Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4321 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 29.05.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 21310 / 2022
TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F. ) e res.te in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via F. Maria Briganti n. 33 (80142), elett.te dom.ta in Napoli alla via B. Caracciolo n. 93, presso lo studio degli avv.ti Sergio Mazzarella (cod. fisc.
) e Alessandra Bevilacqua (C.F. ) dai quali, C.F._2 C.F._3 congiuntamente e\o disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
c.f. elettivamente domiciliata in Napoli in Controparte_1 C.F._4 via Ottavio Caiazzo n. 9, presso lo studio dell'avv. Ciro Zaccaro C.F.
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria C.F._5 difensiva;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: spettanze retributive.
1
Con ricorso depositato in data 23.11.2022, la ricorrente domandava il pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze di dal 9.2016 al 3.2018. A tal fine deduceva di aver lavorato presso la Controparte_1 abitazione della zia della convenuta, sita in Napoli alla via Tino di Camaino CP_2
n. 23, dalle 17 alle 8,30, dal lunedì al sabato;
di avere svolto le mansioni di collaboratrice domestica e di badante;
di avere ricevuto settimanalmente una retribuzione di euro 100,00; di avere pernottato nel luogo di lavoro;
di essere stata assunta, diretta e retribuita dalla convenuta.
1
CCNL lavoro domestico non convivente, né della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto. Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento di euro
63.691,94 oltre accessori.
La convenuta si costituiva tempestivamente con memoria del 26.5.2023 ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. In via preliminare, evidenziava che la zia deceduta a gennaio 2019, era sempre CP_2 stata vigile, capace di intendere e di volere e in grado di badare a sé stessa. Evidenziava che la zia sino al Marzo 2018 era stata assistita dalla signora che, con altro Controparte_3 ricorso notificato agli eredi di e definito con allegata sentenza (n. 4480 del 7 CP_2 luglio 2021), aveva dichiarato di avere svolto la sua attività in regime di convivenza, pur osservando l'orario dalle 9 alle 14. Tale circostanza, secondo la convenuta, avrebbe smentito la ricostruzione attorea in riferimento alla presenza di due diverse persone di notte presso l'abitazione della zia faceva notare, inoltre, che la ricorrente era stata CP_2 indicata come teste nella causa intentata da , così come quest'ultima era Controparte_3 stata individuata come testimone nel presente giudizio.
La convenuta, inoltre, evidenziava che la ricorrente, in occasione di una caduta della signora con conseguente contusione a fine 2017, si era rivolta alla signora - CP_2 CP_3 che all'epoca si occupava delle pulizie -chiedendo se vi fosse qualche sua amica disposta ad assisterla di notte;
solo in occasione di tale evento la convenuta dichiarava che la ricorrente aveva prestato assistenza notturna ed al massimo per due notti. Precisava poi che la signora
, che lavorava come badante del suo vicino di casa avv. dopo la Persona_1 CP_4 caduta della zia spesso la sera aveva portato alla medesima una porzione di CP_2 minestra o un piatto caldo. Tentata invano la conciliazione, venivano escussi 3 testi (all'ultimo teste la parte ricorrente rinunciava, come indicato all'udienza del 16.1.25) che rendevano le deposizioni di seguito riportate.
, intimato dalla convenuta, dichiarava: “Conosco la convenuta che è una Testimone_1 mia amica e viviamo nello stesso palazzo in Napoli alla traversa Vincenzo Scala 10 da circa 50 anni. è una zia della convenuta in quanto è la sorella di sua madre CP_2
, che per un periodo – credo prima del 2015 - ha vissuto nello stesso Persona_2 appartamento della sig in Napoli a Via Tino di Camaino. Ho maggiormente Per_2 frequentato in tale periodo la sig , in quanto amico della convenuta. La sig è CP_2 CP_2 deceduta nel 2018-2019; è sempre stata capace di intendere e di volere, completamente autonoma. D'estate si recava in vacanza;
ricordo che ad agosto 2017, credo per tutto il mese, si è recata anche in un hotel di Chianciano Terme. Ricordo anche che prese una Pt_ storta nel 2016 e la sua cameriera, , le propose una signora di nome per CP_3 Pt_ una notte. So che la signora è stata una notte presso la sig. e poi è stata da CP_2 quest'ultima allontanata la mattina dopo, perché non le era piaciuta. So che la cameriera
ha lavorato per la sig per vari anni di mattina. Ines è una vicina CP_3 CP_2 Per_1 di casa della sig;
non mi pare che l'abbia accudita in quanto quest'ultima è CP_2 sempre stata autonoma. Non mi risulta che dal 2016 al 2018 abbia pernottato qualche persona dalla sig;
io ho frequentato la sua abitazione (in via Tino di Camaino) la CP_2 sera dalle 20 in poi, per 1 o 4 volte al mese, e non ho mai visto nessuno. Io non ho mai visto la ricorrente”.
, intimata dalla convenuta, dichiarava: “Sono la moglie di Persona_3 Per_4
, fratello della convenuta. Non conosco la ricorrente che non ho mai visto.
[...] CP_2
è una zia della convenuta;
ha vissuto a via Tino di Camaino ed è deceduta a
[...] gennaio 2019; ricordo che aveva una domestica, tal , che la aiutava di mattina CP_3 per le pulizie. non ha mai avuto nessuno che ha lavorato presso di lei di notte;
Per_5 Pt_ so che solo per una o due notti una sig. di nome ha dormito presso casa di mia zia
che è sempre stata autosufficiente e non ha mai voluto nessuno in casa. Io ho CP_2 frequentato casa di mia zia il pomeriggio intorno alle 18,30-19, dopo avere CP_2 terminato il turno all'Ospedale Pascale, dove lavoro come infermiera;
qualche anno prima del suo decesso, mi sono recata per una o due volte a settimana di pomeriggio. Non ho mai visto nessuno lavorare per lei di pomeriggio o di notte;
solo qualche volta si è recata la sig Per_
badante di un vicino, che le portava da mangiare”.
, intimata dalla ricorrente, dichiarava: “Conosco le parti;
ho lavorato dal Controparte_3
2012 al 2018 per la sig. , zia della convenuta, dal lunedì alla domenica, dalle CP_2
8,30-9 alle 15,00-15,30-16, come collaboratrice domestica presso l'abitazione della sig.
, sita in piazza Medaglie d'oro, via Tino di Camaino n. 23. Durante il mio lavoro, CP_2 ho avuto rapporti con la convenuta in quanto gestiva il rapporto con la zia;
la sig.
[...]
, infatti, si recava ogni settimana nella casa della sig. per Controparte_1 CP_2 lasciarmi la retribuzione. Ho poi intentato una lite contro gli eredi di . La CP_2 ricorrente abita accanto la mia casa ed è una mia amica. Anche lei ha lavorato per la sig.
, dal 2016 al 2018, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 9; l'ha accudita, ha CP_2 preparato i pasti, ha provveduto a lavarla, a cambiare il letto e i suoi vestiti, a somministrare medicine (che però ora non ricordo nello specifico, mi sembra gocce per pressione). Sono a conoscenza di tali circostanze, in quanto incontravo la ricorrente di mattina (alternandomi con lei presso la sig ) e, a volte, nel pomeriggio quando mi CP_2 intrattenevo sino alle 17 e la vedevo arrivare. La ricorrente ha effettuato il colloquio di lavoro con la convenuta, come dalla prima riferitomi. Era la convenuta a retribuire la ricorrente, come riferitomi da quest'ultima; non so quanto abbia percepito, mi sembra euro 100,00 a settimana. La ricorrente non ha goduto di ferie, come riferitomi;
anzi, so che dal 7 a 27 agosto la sig. andava in vacanza e quindi la ricorrente, come me, non ha CP_2 lavorato. Era la convenuta ad assegnare i compiti alla ricorrente anche telefonicamente, così come accadeva nel mio caso e come riferitomi dalla ricorrente. La ricorrente non ha lavorato il 24 e il 31 dicembre né a pasqua, ma ha lavorato il 25 dicembre, il 1 gennaio, a pasquetta, il 25 aprile, il 1 maggio. Se tali festività coincidevano con la domenica, la ricorrente non lavorava. La convenuta a marzo 2018 mi ha riferito che la zia aveva bisogno di una persona notte e giorno;
io le ho proposto di lavorare di giorno dalle 9 alle
19,00-19,30 e di far lavorare la ricorrente dalla sera alla mattina. La convenuta mi ha risposto che non poteva farlo, perché economicamente non sarebbe riuscita a sostenere le spese e perchè aveva contattato una sig. polacca che avrebbe preso di meno. A marzo
2018, quindi, è cessato sia il mio rapporto che quello della ricorrente. Avevo le chiavi d casa e, quando andavo via prima, le lasciavo o a una vicina della sig. o le portavo CP_2 alla ricorrente che viveva accanto a me. La sig è deceduta nel gennaio 2019”. CP_2 All'esito delle note di trattazione scritta, la causa viene decisa ex art 127 ter cpc. 2 E' noto che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Nel caso concreto, va preliminarmente osservato che il rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 cod. civ.) si distingue dal rapporto di lavoro autonomo, reso con una o più prestazioni isolate (art. 2222 cod. civ.) ovvero con una prestazione d'opera continuativa e coordinata (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.), in base a diversi e variabili criteri;
il principale e perciò decisivo dei quali consiste nell'assoggettamento del prestatore al potere direttivo (e disciplinare) del datore di lavoro, ossia al potere di precisare il contenuto della prestazione lavorativa e di controllarne l'esecuzione; potere a cui corrisponde l'obbligo di retribuire il lavoratore quand'anche il lavoro, pur esattamente eseguito, non abbia dato l'utilità economica sperata.
Il suo esercizio si estrinseca in specifiche disposizioni e non in generali direttive, compatibili anche col lavoro autonomo, nel relativo controllo sull'esecuzione e, quindi, si risolve nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva diretta dal datore (Cass. 3 giugno 1998 n. 5464, 11 settembre 2000 n. 12458). Il primo adempie così l'obbligazione servendosi di mezzi non già propri bensì appartenenti al secondo. La non rilevanza del risultato economico prodotto dalla prestazione esclude che il lavoratore sia assoggettato al relativo rischio e, più in generale, al rischio d'impresa e questa assenza di rischio è ben compatibile con una variabilità della retribuzione - sempre dovuta almeno nei limiti dell'art. 36, primo comma, Cost. - in ragione degli utili conseguiti dal datore.
Ai fini della sussistenza dello svolgimento di lavoro subordinato deve pertanto emergere l'esistenza di un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione né l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass.
9.3.2009 n.
5645) attraverso direttive cui il lavoratore è obbligato ad attenersi, così com'è obbligato a mantenere nel tempo la messa a disposizione delle energie lavorative per il raggiungimento degli scopi produttivi dell'impresa (cfr in tal senso Cassazione 25.5.98 n. 5214; pressochè sovrapponibile è anche Cassazione 19.11.98 n. 11711).
La giurisprudenza ha, poi, enucleato i criteri definiti complementari e sussidiari quali:
l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (così Cassazione n. 5645 del 9 marzo 2009; vedi altresì tra le tante Cass. n.
21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004); quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa, dell'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (così Cassazione 27.11.2002 n. 16805 e Cassazione SSUU
30.6.99 n. 379); ancora la collaborazione, la continuità delle prestazioni stesse, il tipo di retribuzione (compenso mensile forfetario), lo svolgimento dell'attività in giorni prefissati, l'assenza nel lavoratore di un assetto organizzativo imprenditoriale e di rischio in proprio, la fornitura degli strumenti di lavoro da parte datoriale, il sostanziale (e necessario) inserimento costante, compatibilmente con la natura della società e gli scopi da perseguire
(cfr in tal senso Cassazione 19.10.98 n. 11711; sostanzialmente dello stesso tenore sono altresì Cassazione 25.5.98 n. 5214 e Cassazione 3.6.98 n. 5464).
3
In applicazione di questi principi, consolidati nella giurisprudenza di legittimità, deve osservarsi che, nel caso di specie, non è stata fornita la prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la convenuta.
Deve rilevarsi preliminarmente che la domanda è stata formulata nei confronti della convenuta in proprio, avendo la ricorrente dichiarato che il potere direttivo e organizzativo
è stato esercitato da pur essendo state svolte le mansioni di Controparte_1 collaboratrice domestica e di assistenza in favore della zia CP_2
Ebbene, dalla prova testimoniale non è emerso alcun esercizio di un potere di eterodirezione da parte della convenuta. Va preliminarmente osservato che i testi intimati dalla convenuta hanno riferito di non avere mai visto la ricorrente in occasione delle frequenti visite serali o pomeridiane effettuate presso l'abitazione della signora Entrambi i testi hanno, poi, CP_2 confermato di essere stati informati dell'assistenza notturna prestata dalla ricorrente per una o due notti soltanto;
inoltre, entrambi hanno dichiarato che la signora era autonoma CP_2
e autosufficiente. Il teste intimato dalla ricorrente, , ha poi dichiarato di avere lavorato dal Controparte_3
2012 al 2018 per la sig. dal lunedì alla domenica, dalle 8,30-9 alle 15,00-15,30-16, CP_2 come collaboratrice domestica;
ha riferito, altresì, di avere avuto rapporti con la convenuta
“in quanto gestiva il rapporto con la zia” e le lasciava ogni settimana la retribuzione. Quanto al rapporto tra le parti - pur avendo riferito che la ricorrente, sua amica, ha lavorato per la signora dal 2016 al 2018, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 9, avendola CP_2 accudita - ha riferito di essere a conoscenza di tali circostanze per avere incontrato la ricorrente di mattina, allorquando si alternava per lo svolgimento del lavoro, e a volte di pomeriggio, quando si intratteneva sino alle 17. Il testimone , dunque, non ha CP_3 assistito in via diretta allo svolgimento della prestazione da parte della ricorrente in favore della signora per il tempo indicato in ricorso (dalle 17 alle 8,30); non ha, poi, CP_2 precisato le volte in cui avrebbe incontrato alle 17 la ricorrente, atteso che lo stesso testimone ha riferito di avere terminato la quotidiana prestazione intorno alle 15 o CP_3
16. Soprattutto il teste non ha individuato elementi di eterodirezione in capo alla convenuta il richiamo al colloquio di lavoro, al pagamento della retribuzione, alla CP_1 assegnazione di compiti anche a mezzo telefono, tutti indicati come effettuati dalla convenuta, non sono stati invero appresi direttamente dal teste, che è stata informata di tali circostanze esclusivamente dalla ricorrente.
Si consideri che le testimonianze de relato, aventi ad oggetto circostanze apprese da persone estranee al giudizio, possono avere un'influenza sul convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità (in tal senso, Cass., sez. lav., 24-03-2001, n. 4306; id., Cass., sez. lav., 04-06-1999, n. 5526, secondo cui “ La deposizione testimoniale de relato di per sé sola non ha alcun valore probatorio e può acquisire rilevanza solo attraverso il riscontro di altre circostanze, le quali quindi devono avere adeguata consistenza ed essere adeguatamente prese in esame dal giudice di merito nel loro rilievo e nella loro funzione”). Quando poi il teste fornisce dichiarazioni de relato ex parte actoris, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere;
i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, de relato in genere, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass., sez. II, 05-01-1998, n. 43). In assenza di elementi atti a dimostrare l'esistenza di un potere di eterodirezione da parte della convenuta, la domanda risulta infondata e va, dunque, rigettata. 4
Per la complessità della prova, le spese di lite vanno compensate tra le parti nella misura della metà, con condanna della ricorrente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della convenuta, del residuo che liquida in complessivi € 3.400,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge. Si comunichi.
NAPOLI, 03/06/2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante