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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 09/05/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
RI NI, OR
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 739/2022 depositato il 05/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - CA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302008002199937000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302008002199937000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302021900289056000 IVA-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: - in via principale, e nel merito: l'accoglimento totale del presente ricorso, con declaratoria di nullità e/o annullamento della intimazione di pagamento n. 030202119002890556000 notificata in data
15.03.2022 da parte di Agenzia Entrate RI e della Cartella esattoriale n. 030200800219993700 asseritamente notificata 06.06.2009 di euro 51.329,70, in quanto illegittime e/o infondate, con il relativo azzeramento della pretesa ivi contenuta, comprensiva di sanzioni, oltre interessi maturati e maturandi e con condanna dell'Ufficio impositore al pagamento delle spese per la difesa processuale.
Resistente (Agenzia delle Entrate): chiede 1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto;
2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Resistente (Agenzia delle Entrate RI): Voglia l'On.le Commissione adita, disattesa ogni contraria eccezione e difesa, così provvedere: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione, per le ragioni compiutamente indicate in narrativa;
- in via principale e nel merito, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della società comparente, rigettare l'odierna impugnazione perché assolutamente infondata;
- in ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate RI ed all'Agenzia delle Entrate di CA il 5.5.2022, Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado l'intimazione di pagamento n. 030202119002890556000, notificatagli il 15.3.2022, e la cartella di pagamento n.
030200800219993700, atto presupposto della stessa, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di I.r.a.
p. per l'anno 2005 per euro 184,00, con relative sanzioni e interessi, ed I.v.a. sempre per l'anno 2005, per l'importo di euro 22.637,00, con relativi interessi e sanzioni.
Il ricorrente premetteva che la cartella suddetta era stata notificata a mezzo posta e per compiuta giacenza, tramite il sistema della c.d. notifica diretta.
Premesso questo, il ricorrente lamentava: 1) la nullità o inesistenza della notifica della cartella esattoriale n. 030200800219993700 per mancato rilascio dell'avviso di giacenza della raccomandata;
2) la nullità o inesistenza della notifica della cartella suddetta, per non essere stata eseguita la notificazione dall'agente della riscossione, ma essendo stata affidata ad una società; 3) la nullità o inesistenza della notifica della cartella, effettuata per compita giacenza ed in violazione delle regole previste per assicurare la conoscibilità dell'atto al contribuente (richiamava, in particolare, Cass., sez. un., n.10012/2021; 4) la decadenza dal potere di riscuotere il credito e la sua estinzione per prescrizione.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità della intimazione di pagamento impugnata ovvero di annullarla;
con condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio (cfr. il ricorso).
L'Agenzia delle Entrate di CA si costituiva in giudizio, sostenendo, in sintesi, la regolarità della notificazione della cartella, atto presupposto della intimazione di pagamento impugnata, e chiedeva il rigetto del ricorso, come sopra trascritto.
Si costituiva in giudizio, tramite apposita comparsa, anche Agenzia delle Entrate RI, eccependo l'inammissibilità del ricorso ed il suo difetto di legittimazione passiva in relazione a vizi dell'attività di imposizione fiscale, nonché contestando il fondamento delle eccezioni sollevate dal ricorrente.
In particolare, sosteneva l'avvenuta regolare notificazione della cartella di pagamento contestata, la sua estraneità alle questioni riguardanti l'ufficio impositore e l'infondatezza della eccezione di prescrizione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 27.1.2023, la Corte di giustizia tributaria accoglieva l'istanza di parte ricorrente di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
All'udienza del 9.5.2023, all'esito della discussione, la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, salve le precisazioni seguenti.
Risultano assorbenti i motivi concernenti la nullità della notificazione della cartella di pagamento n.
030200800219993700, atto presupposto della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 29.5.2009, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.p.r. n. 602/73, 60 del d.p.r. n. 600/1973 e 140 c.p.c.
In effetti, trattandosi di notificazione avvenuta in caso di irreperibilità relativa, manca l'indicazione nella relazione di notificazione del 29.5.2009 dell'ufficiale notificatore dell'attestazione dell'adempimento, essenziale per il perfezionamento della notificazione medesima, della spedizione della raccomandata informativa e la prova della ricezione di tale raccomandata.
Dalla documentazione prodotta (segnatamente, dalla fotocopia della busta esterna di una raccomandata) risulta, soltanto, l'invio all'indirizzo del Ricorrente_1 di una raccomandata che, tuttavia, è di incerto contenuto e che risulta, peraltro, restituita al mittente per compiuta giacenza, senza che vi sia prova, oltre che della sua ricezione e del suo contenuto, del soggetto che l'ha spedita, della data di spedizione e del fatto che sia stata portata nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr., sui requisiti della notificazione di atti giudiziari e tributari, per tutte, Cass., sez. unite, n. 10012/2021).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta, seguono la soccombenza di Agenzia delle Entrate RI, atteso il vizio rilevato è addebitabile al suddetto agente della riscossione.
Sussistono, invece, i presupposti per compensare le spese di giudizio nei rapporti processuali concernenti l'Agenzia delle Entrate, estranea all'attività viziata.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di CA, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- annulla l'intimazione di pagamento impugnata, in relazione al credito riportato nella cartella di pagamento n. 030200800219993700;
- condanna Agenzia delle Entrate RI al rimborso delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 per onorari ed euro 250,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in CA, il 9.5.2023.
Il giudice relatore La Presidente
TO ZZ MA TE AR
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 09/05/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
RI NI, OR
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 739/2022 depositato il 05/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - CA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302008002199937000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302008002199937000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302021900289056000 IVA-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: - in via principale, e nel merito: l'accoglimento totale del presente ricorso, con declaratoria di nullità e/o annullamento della intimazione di pagamento n. 030202119002890556000 notificata in data
15.03.2022 da parte di Agenzia Entrate RI e della Cartella esattoriale n. 030200800219993700 asseritamente notificata 06.06.2009 di euro 51.329,70, in quanto illegittime e/o infondate, con il relativo azzeramento della pretesa ivi contenuta, comprensiva di sanzioni, oltre interessi maturati e maturandi e con condanna dell'Ufficio impositore al pagamento delle spese per la difesa processuale.
Resistente (Agenzia delle Entrate): chiede 1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto;
2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Resistente (Agenzia delle Entrate RI): Voglia l'On.le Commissione adita, disattesa ogni contraria eccezione e difesa, così provvedere: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione, per le ragioni compiutamente indicate in narrativa;
- in via principale e nel merito, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della società comparente, rigettare l'odierna impugnazione perché assolutamente infondata;
- in ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate RI ed all'Agenzia delle Entrate di CA il 5.5.2022, Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado l'intimazione di pagamento n. 030202119002890556000, notificatagli il 15.3.2022, e la cartella di pagamento n.
030200800219993700, atto presupposto della stessa, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di I.r.a.
p. per l'anno 2005 per euro 184,00, con relative sanzioni e interessi, ed I.v.a. sempre per l'anno 2005, per l'importo di euro 22.637,00, con relativi interessi e sanzioni.
Il ricorrente premetteva che la cartella suddetta era stata notificata a mezzo posta e per compiuta giacenza, tramite il sistema della c.d. notifica diretta.
Premesso questo, il ricorrente lamentava: 1) la nullità o inesistenza della notifica della cartella esattoriale n. 030200800219993700 per mancato rilascio dell'avviso di giacenza della raccomandata;
2) la nullità o inesistenza della notifica della cartella suddetta, per non essere stata eseguita la notificazione dall'agente della riscossione, ma essendo stata affidata ad una società; 3) la nullità o inesistenza della notifica della cartella, effettuata per compita giacenza ed in violazione delle regole previste per assicurare la conoscibilità dell'atto al contribuente (richiamava, in particolare, Cass., sez. un., n.10012/2021; 4) la decadenza dal potere di riscuotere il credito e la sua estinzione per prescrizione.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità della intimazione di pagamento impugnata ovvero di annullarla;
con condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio (cfr. il ricorso).
L'Agenzia delle Entrate di CA si costituiva in giudizio, sostenendo, in sintesi, la regolarità della notificazione della cartella, atto presupposto della intimazione di pagamento impugnata, e chiedeva il rigetto del ricorso, come sopra trascritto.
Si costituiva in giudizio, tramite apposita comparsa, anche Agenzia delle Entrate RI, eccependo l'inammissibilità del ricorso ed il suo difetto di legittimazione passiva in relazione a vizi dell'attività di imposizione fiscale, nonché contestando il fondamento delle eccezioni sollevate dal ricorrente.
In particolare, sosteneva l'avvenuta regolare notificazione della cartella di pagamento contestata, la sua estraneità alle questioni riguardanti l'ufficio impositore e l'infondatezza della eccezione di prescrizione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 27.1.2023, la Corte di giustizia tributaria accoglieva l'istanza di parte ricorrente di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
All'udienza del 9.5.2023, all'esito della discussione, la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, salve le precisazioni seguenti.
Risultano assorbenti i motivi concernenti la nullità della notificazione della cartella di pagamento n.
030200800219993700, atto presupposto della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 29.5.2009, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.p.r. n. 602/73, 60 del d.p.r. n. 600/1973 e 140 c.p.c.
In effetti, trattandosi di notificazione avvenuta in caso di irreperibilità relativa, manca l'indicazione nella relazione di notificazione del 29.5.2009 dell'ufficiale notificatore dell'attestazione dell'adempimento, essenziale per il perfezionamento della notificazione medesima, della spedizione della raccomandata informativa e la prova della ricezione di tale raccomandata.
Dalla documentazione prodotta (segnatamente, dalla fotocopia della busta esterna di una raccomandata) risulta, soltanto, l'invio all'indirizzo del Ricorrente_1 di una raccomandata che, tuttavia, è di incerto contenuto e che risulta, peraltro, restituita al mittente per compiuta giacenza, senza che vi sia prova, oltre che della sua ricezione e del suo contenuto, del soggetto che l'ha spedita, della data di spedizione e del fatto che sia stata portata nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr., sui requisiti della notificazione di atti giudiziari e tributari, per tutte, Cass., sez. unite, n. 10012/2021).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta, seguono la soccombenza di Agenzia delle Entrate RI, atteso il vizio rilevato è addebitabile al suddetto agente della riscossione.
Sussistono, invece, i presupposti per compensare le spese di giudizio nei rapporti processuali concernenti l'Agenzia delle Entrate, estranea all'attività viziata.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di CA, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- annulla l'intimazione di pagamento impugnata, in relazione al credito riportato nella cartella di pagamento n. 030200800219993700;
- condanna Agenzia delle Entrate RI al rimborso delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 per onorari ed euro 250,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in CA, il 9.5.2023.
Il giudice relatore La Presidente
TO ZZ MA TE AR