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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/11/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R.G. N. 2123/2025
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa IU NO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1 con gli Avv.ti Luca Pizzigoni e Andrea Pesenti, contro
CP_1 con l'avv. Floriana Collerone
OGGETTO: assegni per il nucleo familiare
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 18.9.25 avanti al Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio per l'accertamento CP_1 del diritto del ricorrente alla corresponsione diretta dell'ANF per il periodo 08/01/19—
28/2/22 e condannarsi per l'effetto l' al pagamento dei relativi importi, oltre a interessi CP_1 legali, con vittoria di spese e distrazione.
Il ricorrente ha quindi illustrato, a sostegno della propria pretesa, la sussistenza di tutti i requisiti di legge:
• di essere residente in [...]e aver sempre lavorato in provincia di Bergamo.
• di essere sposato con moglie e due figli, residenti in [...]
• di aver proposto domanda di pagamento per anagrafica errata per un problema tecnico di
“scollegamento” del codice fiscale della figlia Persona_1
1 • che, a seguito di istanza del ricorrente l' ha rettificato il problema, Controparte_2
riconoscendo in data 24/2/25 la correttezza del codice fiscale indicato nella domanda amministrativa, ossia , figlia del ricorrente totalmente a carico. C.F._1
***
Si è ritualmente costituito in giudizio riferendo di aver rivisto in autotutela in data CP_1
7.10.25 la propria posizione e di aver quindi riconosciuto gli ANF e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La parte ricorrente, nelle note per la prima udienza, ha aderito all'istanza di cessazione della materia del contendere, mia insistito per la condanna alle spese di lite essendo il provvedimento di riconoscimento in autotutela sopravvenuto dopo l'instaurazione del giudizio e la notifica del ricorso.
***
Disposta la trattazione scritta dell'udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate, si è riservato.
***
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
DIRITTO
Come è noto, “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso
(...)[con] una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. civ. n.
19160 del 13/9/2007).
Nel nostro caso allega e prova il pagamento della somma oggetto del ricorso. CP_1
La parte ricorrente ha confermato l'avvenuto integrale riconoscimento in autotutela e chiesto la cessazione della materia del contendere con corresponsione delle spese di lite in quanto il riconoscimento in autotutela è avvenuto dopo la notifica del ricorso.
Considerato il leale comportamento processuale dell' che ha evitato il protrarsi del CP_1 giudizio appare congrua la compensazione per la metà delle spese di lite.
Le residue spese di lite, considerata l'assenza di questioni di fatto e diritto e le fasi svolte, seguono il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
• dichiara la cessazione della materia del contendere, 2 • compensa per la metà le spese di lite,
• condanna a rifondere ai ricorrenti le residue spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 1.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al l5%, CPA e IVA con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 5 novembre 2025
Il Giudice
IU NO
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