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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 366/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3085/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme - 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171721/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che il Comune di Lamezia Terme, costituto in giudizio il 21.1.2026, ha comunicato “che l'Ufficio, in esercizio del potere di autotutela, provvedeva all'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione, trasmettendone copia al ricorrente con protocollo n.5611/2026 Il relativo provvedimento viene trasmesso unitamente alle presenti controdeduzioni, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione e superamento del contendere.”
Il G. M. rileva, in ragione di quanto sopra, che si è verificata la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D. lgv 31.12.1992 n.546.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente comunale (soggetto impositore unico responsabile della presente lite) atteso che le ragioni della ricorrente sono state integralmente accolte dal Comune di Lamezia Terme solo il 20.1.2026, dopo l'istaurazione del presente giudizio, nonostante l'istanza di annullamento in autotutela inviata dalla contribuente il
23.10.2025 (cfr. anche memoria depositata dalla Difesa della ricorrente il 3.2.2026).
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
2) condanna il Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 30,00# per esborsi e in euro 400,00# per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del Difensore costituito per espressa anticipazione.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3085/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme - 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171721/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che il Comune di Lamezia Terme, costituto in giudizio il 21.1.2026, ha comunicato “che l'Ufficio, in esercizio del potere di autotutela, provvedeva all'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione, trasmettendone copia al ricorrente con protocollo n.5611/2026 Il relativo provvedimento viene trasmesso unitamente alle presenti controdeduzioni, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione e superamento del contendere.”
Il G. M. rileva, in ragione di quanto sopra, che si è verificata la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D. lgv 31.12.1992 n.546.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente comunale (soggetto impositore unico responsabile della presente lite) atteso che le ragioni della ricorrente sono state integralmente accolte dal Comune di Lamezia Terme solo il 20.1.2026, dopo l'istaurazione del presente giudizio, nonostante l'istanza di annullamento in autotutela inviata dalla contribuente il
23.10.2025 (cfr. anche memoria depositata dalla Difesa della ricorrente il 3.2.2026).
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
2) condanna il Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 30,00# per esborsi e in euro 400,00# per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del Difensore costituito per espressa anticipazione.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa