Sentenza 11 settembre 2017
Sentenza 30 novembre 2022
Decreto presidenziale 5 luglio 2023
Ordinanza collegiale 16 febbraio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Parere interlocutorio 8 gennaio 2026
Parere definitivo 6 marzo 2026
Sentenza 2 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 21 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00753/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00895/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2025, proposto dalla
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianclaudio Festa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Radio Video Calabria 99 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Panuccio, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Avv. Panuccio in Roma, via Sistina, n.121;
Telereggio S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Antonio Plutino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Coop Nova Sughereto, Media Soc. Coop. A.R.L., Edizioni Gec S.r.l., Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Tele A 57, Ministero delle Comunicazioni, il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00464/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Radio Video Calabria 99 S.r.l. e di Telereggio S.r.l. in Liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Graziano Pungì in sostituzione dell'Avv. Gianclaudio Festa e Pierfrancesco Nuzzi in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Panuccio;
Considerato che, ad un sommario esame proprio della presente fase, l’appello non presenta profili di fumus dal momento che l’art. 2, comma 3, del Regolamento del Co.re.com. della Calabria prevede che il Presidente, in casi straordinari di necessità ed urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Co.re.com. salva successiva convalida e, nel caso di specie, come osservato dal primo giudice, il provvedimento impugnato non è stato oggetto convalida;
Ritenuto, pertanto, di dover respingere l’istanza cautelare, con compensazione delle spese di lite della presente fase stante la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 895/2025).
Spese compensate.
Manda alla Segreteria di effettuare una ricognizione degli appelli proposti avverso la sentenza del Tar oggetto dell’odierna impugnazione ai fini dell’eventuale successiva riunione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO