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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/07/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 513/2021
R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta Email_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv.to Paola LEMMA pec: Email_2
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato nell'agenzia di Locri, alla Via Matteotti n.48, CP_1
con l'avv.to Lilia BONICIOLI, giusta procura generale alle liti del 21.07.2015, al rogito del notaio in Roma, pec: t Persona_1 Email_3
Resistente
Oggetto: indebito previdenziale
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.02.2021, ha contestato la trattenuta di Parte_1
€5.031,41 operata sulla comunicazione di liquidazione assegno Cat. IO n. 15051037 decorrenza 01.01.2015 datata 28.01.2020, con cui le veniva comunicato la spettanza di
€14.710,41 a titolo di arretrati. In tal senso, ha eccepito che l' , approfittando della CP_1 propria posizione di egemonia rispetto, ha trattenuto €2262,04 per recupero “indebito 56664” oggetto di impugnazione presso codesto Tribunale al n. R.G. 3035/2017, ed ha altresì Pag. 1 a 5 contestato la legittimità delle trattenute di €3281,89 imputate a titolo di “IRPEF sugli arretrati imponibili corrisposti anni precedenti”. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “1.
Accertare, dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che la ricorrente, per le ragioni di cui in atti, nulla deve all' a titolo di trattenute IRPEF e recupero indebito, per l'effetto, CP_1 accertare, dire e dichiarare che la trattenuta delle somme da parte dell'ente resistente pari ad € 5031,41 è, e deve ritenersi, sine titulo e/o indebito;
2. Accertare, dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che la ricorrente per le ragioni di cui in atti, nulla deve all' a titolo CP_1 di trattenute indebitamente operate giusta comunicazione di liquidazione assegno Cat. IO n.
15051037 decorrenza 01.01.2015, con la quale l'ente previdenziale, a fronte della comunicazione di dovutezza a titolo di arretrati di € 14.710,41 erogava solo la somma di €
9679.99 trattenendo € 5031.41 e per l'effetto ordinare all' la restituzione di quanto CP_1 indebitamente trattenuto con il beneficio di interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
3. Condannare l'ente resistente al pagamento di spese, compensi ed onorari di Avvocato, relativi al presente procedimento, oltre rimborso forfetario IVA e CPA, come per legge”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha eccepito la CP_1
legittimità delle somme trattenute, dui cui una parte, pari a €2262,01, a titolo di indennità di disoccupazione agricola, indicata come non spettante a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro, e la restante parte per le imposte dovute ex lege sugli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità, nell'importo lordo, rispetto al quale, l' operando quale sostituto CP_1
d'imposta, ha operato le relative trattenute Irpef, per l'importo di €3.281,89, ed ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.
Oggetto della domanda è l'indebito trattenuto dall' sulla liquidazione CP_2
dell'assegno ordinario di invalidità spettante alla ricorrente.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
Va posto in premessa che la trattenuta qui contestata, pari ad €5.031,41 trova fondamento in due diversi titoli.
Ed infatti, come già indicato dalla parte ricorrente, la cifra di €2.262,04 è stata ritenuta dall' in forza di indebite percezioni di benefici previdenziali precedentemente goduti CP_1 dalla ricorrente. Ed infatti tale somma è stata in principio attribuita per la causale di indennità di disoccupazione agricola, diritto ritenuto non più sussistente a seguito del disconoscimento dell'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza. Rispetto a tale
Pag. 2 a 5 provvedimento ricognitivo, la parte ricorrente espone di aver tempestivamente introdotto un autonomo procedimento giudiziario, avente n. R.G. 3035/2017, e ritiene pertanto che la ripetizione di indebito in via amministrativa sia illegittima, posto che essa è avulsa dagli esiti del rimedio giurisdizionale azionato.
L'eccezione è infondata. Ed infatti, è in atti e non contestato che tale giudizio si sia concluso sfavorevolmente per la parte ricorrente in sede di gravame, e che, dunque, la competente Corte Territoriale ha rigettato definitivamente le richieste attoree.
In altre parole, non vi è più titolo per la ricorrente per trattenere le somme percepite in forza di un rapporto di lavoro successivamente disconosciuto. Nel caso di specie, infatti, la ricorrente non ha provato l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, ed è anzi in atti il contrario, fatto questo che costituisce presupposto logico-giuridico per poter legittimamente beneficiare dell'indennità già percepite.
Ed infatti è necessario evidenziare che l'indebito previdenziale in esame è di natura non pensionistica, e dunque in questi casi non trovano applicazioni i limiti alla ripetibilità sanciti dalle leggi speciali, risultando invece gli eventuali indebiti assoggettati al regime dell'integrale ripetibilità sancita dall'articolo 2033 cod. civ. Tale soluzione è stata motivata dalla giurisprudenza di legittimità in ragione della natura eccezionale delle disposizioni speciali di cui alla l.n. 88/1989, che ne preclude dunque l'interpretazione analogica, dunque l'applicabilità al di fuori dell'ambito prettamente pensionistico.
La suddetta soluzione, ovvero la piena applicabilità dell'articolo 2033 cod. civ. agli indebiti previdenziali non pensionistici è stata recentemente sottoposta ad un vaglio di legittimità costituzionale. In particolare, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2033 in ordine al presunto contrasto con l'articolo 117 della Costituzione in relazione all'articolo 1 del Protocollo Addizionale 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed ha ritenuto che essa può verificarsi solo ove l'azione di ripetizione si traduca in una interferenza sproporzionata rispetto al legittimo affidamento del percettore, circostanza certamente da escludersi nel caso di specie in ragione dell'intervenuto disconoscimento, non impugnato dal ricorrente, il quale non può dunque dolersi delle conseguenti azioni recuperatorie intentate nei suoi confronti.
Il rapporto di pregiudizialità logica che intercorre tra l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e l'indebito determina, in uno con l'assenza di prova in ordine alla mancata
Pag. 3 a 5 percezione delle somme poste in ripetizione, conducono al rigetto del ricorso. Del resto, considerata la certezza acquisita in ordine alla definitiva mancata iscrizione negli elenchi agricoli, la domanda volta a ottenere il riconoscimento della spettanza di quanto incassato a titolo di indennità non può trovare accoglimento, poiché l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce, come ampiamente illustrato, il presupposto per la legittima percezione di tale beneficio economico. La definitiva cancellazione comporta, quale immediata conseguenza, anche la perdita delle prestazioni previdenziali, che hanno per presupposto l'iscrizione nei pertinenti elenchi dei lavoratori agricoli.
Ne consegue quindi che l'indebito indicato come n. 5664 è stato legittimamente operato dall' . CP_2
Quanto sopra consente invero di rilevare che solo la cifra di €2262,04 è stata trattenuta dall' a titolo di indebito. CP_1
Ed invero, la restante quota di €3.281,89, è stata effettuata a titolo di Irpef dovuta sugli arretrati di assegno ordinario di invalidità, e rispetto a tale somma le difese della cittadina non possono essere accolte. Invero, già nella predetta comunicazione della liquidazione l' CP_1
specifica che l'assegno è fiscalmente imponibile, ed ha aggiunto che ai fini della determinazione dell'imposta netta ha tenuto conto della detrazione per redditi da pensione.
Di talchè, il richiamo alla normativa in tema di indebito previdenziale è non pertinente, poiché
l ha agito quale sostituto d'imposta sulle somme erogate a titolo di assegno ordinario di CP_1
invalidità che, come opportunamente dedotto dall' , sono assimilate, ai fini della CP_2 tassazione, al reddito da lavoro dipendente. Né, del resto, la parte ricorrente ha ulteriormente argomentato a tal riguardo, non contestando né i criteri di calcolo né la base imponibile della trattenuta.
Il ricorso, pertanto, è respinto.
Considerata la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. della parte ricorrente nulla si dispone per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Pag. 4 a 5 Locri, 09 luglio 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 5 a 5