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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 07 gennaio 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Bernarda Zangla, nel procedimento promosso da (avv. ) Parte_1 Parte_1
contro (avv. RIZZO ADRIANA Controparte_1
GIOVANNA) e (avv. Giuseppe Schifani) Controparte_2
nella causa iscritta al n. 8017 /2024 Ruolo Generale, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
23/12/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'avv. e Parte_1
dell'avv. Giuseppe Schifani mediante il deposito di note, viene pronunciata la seguente sentenza ex art. 127 ter e 429 c.p.c. senza darne lettura alla conclusione dell'udienza ed allegandola al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Bernarda Zangla
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla ha emesso la seguente
Rilasciata spedizione in SENTENZA
forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 8017/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
____________________________
(difeso ex se ai sensi dell'art. 86 c.p.c.)
[...]
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
___________________________ (Avv.ti Adriana Giovanna rizzo e Maria Grazia Sparacino) CP_3
Il Cancelliere
(Avv. Giuseppe Schifani) Controparte_2
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' alla rifusione della CP_3
metà delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1200,00
oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, compensando quelle tra le altre parti.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 27/05/2024 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l' e proponendo opposizione CP_3 Controparte_2
avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249017638730000 del 12 aprile
2024, emessa dall' in forza, tra l'altro, Controparte_4
dell'avviso di addebito n. 59620180008691833000, notificata all'odierno ricorrente, in data 23 aprile 2024, per la somma complessiva di € 3.920,78, a titolo di contributi Gestione Separata su reddito arti e professione per l'anno 2011,
contestandone la legittimità e la prescrizione.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio deducendo variamente l'infondatezza del ricorso.
Nel corso del giudizio, con note depositate il 07/11/2024, il ricorrente ha documentato che l'ente previdenziale con provvedimento del 22/10/2024
n°550000-24-0786 aveva provveduto ad annullare l'avviso di addebito n.
5962018000869183300, riconoscendo che al tempo dell'avvenuta notifica del
26/02/2019 era già prescritto.
◊
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal
giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile,
una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale,
che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del
contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e
cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non
conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo
all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass., n.2567/2007). “È
insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la cessazione
della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in
giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice […], potendo
al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la
pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza
virtuale” (Cass., n.16150/2010).
Il ricorrente ha documentato l'avvenuto sgravio, sicché sul punto è sicuramente cessata la materia del contendere.
Ma quanto meno ai fini della regolamentazione delle spese di lite, non può non rilevarsi che l'opposizione era fondata, come è stato riconosciuto nello stesso provvedimento in autotutela.
La resistente pur avendo provveduto all'annullamento dell'avviso di CP_3
addebito, vi ha comunque provveduto solo dopo l'introduzione del giudizio e ciò
impone la sua condanna al pagamento delle spese, poiché pur avendo provato lo sgravio, vi ha provveduto solo dopo l'introduzione del giudizio, acclarando la propria responsabilità nella fase impositiva il che giustifica la condanna alle spese a suo carico, liquidate come in dispositivo, e si ritiene debbano essere compensate le spese tra le altre parti
◊
Così deciso in Palermo, lì 07/01/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/12/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE OONNOORRAARRIIOO
BBEERRNNAARRDDAA ZZAANNGGLLAA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
- 5 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 07 gennaio 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Bernarda Zangla, nel procedimento promosso da (avv. ) Parte_1 Parte_1
contro (avv. RIZZO ADRIANA Controparte_1
GIOVANNA) e (avv. Giuseppe Schifani) Controparte_2
nella causa iscritta al n. 8017 /2024 Ruolo Generale, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
23/12/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'avv. e Parte_1
dell'avv. Giuseppe Schifani mediante il deposito di note, viene pronunciata la seguente sentenza ex art. 127 ter e 429 c.p.c. senza darne lettura alla conclusione dell'udienza ed allegandola al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Bernarda Zangla
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla ha emesso la seguente
Rilasciata spedizione in SENTENZA
forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 8017/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
____________________________
(difeso ex se ai sensi dell'art. 86 c.p.c.)
[...]
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
___________________________ (Avv.ti Adriana Giovanna rizzo e Maria Grazia Sparacino) CP_3
Il Cancelliere
(Avv. Giuseppe Schifani) Controparte_2
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' alla rifusione della CP_3
metà delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1200,00
oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, compensando quelle tra le altre parti.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 27/05/2024 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l' e proponendo opposizione CP_3 Controparte_2
avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249017638730000 del 12 aprile
2024, emessa dall' in forza, tra l'altro, Controparte_4
dell'avviso di addebito n. 59620180008691833000, notificata all'odierno ricorrente, in data 23 aprile 2024, per la somma complessiva di € 3.920,78, a titolo di contributi Gestione Separata su reddito arti e professione per l'anno 2011,
contestandone la legittimità e la prescrizione.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio deducendo variamente l'infondatezza del ricorso.
Nel corso del giudizio, con note depositate il 07/11/2024, il ricorrente ha documentato che l'ente previdenziale con provvedimento del 22/10/2024
n°550000-24-0786 aveva provveduto ad annullare l'avviso di addebito n.
5962018000869183300, riconoscendo che al tempo dell'avvenuta notifica del
26/02/2019 era già prescritto.
◊
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal
giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile,
una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale,
che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del
contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e
cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non
conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo
all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass., n.2567/2007). “È
insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la cessazione
della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in
giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice […], potendo
al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la
pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza
virtuale” (Cass., n.16150/2010).
Il ricorrente ha documentato l'avvenuto sgravio, sicché sul punto è sicuramente cessata la materia del contendere.
Ma quanto meno ai fini della regolamentazione delle spese di lite, non può non rilevarsi che l'opposizione era fondata, come è stato riconosciuto nello stesso provvedimento in autotutela.
La resistente pur avendo provveduto all'annullamento dell'avviso di CP_3
addebito, vi ha comunque provveduto solo dopo l'introduzione del giudizio e ciò
impone la sua condanna al pagamento delle spese, poiché pur avendo provato lo sgravio, vi ha provveduto solo dopo l'introduzione del giudizio, acclarando la propria responsabilità nella fase impositiva il che giustifica la condanna alle spese a suo carico, liquidate come in dispositivo, e si ritiene debbano essere compensate le spese tra le altre parti
◊
Così deciso in Palermo, lì 07/01/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/12/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE OONNOORRAARRIIOO
BBEERRNNAARRDDAA ZZAANNGGLLAA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
- 5 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro