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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 05.06.2025, ore 11:50, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, viene aperto il verbale relativo al processo iscritto al n. 8125/2021 R.G.A.C., per il quale con provvedimento del 14.05.2025 è stata disposta, ex art. 127 ter c.p.c., la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio telematico di note scritte da valere come presenza all'udienza.
Dato atto che nelle predette note l'Avv. Pietro Alosi per parte opponente ha concluso come in comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale, evidenziando che nessun atto conclusivo è stato depositato da controparte nei termini concessi, per cui ha contesta l'eventuale deposito tardivo di note conclusive e l'Avv. Walter Marino per parte opposta, si è riportato al contenuto della comparsa di costituzione, delle successive note di trattazione (con particolare riguardo a quelle del 16.11.2021 depositate in vista dell'udienza del 18.11.2021), delle successive memorie ex art 183 VI cpc ed alle rassegnate conclusioni contestandosi il contenuto della comparsa conclusionale depositata da parte opponente.
IL G.O.P.
Definitivamente pronunciando, alle ore 17:50, provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
1 Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8125/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_1 Pt_2
con sede in Villabate (PA) Via Grazia Deledda n. 12, P.I.
[...] P.IV_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Alosi ( giusta Email_1
procura in calce alla citazione
OPPONENTE
E
P.IV , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IV_2
tempore (P. Iva n. , con sede in Monaco Le Thales 1 Rue Du Gabian, P.IV_3 rappresentata e difesa dall'Avv. ( Email_2
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2147/2021 emesso dal Tribunale di Palermo dichiarandolo esecutivo;
➢ rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
➢ condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta nel presente giudizio di opposizione che vanno liquidate per l'intero in € 5.077,00 per onorario, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31/05/2021, la ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2147/2021 depositato da questo Tribunale il
20/04/2021 e notificato il 03/05/2021, con cui alla predetta è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 6.401,50, oltre interessi e CP_1
spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo di una fattura emessa a fronte della vendita di polpo congelato di origine mauritania.
L'opponente ha chiesto il rigetto della domanda sostenendo di non dovere somma alcuna in quanto la merce consegnata non è stata utilizzata né poteva essere rivenduta a causa di vizi, riconosciuti dalla società venditrice, stante che all'apertura della confezione emanava cattivo odore;
in via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della ed il risarcimento dei danni quantificati Parte_1 nella somma di € 6.401,50 pari al valore della merce risultata invendibile che è stata costretta a portare al macero.
Si è costituita in giudizio la chiedendo, previa concessione della CP_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione perché infondata sostenendo che la società opponente non aveva denunciato nei termini di legge i vizi della merce e che la somma ingiunta è pari alla differenza di € 12.437,20, quale importo complessivo della fattura azionata n. 19/1350, e di € 6.401,50, quale importo di cui alle note di credito per merce restituita per mancato pagamento.
Con provvedimento del 18/11/2021 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concessi i termini di cui all'art.183 c.p.c.
Espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e la prova per testi, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 05/06/2025.
Prova del credito ingiunto e domanda riconvenzionale
E' opportuno premettere che è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
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di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (cfr.
Cass. 13/03/2024 n. 6633; Cass. 11/12/2023 n. 34475; Cass. 27/02/2023, n. 5853; Cass.
12/10/2018 n. 25584; Cass. 29/05/2018 n. 13370; Cass. sez. un. 30/10/2001 n. 13533).
Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
Questo principio va applicato anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo il cui atto introduttivo, come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. sez. un. 14/01/2014
n. 578; Cass. 06/06/2018 n. 14640), dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto
(che assume posizione sostanziale di convenuto).
In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
Da tale assunto discende che il creditore-opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie e ciò affinché il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente.
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione.
Ciò posto, nella fattispecie, la ha ottenuto il decreto ingiuntivo allegando CP_1
l'ordine di vendita del 20/05/2019, accettato da in data 21/05/2019, la fattura Pt_1
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del 27/05/2019 n. 1350 concernente la vendita di 2006,00 Kg di polpo Mauritania nonché le Note di credito n. 20/1655 del 16/11/2020 di € 4.898,00 e n. 20/1662 del
23/11/2020 di € 1.137,70 e il DDT 115/A-20 del 10/11/2020 riguardante il reso di Kg.
790 della merce (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo monitorio).
Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, va rilevato che, per giurisprudenza ormai consolidata, “Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione
(come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass.
28/05/2019 n. 14473; Cass. 02/07/2019 n. 17659).
Onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri contabili obbligatori, non ha valenza probatoria ma, al più, può rappresentare un mero indizio
(cfr. Cass. 12/01/2016 n. 299; Cass. 18/04/2018 n. 9542; Cass. 02/07/2019 n. 17659).
In altri termini, “…la fattura, pur essendo documento idoneo "ex lege" all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova, in senso proprio, del credito nel successivo giudizio di opposizione” (cfr. Cass. 27/02/2023 n. 5827; Cass. 11/03/2011 n.
5915; Cass. 03/03/2009 n. 5071).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se è vero che in tale fase processuale la fattura non costituisce fonte di prova dei fatti in essa contenuti in favore della parte che l'ha emessa, tuttavia, quando tale rapporto contrattuale non è controverso, la fattura può costituire un valido elemento di prova per quanto riguarda la prestazione eseguita specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto e, pertanto, il credito rinveniente dalle medesime e non corrisposto deve considerarsi dimostrato (cfr. Cass. 15/05/2018 n. 11736; Cass.
13/06/2006 n. 13651).
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“La fattura commerciale, oltre ad avere efficacia probatoria contro l'emittente, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Tale accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti” (cfr. Cass. 21/10/2019 n.
26801).
Nel caso in esame, parte opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto contrattuale inter-partes di cui all'ordine del 20/05/2019 né la mancata consegna della merce o la quantificazione dell'importo richiesto né l'omesso pagamento della fattura azionata, dunque tali circostanze devono ritenersi provate anche ai sensi dell'art. 115
c.p.c.
, nell'atto di opposizione, per giustificare il mancato adempimento Controparte_2 della propria obbligazione di pagamento dell'importo previsto dall'accordo stipulato, ha sostenuto di non dovere somma alcuna stante l'inadempimento della atteso CP_1
che il prodotto acquistato, a causa di vizi riconosciuti dalla stessa venditrice, non è stato utilizzato né poteva essere rivenduto per la mancanza delle qualità richieste e per i difetti di produzione e conservazione.
La società opponente ha evidenziato che nel momento in cui è stata aperta la confezione del polpo congelato ha rilevato l'emanazione di cattivo odore e che un proprio acquirente rivenditore ( dopo aver acquistato Kg. 183,500 Controparte_3
del prodotto, rendendosi conto delle imperfezioni concernenti il processo di conservazione, non ha ritirato la merce e non l'ha pagata perché inutilizzabile per il consumo umano;
ha chiesto, quindi, la risoluzione per inadempimento del contratto del
20/05/2019.
A fronte di ciò, parte opposta ha dedotto che la merce venduta non presentava affatto i vizi di qualità lamentati e, comunque, ha eccepito la decadenza dal diritto di cui all'art
1495 cc. stante la tardività della denuncia e la prescrizione dell'azione.
Fatte queste premesse, in punto di diritto, va rilevato che nei contratti di vendita, a norma dell'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata ovvero ne
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diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il vizio può consistere sia in una imperfezione materiale della cosa che incide sulla sua idoneità ad essere utilizzata sia sulla mancanza di qualità che si concretizza nella carenza dei requisiti di funzionalità, utilità e pregio che la cosa dovrebbe presentare.
Il legislatore, inoltre, ha previsto, all'art. 1495 c.c., la decadenza del compratore dalla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge (denunzia che non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato) e la prescrizione, “in ogni caso”, dell'azione dopo un anno dalla consegna.
Ciò debitamente premesso, va rilevato che nessun dubbio sussiste sul fatto che l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. si configuri quale eccezione c.d. 'in senso stretto', pertanto rimessa alla sola iniziativa della parte interessata a farla valere
(venditore) e non anche del giudice (cfr. Cass.16/02/2006 n. 3429; Cass.29/01/2000 n.
1031).
Ne consegue che l'onere di dimostrare la tempestività dell'azione giudiziale spetta all'acquirente che agisce in garanzia contro il venditore.
“In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex articolo 1495” (cfr. Cass. 09/05/2023 n.
12337; Cass. 30/09/2019 n. 24348; Cass. 21/06/2019 n. 16766).
Nel caso in esame, la società opponente non ha fornito alcuna prova di avere denunciato tempestivamente i vizi della merce ovvero nel termine di otto giorni dal momento della loro scoperta, stante che la merce è stata consegnata in data 23/05/2019
e i vizi della merce sono stati denunciati dalla solo con mail del Parte_1
18/11/2020 (cfr. doc. 5 e 6 produzione opponente).
È vero che, come ha sostenuto la società opponente, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia ed interrompe la prescrizione.
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“In tema di compravendita, i termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art.
1495 cod. civ. si applicano a tutte le azioni spettanti al compratore per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta, inclusa l'azione di risarcimento danni. Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore, che può avvenire sia in forma espressa che tacitamente mediante comportamenti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore, rende non necessaria la denunzia ex art. 1495, comma 2, cod. civ.
Tuttavia, il termine prescrizionale annuale di cui all'art. 1495, comma 3, cod. civ. decorre comunque dalla consegna del bene, anche in caso di mancata scoperta del vizio
o di riconoscimento dello stesso da parte del venditore. In quest'ultima ipotesi, il termine annuale è soggetto alle ordinarie cause di interruzione previste dagli artt. 2943
e ss. cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione deve ritenersi interrotta, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., per effetto del riconoscimento del diritto alla garanzia da parte del venditore. Il mero riconoscimento dei vizi, in assenza di un esplicito impegno all'eliminazione degli stessi, pur escludendo la decadenza dalla garanzia, non è di per sé sufficiente ad escludere l'operatività della prescrizione annuale, dovendo il giudice verificare se, dalla data della consegna o dall'eventuale atto interruttivo, sia decorso o meno il termine prescrizionale di un anno” (cfr. Cass. 22/09/2023 n. 27076; Cass.
03/04/2024 n. 8775).
Nella fattispecie, è indubbio che la abbia riconosciuto i vizi della merce CP_1
venduta a Parte_1
Ciò emerge dalla deposizione del teste , il quale ha dichiarato “…ho Testimone_1
provveduto per conto della , in data 10.11.2020, al ritiro presso CP_1
la sede della di una partita di merce, nella specie polpo blocco Mauritania, di Pt_1
cui al documento di trasporto che mi viene esibito (allegato 1 della presente memoria)
…si trattava di merce non conforme e non di un reso” (cfr. verbale udienza del
27/02/2023).
Circostanza che emerge anche dalla bolla di accompagnamento del 10/11/2020 n.
115/A-20 relativa al ritiro della merce (doc. 4 produzione ed acclarata dalla Pt_1
mancata presenza a rendere interrogatorio formale su detta circostanza del legale rappresentante della , per cui i fatti dedotti con gli articolati 5 e 6 della CP_1
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memoria ex art. 183 II termine della opponente devono ritenersi ammessi ex art. 232
c.p.c.
Ciò detto, tuttavia, l'avvenuto riconoscimento dei vizi della merce da parte del venditore non ha esplicato alcun effetto interruttivo della prescrizione.
Invero, il è stato consegnato il 23/05/2019 e la società venditrice, per quanto Pt_3
emerge dagli atti, ha ritirato parte della merce non conforme, in data 10/11/2020, dunque oltre il termine annuale della prescrizione;
né dai capitoli che il legale rappresentante della era chiamato a confermare si evince il momento in CP_1
cui il riconoscimento dei vizi sia avvenuto.
In altre parole, nel momento in cui il venditore ha riconosciuto il diritto del compratore alla garanzia per i vizi, il termine annuale di prescrizione era già decorso.
Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo n. 2147/2021 va confermato e dichiarato esecutivo e, in mancanza della dimostrazione della tempestività della denuncia dei vizi della cosa acquistata, ai sensi dell'art. 1495, c.c., la relativa domanda proposta dall'acquirente del bene va dichiarata improponibile e la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta va rigettata.
Spese di lite
Infine, in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., da applicare nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente, parte opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società opposta nella presente fase di opposizione.
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi della tabella n. 2 da €
5.200,01 fino a € 26.000,00 decurtati del 30% tenuto conto che il valore della causa si attesta nei minimi dello scaglione di riferimento.
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Va, infine, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta, poi opponente, al pagamento delle spese già liquidate della fase monitoria.
Così deciso in Palermo, 05 giugno 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia
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