Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4497 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. TOMMASO ANGELA); Parte_1
– ricorrente –
E
, nata a [...] il [...] (Avv. TOMMASO ANGELA); Controparte_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note per l'udienza del 19/02/2025.
Conclusioni del P.M.:Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti - non legate da vincolo matrimoniale - hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di provvedere in merito all'affidamento, visita e mantenimento del loro figlio minore , Persona_1 nato a [...] il [...], conformemente a quanto dalle medesime indicato in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, condizioni che in questa sede integralmente si
“a) Il figlio minore , di quasi sette mesi, verrà affidato ad entrambi i genitori Persona_1 con la residenza stabile presso la madre in Palermo Fondo Prestigiacomo n.15/B dove continuerà ad abitare stabilmente con lei.
b) Il padre, signo , ha la facoltà di tenere con sé il figli ogni volta che Parte_1 Per_1 vorrà e, tenuto conto della circostanza che il minore non ha ancora un anno e compatibilmente con le esigenze dello stesso, comunque:
- tre pomeriggi alla settimana dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
-nei fine settimana dalle ore 10.00 alle ore 12.00 della mattina del sabato e della domenica e dalle ore 17 alle ore 19.00 del pomeriggio del sabato e della domenica;
- durante le festività, civili o religiose, a giorni festivi da alternare tra i genitori, dalle ore
10.00 alle ore 18.00 dei giorni di seguito indicati: 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, domenica di Pasqua, lunedì di pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
15 agosto, 1 novembre;
- durante le vacanze estive, nel mese di luglio e agosto trascorrerà settimanalmente Per_1 almeno 2 /3 giorni consecutivi con il padre e pernotterà presso di lui, restando invariato il regime di incontri su stabilito per gli altri giorni;
- il regime degli incontri d con il padre come sopra descritto potrà essere modificato Per_1 dai genitori, previo accordo, in base alle eventuali esigenze degli stessi genitori e del figlio;
- resta in ogni caso inteso che tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore saranno adottate da entrambi i genitori.
c ) Il signor corrisponderà alla RA , con decorrenza dal Parte_1 Controparte_1 mese di ottobre 2024 ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva mensile di €
150,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre il 50% Per_1 delle spese occorrenti per il figlio e di seguito specificate: -medico-sanitarie: per visite mediche specialistiche, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti sanitari non erogati dal SSN, tickes sanitari;
-scolastiche: tasse di iscrizione alla scuola, d'infanzia, elementare, media e superiore ed università imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
extrascolastiche: tempo prolungato pre - scuola e dopo- scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
un'attività sportiva con attrezzatura occorrente ( il 50% di dette spese verrà corrisposto dalla madre); e oltre il 50% delle spese, previamente concordate tra i genitori, di seguito specificate: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari non effettuati dal SSN;
tasse di iscrizione alla scuola, d'infanzia, elementare, media e superiore ed università imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
viaggi e vacanze. Nel caso di spese per le quali è richiesto il consenso di entrambi i genitori, ove uno di essi non sia d'accordo è onerato a darne comunicazione all'altro entro 7 giorni dalla richiesta di quest'ultimo a mezzo mail, messaggio sms, lettera raccomandata, in difetto restando obbligato al pagamento nella misura del 50%.
Ciascun genitore rimborserà la quota ad egli spettante delle spese su indicate al genitore che le avrà anticipate a semplice richiesta e esibizione del documento giustificativo delle stesse, sostenute in favore del figlio.
I conteggi relativi a tutte le suindicate spese, occorrenti e sostenute in favore del figlio, saranno effettuati, tra i genitori, mese per mese.
d) I genitori si concedono reciprocamente, fin da ora, il nullaosta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e di quello del figlio minore, esonerando le competenti Autorità da ogni responsabilità al riguardo, impegnandosi, vicendevolmente, a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria”.
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore della coppia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore della coppia, sia regolato come da previsioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo il
24/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.