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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8374 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 42710 del Ruolo Generali degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 15.7.2025 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma via Boezio n. 16, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Loredana Pignoloni, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Maria Ida Orefice per delega in atti
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato
- RESISTENTE -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.11.2024 la ricorrente ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso gli esiti del procedimento di accertamento tecnico preventivo sperimentato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (Tribunale di Roma, sez. lavoro, n.r.g. 39694/2023), per ivi sentir dichiarare la sussistenza a proprio favore dei requisiti sanitari di cui all'art. 13 L. 118/71 ai fini dell'assegno di assistenza. Nell'ambito di quel procedimento era stata disposta infatti CTU medico legale che aveva concluso per l'insussistenza del suddetto requisito.
1 Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente proponeva il presente tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento dei requisiti sanitari di cui all'art. 13 L. 118/71 e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione richiesta oltre accessori, vittoria di spese da attribuire ai procuratori antistatari. Si costitutiva l' eccependo l'inammissibilità della domanda e deducendo nel CP_1 merito la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, udita la discussione orale delle parti la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è fondata. L'art 13 della Legge 118/71 stabilisce che “
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' , un assegno CP_1 mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse c ioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all' ai sensi CP_1 dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del P ente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all' ”. CP_1
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente è affetta dalle patologie di seguito indicate, le quali integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui al ricorso, la percentuale di invalidità essendo pari al 75%. In particolare il c.t.u. ha accertato che la ricorrente è affetta da: artrite reumatoide, interstiziopatia polmonare con bronchiectasie, pregresso melanoma trattato chirurgicamente, ipoacusia mista bilaterale. Il consulente ha sottoposto a visita la perizianda e ha esaminato accuratamente la documentazione sanitaria in atti, concludendo che le infermità diagnosticate si ripercuotono negativamente sia sulla sua efficienza psicofisica, sia sulle sue capacità lavorative. Per quantificare poi la percentuale di invalidità ha fatto riferimento “alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al DM 5 Febbraio 1992. Orbene in dette tabelle troviamo voci, quali: “artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni” (corrispondente alla fascia percentuale 50%); “Bronchiectasia acquisita” (35%); “Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale” (11%); “Ipoacusia –tabella deficit uditivi” (12%); appare evidente l'analogia fra le percentuali di invalidità e le infermità dalle quali è affetta la ricorrente, se esse vengono considerate non solamente nei riguardi della loro natura, ma anche in confronto alla loro entità e alle ripercussioni che determinano sulla vita di relazione, sui rapporti interindividuali del soggetto e, quindi, sulla
2 capacità lavorativa. Utilizzando, quindi, anche le tecniche valutative a scalare proprie della metodologia medico-legale corrente, il danno globale sarà attualmente valutabile nella misura percentuale del 75%. Tenuto conto della documentazione sanitaria esibita e della visita medica effettuata nel corso delle operazioni di consulenza, si ritiene che tali infermità erano presenti dall'epoca della domanda amministrativa”. La causa deve, quindi, essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto della perizianda) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Ne discende, pertanto, che, la domanda va accolta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (13.10.2021). Conformemente all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, alle cui condivisibili motivazioni si fa in questa sede rinvio, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, ai fini del riconoscimento delle prestazioni dedotte: esula dal presente accertamento la verifica dei requisiti extrasanitari e il giudizio non può concludersi con la condanna al pagamento della prestazione (da ultimo Cass.
8.4.2019 n. 9755, che richiama Cass. 24.10.2018, n. 27010). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione, tanto per la presente fase, quanto per la pregressa. Le spese di c.t.u. sono a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari ai fini dell'assegno di assistenza di cui all'art. 13 L. 118/71, a decorrere dal 1°.11.2021;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 liquida in complessivi euro 3.895,00 (di cui euro 1.200,00 per compenso della fase di a.t.p.o. ed euro 2.695,00 per compenso della fase di opposizione), oltre rimb. forf. al1 5%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' , tanto quelle della CP_1 pregressa fase, quanto quelle della presente fase, queste ultime liquidate come da separato decreto.
Roma, 15.7.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Cacace
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