dei figli, avanzata da parte ricorrente;
6) Dispone che le spese straordinarie (spese mediche, d'istruzione e sportive straordinarie relative ai figli, da concordarsi preventivamente tra i genitori secondo il protocollo vigente presso questo Tribunale) siano integralmente poste a carico di parte resistente.
7) Dispone la fruizione dell'Assegno unico per i figli, o altro beneficio equipollente , al 50% tra le parti.
8) Dichiara integralmente compensate le spese di lite, nonché le spese di CTU, come liquidate in corso di causa fatta salva la solidarietà nei confronti del consulente. Così deciso in Siena, Camera di Consiglio 31.03.2025
Il presidente Paolo Bernardini
Il giudice estensore
Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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