Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Nte
Sent. n. ………. Cron. n. …….
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
dott. ssa Clara Ruggiero quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
All' udienza del 21/03/2025 tenutasi con modalità di trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato telematicamente la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.6601 /2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: ratei indennità di accompagnamento successivi a sentenza
T R A
e , nella qualità di eredi della defunta Parte_1 Parte_2 Per_1
, nata a [...] il [...] e deceduta a Napoli l' 8.5.2013 ,
[...]
rappresentati e difesi dall' Avv. Luigi Merolla, in virtù di procura in atti, presso il cui studio, come in atti, elettivamente domiciliano,
- ricorrenti-
C O N T R O
in persona del legale Parte_3
rappresentante, rappresentato e difeso dai funzionari dipendenti all' uopo delegati;
-resistente-
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15.3.2024, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi di premesso che la loro de cuius Persona_1
aveva i requisiti sanitari e di erogabilità per ottenere l'indennità di accompagnamento, esponevano che la stessa le era stata ingiustamente negata in sede amministrativa e poi aveva avuto riconosciuto il beneficio a seguito di ricorso giudiziale conclusosi con sentenza n.
1737/2013 del 22.1.2013 che producevano.
Pertanto, premesso che, nonostante la notifica all' della Pt_3
sentenza e del modello AP 23 e la sussistenza dei requisiti di erogabilità del beneficio, erano inutilmente decorsi i termini di legge senza che l' istituto previdenziale avesse liquidato alcunché, adivano questo Tribunale per ottenere la condanna dell' convenuto Pt_3
alla corresponsione dei benefici in questione, per il periodo successivo al deposito della sentenza, e cioè dal mese di febbraio 2013 al momento del decesso, avvenuto l' 8.5.2013, oltre interessi .
Instauratosi il contraddittorio l' , ritualmente citato, si costituiva Pt_3
deducendo l' avvenuta liquidazione del beneficio con ritardo nel corso del giudizio Nte
non imputabile all' posto che gli eredi non avevano inviato all' la Pt_3 Pt_3
domanda telematica di liquidazione ( Mod AP23).
All'odierna udienza, la causa è stata decisa con sentenza telematica.
In ragione dell'intervenuto riconoscimento del buon diritto dei ricorrenti da parte dell' deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere Pt_3
(c.f.r. provvedimento di liquidazione dei benefici agli eredi in atti con valuta del
20.10.2024).
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. Nte
2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti ed è pacifico che l' in corso di giudizio, ha provveduto ad erogare ai ricorrenti i Pt_3
ratei di indennità di accompagnamento spettanti alla de cuius.
Ciò posto, si determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della Nte
soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n.
4923)
Sul punto va rilevato che i crediti richiesti sono stati liquidati in ritardo ma non può, tuttavia, omettersi di rilevare che la difesa di parte ricorrente non ha documentato l'avvenuta rituale trasmissione telematica della domanda di pagamento mediante modello AP23 che, a ben vedere, venne notificato solo a mezzo posta ordinaria come documentato dal convenuto.
Poiché la modalità telematica è prevista dai provvedimenti emanati Pt_3
ex art. 38 comma 5 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si configura un difetto di cooperazione del creditore che giustifica la parziale compensazione delle spese di lite con condanna dell' alla restante metà in quanto l' , pur Pt_3 Pt_3
ammettendo di aver ricevuto i dati necessari alla liquidazione dei ratei con la notifica del ricorso, ha provveduto alla corresponsione solo con valuta di ottobre
2024.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa per metà le spese di lite e pone la restante metà a carico dell' Pt_3
liquidandola in euro 500,00, comprese le spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 21/03/2025
Il Giudice Nte
Dott.ssa Clara Ruggiero.