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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/09/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 9351/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Claudia Dal Martello PRESIDENTE REL/EST.
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE
DOTT. Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 23/07/2025
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2 rappresentati e difesi il primo dall'Avv. BUFFATTI VENCESLAO e la seconda dall'Avv. SEVERINO FEDERICA, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la residenza ove lo ritengano più opportuno, salvo l'obbligo di comunicarsi il nuovo indirizzo, con reciproca
1 autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto, visto e documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori;
2) darsi atto che i figli minori e vengono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori che eserciteranno la potestà parentale in modo condiviso assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni, disponendo che limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione vengano assunte disgiuntamente da ciascun genitore. I figli avranno residenza paritaria presso i genitori cui è affidata la gestione ordinaria, di talché ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, quando i figli si trovano presso di sé, tenendo conto anche delle esigenze manifestate al genitore dagli stessi. e Per_2 Per_1 staranno con i rispettivi genitori secondo il seguente calendario:
• fine settimana alternati tra i genitori dal sabato mattina alle 10 fino alla domenica pomeriggio alle 17;
• dalla domenica pomeriggio al lunedì mattina e dal mercoledì dall'uscita di scuola al venerdì mattina presso il padre;
• dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola al mercoledì mattina e dal venerdì pomeriggio uscita da scuola al sabato mattina presso la madre;
• e ciò salvo diversi accordi tra le parti, in ragione delle esigenze dei minori e di quelle lavorative dei genitori.
Si allega piano genitoriale relativo ai figli e . Per_1 Per_2
3) assegnarsi l'abitazione coniugale, di proprietà del signor sita in Verona via Pt_1
Montagnola 11/a, al signor dandosi atto che la signora la rilascerà Pt_1 Pt_2 entro il termine e con le modalità di seguito indicate al punto 6);
4) darsi atto che il signor verserà alla signora quale concorso al Pt_1 Pt_2 mantenimento dei figli e , l'assegno mensile di euro 1.000,00, somma Per_1 Per_2 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT a far data dal mese successivo al deposito del presente ricorso, facendosi altresì carico del 100% delle spese straordinarie: mediche, scolastiche, sportive, attività ludico-culturali riferite ai figli, come da elenco del Protocollo
Famiglia in uso al Tribunale di Verona;
2 5) darsi atto che il signor verserà alla signora quale contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento della stessa, la somma di euro 250,00, somma da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese e che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese successivo al deposito del presente ricorso. Darsi atto che il signor ha Pt_1 reperito sul mercato immobiliare un'abitazione ove si trasferiranno, non appena disponibile, la signora ed i figli, liberando e restituendo nella disponibilità del Pt_2 signor l'abitazione di sua proprietà sita in Negrar di Valpolicella in via Pt_1
Montagnola n. 11/a. L'abitazione sarà acquistata dal signor ed intestata ai due Pt_1 figli con riconoscimento di un usufrutto vitalizio a favore della signora Parte_2
Fino a quando tale abitazione non sarà messa disposizione della signora
[...] la stessa continuerà a vivere nell'abitazione ove oggi risiede impegnandosi Pt_2 quest'ultima a liberarla entro 60 giorni dall'iscrizione dell'usufrutto a suo favore;
6) le detrazioni fiscali per i figli saranno usufruite dal signor nella misura del Pt_1
100%, mentre gli assegni familiari, se dovuti, saranno percepiti dai genitori in pari misura;
7) le parti dichiarano di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza che verrà all'uopo fissata;
8) le parti dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate in atti;
9) darsi atto che le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione personale allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 4 e 8 settembre 2025 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
3 I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle medesime parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Verona (Anno 2015 - atto numero 27 - parte numero 2 - serie C) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
La Presidente rel/est.
Claudia Dal Martello
4
N. 9351/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Claudia Dal Martello PRESIDENTE REL/EST.
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE
DOTT. Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 23/07/2025
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2 rappresentati e difesi il primo dall'Avv. BUFFATTI VENCESLAO e la seconda dall'Avv. SEVERINO FEDERICA, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la residenza ove lo ritengano più opportuno, salvo l'obbligo di comunicarsi il nuovo indirizzo, con reciproca
1 autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto, visto e documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori;
2) darsi atto che i figli minori e vengono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori che eserciteranno la potestà parentale in modo condiviso assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni, disponendo che limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione vengano assunte disgiuntamente da ciascun genitore. I figli avranno residenza paritaria presso i genitori cui è affidata la gestione ordinaria, di talché ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, quando i figli si trovano presso di sé, tenendo conto anche delle esigenze manifestate al genitore dagli stessi. e Per_2 Per_1 staranno con i rispettivi genitori secondo il seguente calendario:
• fine settimana alternati tra i genitori dal sabato mattina alle 10 fino alla domenica pomeriggio alle 17;
• dalla domenica pomeriggio al lunedì mattina e dal mercoledì dall'uscita di scuola al venerdì mattina presso il padre;
• dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola al mercoledì mattina e dal venerdì pomeriggio uscita da scuola al sabato mattina presso la madre;
• e ciò salvo diversi accordi tra le parti, in ragione delle esigenze dei minori e di quelle lavorative dei genitori.
Si allega piano genitoriale relativo ai figli e . Per_1 Per_2
3) assegnarsi l'abitazione coniugale, di proprietà del signor sita in Verona via Pt_1
Montagnola 11/a, al signor dandosi atto che la signora la rilascerà Pt_1 Pt_2 entro il termine e con le modalità di seguito indicate al punto 6);
4) darsi atto che il signor verserà alla signora quale concorso al Pt_1 Pt_2 mantenimento dei figli e , l'assegno mensile di euro 1.000,00, somma Per_1 Per_2 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT a far data dal mese successivo al deposito del presente ricorso, facendosi altresì carico del 100% delle spese straordinarie: mediche, scolastiche, sportive, attività ludico-culturali riferite ai figli, come da elenco del Protocollo
Famiglia in uso al Tribunale di Verona;
2 5) darsi atto che il signor verserà alla signora quale contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento della stessa, la somma di euro 250,00, somma da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese e che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese successivo al deposito del presente ricorso. Darsi atto che il signor ha Pt_1 reperito sul mercato immobiliare un'abitazione ove si trasferiranno, non appena disponibile, la signora ed i figli, liberando e restituendo nella disponibilità del Pt_2 signor l'abitazione di sua proprietà sita in Negrar di Valpolicella in via Pt_1
Montagnola n. 11/a. L'abitazione sarà acquistata dal signor ed intestata ai due Pt_1 figli con riconoscimento di un usufrutto vitalizio a favore della signora Parte_2
Fino a quando tale abitazione non sarà messa disposizione della signora
[...] la stessa continuerà a vivere nell'abitazione ove oggi risiede impegnandosi Pt_2 quest'ultima a liberarla entro 60 giorni dall'iscrizione dell'usufrutto a suo favore;
6) le detrazioni fiscali per i figli saranno usufruite dal signor nella misura del Pt_1
100%, mentre gli assegni familiari, se dovuti, saranno percepiti dai genitori in pari misura;
7) le parti dichiarano di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza che verrà all'uopo fissata;
8) le parti dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate in atti;
9) darsi atto che le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione personale allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 4 e 8 settembre 2025 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
3 I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle medesime parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Verona (Anno 2015 - atto numero 27 - parte numero 2 - serie C) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
La Presidente rel/est.
Claudia Dal Martello
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