TRIB
Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/11/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in funzione di Giudice di Appello, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott.
IA TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9016/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), sito in NO (LE) al Parte_1 P.IVA_1
VI Torre Saracena, in persona dell'Amministratore pro tempore Avv. Controparte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Armillis (Cod. Fisc. C.F._1
, elettivamente domiciliato presso il di lei studio, C.F._2
Pec: Email_1
Appellante
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3
dagli Avv.ti Massimo de Cesare (c.f. ) con studio in Bari alla via C.F._4
Dalmazia n. 179 (p.e.c. e dall'Avv. Luigi Guacci (c.f. Email_2
ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Dalmazia n. 179 presso lo C.F._5 studio del primo
Appellato
Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza
e conseguentemente:
1 - In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per i motivi innanzi esposti, ricorrendone i presupposti di legge;
- Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea in primo grado per carenza di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. nonché per difetto di interesse, per i motivi già esposti in narrativa, con ogni effetto di legge;
- Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare, per le causali di cui alla narrativa che precede, l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito in primo grado a delibare sulla delibera condominiale impugnata, e per lo effetto dichiarare competente il Tribunale di Lecce, con ogni conseguenza di legge
- Nel merito, qualora ne fosse ammesso l'esame, accertare e dichiarare la piena legittimità
e validità della delibera condominiale impugnata in primo grado per le ragioni di cui alla narrativa che precede e, per lo effetto, riformare la sentenza impugnata;
- Condannare l'appellato alla restituzione dell'importo di €.106,80, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo atteso che i n esecuzione della sentenza di primo grado il ha corrisposto la metà delle spese borsuali come per legge;
Parte_1
- Condannare l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato:
“Si conclude per il rigetto dell'appello proposto, con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Si reiterano, per puro scrupolo difensivo, le richieste istruttorie formulate in primo grado che qui abbiasi per integralmente trascritte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22 novembre 2022, il
[...]
(C.F. ), sito in NO (LE) al VI Torre Saracena, Parte_1 P.IVA_1 ha impugnato la sentenza n. 4204/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lecce il 10 giugno 2022, pubblicata in pari data, con la quale era stata annullata la delibera condominiale assunta in data 6 agosto 2019, giusta impugnativa operata da Controparte_2
Il Giudice di pace, superate le eccezioni di carenza di legittimazione ad agire dell'attore ed incompetenza per valore dell'Organo giurisdizionale adito, ha ritenuto l'illegittimità della deliberazione con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo esercizio 01.01.2018 -
31.12.2018 con relativo piano di riparto, in ragione della applicazione del criterio di attribuzione delle spese in parti eguali e non già tramite le necessarie tabelle millesimali.
2 A fondamento del gravame, il soccombente ha posto tre motivi (e sui quali Parte_1 più ampiamente, infra).
Con il primo, ha ribadito la tesi della carenza di legittimazione del non avendo CP_2 costui espresso rituale dissenso all'approvazione della delibera;
con il secondo, ha sottoposto a critica la decisione circa la ritenuta competenza per valore del Giudice di Pace;
con il terzo, infine, ha sostenuto la correttezza del criterio di ripartizione pro capite delle spese in difetto di preventiva approvazione delle tabelle millesimali.
Si è costituito il resistendo con puntualità a tutte le argomentazioni svolte ex CP_2 adverso, non prima di avere denunciato l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
All'udienza del 5 ottobre 2023, il Giudice ha disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Con proprio decreto del 23 ottobre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale
– giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha fissato l'udienza del 13 novembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio fino a dieci giorni 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie illustrative.
Le parti hanno depositato memorie.
II)
§1
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata, poiché dalla lettura dell'atto di impugnazione è possibile ricavare gli errori che l'appellante ha imputato al Giudice di Pace e le ragioni che avrebbero dovuto indurlo a una decisione di segno contrario.
§2
Infondato si profila il primo motivo di gravame in ordine alla denunciata carenza di legittimazione del all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio. CP_2
Ed invero, a fronte della tesi secondo la quale sul punto avrebbe errato il Giudice di pace non avendo rilevato che l'odierno appellato - presente in assemblea - si era astenuto sulla deliberazione in questione e che a nulla valeva l'approvazione con riserva ventilata con l'atto di citazione, si colloca l'eccezione sollevata dalla Difesa del che ha evidenziato che in CP_2 seno alla delibera assembleare questi aveva espressamente negato la sua approvazione.
3 Il dato da ultimo esaminato corrisponde a quanto consegnato a verbale, ove compare la attestazione “Il non approva il bilancio de quo”. Controparte_3
Tanto lo rendeva legittimato alla impugnazione della delibera ai sensi dell'art. 1137 comma 2 c.c.
Del tutto carente di pregio, poi, si presenta la tesi secondo la quale l'odierno appellato fosse carente di concreto interesse;
è di tutta evidenza che ben sussisteva l'interesse del a CP_3 contestare l'applicazione di un criterio di redistribuzione degli oneri ritenuto da lui evidentemente lesivo della sua sfera giuridica e dei diritti patrimoniali ad essa connessi.
§3
Positiva valutazione, di contro, merita il secondo motivo di impugnazione, con il quale il appellante ha censurato la decisione impugnata in rapporto alla disattesa eccezione Parte_1 di difetto di competenza per valore e per materia del Giudice di pace, sollevata sin dalla comparsa di costituzione.
Giova considerare che in seno alle conclusioni formalizzate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (la cui visione è assicurata dalla produzione documentale operata dalla difesa del ), il aveva invocato la dichiarazione di nullità o Parte_1 CP_2
l'annullamento della delibera assembleare del 6 agosto 2019 di approvazione del bilancio consuntivo e del relativo piano di riparto delle spese.
E se è pur vero, poi, che era stato indicato il valore della controversia in euro 848,90, pari alla somma in contestazione attribuita all'attore e che era stata richiesta consulenza tecnica al fine di determinare le quote correttamente attribuibili all'opponente, è doveroso osservare che la relativa quantificazione operata dall'originario attore era stata espressamente focalizzata al fine della determinazione del contributo unificato e che la pure citata domanda si poneva in termini di consequenziale richiesta rispetto alla caducazione dell'intera delibera.
Soccorre poi il principio a mente del quale “la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro” (Cass. Civ.
Sez. II, Ordinanza n. 19250 del 7/07/2021).
4 Ancora, deve rilevarsi che nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito (Cass. Civ. Sez. II, 21 marzo 2022 n. 9068).
Non disconosce il Tribunale l'esistenza di orientamenti di segno opposto, ma ritiene corretto il principio esposto alla luce della invocata declaratoria di invalidità/inefficacia della delibera, destinata a evidentemente a travolgere l'intero bilancio e a generare effetti destinati ad incidere nella sfera giuridica di tutta la compagine condominiale.
E posto che non è contestato nel caso di specie che il valore dell'intero bilancio superasse l'importo di euro 10.000 (essendo stato quantificato in oltre euro 24.000), la competenza a conoscere della vicenda doveva essere riservata al Tribunale.
Quanto procede, però, non assume valore dirimente ai fini dell'odierno giudizio.
Viene infatti in rilievo il principio secondo il quale la censura avverso la sentenza sulla competenza del Giudice di pace comporta comunque, sia che essa sia ritenuta fondata sia che non lo sia, che il Tribunale adito quale giudice dell'impugnazione sia investito anche del merito della controversia (Cass. Civ. Sez. n. 13623 del 2/07/2015, seguita da Cass. n. 33456 del 17/12/2019)
Ha specificato la Suprema Corte che “quando, di fronte ad una declinatoria di competenza pronunciata dal giudice di pace, in una causa, quale quella in oggetto, esorbitante dai limiti della giurisdizione equitativa, venga proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia di incompetenza, il Tribunale, ove ritenga la censura infondata, è investito dell'esame del merito quale giudice dell'appello, restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal Tribunale stesso come giudice di primo grado, sia che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale, quale giudice competente di primo grado. Qualora invece la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., e non esistendo una regola omologa
a quella dettata per le sentenze del conciliatore dall'art. 353, quarto comma, cod. proc. civ., abrogato dall'art. 89, comma 1, della legge n. 353 del 26 novembre 1990, il Tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria di competenza, deve comunque decidere sul merito quale giudice d'appello, e non rimettere la causa dinanzi al
Giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado. Le conclusioni alla quale è
5 pervenuta la richiamata giurisprudenza risultano confortate dalla ulteriore riduzione, operata dall'art. 3, comma 26, d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, dato che ora è escluso che anche il rilievo della carenza di giurisdizione possa comportare la rimessione della causa in primo grado, in quanto l'art. 354, comma terzo, c.p.c., attualmente prevede che: «Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356».
La regula iuris sopra richiamata appare indice della volontà del legislatore di limitare le già ritenute tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice e della necessità che il processo pervenga, nel maggior numero di ipotesi possibili, a una decisione di merito previo espletamento delle attività processuali necessarie ed appare, altresì, indice della mancata costituzionalizzazione del cd. principio del doppio grado di merito” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza
n. 21102 del 24 luglio 2025).
Ne consegue, in definitiva, la dichiarazione di nullità della decisione impugnata e la necessità di esaminare il merito della controversia da parte del Tribunale, senza regressioni di sorta del procedimento.
§4
Sulla scorta di quanto precede, ritenuta configurabile la legittimazione ad agire del
[...]
il definitivo thema decidendum attiene all'originario vizio denunciato dall'opponente: CP_2
l'approvazione del bilancio e la attribuzione delle spese in misura eguale per tutti i condomini senza applicazione delle tabelle millesimali o di altro criterio di attribuzione proporzionale dei costi.
In parte qua l'opposizione si profila fondata.
Invero, dalla disamina degli atti appare incontestato il dato afferente alla determinazione delle quote condominiali in parti eguali.
Tale determinazione si traduce in patente violazione del dettato dell'art. 1123 c.c. nella parte in cui dispone che le spese inerenti alla gestione condominiale “sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Appare evidente che l'attribuzione pro capite delle spese senza tener conto del valore della proprietà di ciascun comunista rappresenti una violazione del dettato dell'articolo da ultimo menzionato.
6 Né risulta che sia intervenuto tra tutti i condomini un accordo per procedere in tale misura, non apparendo all'uopo sufficiente l'allegazione della prassi insorta in passato in tal senso;
merita di essere considerato, infatti, che è documentato che nel corso delle precedenti assemblee era stata più volte menzionata la necessità di procedere alla redazione delle tabelle millesimali ed era anche stato conferito relativo incarico.
Non appare dunque accertato convenzionalmente il diverso ed illegittimo metodo di determinazione delle spese adottato con la delibera in questione.
Mette anche conto a osservare che la delibera impugnata non ha determinato l'attribuzione provvisoria delle spese - eventualmente legittima salvo conguaglio (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 23 febbraio 2017 n. 4679) - ma ha stabilito con definitività il criterio di riparto.
E tanto, in tutta evidenza, si profila illegittimo.
Deve dunque essere annullata la delibera impugnata dal CP_2
Le spese del primo grado di giudizio, avuto riguardo alla dichiarazione di nullità della decisione, meritano di essere compensate tra le parti.
Quelle dell'attuale fase, invece, devono essere poste a carico del soccombente;
Parte_1 vengono liquidate con riferimento a quanto previsto con i DD.MM. 54/2014 e 147/2022. parametro minimo, causa del valore ricompreso da euro 5.201 ad euro 26.000.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in funzione di Giudice di Appello, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. IA TA, definitivamente decidendo sull'impugnazione proposta con atto di citazione ritualmente notificato il 22 novembre 2022 dal
(C.F. ), sito in NO (LE) al Parte_1 P.IVA_1
VI , avverso la sentenza n. 4204/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lecce Parte_1 il 10 giugno 2022, pubblicata in pari data, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza impugnata, compensazione delle spese del grado;
2. annulla la delibera condominiale assunta in data 6 agosto 2019 sulla impugnativa operata da Controparte_2
3. condanna il (C.F. , sito in Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
NO (LE) al VI Torre Saracena, al pagamento delle spese processuali di questo giudizio in favore di che liquida in euro in € 2.540,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
15 novembre 2025
7 Il Giudice
Dott. IA TA
8