Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/1974, n. 4212
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Sentenza 11 dicembre 1974

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A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 205 del 29 dicembre 1972, che ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell'art 2054 cod civ limitatamente alla parte in cui escludeva la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti nello scontro tra autoveicoli in difetto di danno reciproci, l'esistenza di detta reciprocita non e piu condizione di applicazione del citato secondo comma.*

Nel caso di scontro di veicoli causato dalla inosservanza delle Disposizioni sulla precedenza, la valutazione della responsabilita dei conducenti non puo essere limitata all'accertamento della sussistenza del diritto di precedenza, ma deve essere estesa ai loro comportamenti al fine di stabilire se essi abbiano usato la massima prudenza prescritta dall'art 105 del codice stradale e se abbiano fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. ( V 3518'71, mass n 355168; 359'70, mass n 345287).*

Per potersi considerare implicitamente respinte le tesi difensive svolte in una consulenza di parte e necessario che la costruzione logico-giuridica della sentenza comporti necessariamente la soluzione negativa di dette questioni. ( V 2242'73, mass n 365502; 1481'73, mass n 364232).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/1974, n. 4212
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4212
    Data del deposito : 11 dicembre 1974

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