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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1508 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme, Via Trento n. 3, presso e nello studio dell'avv. Massimiliano Carnovale che lo rappresenta e difende in forza di mandato difensivo a margine all'atto introduttivo;
-attore-
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_2 C.F._2
Terme, Via Trento n. 3, presso e nello studio dell'avv. Massimiliano Carnovale che lo rappresenta e difende in forza di mandato difensivo a margine all'atto introduttivo;
-attrice- contro
(già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in Cosenza (CS), Via Zanotti Bianco 8 presso lo studio dell'avv. Giancarlo Gentile, che la rappresentata e difende giusta procura in atti;
- convenuta –
e in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore (C.F. ) elettivamente domiciliata in , Via P.IVA_2 CP_3
Gioacchino da Fiore presso gli Uffici dell'Avvocatura di Stato di da cui era rappresentata CP_3
e difesa ex art. 72 D.lgs. 300/1990;
-convenuta-
OGGETTO: iscrizione ipotecaria – trascrizione e pubblicità di beni immobili.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, l' e l' Controparte_4 [...]
, direzione provinciale di , chiedendo accertarsi e dichiararsi, l'annullamento CP_3 CP_3
1) dell'avviso di accertamento n. TDY01T400735/2012 notificato il 19.12.2012 con il quale veniva richiesto il pagamento al sig. di € 549.246,67 dall' , direzione Parte_1 Controparte_3
p.le di avente ad oggetto IRPEF anno 2007, 2) dell'avviso di accertamento n. CP_3
TDY02T400733/2012 per il pagamento di € 201.353,47 dalla Trascom s.a.s. di Parte_2 dall' , Direzione P.le di avente ad oggetto IRPEF anno 2007; 3) Controparte_3 CP_3 dell'avviso di accertamento n. TDY01T400734/2012 notificato a di € 543.593,55 Parte_2 dall' , direzione p.le di avente ad oggetto IRPEF anno 2007; 4) Controparte_3 CP_3 dell'avviso di presa in carico del 27/05/2015 notificato da Equitalia Sud s.p.a a per il Parte_1 pagamento di € 111.126,27 e relativo all'avviso di accertamento n. TDY01T400735/2012; 5) dell'intimazione di pagamento n. TDYIPP00019/2014 notificata al Sig. dall'Agenzia Parte_1 delle Entrate Riscossioni relativa all'avviso di accertamento n. TDY02T400733/2012 anno 2007 per
€ 104.211,65 definito con sentenza della CTP di CZ n. 424/2014; 6) dell'avviso di presa in carico del 7.5.2015 notificata al Sig. dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni di € 105.212,80; 7) Parte_1 dell'intimazione di pagamento n. TDYIPPN00020/2014 notificato a dall'Agenzia Parte_1 delle Entrate, Direzione P.le di di € 272.051,27; 8) dell'avviso di presa in carico notificato CP_3 da a e relativo agli accertamenti n.ri CP_3 Controparte_4 Parte_1
TDYIPP000202014 e TDY01T400735/2012 per euro 275.862,46; 9) dell'intimazione di pagamento n. TDYIPPN00053/2015 notificato a il 7.9.2015 di € 192.490,79; 10) dell'avviso di Parte_1 presa in carico notificato da per conto dell' Controparte_4 Controparte_3
a e relativo agli accertamenti n.ri e TDY01T400735/2012 per Parte_1 C.F._3 euro 191.701,40; 11) dell'intimazione di pagamento n. TDYIPPN00052/2015 notificato a
[...]
il 7.9.2015 di € 70.015,34 per omesso pagamento IVA e IRAP;
12) dell'avviso di presa Parte_2 in carico notificato da per conto dell' a Controparte_4 Controparte_3 [...]
e relativo agli accertamenti n.ri TDYIPRN000522015 e TDY02T400733/2012 per euro Parte_1
69.622,20; 13) della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002267000 notificato al Sig. il cui debito è riferito alla cartella n. 030201400004504243000 Parte_1 notificata il 3.4.2014 per contravvenzione al CDS elevata dalla , alla Cartella n. CP_5
03020140013590646000 il cui ente creditore era la Regione Calabria ed avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica, all'avviso di debito n. 33020140003280472 per omessi CP_ pagamenti dei contributi IVS all' all'atto TDYIPPN000192014 per omesso pagamento IVA e all'atto n. TDYIPPN000192014 per omesso pagamento dell'imposta regionale attività produttive anno 2007 per un totale di € 107.684,97; 14) della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201600000100000 notificato al Sig. il cui debito pari ad € 392.282,15 è Parte_1 riferita alla cartella n. 03020140010723519000 notificata l'1.9.2015 il cui ente creditore era la Regione Calabria ed avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2017, all'avviso di accertamento n. TDY01T400735/2012 relativa a IRPEF 2007, all'avviso di accertamento n. TDY01T400735/2012 per omesso pagamento IRPEF;
15) della richiesta di iscrizione ipotecaria prot. N. 1173/2016 per € 395.524,61 sugli immobili siti nel Comune di Gizzeria fi cui al foglio 36, p.lla 01086, sub, n.ri 6 e 5; 16) dell'avviso di presa in carico di cui al doc. n. 03077201500000941000 notificato il 26.6.2015 da Equitalia Sud s.p.a a per il Parte_2 pagamento di € 105.212,80 e relativo all'avviso di accertamento n. TDYIPPN000192014; 17) dell'avviso di presa in carico del 7/05/2015 notificato da Equitalia Sud s.p.a a Parte_2 per il pagamento di € 272.356,9135 e relativo all'avviso di accertamento n. TDYIPPN000212024; 18) dell'avviso di presa in carico del 27/05/2015 notificato da Equitalia Sud s.p.a a Parte_2
per il pagamento di € 110.002,35 e relativo all'avviso di accertamento n.
[...]
TDY01T400734/2012; 19) dell'avviso di presa in carico del 20/04/2016 notificato da Equitalia Sud s.p.a a per il pagamento di € 69.622,20 e relativo all'avviso di accertamento n. Parte_2
TDYIPRN000522015; 20) dell'intimazione di pagamento n. TDYIPPN0021/2014 notificata dall'Agenzia delle Entrate Direzione P.le di Catanzaro il 24.9.2014 a per il Parte_2 pagamento di € 269.235,05 (IRPEF); 21) dell'intimazione di pagamento n. TDYIPPN0019/2014 notificata dall'Agenzia delle Entrate Direzione P.le di Catanzaro il 24.9.2014 a Parte_2 per il pagamento di € 104.221,65 relativo alla sentenza n. 424/03/14 della Commissione Tributaria P.le di Catanzaro;
22) dell'intimazione di pagamento n. TDYIPPN0054/2015 notificata dall'Agenzia delle Entrate Direzione P.le di Catanzaro il 24.9.2014 a per il pagamento di € Parte_2
189.344,64 e relativo alla sentenza n. 283/04/15 della Commissione Tributaria P.le di Catanzaro;
23) della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata a il cui debito Parte_2
è riferito alla cartella n. 03020030020508736000 notificata il 12.09.2003 per contravvenzione al CDS elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Lamezia Terme per € 130,00, alla Cartella n. 03020130007848321000 il cui ente creditore era la Dir. P.le di Catanzaro per € 12.893,71, all'avviso di accertamento erariale n. TDY01T400734/2012 di € 109.22,43 per omesso pagamento IRPEF, all'atto TDYIPPN000192014 per omesso pagamento IVA anno 2007 per un totale di € 500.725,88; 24) dell'iscrizione di ipoteca notificata a sull'immobile sito in Lamezia Terme, Controparte_7
Via Spartivento S1-T identificato catastalmente al foglio 0081, p.lla 01680 sub. 3; 25) dell'avviso di presa in carico n. 03077201600000862000 notificata alla da Parte_3
Equitalia Sud s.p.a. per € 69.622,20,; 26) dell'intimazione di pagamento n. 03020169003629288/00 di € 512.154,30 notificata a il cui debito è riferito alla cartella n. Parte_2
03020030020508736000 notificata il 12.09.2003 per contravvenzione al CDS elevata dalla Polizia Municipale del per € 133,49, alla Cartella n. 03020130007848321000 il Controparte_8 cui ente creditore era la Dir. P.le di Catanzaro per € 13.409,07, all'avviso di accertamento erariale n.
TDY01T400734/2012 di € 114.224,223 per omesso pagamento IRPEF anno 2007, all'atto TDYIPPN000192014 per omesso pagamento IVA anno 2007 di € 276.818,54. A sostegno della domanda le parti precisavano che l' aveva notificato tre avvisi Controparte_3 di accertamento n. TDY02T400733, n. TDY01T400734 e n. TDY01T400735 a seguito di accertamento della Guardia di Finanza, la quale aveva contestato alla Pt_3 Controparte_9
l'indebita percezione di contributi ex L. 488/1992 attraverso false operazioni
[...] economiche da cui era determinati proventi illeciti ex art 14, c.4 della L. 537/1993, rilevavano altresì che i suddetti tre atti erano stati impugnati presso la Commissione Tributaria del che in CP_3 primo grado, con sentenza n. 424/3/2014 aveva rigettato i ricorsi, dichiarati, poi inammissibili in sede di appello e, pertanto, ricorsi in Cassazione;
che nelle more del giudizio dinanzi alla Suprema Corte veniva depositata istanza di sospensiva presso la CTR di Cz accolta, con cauzione, all'udienza del 17.12.2015; che avendo ricevuto il 7.8.2015, il , la notifica della cartella di pagamento n. Parte_1
030R0302014001007235190000 e degli avvisi di accertamento n.ri TDT01T400735/2012 (il
19.12.2012) e TDYIPPNN00020/2014 (il 26.9.2014) e la gli Parte_3 avvisi di accertamento n. TDY02T400733 n. TDY01T400734/2012 era necessario procedere anche all'opposizione all'esecuzione per difetto del titolo ed inesigibilità e incertezza del credito essendo gli avvisi affetti da nullità insanabile per violazione dell'art. 7 comma 2 L. 212/2000 per mancata specificazione dell'organo giurisdizionale presso cui ricorrere, per difetto di motivazione, per mancanza del visto di esecutività degli atti del titolo sotteso all'iscrizione ipotecaria, intesa quale mezzo eccesivo rispetto al credito, per mancanza della data di consegna dei ruoli;
rilevavano, altresì, Cont che , socio accomandante della non aveva Parte_1 Parte_3 Parte_2 ricevuto la notificazione dell'atto presupposto all'iscrizione di ipoteca, che negli avvisi di accertamento n. TDT01T400734/2012 e n. TDT01T400735/2012 era stata applicata la sanzione della recidiva nonostante per il periodo di imposta anno 2006 la CTP - con sentenza n. 528 - avesse annullato l'atto; che Equitalia Sud s.p.a. aveva attaccato il patrimonio individuale piuttosto che quello societario ed aveva ipotecato i beni del che, tra l'altro aveva proposto ricorso ed ottenuto Parte_1 la sospensione del procedimento di preavviso di iscrizione ipotecaria. Chiedevano, pertanto, la sospensione della procedura esecutiva e l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata il
23.11.2016, l' al fine di eccepire, come unico motivo, il difetto di giurisdizione Controparte_3 del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, avendo gli attori, nell'impugnare l'iscrizione di ipoteca, invocato la cognizione di atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella riguardanti il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere alla riscossione del credito. Si costituiva altresì l' Controparte_4
(già ) la quale eccepiva il difetto di giurisdizione e
[...] Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione concernente atti impositivi dell'amministrazione finanziaria e crediti di natura tributaria di competenza della Corte di Giustizia Tributaria;
la tardività dell'opposizione aventi ad oggetto la contestazione di vizi formali che, ex art. 617 c.p.c. dovevano essere eccepiti nel termine di 20 giorni dalla notificazione degli atti;
la liquidità e certezza dei titoli sottesi ai gravami ipotecari e la regolarità formale dell'iscrizione, chiedendone il rigetto con liquidazione a suo favore delle spese di lite. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, sulle conclusioni in epigrafe indicate, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Al fine di procedere all'analisi della fattispecie concreta occorre preliminarmente rilevare che, nelle more del giudizio, gli avvisi di accertamento n. TDY01T400734 (Irpef 2007), n.
TDY01T400735 (Irpef 2007) e n. TDY01T400733 (IVA 2007) sono divenuti definitivi per come si evince dalla sentenza acquisita negli atti del giudizio della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria n. 2704/2024 depositata l'11.10.2024, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dai contribuenti e Parte_4 Parte_1 Parte_2
e sono stati confermati gli avvisi di accertamento suelencati.
2) Sempre in via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario in ordine ai provvedimenti impugnati aventi ad oggetto l'omesso pagamento delle imposte IRAP, Irpef, IVA, tasse automobilistiche.
Infatti, “in caso di opposizione a più cartelle esattoriali o ad unica cartella che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove
l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sè in relazione ai crediti d'imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo (da ultimo Cass. S.U. n. 15425 del 2014, in precedenza Cass. n. 14831 del 2008)” (Cass. civ. Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11141). Il contribuente, nel caso de quo, conveniva in giudizio davanti al Tribunale l'agente della riscossione, proponendo opposizione avverso gli avvisi di accertamento e le comunicazioni di iscrizioni di ipoteca fondate su una serie di atti per tributi erariali.
Così delineata e vertendo in materia di atti di esecuzione (che ai sensi dell'art. 491 c.p.c. inizia col pignoramento), non può sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, neppure laddove l'istante assume di agire avverso il primo atto attraverso il quale ha avuto conoscenza della pretesa di natura tributaria vantata dall'Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 546/1992, infatti, una siffatta controversia deve essere devoluta alla cognizione del giudice tributario.
Le Sezioni Unite hanno precisato che la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatasi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica delle cartelle, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatasi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822).
A ciò si è giunti valorizzando la capacità additiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del
1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno affermato che: "Nel sistema del combinato disposto del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (in senso conforme, v. Cass., Sez. Un., 25 maggio 2022, n. 16986; Cass., Sez. Un. 18 gennaio 2022, n.
1394).
A riprova della sussistenza della giurisdizione Tributaria in materia di preavviso di iscrizione di ipoteca, non deve sfuggire che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono pervenute alla conclusione che “l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento viziato è ammissibile e va proposta- ai sensi del d.lgs. n. 564/1992 art. 2 comma 1 e art. 19 D.P.R. n. 602/1972, art. 57 e dell'art. 617 c.p.c.- davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass. Sez. U. 13913/2017, n. 24965/2017). Anche le corti di merito hanno seguito tale indirizzo ermeneutico, affermando che “la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è ancora atto dell'esecuzione forzata e, per questo, non è oggetto di sindacato del Giudice dell'esecuzione; può essere impugnato dinanzi al Giudice tributario solo quando ha ad oggetto debiti fiscali, mentre va impugnato innanzi al Giudice del lavoro (se ha ad oggetto debiti previdenziali), nonché al Tribunale ordinario o al Giudice di Pace per tutte le altre ipotesi” (cfr. anche per il principio Tribunale Pavia sez. III, 15/11/2021, n.1427: “L'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore prevista dall'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 non è assimilabile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né all'ipoteca giudiziale disciplinata dall' art. 2818 c.c., in quanto la prima si fonda su di un provvedimento amministrativo, non giudiziale, per cui troverà applicazione il principio secondo cui l'iscrizione ipotecaria (come il provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati) non rappresenta un atto dell'espropriazione forzata, ma di una misura puramente afflittiva prodromica e preordinata all'esecuzione, avente una funzione di garanzia e di cautela del credito dell'ente titolare.
Dunque, il preavviso di iscrizione di ipoteca va incluso tra gli atti impugnabili dinanzi alle
Commissioni Tributarie, anche laddove manchi la specificazione in ordine alla natura del credito del quale l'ipoteca costituisce garanzia, sicché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non essendo un atto dell'esecuzione forzata, non è attratta alla giurisdizione e al sindacato del giudice dell'esecuzione e non trova perciò applicazione l'esclusione dalla giurisdizione tributaria prevista dall'art. 2, comma 1 seconda parte del D. lgs n. 546 del 1992”).
Alla stregua di tale lettura, viene prevista la giurisdizione del Giudice tributario anche in materia di esecuzione forzata tributaria, in quanto l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario" (Cass. ord. 254/22).
Da quanto sopra deriva che la domanda proposta da , Parte_1 [...]
si configura quale azione di accertamento negativo della pretesa Controparte_10 dell'Agente della riscossione di eseguire la iscrizione ipotecaria a causa del difetto del titolo e per l'inesigibilità e l'incertezza del credito essendo gli avvisi affetti da nullità insanabile per violazione dell'art. 7 comma 2 L. 212/2000 per mancata specificazione dell'organo giurisdizionale presso cui ricorrere, per difetto di motivazione, per mancanza del visto di esecutività degli atti del titolo sotteso al preavviso di iscrizione ipotecaria, azioni, in quanto tali, di competenza del giudice tributario.
3) Con riguardo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002267000 notificata a , il cui debito è riferito, tra l'altro, all'avviso di addebito n. Parte_1 CP_ 33020140003280472 per omessi pagamenti dei contributi IVS all' notificato l'11.2.2015 (doc. 13) si ritiene che l'azione rientri nella competenza del giudice del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, venendo in discussione l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria, sebbene alcuna contestazione specifica vi sia con riguardo al merito della pretese dell' trasfusa CP_6 in cartella.
Precisa al riguardo la Suprema Corte di Cassazione che “In tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall' in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. 77 del CP_6
d.P.R. n. 602 del 1973, si realizza nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, comma 1, c.p.c. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente ex art. 444, comma 3, c.p.c., intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/05/2023, n. 14328).
4) Residua, quindi, soltanto l'esame dei motivi ex art. 617 c.p.c., tutti di competenza del giudice ordinario, motivi ex art. 615 c.p.c. inerenti al credito relativo alle uniche cartelle di pagamento aventi ad oggetto sanzioni per violazioni al Cds (doc. 13 cartella n. 0302014000450424300 notificata il
3.4.2014 e doc. 26 cartella 03020030020508736000 notificata il 12.9.2003).
A tal fine, occorre evidenziare che le opposizioni proposte avverso le cartelle di pagamento devono essere qualificate come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui siano fatti valere vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica o la motivazione) o come opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., ove siano poste questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione sopravvenuta del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata). È altresì noto che, mentre l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, ossia della cartella di pagamento, l'opposizione ex art. 615 c.p.c, può essere proposta senza previsione di termini.
Nel caso di specie parte attrice ha proposto opposizione avverso gli avvisi di accertamento, le successive e conseguenti intimazioni di pagamento, gli avvisi di presa in carico e le comunicazioni preventive di iscrizioni, eccependo quali motivi di opposizione il difetto requisiti di forma e di legge (I.A), difetto di motivazione (I.B e II), l'illegittimità degli atti (I.C), la mancanza del visto di esecutività (III.A), mancata data di consegna dei ruoli (III.B), l'abuso del processo esecutivo con l'iscrizione di ipoteca (IV), l'assenza del titolo per l'iscrizione di ipoteca (VIII). Trattandosi di opposizione per vizi formali, essa deve essere qualificata come opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c., come tale proponibile nel termine di 20 giorni dalla notificazione. Deve, pertanto essere dichiarata l'inammissibilità della domanda ex art. 57, D.P.R. n. 602/1973 e la tardività dell'azione ex art. 617 c.p.c, atteso che non sono ammesse opposizioni agli atti esecutivi per vizi di notifica o regolarità formale del titolo esecutivo oltre il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notificazione ex artt. 19 e 21 D. Lgs. n. 546/1992.
Con riguardo ai motivi ex 615 c.p.c. relativi alla cartella n. 0302014000450424300, notificata il
3.4.2014, e alla cartella n. 03020030020508736000, notificata il 12.9.2003, la genericità e non specificazione della domanda la rendono inammissibile, non essendo neppure contestata la debenza dei crediti e la corretta notificazione delle cartelle esattoriali.
Parte attrice, affidando la tesi della illegittimità dell'ipoteca a una difesa articolata su fatti diversi dalla mera mancanza di una delle condizioni dell'iscrizione, avrebbe dovuto - quanto meno – provvedere ad una allegazione puntuale dei fatti costitutivi della domanda: l'art. 2697 c.c. non si limita infatti ad affermare che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; ma aggiunge che “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, la domanda deve essere rigettata, previa declaratoria del difetto di giurisdizione come innanzi specificato e separazione della domanda di competenza del
Tribunale di Lamezia Terme, sezione lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, controversie di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: CP_
- dispone la separazione dal presente giudizio dell'opposizione relativa agli avvisi di addebito indicati al doc. n. 13 della produzione di parte attrice e precisamente all'avviso di addebito n. 33020140003280472 notificato l'11.2.2015, di competenza del giudice del lavoro, cui rimette le parti, fissando termine di tre mesi per la riassunzione;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice tributario, per gli atti di sua competenza, cui rimette le parti, fissando termine di tre mesi per la riassunzione;
- rigetta per il resto l'opposizione;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
e che liquida in euro € 3.809,00 ciascuno, Controparte_2 Controparte_4 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Lamezia Terme, 10 giugno 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco