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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/07/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.20 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
Il sig. , nato a [...], il [...] residente in [...], Parte_1
Loc. Cal Lozzo n. 17,
E la sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...]
Fermignano (PU), Loc. Cal Lozzo n. 17, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dagli Avv.ti Federico Cangini e
Martina Magi
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 15 gennaio 2025, i ricorrenti, esponevano: “I ricorrenti hanno contratto matrimonio a Telenesti (Modldova) in data 11/08/2009, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fermignano, Anno 2009,
Numero 7, Parte II, Serie C, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: il primogenito (C.F.: Persona_1
), nato a [...] il [...] e la secondogenita C.F._1 Persona_2
(C.F.: , nata a [...] il [...]. C.F._2
Ad oggi, dopo un iniziale periodo di serenità, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione della vita matrimoniale.
La sig.ra si è momentaneamente trasferita a Londra, dove attualmente vive a casa di Pt_2
un'amica, lì residente, ed è alla ricerca di un'attività occupazionale stabile, sebbene recenti problematiche di salute alla schiena, ancora in corso di perspicua diagnosi, al momento non le permettono di svolgere svariati tipi di mansioni.
Il sig. è attualmente lavoratore dipendente con contratto part time presso la so- Pt_1
cietà “Annab Divise S.r.l.”, con sede in Fermignano. Nel contempo lo stesso ha intrapreso un corso di formazione in materia di consulenza finanziaria, nell'auspicio di avviare, a breve, altra e più proficua attività lavorativa.
Il sig. gode inoltre di risparmi dovuti alla precedente attività lavorativa, in quanto Pt_1
lavoratore dipendente e socio della società di famiglia IMIR S.R.L., ormai in fase di chiu- sura, e della IMMOBILIARE 4R S.R.L. F.LLI RUGGERI, della quale è socio insieme agli altri fratelli;
è intestatario di due autovetture, una di queste (Audi A5), in uso alla moglie, di una moto e di due ciclomotori, uno di questi (Ape 50), presto in uso al figlio . Per_1
L'autovettura modello Kia è stata acquistata dal sig. con finanziamento di Pt_1
complessivi € 28.196,00, rispetto al quale lo stesso sostiene una rata mensile di € 353,00.
La casa familiare, sita in Fermignano (PU), Località Cal Lozzo n. 17, di proprietà esclusiva del sig. è gravata da muto, a quest'ultimo intestato e con attuale residuo di circa Pt_1
76.000,00.
Nel corso del matrimonio, la sig.ra , a parte brevi periodi di attività lavorativa, si è Pt_2
principalmente occupata dei figli, della casa e più in generale del ménage familiare.
Nonostante l'attuale distanza tra madre e figli, la sig.ra , come già d'abitudine, farà Pt_2
rientro a Femignano una volta al mese per ivi restare alcuni giorni consecutivi insieme a e , con permanenza, per i periodi in questione, nella casa familiare, Per_1 Per_2
comunque dotata di una camera per ciascun genitore.” Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e saranno affidati in maniera con- Persona_1 Persona_2
divisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e prevalente presso il padre Pt_1
[...]
2) la casa familiare, sita in Fermignano (PU), Loc. Cal Lozzo n. 17, di proprietà esclusiva del sig. sarà allo stessa assegnata, comunque tenuto conto del precipuo e Parte_1
prevalente interesse dei figli minori;
3) la madre , attualmente trasferitasi a Londra, potrà vedere e tenere con sé Parte_2
i minori ogni volta che farà rientro in Italia, tendenzialmente una volta al mese, secondo un diritto di visita sostanzialmente libero e con possibilità di permanenza, per i giorni di rientro in Italia, presso quella che fu la casa familiare, dotata di adeguati spazi e di una stanza per ciascun genitore. Per le festività, ponti, ricorrenze e periodi di vacanze/ferie si seguirà il piano genitoriale allegato e parte integrante del presente ricorso, con possibilità per i minori di trascorrere pari tempo con ciascun genitore.
4) Il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli minori, sia con riferi- mento al mantenimento ordinario che alle spese straordinarie agli stessi necessarie.
5) il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie Parte_1 Parte_2
un assegno di mantenimento della somma di € 200,00 (Euro duecento/00) mensili, soggetti a rivalutazione annuale Istat, da corrispondere tramite bonifico bancario sul conto che sarà alla stessa intestato e comunicato al marito;
6) l'autovettura Audi A5 sportback G-Tron tg. GD823MG intestata al sig. ma in Pt_1
uso alla sig.ra sarà a quest'ultima trasferita ed intestata con passaggio di proprietà. Pt_2
Gli istanti dichiarano, inoltre, di aver comunque definito ogni altro rapporto o questione, segnatamente anche di carattere patrimoniale e, pertanto, null'altro resta loro reciproca- mente da definire, dare, avere, premesso l'obbligo a tenere un comportamento reciproca- mente rispettoso.”.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 10.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione. ****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
17.03.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e Per_1
sono da considerarsi confacenti al loro preminente interesse. Per_2
Considerato che allo stato la madre si è trasferita a Londra e che la stessa si è impegnata a rientrare in Italia almeno una volta al mese, appare anche soddisfacente per l'interesse dei minori il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con i figli e . Per_1 Per_2
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in data 11.08.2009 nel Comune di Parte_2
TELENESTI – MOLDOVA, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Fermignano (PU), atto nr. 7 P.2 S. C anno 2009, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fermignano (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il giorno 8.7.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
Il sig. , nato a [...], il [...] residente in [...], Parte_1
Loc. Cal Lozzo n. 17,
E la sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...]
Fermignano (PU), Loc. Cal Lozzo n. 17, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dagli Avv.ti Federico Cangini e
Martina Magi
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 15 gennaio 2025, i ricorrenti, esponevano: “I ricorrenti hanno contratto matrimonio a Telenesti (Modldova) in data 11/08/2009, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fermignano, Anno 2009,
Numero 7, Parte II, Serie C, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: il primogenito (C.F.: Persona_1
), nato a [...] il [...] e la secondogenita C.F._1 Persona_2
(C.F.: , nata a [...] il [...]. C.F._2
Ad oggi, dopo un iniziale periodo di serenità, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione della vita matrimoniale.
La sig.ra si è momentaneamente trasferita a Londra, dove attualmente vive a casa di Pt_2
un'amica, lì residente, ed è alla ricerca di un'attività occupazionale stabile, sebbene recenti problematiche di salute alla schiena, ancora in corso di perspicua diagnosi, al momento non le permettono di svolgere svariati tipi di mansioni.
Il sig. è attualmente lavoratore dipendente con contratto part time presso la so- Pt_1
cietà “Annab Divise S.r.l.”, con sede in Fermignano. Nel contempo lo stesso ha intrapreso un corso di formazione in materia di consulenza finanziaria, nell'auspicio di avviare, a breve, altra e più proficua attività lavorativa.
Il sig. gode inoltre di risparmi dovuti alla precedente attività lavorativa, in quanto Pt_1
lavoratore dipendente e socio della società di famiglia IMIR S.R.L., ormai in fase di chiu- sura, e della IMMOBILIARE 4R S.R.L. F.LLI RUGGERI, della quale è socio insieme agli altri fratelli;
è intestatario di due autovetture, una di queste (Audi A5), in uso alla moglie, di una moto e di due ciclomotori, uno di questi (Ape 50), presto in uso al figlio . Per_1
L'autovettura modello Kia è stata acquistata dal sig. con finanziamento di Pt_1
complessivi € 28.196,00, rispetto al quale lo stesso sostiene una rata mensile di € 353,00.
La casa familiare, sita in Fermignano (PU), Località Cal Lozzo n. 17, di proprietà esclusiva del sig. è gravata da muto, a quest'ultimo intestato e con attuale residuo di circa Pt_1
76.000,00.
Nel corso del matrimonio, la sig.ra , a parte brevi periodi di attività lavorativa, si è Pt_2
principalmente occupata dei figli, della casa e più in generale del ménage familiare.
Nonostante l'attuale distanza tra madre e figli, la sig.ra , come già d'abitudine, farà Pt_2
rientro a Femignano una volta al mese per ivi restare alcuni giorni consecutivi insieme a e , con permanenza, per i periodi in questione, nella casa familiare, Per_1 Per_2
comunque dotata di una camera per ciascun genitore.” Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e saranno affidati in maniera con- Persona_1 Persona_2
divisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e prevalente presso il padre Pt_1
[...]
2) la casa familiare, sita in Fermignano (PU), Loc. Cal Lozzo n. 17, di proprietà esclusiva del sig. sarà allo stessa assegnata, comunque tenuto conto del precipuo e Parte_1
prevalente interesse dei figli minori;
3) la madre , attualmente trasferitasi a Londra, potrà vedere e tenere con sé Parte_2
i minori ogni volta che farà rientro in Italia, tendenzialmente una volta al mese, secondo un diritto di visita sostanzialmente libero e con possibilità di permanenza, per i giorni di rientro in Italia, presso quella che fu la casa familiare, dotata di adeguati spazi e di una stanza per ciascun genitore. Per le festività, ponti, ricorrenze e periodi di vacanze/ferie si seguirà il piano genitoriale allegato e parte integrante del presente ricorso, con possibilità per i minori di trascorrere pari tempo con ciascun genitore.
4) Il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli minori, sia con riferi- mento al mantenimento ordinario che alle spese straordinarie agli stessi necessarie.
5) il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie Parte_1 Parte_2
un assegno di mantenimento della somma di € 200,00 (Euro duecento/00) mensili, soggetti a rivalutazione annuale Istat, da corrispondere tramite bonifico bancario sul conto che sarà alla stessa intestato e comunicato al marito;
6) l'autovettura Audi A5 sportback G-Tron tg. GD823MG intestata al sig. ma in Pt_1
uso alla sig.ra sarà a quest'ultima trasferita ed intestata con passaggio di proprietà. Pt_2
Gli istanti dichiarano, inoltre, di aver comunque definito ogni altro rapporto o questione, segnatamente anche di carattere patrimoniale e, pertanto, null'altro resta loro reciproca- mente da definire, dare, avere, premesso l'obbligo a tenere un comportamento reciproca- mente rispettoso.”.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 10.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione. ****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
17.03.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e Per_1
sono da considerarsi confacenti al loro preminente interesse. Per_2
Considerato che allo stato la madre si è trasferita a Londra e che la stessa si è impegnata a rientrare in Italia almeno una volta al mese, appare anche soddisfacente per l'interesse dei minori il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con i figli e . Per_1 Per_2
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in data 11.08.2009 nel Comune di Parte_2
TELENESTI – MOLDOVA, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Fermignano (PU), atto nr. 7 P.2 S. C anno 2009, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fermignano (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il giorno 8.7.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone