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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4399/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da: ed Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. FABIO CASERTANO e l'avv. BRUNO BITTNER
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza del 03/04/2025, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 04/11/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 18/05/2002 nel Comune di Venezia e dalla cui unione sono nate le figlie
(16/07/2004) e (26/05/2006), ad oggi entrambe maggiorenni. Per_1 Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota dell'11/04/2025 in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
1 Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 16/06/2022, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alle figlie anche agli interessi materiali delle stesse.
Il tutto come da dispositivo.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Spese legali compensate, considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 18/05/2002 tra ed Parte_1 [...]
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Pt_2
Atti di Matrimonio dell'Anno 2002, Parte 2, Serie A, n. 43.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al verbale dell'udienza di comparizione del 3 aprile 2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
1) Il sig. corrisponderà alla signora a titolo di concorso al Parte_2 Parte_1
mantenimento delle figlie maggiorenni e la somma mensile complessiva di € Per_1 Per_2
350,00, oltre alla rivalutazione ISTAT, da corrispondersi - a mezzo bonifico bancario sul conto che sarà indicato dalla stessa signora - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, Pt_1
ed oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e extrascolastiche (rinviando per una maggiore specificazione delle predette spese al protocollo d'intesa in materia di
2 separazione in uso presso il Tribunale di Venezia che, allegato al ricorso, ne costituisce parte integrante ed al quale si rinvia per relationem, doc. 20).
2) Nel rispetto della maggiore età delle figlie e delle loro autonome determinazioni, ma ad equilibrare la ripartizione dei compiti tra genitori nella sempre pur dovuta assistenza, nonché
a rendere congrua ed effettiva la misura del contributo al mantenimento così come sopra prevista, il sig. si impegna, per quanto da lui dipendente, a vedere e tenere con sé Pt_2
e - in linea di massima e salvo ogni altro e diverso accordo che dovesse Per_1 Per_2
intervenire con le stesse anche alla luce dei rispettivi impegni – a settimane alternate con la sig.ra impegnandosi a provvedere al loro mantenimento diretto nella settimana di Pt_1
propria competenza. Ad integrazione del mantenimento diretto delle figlie il sig. Pt_2 provvederà a corrispondere mensilmente ad e l'importo di € 100,00 Per_1 Per_2
(eurocento/00) ciascuna mediante versamento sul conto corrente personale di ognuna entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, che dovrà essere effettuato con l'espressa causale: “nome figlia – contributo al mantenimento diretto – mese di riferimento”.
3) Entrambi i genitori convengono sull'opportunità che le figlie continuino, come da sempre avvenuto, a mantenere e coltivare i rapporti con i nonni.
4) Prende atto che le parti, nell'ambito del riassetto dei rapporti patrimoniali ed economici tra coniugi, assumono le determinazioni e convengono di effettuare, come in effetti effettuano, le attribuzioni, tutte di seguito indicate:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 30/04/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da: ed Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. FABIO CASERTANO e l'avv. BRUNO BITTNER
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza del 03/04/2025, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 04/11/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 18/05/2002 nel Comune di Venezia e dalla cui unione sono nate le figlie
(16/07/2004) e (26/05/2006), ad oggi entrambe maggiorenni. Per_1 Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota dell'11/04/2025 in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
1 Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 16/06/2022, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alle figlie anche agli interessi materiali delle stesse.
Il tutto come da dispositivo.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Spese legali compensate, considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 18/05/2002 tra ed Parte_1 [...]
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Pt_2
Atti di Matrimonio dell'Anno 2002, Parte 2, Serie A, n. 43.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al verbale dell'udienza di comparizione del 3 aprile 2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
1) Il sig. corrisponderà alla signora a titolo di concorso al Parte_2 Parte_1
mantenimento delle figlie maggiorenni e la somma mensile complessiva di € Per_1 Per_2
350,00, oltre alla rivalutazione ISTAT, da corrispondersi - a mezzo bonifico bancario sul conto che sarà indicato dalla stessa signora - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, Pt_1
ed oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e extrascolastiche (rinviando per una maggiore specificazione delle predette spese al protocollo d'intesa in materia di
2 separazione in uso presso il Tribunale di Venezia che, allegato al ricorso, ne costituisce parte integrante ed al quale si rinvia per relationem, doc. 20).
2) Nel rispetto della maggiore età delle figlie e delle loro autonome determinazioni, ma ad equilibrare la ripartizione dei compiti tra genitori nella sempre pur dovuta assistenza, nonché
a rendere congrua ed effettiva la misura del contributo al mantenimento così come sopra prevista, il sig. si impegna, per quanto da lui dipendente, a vedere e tenere con sé Pt_2
e - in linea di massima e salvo ogni altro e diverso accordo che dovesse Per_1 Per_2
intervenire con le stesse anche alla luce dei rispettivi impegni – a settimane alternate con la sig.ra impegnandosi a provvedere al loro mantenimento diretto nella settimana di Pt_1
propria competenza. Ad integrazione del mantenimento diretto delle figlie il sig. Pt_2 provvederà a corrispondere mensilmente ad e l'importo di € 100,00 Per_1 Per_2
(eurocento/00) ciascuna mediante versamento sul conto corrente personale di ognuna entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, che dovrà essere effettuato con l'espressa causale: “nome figlia – contributo al mantenimento diretto – mese di riferimento”.
3) Entrambi i genitori convengono sull'opportunità che le figlie continuino, come da sempre avvenuto, a mantenere e coltivare i rapporti con i nonni.
4) Prende atto che le parti, nell'ambito del riassetto dei rapporti patrimoniali ed economici tra coniugi, assumono le determinazioni e convengono di effettuare, come in effetti effettuano, le attribuzioni, tutte di seguito indicate:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 30/04/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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