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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei giudici dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. del ruolo generale dell'anno
2023, promosso
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Guercio Giovanni;
parte attrice
Con la partecipazione ex lege del Pubblico Ministero. avente per oggetto: autorizzazione alla rettificazione del nome e del genere nei registri dello stato civile.
Conclusioni della parte ricorrente: come da verbale dell'udienza del 25/02/2025, al quale si rinvia.
Conclusioni del P.M.: “non si oppone all'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/07/2024, (nel prosieguo Parte_1 parte identificata al maschile), – premesso di essere nata con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo femminile, ma di avere vissuto sin dalla tenera età la propria identità psico-sessuale come maschile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando di riconoscersi nel nome di
– ha chiesto di essere autorizzata a sottoporsi ad intervento chirurgico Pt_2 di adeguamento dei caratteri sessuali a quelli maschili in conformità alla propria identità psico-sessuale interiore.
1 Ha inoltre domandato la rettificazione anagrafica di attribuzione del sesso e il mutamento del nome da “ ” a “ . Pt_1 Pt_2
A sostegno delle domande avanzate ha dedotto di aver iniziato a maturare un sentimento di disagio e di distacco dal proprio corpo già a partire dall'infanzia, non accettando l'appartenenza al genere femminile assegnato alla nascita e manifestando una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili.
Ha, altresì, allegato che l'acquisita consapevolezza ha causato un forte disagio interiore e relazionale, cui ha cercato di porre rimedio avvalendosi, con il sostegno della propria famiglia d'origine, del supporto degli specialisti, sia da un punto di vista psicologico che endocrinologico.
2. All'udienza del 25/02/2025 la parte ricorrente ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche nonché a sottoporsi agli interventi chirurgici necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali.
Nel corso dell'interrogatorio libero ha infatti dichiarato: “Io sin da piccolo mi sono sempre sentito un uomo e anche nei giochi mi rispecchiavo in una figura maschile. Crescendo, mi sono accorto delle aspettative che avevano i miei genitori verso di me e ho sentito un senso di responsabilità verso di loro. Ho vissuto male la mia adolescenza perché mi sentivo sbagliato e non capivo cosa ci fosse di sbagliato in me. Ascoltando poi la testimonianza di un ragazzo transessuale mi sono immedesimato e mi sono rivisto nella sua storia. Io ormai da quattro anni mi faccio chiamare ” (si veda verbale di ud. cit.). Pt_2
La causa, dunque, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, è stata posta in decisione.
3. La domanda è meritevole di accoglimento.
Ed invero, nel caso di specie non si ravvisano contraddittori rispetto al ricorso in esame, atteso che, non consta che sia sposata o abbia figli (cfr. Parte_1 certificato di stato libero, allegato al ricorso introduttivo).
Nel merito, è bene anzitutto rammentare che il transessualismo rappresenta una vera e propria condizione esistenziale, legata al mancato intimo riconoscimento del proprio sesso biologico e al profondo bisogno interiore di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto, la quale genera la necessità di eliminare ogni dissonanza percepita tra soma e psiche, adeguando il primo alla seconda che nella
2 connotazione sessuale, affettiva e sociale di un individuo assume portata dominante.
Nel caso oggetto di disamina, dalle relazioni psicologiche offerte in comunicazione, a firma del Dott. e della dott.ssa Persona_1 Persona_2
- dell' U.O.S.D. di Psicologia clinica dell'Arnas Civico di Palermo - si evince che in riferimento all'odierno ricorrente si rileva una condizione clinica compatibile con la diagnosi di “Disforia di genere”; che “l'aver preso consapevolezza di non essere
, ma ha consentito al paziente di trovare un nuovo slancio per la Pt_1 Pt_2 vita e di provare un irrefrenabile desiderio di viverla a pieno («Io prima ho capito di essere un ragazzo e poi ho capito che volevo vivere! Il percorso di transizione mi ha
"salvato la vita'»; «Io ho iniziato a vivere veramente quando ho iniziato a vivere "a 360°
Emanuele'»).
Il percorso di transizione gli ha consentito di abbandonare quella rabbia esistenziale che caratterizzava la sua vita come e di sentirsi adesso Pt_1 finalmente grato nei confronti della vita, perché finalmente ha trovato la sua vera identità («La mia non è stata una scelta è stato un sentire!»).
In atto permane ancora un profondo senso di prostrazione ed umiliazione nel
«dover spiegare in pubblico la dissonanza fra i dati scritti sui miei documenti ed il mio aspetto fisico, la mia essenza», malessere risolvibile esclusivamente con
l'adeguamento dei documenti stessi.” (si vedano relazione psicosessuale posta a corredo del ricorso introduttivo e relazione psicologica allegata alle note del
14.02.25).
Inoltre, dalla relazione endocrinologica finale a firma del Dott.
[...] dell' U.O.C. di Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione del Per_3
Policlinico di Palermo, emerge che la parte ricorrente “ha iniziato la terapia ormonale di affermazione del genere esperito nel marzo 2021 a cura di Endocrinologo di riferimento (Dott. di cui si legge in allegato relazione clinica Persona_4 completa come oggetto: "valutazione medica relativa al percorso di riattribuzione chirurgica ed anagrafica del sesso di (nome elettivo ..." che Parte_1 Pt_2 dettagliatamente descrive il processo endocrinologico diagnostico prima dell'avvio della terapia ormonale di affermazione di genere che ha escluso patologie endocrine pre-esistenti e confermato l'adeguatezza e la coerenza di nel suo percorso CP_1 di terapia ormonale di riaffermazione di genere. Si è successivamente sottoposta
3 Mastectomia e intervento di mascolinizzazione del torace nel 2022 c/o presidio ospedaliero sito in Spagna. (…)
In coerenza con la scelta consapevole di è stata confermata da me CP_1 la terapia ormonale in corso, che ha determinato una graduale e irreversibile mascolinizzazione del fenotipo, e che, nella prova di 'vita reale' si è dimostrata soddisfacente per amplificando il desiderio di proseguire il percorso di CP_1 transizione, senza ripensamenti.
Peraltro, ha mostrato grande aderenza al trattamento ed alle visite CP_1 di follow-up.
Pertanto, ritengo in pieno accordo con le già citate linee quida WPATH/ONIG, che:
- sia clinicamente e fisicamente pronta a proseguire il percorso CP_1 intrapreso, continuando la terapia ormonale, e sottoponendosi all'intervento di istero- annessiectomia, ed eventuale ricostruzione del neofallo.
- C. Teresi adegui Il sesso anagrafico all'identità di genere” (vedasi relazione endocrinologica allegata alle note depositate il 14/02/2025).
Tanto premesso, sulla scorta di tali dati, valutato anche il percorso ormonale compiuto, il trattamento chirurgico di mutamento di sesso cui la parte ricorrente ha manifestato la volontà di sottoporsi, quale strumento funzionale all'adeguamento del soma femminile alla sua personalità psico-sessuale maschile, deve essere autorizzato nella misura necessaria e sufficiente ad assicurare alla persona il conseguimento della propria armoniosa identità.
D'altro canto, come affermato dalla Corte Costituzionale, “l'imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale, ovvero di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali, costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all'identità di genere…(dovendosi)… lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico,
l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto…(e dovendosi)…ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione” (Corte Cost. 221/2015).
Nel solco di tale interpretazione la Suprema Corte di Cassazione ha peraltro statuito che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché
4 del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma
4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. 20.7.2015, n. 15138).
In materia è poi intervenuta di recente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 23/07/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere
«compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.
E', dunque, sufficiente accertare la serietà ed univocità del percorso scelto dal richiedente per giungere al mutamento richiesto, che potrebbe essere autorizzato – come detto – anche senza la necessità di sottoporsi al previo trattamento chirurgico.
Nella vicenda in disamina parte ricorrente ha iniziato un trattamento ormonale che ha prodotto un risultato di evidente mascolinizzazione del soggetto.
Risulta quindi indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente maschili, come emerso anche nel corso dell'audizione all'udienza del 25/02/2025.
5 Nel caso di specie, va quindi autorizzato il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili e tuttavia appare altresì accertato, alla luce dei contenuti della relazione medica, che sia contestualmente necessario autorizzare anche la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica della parte ricorrente nelle more dell'intervento.
Va, dunque, ordinata la chiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'attrice del nome “ in luogo del nome “ ”. Pt_2 Pt_1
In proposito, non pare superfluo rammentare che, come ha avuto cura di precisare la giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. ordinanza n. 3877 del 17/02/2020).
4. Infine, le spese processuali vanno lasciate a carico di parte ricorrente, mancando ogni ragione di soccombenza stante la mancata costituzione di eventuali controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi il procuratore di parte attrice ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento della domanda proposta, dispone rettificarsi l'attribuzione di sesso da femminile a maschile contenuta nei registri dello Stato Civile, con riferimento alla persona di , nata a [...] il [...] (atto Parte_1
n. 641, Parte I, Serie A, Anno 1999);
2.dispone la rettificazione del nome di parte attrice, nel senso della sostituzione di
“ ” con “ ; Pt_1 Pt_2
3. autorizza la parte ricorrente a sottoporsi ad ogni trattamento medico-chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli corrispondenti al genere maschile;
4. nulla sulle spese processuali;
6 5. dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile di Palermo per le relative annotazioni a margine degli atti relativi a parte attrice.
Così deciso, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice relatore.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei giudici dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. del ruolo generale dell'anno
2023, promosso
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Guercio Giovanni;
parte attrice
Con la partecipazione ex lege del Pubblico Ministero. avente per oggetto: autorizzazione alla rettificazione del nome e del genere nei registri dello stato civile.
Conclusioni della parte ricorrente: come da verbale dell'udienza del 25/02/2025, al quale si rinvia.
Conclusioni del P.M.: “non si oppone all'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/07/2024, (nel prosieguo Parte_1 parte identificata al maschile), – premesso di essere nata con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo femminile, ma di avere vissuto sin dalla tenera età la propria identità psico-sessuale come maschile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando di riconoscersi nel nome di
– ha chiesto di essere autorizzata a sottoporsi ad intervento chirurgico Pt_2 di adeguamento dei caratteri sessuali a quelli maschili in conformità alla propria identità psico-sessuale interiore.
1 Ha inoltre domandato la rettificazione anagrafica di attribuzione del sesso e il mutamento del nome da “ ” a “ . Pt_1 Pt_2
A sostegno delle domande avanzate ha dedotto di aver iniziato a maturare un sentimento di disagio e di distacco dal proprio corpo già a partire dall'infanzia, non accettando l'appartenenza al genere femminile assegnato alla nascita e manifestando una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili.
Ha, altresì, allegato che l'acquisita consapevolezza ha causato un forte disagio interiore e relazionale, cui ha cercato di porre rimedio avvalendosi, con il sostegno della propria famiglia d'origine, del supporto degli specialisti, sia da un punto di vista psicologico che endocrinologico.
2. All'udienza del 25/02/2025 la parte ricorrente ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche nonché a sottoporsi agli interventi chirurgici necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali.
Nel corso dell'interrogatorio libero ha infatti dichiarato: “Io sin da piccolo mi sono sempre sentito un uomo e anche nei giochi mi rispecchiavo in una figura maschile. Crescendo, mi sono accorto delle aspettative che avevano i miei genitori verso di me e ho sentito un senso di responsabilità verso di loro. Ho vissuto male la mia adolescenza perché mi sentivo sbagliato e non capivo cosa ci fosse di sbagliato in me. Ascoltando poi la testimonianza di un ragazzo transessuale mi sono immedesimato e mi sono rivisto nella sua storia. Io ormai da quattro anni mi faccio chiamare ” (si veda verbale di ud. cit.). Pt_2
La causa, dunque, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, è stata posta in decisione.
3. La domanda è meritevole di accoglimento.
Ed invero, nel caso di specie non si ravvisano contraddittori rispetto al ricorso in esame, atteso che, non consta che sia sposata o abbia figli (cfr. Parte_1 certificato di stato libero, allegato al ricorso introduttivo).
Nel merito, è bene anzitutto rammentare che il transessualismo rappresenta una vera e propria condizione esistenziale, legata al mancato intimo riconoscimento del proprio sesso biologico e al profondo bisogno interiore di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto, la quale genera la necessità di eliminare ogni dissonanza percepita tra soma e psiche, adeguando il primo alla seconda che nella
2 connotazione sessuale, affettiva e sociale di un individuo assume portata dominante.
Nel caso oggetto di disamina, dalle relazioni psicologiche offerte in comunicazione, a firma del Dott. e della dott.ssa Persona_1 Persona_2
- dell' U.O.S.D. di Psicologia clinica dell'Arnas Civico di Palermo - si evince che in riferimento all'odierno ricorrente si rileva una condizione clinica compatibile con la diagnosi di “Disforia di genere”; che “l'aver preso consapevolezza di non essere
, ma ha consentito al paziente di trovare un nuovo slancio per la Pt_1 Pt_2 vita e di provare un irrefrenabile desiderio di viverla a pieno («Io prima ho capito di essere un ragazzo e poi ho capito che volevo vivere! Il percorso di transizione mi ha
"salvato la vita'»; «Io ho iniziato a vivere veramente quando ho iniziato a vivere "a 360°
Emanuele'»).
Il percorso di transizione gli ha consentito di abbandonare quella rabbia esistenziale che caratterizzava la sua vita come e di sentirsi adesso Pt_1 finalmente grato nei confronti della vita, perché finalmente ha trovato la sua vera identità («La mia non è stata una scelta è stato un sentire!»).
In atto permane ancora un profondo senso di prostrazione ed umiliazione nel
«dover spiegare in pubblico la dissonanza fra i dati scritti sui miei documenti ed il mio aspetto fisico, la mia essenza», malessere risolvibile esclusivamente con
l'adeguamento dei documenti stessi.” (si vedano relazione psicosessuale posta a corredo del ricorso introduttivo e relazione psicologica allegata alle note del
14.02.25).
Inoltre, dalla relazione endocrinologica finale a firma del Dott.
[...] dell' U.O.C. di Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione del Per_3
Policlinico di Palermo, emerge che la parte ricorrente “ha iniziato la terapia ormonale di affermazione del genere esperito nel marzo 2021 a cura di Endocrinologo di riferimento (Dott. di cui si legge in allegato relazione clinica Persona_4 completa come oggetto: "valutazione medica relativa al percorso di riattribuzione chirurgica ed anagrafica del sesso di (nome elettivo ..." che Parte_1 Pt_2 dettagliatamente descrive il processo endocrinologico diagnostico prima dell'avvio della terapia ormonale di affermazione di genere che ha escluso patologie endocrine pre-esistenti e confermato l'adeguatezza e la coerenza di nel suo percorso CP_1 di terapia ormonale di riaffermazione di genere. Si è successivamente sottoposta
3 Mastectomia e intervento di mascolinizzazione del torace nel 2022 c/o presidio ospedaliero sito in Spagna. (…)
In coerenza con la scelta consapevole di è stata confermata da me CP_1 la terapia ormonale in corso, che ha determinato una graduale e irreversibile mascolinizzazione del fenotipo, e che, nella prova di 'vita reale' si è dimostrata soddisfacente per amplificando il desiderio di proseguire il percorso di CP_1 transizione, senza ripensamenti.
Peraltro, ha mostrato grande aderenza al trattamento ed alle visite CP_1 di follow-up.
Pertanto, ritengo in pieno accordo con le già citate linee quida WPATH/ONIG, che:
- sia clinicamente e fisicamente pronta a proseguire il percorso CP_1 intrapreso, continuando la terapia ormonale, e sottoponendosi all'intervento di istero- annessiectomia, ed eventuale ricostruzione del neofallo.
- C. Teresi adegui Il sesso anagrafico all'identità di genere” (vedasi relazione endocrinologica allegata alle note depositate il 14/02/2025).
Tanto premesso, sulla scorta di tali dati, valutato anche il percorso ormonale compiuto, il trattamento chirurgico di mutamento di sesso cui la parte ricorrente ha manifestato la volontà di sottoporsi, quale strumento funzionale all'adeguamento del soma femminile alla sua personalità psico-sessuale maschile, deve essere autorizzato nella misura necessaria e sufficiente ad assicurare alla persona il conseguimento della propria armoniosa identità.
D'altro canto, come affermato dalla Corte Costituzionale, “l'imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale, ovvero di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali, costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all'identità di genere…(dovendosi)… lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico,
l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto…(e dovendosi)…ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione” (Corte Cost. 221/2015).
Nel solco di tale interpretazione la Suprema Corte di Cassazione ha peraltro statuito che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché
4 del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma
4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. 20.7.2015, n. 15138).
In materia è poi intervenuta di recente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 23/07/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere
«compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.
E', dunque, sufficiente accertare la serietà ed univocità del percorso scelto dal richiedente per giungere al mutamento richiesto, che potrebbe essere autorizzato – come detto – anche senza la necessità di sottoporsi al previo trattamento chirurgico.
Nella vicenda in disamina parte ricorrente ha iniziato un trattamento ormonale che ha prodotto un risultato di evidente mascolinizzazione del soggetto.
Risulta quindi indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente maschili, come emerso anche nel corso dell'audizione all'udienza del 25/02/2025.
5 Nel caso di specie, va quindi autorizzato il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili e tuttavia appare altresì accertato, alla luce dei contenuti della relazione medica, che sia contestualmente necessario autorizzare anche la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica della parte ricorrente nelle more dell'intervento.
Va, dunque, ordinata la chiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'attrice del nome “ in luogo del nome “ ”. Pt_2 Pt_1
In proposito, non pare superfluo rammentare che, come ha avuto cura di precisare la giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. ordinanza n. 3877 del 17/02/2020).
4. Infine, le spese processuali vanno lasciate a carico di parte ricorrente, mancando ogni ragione di soccombenza stante la mancata costituzione di eventuali controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi il procuratore di parte attrice ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento della domanda proposta, dispone rettificarsi l'attribuzione di sesso da femminile a maschile contenuta nei registri dello Stato Civile, con riferimento alla persona di , nata a [...] il [...] (atto Parte_1
n. 641, Parte I, Serie A, Anno 1999);
2.dispone la rettificazione del nome di parte attrice, nel senso della sostituzione di
“ ” con “ ; Pt_1 Pt_2
3. autorizza la parte ricorrente a sottoporsi ad ogni trattamento medico-chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli corrispondenti al genere maschile;
4. nulla sulle spese processuali;
6 5. dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile di Palermo per le relative annotazioni a margine degli atti relativi a parte attrice.
Così deciso, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice relatore.
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