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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 556/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6724/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249011378671000 BOLLO 2007
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120006359127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 525/2025 depositato il
28/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28/10/2024 ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in pari data ed iscritto nel RGR al n. 6724/2024, il sig. Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020249011378671000 di € 338.89, notificata in data 24/10/2024, ma limitatamente ed unitamente ad una delle due cartelle sottese, e precisamente la cartella n.
10020120006359127000 di € 200,00, asseritamente notificata il 22/03/2012.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi:
- omessa notifica dell'atto presupposto;
- intervenuta prescrizione triennale della pretesa alla data di notifica dell'intimazione,
con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'AdER che controdeduceva, rappresentando che:
- la cartella di pagamento risultava regolarmente notificata il 22/03/2012 direttamente a mezzo racc. a.r., come documentato, e da tale valida notifica discendeva l'inammissibilità delle contestazioni avverso il merito della pretesa o comunque attinenti la cartella, non impugnata;
- successivamente erano state notificate alcune intimazioni, divenute definitive;
- inoltre, il ricorrente, in data 23/10/2021, aveva impugnato il successivo atto interruttivo, ossia l'intimazione n. 10020199012039771000, unitamente alla cartella n. 10020120006359127000 dinanzi al GdP di Nocera
Inferiore, eccependo la presunta prescrizione della pretesa creditoria;
il GdP aveva accolto la domanda, ma in seguito all'appello dell'ADER che aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il Tribunale di Nocera aveva accolto il gravame dell'agente della riscossione ed in riforma della sentenza di primo grado, in data 18/01/2024, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, come da documentazione depositata.
- il contribuente non aveva poi riassunto il giudizio, con conseguente consolidamento della pretesa ed impossibilità di impugnare nuovamente la cartella.
Concludeva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta per violazione del termine perentorio ex artt. 19 e 21 del D. Lgs 546/92, o in subordine il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato, e, pertanto, va rigettato.
Infatti, parte resistente ha documentalmente provato la pregressa notifica dell'atto presupposto nonché la successiva notifica dell'atto interruttivo rappresentato dall'intimazione n. 10020199012039771000, avvenuta in data 19/10/2021, che il contribuente ha impugnato innanzi al GdP proprio in relazione alla cartella n. n.
10020120006359127000, sollevando l'eccezione di prescrizione. Non avendo riassunto il giudizio innanzi a questa Corte dopo la sentenza del Tribunale di Nocera che ha acclarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la pretesa si è resa definitiva;
né è intervenuta la prescrizione triennale del credito alla data di notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio.
Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6724/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249011378671000 BOLLO 2007
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120006359127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 525/2025 depositato il
28/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28/10/2024 ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in pari data ed iscritto nel RGR al n. 6724/2024, il sig. Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020249011378671000 di € 338.89, notificata in data 24/10/2024, ma limitatamente ed unitamente ad una delle due cartelle sottese, e precisamente la cartella n.
10020120006359127000 di € 200,00, asseritamente notificata il 22/03/2012.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi:
- omessa notifica dell'atto presupposto;
- intervenuta prescrizione triennale della pretesa alla data di notifica dell'intimazione,
con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'AdER che controdeduceva, rappresentando che:
- la cartella di pagamento risultava regolarmente notificata il 22/03/2012 direttamente a mezzo racc. a.r., come documentato, e da tale valida notifica discendeva l'inammissibilità delle contestazioni avverso il merito della pretesa o comunque attinenti la cartella, non impugnata;
- successivamente erano state notificate alcune intimazioni, divenute definitive;
- inoltre, il ricorrente, in data 23/10/2021, aveva impugnato il successivo atto interruttivo, ossia l'intimazione n. 10020199012039771000, unitamente alla cartella n. 10020120006359127000 dinanzi al GdP di Nocera
Inferiore, eccependo la presunta prescrizione della pretesa creditoria;
il GdP aveva accolto la domanda, ma in seguito all'appello dell'ADER che aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il Tribunale di Nocera aveva accolto il gravame dell'agente della riscossione ed in riforma della sentenza di primo grado, in data 18/01/2024, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, come da documentazione depositata.
- il contribuente non aveva poi riassunto il giudizio, con conseguente consolidamento della pretesa ed impossibilità di impugnare nuovamente la cartella.
Concludeva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta per violazione del termine perentorio ex artt. 19 e 21 del D. Lgs 546/92, o in subordine il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato, e, pertanto, va rigettato.
Infatti, parte resistente ha documentalmente provato la pregressa notifica dell'atto presupposto nonché la successiva notifica dell'atto interruttivo rappresentato dall'intimazione n. 10020199012039771000, avvenuta in data 19/10/2021, che il contribuente ha impugnato innanzi al GdP proprio in relazione alla cartella n. n.
10020120006359127000, sollevando l'eccezione di prescrizione. Non avendo riassunto il giudizio innanzi a questa Corte dopo la sentenza del Tribunale di Nocera che ha acclarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la pretesa si è resa definitiva;
né è intervenuta la prescrizione triennale del credito alla data di notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio.
Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.