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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 06/07/2022, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2022
N. 01259/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1259 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
- MEG S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso e Giovanni Giacomo Millefiori, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Taviano, rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
nei confronti
- di TO EN e IL TU, rappresentate e difese dall’Avv. Lucia Brocca, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- della Gaetani S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Paladini, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- della Manco S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- di IA UI TU, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- di tutti quanti gli atti autorizzativi del complesso programma costruttivo quale di seguito meglio specificato, e in particolare:
- Autorizzazione Unica n. 1 del 05.02.2019 ed allegato Permesso di Costruire del 05.02.2019, rilasciati alla sig.ra EN TO in qualità di proprietaria dell’immobile individuato catastalmente (N.C.T.) al Fg. 23, p.lle nn. 1827-1828 e 1830, nonché alla Gaetani S.r.l. in qualità di committente e promissaria acquirente del predetto immobile, per la “ realizzazione di una media struttura di vendita di tipo M1 (trasferimento con ampliamento) con annessi uffici direzionali a piano primo sul terreno individuato catastalmente al Fg. 23, p.lle nn. 1827, 1828 e 1830 ” alle condizioni e prescrizioni indicate;
- relativi atti presupposti e connessi richiamati nei rispettivi preamboli, così identificati: deliberazione C.C. n. 9 del 17.02.2006, di approvazione della proposta di convenzione urbanistica per la realizzazione del parcheggio in via Superga, via E. Toti e via Montessori; convenzione urbanistica sottoscritta in data 18.09.2007 (come poi modificata e confermata in data 19.10.2009); deliberazione C.C. n. 16 del 01.04.2011, di approvazione della proposta di modifica della convenzione urbanistica suddetta con la previsione che l’edificio da adibire a supermercato (Media struttura di vendita di tipo M1) possa essere realizzato in deroga alle NTA del PRG; deliberazione C.C. n. 17 del 30.03.2018, di proroga (a seguito di formale richiesta della proprietaria prot. n. 13654 del 22.11.2017) della validità della predetta convenzione urbanistica per ulteriori cinque anni; parere legale pro veritate prot. n. 485 del 14.01.2019;
- Autorizzazione Unica n. 5 del 29.09.2020 ed allegato Permesso di Costruire del 29.09.2020, rilasciati alla sig.ra EN TO in qualità di proprietaria dell’immobile individuato catastalmente (N.C.T.) al Fg. 23, p.lle nn. 1827-1828 e 1830, nonché alle signore TU IL e TU IA UI, entrambe proprietarie al 50% C.T. Fg. 23, p.lla 1667, e alla Manco S.r.l. in qualità di committente e proprietaria (C.F. Taviano Fg. 23, p.lla 1509 sub. 1 e 5; p.lla 1893; C.T. Taviano Fg. 23, p.lle nn. 1893, 1892, 1493, 1508 e 1510), per la “ realizzazione di un locale commerciale a piano terra, un appartamento a piano primo e un ufficio direzionale a primo piano, previa demolizione e ricostruzione di un edificio esistente costituito da locale commerciale a piano terra e abitazione a primo piano, e lo spostamento di un edificio per commerciale e direzionale dalla parte Nord in adiacenza con costruendo edificio stessa proprietà ” alle condizioni e prescrizioni indicate;
- relativi atti presupposti e connessi richiamati nei rispettivi preamboli, ivi (oltre quelli sopra indicati) così identificati: deliberazione n. 15 del 16.07.2020 con la quale il C.C. di Taviano ha preso atto del parere pro veritate trasmesso con nota acquisita al prot. com.le n. 6046 del 27.05.2020 ed approvato, in variante/modifica alla Convenzione Urbanistica in vigore (Deliberazione C.C. n. 9/2006 - stipulata il 18.09.2007), il programma costruttivo contenuto nel progetto presentato agli sportelli SUAP e SUE allibrato come “ Pratica n. 82/2019, in relazione al contenuto della Convenzione Urbanistica approvata con Deliberazione C.C. n. 16/2011 con rinnovo di validità stabilito con deliberazione C.C. n. 17 del 30.03.2018, determinando la permanenza del pubblico interesse riferito all’ultimo programma costruttivo proposto ”; parere legale pro veritate acquisito al prot. comunale n. 6046 del 27.05.2020; parere istruttorio dei Settori Urbanistica e SUAP espresso in data 28.09.2020; Autorizzazione commerciale relativa all’insediamento ed esercizio della media struttura di vendita richiamata negli atti sopra elencati.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MEG S.r.l. il 15 dicembre 2020, il 5 marzo 2021, il 5 luglio 2021:
- di tutti quanti gli atti autorizzativi del complesso programma costruttivo contrastato dalla ricorrente quali già specificamente identificati nell’epigrafe del ricorso introduttivo del presente giudizio;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MEG S.r.l. il 24 gennaio 2022:
- del verbale datato 3 novembre 2021 e depositato in giudizio dalla Manco S.r.l. in data 10 novembre 2021 con il quale i Responsabili del Servizio Ecologia e Ambiente, del Settore Attività Produttive e del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Taviano hanno disposto l’“ archiviazione dei procedimenti amministrativi avviati ex lege 241/90, a seguito dell’esposto-denuncia presentato dalla MEG S.r.l. di Taviano in persona del Legale Rappresentante Sig. GA E., rappresentato dallo Studio Legale Avv. Millefiori T., con nota acquisita al prot. 14377 del 07.10.2021, in relazione alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia di cui al Capo I del Titolo IV del Testo Unico per l’Edilizia (DPR 380 del 06.06.2021) effettuata con le modalità indicate nel presente verbale ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli artt. 65 ss. c.p.a.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TO EN - IL TU, della Gaetani S.r.l., della Manco S.r.l. e del Comune di Taviano.
Relatore all’udienza pubblica del 22 giugno 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Premesso che:
- la società MEG S.r.l. è proprietaria e titolare in Taviano, alla via Santacroce 143, di un supermarket , settore merceologico alimentare/non alimentare, della superficie di vendita di 243 mq.
- a seguito della pubblicazione sull’albo pretorio comunale, in data 28 luglio 2020, della deliberazione consiliare n. 15 del 16 luglio 2020, avente a oggetto ‘ Locale commerciale via Superga via Toti via Montessori. Proposta di variante al progetto approvato con convenzione urbanistica. Determinazioni ’, la MEG accedeva ai relativi atti, poi impugnati con presente ricorso introduttivo per i seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione art. 12, comma 1, DPR n. 380/2001; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; violazione e falsa applicazione artt. 15 e 15.3 NTA del PRG del Comune di Taviano; violazione dei principi generali in materia di individuazione e decadenza dei vincoli urbanistici di natura espropriativa; violazione della disciplina delle aree prive di regolamentazione urbanistica ex art. 9, comma 1, DPR n. 380/01; b) ) violazione e falsa applicazione art. 12, comma 1, DPR n. 380/2001; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; violazione della disciplina urbanistica di riferimento; violazione artt. 15 e 15.3 NTA del PRG comunale vigente; violazione delle destinazioni d’uso della zona F1 del PRG comunale vigente, quali specificate nella scheda n. 38 del Piano dei Servizi allegato al PRG; sviamento di potere; c) illegittimità derivata ( relativamente all’autorizzazione commerciale relativa alla media struttura di vendita ).
- alla proposizione del ricorso introduttivo seguiva una serie di ostensioni documentali da parte del Comune, dilazionate nel tempo, e quindi tre diversi ricorsi per motivi aggiunti/ulteriori, così articolati:
- d) [ 1° ric. per motivi aggiunti, depositati il 15.12.2020 ] eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione artt. 15 e 15.3 NTA del PRG del Comune di Taviano; violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti; violazione della disciplina urbanistica ed edilizia di riferimento; violazione art. 41- sexies L. n. 1150/1942.
- e) [ 2° ric. per motivi aggiunti, depositati il 5.3.2021 ] eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto sotto ulteriore profilo; conseguente difetto di istruttoria ed illegittimità dell’azione amministrativa nel rilascio del p.d.c. n. 5/2020 in contrasto con la disciplina urbanistica dell’area interessata, classificata come zona ‘F’ nel PRG comunale vigente e soggetta al regime di inedificabilità ex art. 15 delle relative NTA.
- f) [ 3° ric. per motivi aggiunti, depositati il 15.7.2021 ] contrasto con la disciplina urbanistica generale di riferimento; g) in subordine - illegittimità dei titoli abilitativi in quanto assentiti sull’erroneo ed inesistente presupposto della perdurante efficacia della convenzione urbanistica quale asseritamente prorogata con DCC n. 17/2018; h) in ulteriore subordine - illegittimità dei titoli abilitativi in quanto assentiti per un programma costruttivo difforme (anche) rispetto alle specifiche previsioni convenzionate; i) illegittimo rilascio dell’A.U. n. 5/2020 pur in mancanza delle corrispondenti istanze edilizie sulle aree di proprietà EN e TU nonché in variante essenziale in parte qua rispetto al progetto assentito con l’A.U. n. 1/2019; l) illegittimo rilascio dell’A.U. n. 5/2020 in sanatoria sostanziale di opere anticipatamente realizzate; m) illegittimità derivata.
- la società Manco S.r.l. quindi, in data 10 novembre 2021, depositava in giudizio il verbale datato 3 novembre 2021 con il quale i Responsabili del Servizio Ecologia e Ambiente ( Ing. Luigi A. Grimaldi ), del Settore Attività Produttive ( Dr Antonio Tenuzzo ) e del Settore Urbanistica e Ambiente ( Ing. Luigi Giannì ) del Comune di Taviano disponevano quanto segue: « Premessa. Con nota del 07.10.2021, acquisita al prot. 14377 del 07.10.2021, il Sig. GA E. in qualità di L.R. della MEG S.r.l. di Taviano, assistito dallo Studio Legale Avv. Millefiori T., ha prodotto formale segnalazione/denuncia ex art. 27 comma 3 DPR 380/2001, per l’avvio dell’attività di vigilanza urbanistico-edilizia circa presunti illeciti e violazioni urbanistico-edilizi sul fabbricato in corso di costruzione in Taviano, sulla base di argomentata Relazione Tecnica Asseverata rassegnata dall’Ing. Lombardo P. (Albo Ingegneri Lecce n. 2466).
Posto che l’attività edilizia si svolgeva sotto la diretta responsabilità della proprietà e della committenza nonché della Direzione dei Lavori, con nota dei Responsabili comunali SUE e SUAP prot. 0014557 del 11.10.2021, la proprietà e la Direzione Lavori sono stati invitati a presentare, per iscritto, nel termine perentorio di giorni dieci dalla ricezione della comunicazione, apposita relazione circa le contestazioni ed i rilievi mossi dagli esponenti/denuncianti, con specifico riferimento alla Relazione Tecnica Asseverata da parte dell’Ing. Lombardo P.
Con la stessa nota si dava formale comunicazione di avvio di procedimenti amministrativi ex L. 241/’90:
Oggetto 1: Verifica legittimazione urbanistico-edilizia - Accertamento presunti abusi edilizi. Vigilanza. Eventuale provvedimento di sospensione dei lavori e di demolizione di opere abusive. Decadenza dei provvedimenti autorizzativi.
Oggetto 2: Verifica di conformità agli Atti Unici rilasciati dal SUAP; Eventuale provvedimento di decadenza.
Con nota del 21.10.2020, acquisita al prot. 15244 in pari data, l’Ing. EL A., in qualità di Direttore dei Lavori (Albo Ingegneri Lecce n. 1989), ha presentato proprie deduzioni con Relazione Tecnica sullo Stato di Consistenza della realizzanda Struttura di Vendita M1, autorizzata con Autorizzazione Unica SUAP n. 01/2019 e del realizzando locale commerciale autorizzato con Autorizzazione Unica SUAP n. 05/2020, in riferimento alla richiesta degli Uffici Comunali SUAP e SUE.
Verifica d’Ufficio.
In data 25 ottobre, i sottoscritti Ing. Luigi Giannì, Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente e Dott. Antonio Tenuzzo, Responsabile del Settore Attività Produttive, hanno effettuato una verifica congiunta riferita al contenuto dell’esposto-denuncia presentato dalla parte Sig. GA E. - Avv. Millefiori T. e alla relazione tecnica deduttiva presentata dall’Ing. EL A., Direttore dei Lavori della costruenda struttura commerciale.
Si prende atto che l’Ing. EL A. ha presentato dettagliata ed articolata relazione tecnica riferita alla condotta dei lavori ed allo stato di attuazione degli stessi con opportuno corredo di elaborati grafici dimostrativi e documentazione fotografica. Dalla documentazione si rileva che l’edificio risulta in corso di costruzione in sostanziale conformità degli atti abilitativi rilasciati, fatta salva l’esecuzione di lievi varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le prescrizioni contenute negli atti abilitativi e che possono essere segnalate al Comune con SCIA, prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del DPR 380/2001.
Il Tecnico D.L. ha rassegnato inoltre un commento ai rilievi riportati dall’Ing. Lombardo P., contestando puntualmente (p.ti da 2 a 8), con accurata dovizia tecnica, le osservazioni esposte dal Tecnico di parte MEG S.r.l.
Nelle conclusioni, l’Ing. EL ribadisce che l’edificio in corso di costruzione è sostanzialmente conforme agli atti autorizzatori rilasciati dal Comune e che, in ordine alla conformità strutturale e anti-sismica, le strutture portanti sono perfettamente conformi al deposito della documentazione tecnica presso la Struttura Tecnica Provinciale e che, inoltre, eventuali variazioni che dovessero occorrere, dovranno essere espressamente richieste al ed autorizzate dal Comune.
Si conclude l’attività istruttoria, riassumendo che lo Sportello Unico per l’Edilizia e lo Sportello Unico per le Attività Produttive accettano i chiarimenti presentati dall’Ing. EL A. (Albo Ingegneri Lecce n. 1989) resi in qualità di Direttore dei Lavori ritenendoli presentati da soggetto responsabilizzato per Legge cui compete la regolare condotta e direzione dei lavori. Accettano tutte le deduzioni e le argomentazioni presentate dallo stesso Tecnico in relazione ai rilievi tecnici contenuti nella Relazione dell’Ing. Lombardo P., rilevando che lo stesso Tecnico esponente non ha evidenziato di aver condotto misurazioni e rilievi in situ.
Posto che si accetta anche che, secondo il disposto dell’art. 22 comma 2 del DPR 380/2001, ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata di inizio attività, presentata per le lievi varianti, costituisce parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione (leggi atti abilitativi ndr) dell’intervento principale e può essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, riconosce che l’attività edilizia per la costruzione dell’edificio in argomento si svolge in sostanziale conformità agli atti abilitativi rilasciati dal Comune, si dispone comunque doversi procedere a sopralluogo ispettivo.
Prosieguo. Con nota prot. 15400 del 25.10.2021, indirizzata alla Proprietà e alla Committenza, al Direttore dei Lavori (e p.c. al Sindaco e al Comandante del Corpo di P.L.), i Responsabili degli Sportelli Comunali SUE e SUAP hanno comunicato la disposizione di procedere al sopralluogo ispettivo il giorno mercoledì 03.11.2021 alle ore 09:30 presso il cantiere in Taviano chiedendo alla proprietà/committenza ed al Tecnico D.L. di voler consentire l’accesso all’interno del cantiere per effettuare l’ispezione e le misurazioni.
Sopralluogo. In data 03.11.2021, alle ore 09:30 si procede al sopralluogo.
Sono presenti: Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente: Ing. Luigi I. Giannì; Responsabile Servizio Ecologia e Ambiente: Ing. Luigi A. Grimaldi; Responsabile Settore Attività Produttive: Dott. Antonio Tenuzzo; Direttore dei Lavori: Ing. Armando EL; Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Massimo Mosticchio; Titolare dell’Impresa costruttrice: Sig. Francesco Olivares; Committenza: Manco S.r.l.: Sig. Davide Gaetani.
Viene consentito l’accesso all’interno del cantiere e si procede ad una visita dei tre livelli di cui si compone l’edificio; questo si presenta con le opere da muratore non ancora completate (non sono state ancora realizzate le tramezzature al piano interrato e al piano terra e non sono state realizzate le opere di impermeabilizzazione dalla falda freatica al piano interrato) ma con le opere strutturali definitivamente ultimate. Il Direttore dei Lavori illustra che, al piano interrato, sia per imprevisti in fondazione e controterra che per disposizioni del Comando Prov.le dei VV.F., è stato necessario lo spostamento dell’ubicazione dei vani tecnologici di prevenzione dagli incendi (dal lato Sud dell’edificio al lato Nord) e che, a causa della realizzazione di una rampa di scale di accesso di soccorso, anche l’intercapedine lato Nord dovrà essere modificata.
Presso la baracca di cantiere vengono aperte le tavole del progetto in corso di realizzazione e i due Tecnici comunali stabiliscono le misure da effettuare per il controllo sulle dimensioni del fabbricato in corso di realizzazione.
Il Direttore dei Lavori accetta la scelta e si procede con le operazioni di misura.
I Tecnici del Comune, avvalendosi della collaborazione del Tecnico D.L. e del Capomastro, provvedono ad effettuare le misurazioni necessarie avvalendosi di telemetro laser, rotella metrica 20m e palina con livello/bolla. Si procede con le misurazioni al piano terra (…).
Si raggiunge il piano interrato dove il D.L. Ing. EL illustra agli accertatori la necessità tecnica di aver dovuto realizzare un muro controterra in c.a. sul lato Est del corpo di fabbrica (in corrispondenza di Via M. Montessori) e la modifica riferita alla realizzazione della rampa di scale lato Nord, occorrente per l’accesso di soccorso, e la necessità quindi di presentare la modifica inerente lo ‘scannafosso’ non ancora realizzato sullo stesso lato (che non potrebbe più essere definito tale per la presenza della rampa). Si prosegue con le misurazioni (…)
Si procede con misurazione, a campione, di alcuni ambienti del primo piano laddove sono state già realizzate le tramezzature, verificando la sostanziale coincidenza delle misurazioni alle quote di progetto riportate sulle tavole. A conclusione delle operazioni di misura il Tecnico D.L. precisa che, nella propria Relazione Tecnica deduttiva presentata al Comune, ha dettagliatamente riportato la sovrapposizione delle sagome di progetto e di rilievo (pag. 7 e pag. 12) facendo rilevare la conformità di quanto realizzato all’ultimo Atto Autorizzatorio Unico del SUAP. Precisa ancora che sono assolutamente rispettati e non superati i parametri urbanisticamente rilevanti quali Volume edificato e Superficie coperta e che, a lavori ultimati, saranno altrettanto rispettati i parametri Superficie utile, Superficie di vendita e Superfici accessorie. Alle ore 11:00 si conclude il sopralluogo e si rientra presso gli Uffici comunali.
Conclusioni. Le misurazioni effettuate in occasione del sopralluogo ispettivo hanno consentito di confrontare le quote rilevate con quelle riportate sulle tavole di progetto e di accertare la sostanziale conformità dell’edificio attualmente esistente al progetto assentito dal Comune. Pertanto, rilevando che, secondo il disposto dell’art. 22 comma 2 del DPR 380/2001, ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata di inizio attività, presentata per le lievi varianti, costituisce parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione (leggi atti abilitativi ndr) dell’intervento principale e può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, si riconosce definitivamente che l’attività edilizia per la costruzione dell’edificio in argomento si svolge in sostanziale conformità agli atti abilitativi rilasciati dal Comune e, conseguentemente, si dispone l’archiviazione dei procedimenti amministrativi avviati ex lege 241/’90, a seguito dell’esposto-denuncia presentato dalla MEG S.r.l. di Taviano in persona del Legale Rappresentante Sig. GA E., rappresentato dallo Studio Legale Avv. Millefiori T., con nota acquisita al prot. 14377 del 07.10.2021, in relazione alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia di cui al Capo I del Titolo IV del Testo Unico per l’Edilizia (DPR 380 del 06.06.2001) effettuata con le modalità indicate sul presente verbale ».
- il richiamato verbale formava infine oggetto delle seguenti censure [ 4° ric. per motivi aggiunti, depositati il 24.1.2022 ]: n) violazione e falsa applicazione dell’art. 27 DPR n. 380/2001; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; travisamento; omesso esercizio di pubblica funzione doverosa, imprescrittibile e priva di discrezionalità amministrativa; sviamento di potere; o) eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione dell’auto-vincolo amministrativo; perplessità dell’azione amministrativa; sviamento di potere.
2.- Ritenuto che:
- la natura e complessità delle questioni poste dalla causa richiede, ferma l’autonomia del T.a.r. nella successiva valutazione giuridica degli elementi fattuali, amministrativi e tecnici che emergeranno, un approfondimento istruttorio.
- deve in particolare disporsi una verificazione, nominandosi a tal fine l’Ing. Emanuele IA Maggiulli, dirigente comunale.
- il verificatore dovrà, al fine di consentire una puntuale valutazione delle questioni in rito formulate dalle parti resistente e controinteressate, ed eventualmente di quelle poste nel merito delle vicende in esame, procedere nei sensi che seguono:
a) ‘ricostruire’ in forma sistematica, puntualizzandone la portata, la serie di procedimenti urbanistici-edilizi-commerciali, anche di natura espropriativa e convenzionale, tra di loro interconnessi, aventi origine nell’anno 2006, proseguiti negli anni successivi e, infine, direttamente o indirettamente confluiti negli atti impugnati ( a titolo esemplificativo: DCC Taviano n. 9 del 17.2.2006, convenzione urbanistica in data 18.9.2007/22.10.2007, poi modificata/confermata in data 19/28.10.2009, DCC Taviano n. 16 del 1°.4.2011, DGR Puglia n. 2216/2014, DCC Taviano n. 17 del 30.3.2018, autorizzazione unica n. 1 del 5.2.2019 e allegato permesso di costruire, DCC Taviano n. 15 del 16.7.2020, autorizzazione unica n. 5 del 29.9.2020 e allegato permesso di costruire, autorizzazione commerciale relativa all’insediamento ed esercizio della media struttura di vendita de qua, verbale del 3.11.2021 depositato in giudizio dalla Manco S.r.l. in data 10.11.2021 ), in modo da renderne univocamente percepibili i rispettivi effetti e i sottostanti rapporti di presupposizione/consequenzialità tecnico-amministrativa.
b) evidenziare, con riguardo agli atti di cui si controverte, le modalità e i tempi della loro pubblicazione su albi, bollettini, gazzette ufficiali, ecc., e, con riguardo alle ‘attività’ che pure vengono in rilievo ( es.: lavori edili ), il ‘come’ e il ‘quando’ della loro obiettiva percepibilità da parte dei terzi ( es. cartellonistica, allestimento dei cantieri, ecc. ).
c) indicare, di tali atti, secondo parametri di carattere tecnico e in base all’ id quod plerumque accidit , il presumibile ‘impatto’ sui rispettivi bacini di utenza delle strutture commerciali in parola.
d) verificare, dal punto di vista tecnico-amministrativo, la rispondenza progettuale e fattuale dell’intervento di cui si controverte ai relativi atti autorizzatori e, nel caso di difformità, l’effettiva portata delle medesime.
3.- Ritenuto che:
- il verificatore dovrà, sulle questioni appena esposte, redigere una relazione scritta, che pure tenga conto, dal punto di vista tecnico-amministrativo, dei rilievi articolati dalle parti.
- alla relazione dovrà essere allegato ogni atto/documento relativo ai punti trattati.
- per l’adempimento istruttorio e il deposito presso la Segreteria di questo Tribunale della relativa relazione va indicato, tenuto conto della particolare complessità delle circostanze su cui verte la verificazione e della concomitanza col periodo estivo, il termine di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza.
- la causa va rinviata, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 22 marzo 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, con il termine ivi fissato.
Rinvia, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 22 marzo 2023.
Ordina alla Segreteria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza - tra gli altri, al nominato verificatore .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 giugno 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO