Versione
2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 24. L'ordine forense 1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.
2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonche' con finalita' di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.
2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonche' con finalita' di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.
Commentari • 15
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[…] Infatti, per l'articolo 24, comma 3, della legge n. 247/2012 il Consiglio nazionale forense è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito “... per garantire il rispetto dei principi previsti – dalla legge n. 247/2012 – … e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale …”. […]
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Giurisprudenza • 48
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 16/04/2024, n. 7455Provvedimento: […] Per quanto riguarda gli ordini dei medici, la qualifica di ente pubblico economico risale già alla legge istitutiva di cui al d.lgs. C.P.S 13 settembre 1946 n.233, qualificazione replicata in tutti gli statuti degli ordini professionali (v. articolo 6, comma 3 d. lgs. n.139 del 2005 per l'ordine dei dottori commercialisti o articolo 24 legge 247/2012 con riguardo al Consiglio Nazionale Forense e agli ordini circondariali).Leggi di più...
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