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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5234 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. ed ivi elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Rossella Lucente che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per la separazione giudiziale
Ricorrente
contro nato a [...] il [...], CF: ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Valentina Cherchi che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale
Resistente
e
Avv. in qualità di curatore speciale dei minori (nata il [...]) e Controparte_2 Per_1
(nato il [...]); Per_2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
****
1 Con provvedimento del 14.08.2024 il Giudice ha tenuto la causa a decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse di parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale “confermare le conclusioni così come
indicate nel ricorso introduttivo del giudizio da intendersi qui integralmente trascritte, ad eccezione
della richiesta di un contributo economico a favore della SI.ra , la quale, nel corso del Pt_1
giudizio, anche al fine di diminuire il conflitto, vi ha rinunciato.
Si chiede che il SI. Giudice, viste le dichiarazioni reddituali del SI. , il quale CP_1
può contare su un reddito annuo superiore ad € 35.000,00, a fronte di quello della SI.ra
pari ad appena € 2.500,00 circa (anno 2021), ridetermini in meglio l'importo dell'assegno di Pt_1
mantenimento per i figli e , oggi pari complessivamente a soli € 350,00.” Per_1 Per_2
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale accogliere le seguenti conclusioni:
si deposita il decreto 19.2.2024 nel procedimento di divorzio N. 4945/2023 R.G che determina la cessata materia del contendere per quanto riguarda l'affidamento dei figli e le questioni connesse.
Si confermano per il resto, le conclusioni formulate per l'udienza del 25.11.22, nel merito e in via
istruttoria, insistendo in particolare affinché: sia rigettata la domanda di addebito proposta dalla
; Pt_1
sia respinta la domanda della volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento in Pt_1
proprio favore;
Col favore delle competenze e spese di lite, incluse quelle generali, ed accessori di legge.”
Nell'interesse del curatore speciale dei minori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale confermare i provvedimenti assunti relativamente all'affidamento dei minori al servizio sociale del Comune di
Assemini nonché, allo stato, la conferma di tutti i percorsi disposti in favore delle parti.
In relazione alle ulteriori domande formulate dalle parti, l'esponente si rimette alla decisione del
Tribunale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.06.2017 ha domandato la pronuncia della separazione Parte_1
dal marito, , con addebito allo stesso, che, a seguito della nascita del secondo Controparte_1
figlio, aveva mutato atteggiamento rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2 Ha precisato, in particolare: che il resistente aveva iniziato ad assumere toni polemici per questioni di scarsa rilevanza, manifestando un'attenzione patologica alle spese familiari che sfociava in pesanti e frequenti discussioni;
che in una occasione era addirittura arrivato a darle una spinta;
che,
infine, la figlia (30.03.2011) le aveva confidato di alcuni atteggiamenti equivoci posti in Per_1
essere dal padre nei suoi confronti riconducibili ad ipotesi di abusi sessuali.
Ha dunque domandato: l'affido esclusivo dei figli e (22.10.2013), con Per_1 Per_2
collocamento presso di sé e previsione di incontri protetti con il padre;
l'assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del resistente;
la condanna dello stesso alla corresponsione di un contributo per il mantenimento proprio e dei figli.
, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la Controparte_1
pronuncia della separazione, contestando le circostanze allegate dalla controparte.
Ha dunque domandato il rigetto della domanda di addebito, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre e, in caso di assegnazione alla stessa della casa coniugale, la determinazione di un contributo per il mantenimento dei figli di modesta entità tenuto conto del fatto che il reddito percepito (€ 1.441,38) era gravato dal pagamento del finanziamento contratto per l'acquisto della casa (€ 513,74 mensili), del master universitario (€ 4.000,00) dalla polizza vita (€
200,00 annuali).
Ha infine precisato che la ricorrente continuava a lavorare per il gruppo assicurativo Unipol e percepiva il canone relativo alla locazione di un locale commerciale di proprietà della madre.
Con ordinanza del 28.03.2018, il Presidente ha disposto l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale, prevedendo il diritto di visita del padre alla presenza della ricorrente.
Con il medesimo provvedimento, inoltre, è stato posto in capo al l'obbligo di CP_1
corrispondere la somma di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Con sentenza del 28.08.2018 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
Nel corso del giudizio è stata disposta ctu e con provvedimento del 17.10.2023 “considerato che la
non ha più accompagnato il figlio agli incontri con il padre dal mese di giugno del 2023 e Pt_1
3 che la stessa è apparsa “espulsiva nei confronti della figura paterna e nei confronti dei
suggerimenti e delle riflessioni che le vengono offerte da parte degli operatori” (v. relazione del
12.07.2023);
che infatti quando le è stato riportato il buon andamento degli incontri padre figlio ha dissentito
affermando che il minore le aveva riferito invece di non volere incontrare il padre;
atteso che la , convocata dagli operatori del servizio sociale nel mese di luglio per definire il Pt_1
progetto relativo agli incontri padre figlio, ha affermato la sua indisponibilità anche solo per un
incontro settimanale apparendo così non consapevole della gravità -per il vissuto del bambino dell'interruzione degli incontri con il padre;
considerato che i rapporti tra il padre ed i figli sono ormai interrotti e sussiste tra le parti una
elevata conflittualità che non consente loro di assumere decisioni nell'interesse esclusivo dei
minori” - i minori sono stati affidati al servizio sociale ed è stato nominato il curatore speciale.
Con provvedimento del 14.08.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 2258/2018 del 17.07.2018 con cui è già stata pronunciata la separazione personale tra le parti.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione spiegata nell'interesse della ricorrente deve osservarsi che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la
irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e
consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi,
ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (cfr. Cass. 14840 del 27/06/2006).”
Nel caso specifico, parte ricorrente ha domandato la pronuncia di addebito della separazione allegando di aver ricevuto offese da parte del resistente, che in un'occasione l'avrebbe anche spinta nel corso di una discussione causandole la frattura di un dito della mano sinistra.
Le circostanze allegate dalla e contestate dal resistente, non hanno tuttavia trovato alcun Pt_1
riscontro probatorio.
Deve peraltro rilevarsi che il procedimento a carico del resistente per maltrattamenti nei confronti della moglie si è concluso con una sentenza di assoluzione e che è stata disposta l'archiviazione del procedimento per abusi sessuali in danno della figlia delle parti.
4 Deve, pertanto, essere rigettata la domanda di addebito spiegata nell'interesse della ricorrente.
Quanto alle ulteriori domande, deve rilevarsi che pende tra le parti del presente procedimento giudizio di divorzio nell'ambito del quale sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22
cpc.
Pertanto, con riferimento alle domande di affidamento, collocamento dei minori, assegnazione della casa coniugale ed alle statuizioni di carattere economico, sussistendo identità delle istanze tra i due giudizi, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse ex art. 100 cpc.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
devono essere poste in capo alla ricorrente anche le spese relative alla nomina del curatore speciale dei minori, resa necessaria dalla condotta dalla stessa tenuta (v. ordinanza del 17.10.2023).
Il pagamento, visto l'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115 deve essere eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta la domanda di addebito spiegata nell'interesse della ricorrente;
• dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle ulteriori domande;
• condanna a rifondere ad le spese di lite liquidate in Parte_1 Controparte_1
complessivi € 7.254,00 (€ 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, €
1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge;
• condanna al pagamento in favore dello Stato della somma di € 7.254,00 (€ 1.620,00 Parte_1
per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00
per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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