Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00295/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00738/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Collalti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
del decreto del Questore di Siena -OMISSIS-, dell’ -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, nonché di ogni atto conseguente, precedente, presupposto e/o preliminare ancorché ignoto, con cui ha rigettato l’istanza presentata da -OMISSIS-OMISSIS- per la rivalutazione del provvedimento ablatorio del Questore di Siena pro tempore - datato -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. OV UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Questore di Siena (-OMISSIS-) dell’-OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente per la rivalutazione del provvedimento di sospensione del porto d’armi dello stesso Questore del -OMISSIS-.
L’istanza di revisione era argomentata in considerazione dell’intervenuta archiviazione del procedimento a carico del ricorrente e pendente innanzi il Tribunale di Foggia, procedimento quest’ultimo che era stato definito con Decreto del G.I.P. del Tribunale di Foggia del -OMISSIS- a seguito di un’indagine di riciclaggio in concorso.
A seguito dell’istanza di revisione, la Questura di Siena, prendeva atto, però che, con nota dell'-OMISSIS-, il Commissariato di P.S. di ER aveva comunicato le informazioni di rito sull’eventuale sussistenza di elementi di incompatibilità in ordine all'istanza presentata, esprimendo parere sfavorevole, in quanto il ricorrente risultava frequentare persone pregiudicate, così come accertato da sette controlli eseguiti nel corso di sette anni.
La Questura di Siena, pertanto, malgrado le osservazioni del ricorrente, rigettava l’istanza del ricorrente, avendo a riferimento dette frequentazioni e sulla base del parere sfavorevole espresso dal Commissariato di P.S. di ER (FG),
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.; l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto e contraddittorietà di motivazione, istruttoria carente, assenza del presupposto, sviamento; il Questore si sarebbe limitato a fare menzione della frequentazione del -OMISSIS-con pregiudicati, senza, però, compiere le adeguate e circostanziate indagini ed accertamenti che il caso richiedeva, in quanto i sette episodi posti alla base del provvedimento impugnato sarebbero indicati dall’Amministrazione in maniera assai generica e non circostanziata, senza alcuna valutazione in merito al giudizio prognostico di non piena affidabilità del ricorrente in ordine al buon uso delle armi;
2. la violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione carente ed erronea e sviamento.
Si è costituito nel ricorso il Ministero dell’Interno che ha eccepito l’inammissibilità per difetto originario di interesse, stante l’impossibilità per il ricorrente di ottenere il bene della vita sperato e, ciò, in ragione del persistere dell’efficacia del divieto di detenzione armi e munizioni emesso nel 2015 dalla Prefettura, provvedimento quest’ultimo propedeutico al porto delle armi.
Nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 29 gennaio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, risultando fondata l’eccezione proposta dall’Amministrazione ora costituita.
1.1 Nel corso del giudizio si è potuto accertare che il ricorrente, prima dell’emanazione del provvedimento di revoca della licenza ora impugna, è risultato destinatario un divieto di detenzione armi e munizioni della Prefettura di Massa-Carrara datato -OMISSIS-.
1.2 Precedenti pronunce, anche di questo Tribunale, hanno avuto cura di esaminare il rapporto di correlazione che sussiste tra i due provvedimenti sopra citati, evidenziando che ” il Questore di Firenze non possa rilasciare l’autorizzazione al porto delle armi finché sia vigente il divieto prefettizio di detenzione delle stesse, essendo di tutta evidenza che non può essere rilasciata l'autorizzazione al porto delle armi in favore di un soggetto al quale sia stato vietato persino di detenerle perché ritenuto inaffidabile. I due provvedimenti sono infatti strettamente collegati tra loro dal punto di vista logico-giuridico, essendo l’uno diretta conseguenza dell’altro. Pertanto, in presenza di un divieto di detenzione armi tuttora efficace il ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’annullamento del provvedimento di rigetto della licenza di porto d’armi oggetto d’impugnazione ” (TAR Toscana, sez. II, sent. nn. 1338/2022, 70/2020; conformi ex multis Tar Veneto, sez. I, 11 dicembre 2018, n. 1160; Tar Piemonte, sez. I, 25 maggio 2018, n. 649; Tar Umbria, sez. I, 20 ottobre 2017, n. 657).
1.3 Si consideri, infatti, che l’assenza di un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di cui all’art. 39 TLPS costituisce il presupposto per ottenere il successivo porto d’armi e, ciò, con la conseguenza che il rigetto dell’istanza non poteva che costituire un atto dovuto, nell’ambito del quale l’Autorità risultava priva di un potere discrezionale (in questo senso si veda TAR Toscana del 20 febbraio 2024 n. 190/2024; T.A.R. Toscana, sez. IV, 2 luglio 2025, n. 1272; nonché, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 3 ottobre 2023, n. 1175; T.A.R. Basilicata, 25 febbraio 2022, n. 154; Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2013, n. 1292).
1.4 Detto rapporto di presupposizione trova la propria ragion d’essere nel fatto che il porto d’armi (per il quale occorre la licenza di cui all’art. 42 del t.u.l.p.s), nel momento in cui abilita il titolare a portare l’arma e trasportarla al di fuori della propria abitazione in deroga al generale divieto, costituisce un provvedimento autorizzatorio dal contenuto (anche per quanto attiene i presupposti per conseguirlo) più ampio rispetto alla semplice detenzione di cui all’art. 39 che, in quanto tale, richiede soltanto che le armi siano denunciate e opportunamente custodite.
1.5 In presenza di detto elemento ostativo è evidente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non sussistendo i presupposti perché il ricorrente possa risultare destinatario di un provvedimento favorevole di rilascio del porto d’armi.
1.6 Si consideri, inoltre, che anche laddove si intendesse prescindere dall’accoglimento di detta eccezione, il ricorso sarebbe risultato comunque infondato.
1.7 Sul punto è dirimente constatare che il ricorrente non nega gli accertamenti relativi alla frequentazione con i soggetti pregiudicati, limitandosi a ridimensionare il tenore degli stessi.
Le Forze di Polizia avevano identificato il ricorrente in compagnia di pregiudicati in sette controlli eseguiti in sette anni e, cioè, ad un primo controllo effettuato ad Orvieto il -OMISSIS-, altro a Chiusi il -OMISSIS-, uno a Siena il -OMISSIS-, tre a ER (FG) , di cui il primo il -OMISSIS-, il secondo il -OMISSIS- ed il terzo il -OMISSIS- e, infine, l’ultimo a Stornara (FG) il -OMISSIS-.
1.8 Non solo sussistevano detti elementi ostativi per operare un un giudizio prognostico favorevole all'ottenimento del titolo di polizia in materia di armi, incidendo detto comportamento sull’affidabilità del richiedente, ma nei confronti di quest’ultimo il PM aveva rilevato e nella richiesta di archiviazione nell’ambito di un procedimento penale di riciclaggio, l’esistenza di elementi indiziari a carico degli odierni indagati, che confermavano la frequentazione con soggetti pregiudicati.
1.9 Ciò premesso è evidente che sussistevano tutti i presupposti per un giudizio di inaffidabilità e, ciò, anche considerando che secondo un costante orientamento giurisprudenziale “ il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale proprio perché il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza ” (Cons. di Stato Sez. III, Sentenza n. 4511 del 01/07/2019).
2. In conclusione il ricorso è comunque inammissibile per difetto di interesse, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei termini di cui alla parte motiva.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
OV UT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV UT | AR IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.