Articolo 1 della Legge 18 agosto 1954, n. 926
Articolo 2
Versione
23 ottobre 1954
Art. 1.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera' - in deroga, eventualmente, alle vigenti disposizioni statutarie - ad effettuare operazioni di finanziamento, nel limite previsto di 1.600 milioni di lire, a favore della propria "gestione di colonizzazione" per il completamento della propria opera di colonizzazione intrapresa in Libia e per l'adempimento degli obblighi contratti nei riguardi dei propri coloni.
L'istituto predetto provvedera', inoltre, ad effettuare operazioni di finanziamento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Libia, entro il limite di lire 660 milioni, per il raggiungimento da parte dell'Ente stesso degli analoghi scopi.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1954