TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2531/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
dott. Alina Rossato Giudice rel dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2531/2024 R.G promosso con ricorso depositato in data 21/05/2024 da
, con l'avv. ALBERTIN LICIA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
e , non costituiti;
AR CP_2
resistenti in punto: ricorso ex art. 337 septies c.c. e 473 bis. 29 c.p.c.
Conclusioni parte ricorrente:
“disporsi un contributo al mantenimento di (maggiorenne non economicamente Parte_1
autosufficiente) a carico del padre, sig. , e della madre, sig.ra , nella AR CP_2
misura di euro 250,00 mensili ciascuno, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, contribuzioni
annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese.”
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.05.2024, , premettendo che: Parte_1
-è nata il [...] dall'unione tra e;
AR CP_2
- i rapporti fra i genitori e la figlia sono stati regolamentati, da ultimo, con provvedimento depositato nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio n. 303/2018 V.G. del
Tribunale di Padova (doc. 3), che si fonda su circostanze di fatto ormai superate;
- ha raggiunto la maggiore età ma non è ancora economicamente autosufficiente, Parte_1
in quanto, pur svolgendo qualche lavoro saltuario in estate, è studentessa universitaria iscritta al secondo anno della Facoltà di Comunicazione presso l'Università di Padova;
- vive in un appartamento in locazione, sito in Padova, via Lovato dei Lovati n. 5/A, che condivide con altri due studenti universitari, per il quale versa un canone di 200,00 € mensili,
a cui si aggiungono le spese per le utenze pro quota (circa 50,00 € mensili), il vitto, il vestiario,
le spese relative agli studi (in parte coperte da una borsa di studio), le spese mediche, ecc.;
- per poter portare avanti gli studi gestendo le proprie spese, ha interpellato Parte_1
entrambi i genitori, che si sono resi disponibili a corrisponderle direttamente un contributo mensile;
- sia il padre sia la madre hanno iniziato a versare la somma mensile di € 250,00 a favore della figlia;
pertanto, la stessa chiedeva disporsi un contributo al proprio mantenimento a carico del padre, sig. , e della madre, sig.ra , nella misura di euro 250,00 AR CP_2
mensili ciascuno.
Successivamente, all'udienza del 22.10.2024, la madre della ricorrente, presente personalmente, dichiarava di esser d'accordo con il contenuto del ricorso;
quanto al padre, la ricorrente affermava di averlo sentito al telefono il giorno precedente e di avergli parlato dell'udienza.
pagina 2 di 4 Il Giudice, dato atto del mancato perfezionamento della notifica al resistente, disponeva la rinnovazione.
Quindi, fissava nuova udienza al 30 gennaio 2025 in trattazione scritta per i medesimi incombenti, con termine per note scritte fino al 29 gennaio 2025.
A seguito del deposito di note scritte di parte ricorrente, il Giudice, con Ordinanza datata
30.01.2025, rilevata la regolarità e tempestività della notifica, rimetteva la causa al Collegio
per la decisione.
***
Il Collegio,
dichiarata preliminarmente la contumacia di e , presente AR CP_2
all'udienza del 22.10.2024 ma non costituita, stante la regolarità e la tempestività della notifica, come accertato con l'Ordinanza del 30.01.2025;
rilevato che la ricorrente è maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente,
come da allegazioni del ricorso;
rilevata la sopravvenienza di giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, come richiesto dal disposto di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c.;
considerate le esigenze economiche della ricorrente, che è studentessa universitaria e vive in autonomia in un appartamento in locazione con altri coinquilini, come documentato;
considerato, altresì, che la corresponsione dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne è imprescindibile quando costui conduca già una vita proiettata prevalentemente fuori dalle mura domestiche, come può avvenire, per esempio, nel caso di studente universitario fuori sede, perché in tal caso egli sostiene da sé le spese del suo mantenimento (Trib. Lodi sez. I, 19.12.2008 e Tribunale di Lamezia Terme, Sez. Unica, sent.
8.01.2025 n. 1);
rilevato che la madre, presente all'udienza del 22.10.2024, ha manifestato il proprio assenso alla richiesta avanzata dalla figlia e che quest'ultima ha dichiarato che anche il padre ha aderito di fatto al contenuto del ricorso, versandole già la somma mensile ivi indicata;
pagina 3 di 4 accoglie la domanda avanzata da disponendo, a parziale modifica del Parte_1
Decreto n. 7298/2018 del 5.11.2018, che il padre, sig. , e la madre, sig.ra AR
, corrispondano in favore della figlia il contributo mensile di euro 250,00 CP_2
ciascuno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese.
Spese compensate, alla luce della natura del procedimento e all'assenza di opposizione.
P.Q.M
.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
- dichiara la contumacia di e di AR CP_2
-dispone, a parziale modifica del Decreto n. 7298/2018 del 5.11.2018, che il padre, sig. CP
, e la madre, sig.ra , corrispondano direttamente alla figlia
[...] CP_2 [...]
la somma mensile, a titolo di contributo al suo mantenimento, di euro 250,00 Parte_1
ciascuno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese;
Spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio in Padova 18 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
Il Giudice rel
Dott. Alina Rossato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
dott. Alina Rossato Giudice rel dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2531/2024 R.G promosso con ricorso depositato in data 21/05/2024 da
, con l'avv. ALBERTIN LICIA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
e , non costituiti;
AR CP_2
resistenti in punto: ricorso ex art. 337 septies c.c. e 473 bis. 29 c.p.c.
Conclusioni parte ricorrente:
“disporsi un contributo al mantenimento di (maggiorenne non economicamente Parte_1
autosufficiente) a carico del padre, sig. , e della madre, sig.ra , nella AR CP_2
misura di euro 250,00 mensili ciascuno, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, contribuzioni
annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese.”
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.05.2024, , premettendo che: Parte_1
-è nata il [...] dall'unione tra e;
AR CP_2
- i rapporti fra i genitori e la figlia sono stati regolamentati, da ultimo, con provvedimento depositato nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio n. 303/2018 V.G. del
Tribunale di Padova (doc. 3), che si fonda su circostanze di fatto ormai superate;
- ha raggiunto la maggiore età ma non è ancora economicamente autosufficiente, Parte_1
in quanto, pur svolgendo qualche lavoro saltuario in estate, è studentessa universitaria iscritta al secondo anno della Facoltà di Comunicazione presso l'Università di Padova;
- vive in un appartamento in locazione, sito in Padova, via Lovato dei Lovati n. 5/A, che condivide con altri due studenti universitari, per il quale versa un canone di 200,00 € mensili,
a cui si aggiungono le spese per le utenze pro quota (circa 50,00 € mensili), il vitto, il vestiario,
le spese relative agli studi (in parte coperte da una borsa di studio), le spese mediche, ecc.;
- per poter portare avanti gli studi gestendo le proprie spese, ha interpellato Parte_1
entrambi i genitori, che si sono resi disponibili a corrisponderle direttamente un contributo mensile;
- sia il padre sia la madre hanno iniziato a versare la somma mensile di € 250,00 a favore della figlia;
pertanto, la stessa chiedeva disporsi un contributo al proprio mantenimento a carico del padre, sig. , e della madre, sig.ra , nella misura di euro 250,00 AR CP_2
mensili ciascuno.
Successivamente, all'udienza del 22.10.2024, la madre della ricorrente, presente personalmente, dichiarava di esser d'accordo con il contenuto del ricorso;
quanto al padre, la ricorrente affermava di averlo sentito al telefono il giorno precedente e di avergli parlato dell'udienza.
pagina 2 di 4 Il Giudice, dato atto del mancato perfezionamento della notifica al resistente, disponeva la rinnovazione.
Quindi, fissava nuova udienza al 30 gennaio 2025 in trattazione scritta per i medesimi incombenti, con termine per note scritte fino al 29 gennaio 2025.
A seguito del deposito di note scritte di parte ricorrente, il Giudice, con Ordinanza datata
30.01.2025, rilevata la regolarità e tempestività della notifica, rimetteva la causa al Collegio
per la decisione.
***
Il Collegio,
dichiarata preliminarmente la contumacia di e , presente AR CP_2
all'udienza del 22.10.2024 ma non costituita, stante la regolarità e la tempestività della notifica, come accertato con l'Ordinanza del 30.01.2025;
rilevato che la ricorrente è maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente,
come da allegazioni del ricorso;
rilevata la sopravvenienza di giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, come richiesto dal disposto di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c.;
considerate le esigenze economiche della ricorrente, che è studentessa universitaria e vive in autonomia in un appartamento in locazione con altri coinquilini, come documentato;
considerato, altresì, che la corresponsione dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne è imprescindibile quando costui conduca già una vita proiettata prevalentemente fuori dalle mura domestiche, come può avvenire, per esempio, nel caso di studente universitario fuori sede, perché in tal caso egli sostiene da sé le spese del suo mantenimento (Trib. Lodi sez. I, 19.12.2008 e Tribunale di Lamezia Terme, Sez. Unica, sent.
8.01.2025 n. 1);
rilevato che la madre, presente all'udienza del 22.10.2024, ha manifestato il proprio assenso alla richiesta avanzata dalla figlia e che quest'ultima ha dichiarato che anche il padre ha aderito di fatto al contenuto del ricorso, versandole già la somma mensile ivi indicata;
pagina 3 di 4 accoglie la domanda avanzata da disponendo, a parziale modifica del Parte_1
Decreto n. 7298/2018 del 5.11.2018, che il padre, sig. , e la madre, sig.ra AR
, corrispondano in favore della figlia il contributo mensile di euro 250,00 CP_2
ciascuno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese.
Spese compensate, alla luce della natura del procedimento e all'assenza di opposizione.
P.Q.M
.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
- dichiara la contumacia di e di AR CP_2
-dispone, a parziale modifica del Decreto n. 7298/2018 del 5.11.2018, che il padre, sig. CP
, e la madre, sig.ra , corrispondano direttamente alla figlia
[...] CP_2 [...]
la somma mensile, a titolo di contributo al suo mantenimento, di euro 250,00 Parte_1
ciascuno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese;
Spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio in Padova 18 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
Il Giudice rel
Dott. Alina Rossato
pagina 4 di 4