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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 31/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 33/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Via Messina n. 36 (C.F. , elettivamente domiciliato presso e C.F._1 nello studio dell'Avv. Francesca Giordano De Domenico, C.F. C.F._2
, Fax: 090/2921840, Pec: che lo
[...] Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona Direttore Generale e legale rapp.te p.t., con sede in Messina, Via La Farina n.
263/N
OGGETTO: Retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 4.01.2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' premettendo di essere un medico di medicina generale del Distretto CP_1 di S. Agata di Militello dell'A.S.P. 5 di Messina, convenzionato con il SSR, in quiescenza da giugno 2022.
Rappresentava che durante l'epidemia da SARS-CoV-2, al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus, è stato disposto, agli artt. 18 e 19 del D.L. 20 ottobre 2020 n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020 n. 176, il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta nell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, secondo modalità da definire tramite i successivi Accordi Collettivi Nazionali di settore;
sicché, in attuazione del predetto
D.L., in data 28 ottobre 2020, la e le Organizzazioni Sindacali maggiormente Pt_2 rappresentative hanno stipulato l'ACN del 28.10.2020, integrativo dell'ACN 23 marzo
2005 e ss. modifiche.
Tali previsioni contenute nell'ACN del 28.10.2020 venivano attuate e specificate, per i medici del Servizio Sanitario Regionale Siciliano, con l'accordo integrativo regionale sottoscritto in data 12.11.2020 e approvato con i Decreti Assessoriali n. 1000 e 1001 del
26.11.2020, pubblicati nella G.U. della Regione Siciliana n. 61 dell'11.12.2020.
Deduceva che l'ACN 23 marzo 2005, all'art. 13-bis, individua le funzioni generali dei Parte_
consentendo agli AIR di prevedere lo svolgimento delle c.d. “prestazioni aggiuntive”, incluse le “attività riferite all'erogazione di ulteriori servizi richiesti dalla
Regione”.
Inoltre, l'art. 3 co. 1 e 2, dell'ACN del 28.10.2020, integrativo dell'art 13-bis dell'ACN del 2005, aveva disposto che, oltre alle funzioni già previste, i medici di assistenza primaria, potessero effettuare i tamponi antigenici rapidi nei confronti dei propri assistiti, dei contatti stretti di questi ultimi e dei casi sospetti di contatto che si trovasse a visitare. Ed ancora, sempre l'art. 3 cit., al comma 7, aveva disposto che, in caso di esito positivo al test antigenico rapido, il medico doveva darne “tempestiva comunicazione” al Servizio Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione della propria Azienda/Agenzia per i provvedimenti conseguenti, “raccomandando” l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma.
Aggiungeva, altresì, che per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, nel citato
ACN, era convenuta una tariffa pari ad € 18,00, se effettuato presso lo studio medico, e di € 12,00 se effettuata al di fuori degli studi.
Rilevava, inoltre, che, a seguito dell'aggravamento dell'epidemia, con ordinanza contingibile e urgente n. 64 del 10 dicembre 2020, avente efficacia dal 14 dicembre
2020 sino a fine epidemia, attuato dall'Assessorato alla Salute con la circolare prot. n°
55237 del 18.12.2020, il Presidente della Regione Sicilia aveva imposto a tutti i Medici
Pag. 2 di 7 di Medicina Generale l'obbligo ulteriore di disporre, per i propri assistiti risultati positivi al test e per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati, il periodo di inizio e fine isolamento con l'adozione del relativo provvedimento contumaciale, provvedimenti da trasmettere poi al Dipartimento di Prevenzione dell' territorialmente competente. CP_1
Nelle more, con successiva nota prot. n. 27341 del 18.02.2022, l'ASP 5 di Messina aveva delegato ai anche il compito di caricare su piattaforma i certificati di Pt_3
guarigione da Covid 19 relativi ai propri assistiti, per il rilascio del Green Pass.
Tanto premesso, sosteneva di avere effettuato tutte le attività previste dalla richiamata normativa con notevole aggravio di responsabilità, oltre che di lavoro e risorse, e lamentava di non avere percepito alcun compenso per l'espletamento tali attività da ultimo demandate.
Rilevava che, con nota del 3 marzo 2022, aveva richiesto all'Amministrazione resistente, alla Presidenza e all'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, di determinare e corrispondere il giusto compenso per tali nuove mansioni demandate, senza però ricevere alcun riscontro.
A fronte di ciò, stante la mancata previsione di un compenso per la predetta attività, rappresentava di avere chiesto in data 5 ottobre 2023, al proprio ordine di appartenenza un parere per la quantificazione del corrispettivo per la tipologia di prestazioni sanitarie rese in ossequio all'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione
Siciliana n. 64 del 10.12.2023, e che il Consiglio dell'Ordine dei Medici di Messina gli aveva comunica il proprio parere di congruità, ritenendo che le prestazioni rese fossero quelle di polizia sanitaria, normalmente di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASP, e che,valutate le attività espletate e l'impegno profuso, possa quantizzarsi il relativo valore in € 75,00 (settantacinque/00 euro).
Tanto premesso, chiedeva di dichiarare il suo diritto ad un giusto compenso per le nuove mansioni delegate e conseguentemente di condannare l' Controparte_1
a corrispondergli il compenso per le prestazioni rese e quantificato
[...] in € 33.750,00, in considerazione del parere di congruità dell'Ordine di appartenenza, avendo redatto e trasmesso n. 450 certificati in totale, tra inizio e fine
Pag. 3 di 7 , in esecuzione delle attività mediche ed accessorie previste dai Persona_1
provvedimenti regionali richiamati.
L nonostante la ritualità della notifica non si costituiva in giudizio e, CP_1
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Ritenuta la natura documentale della causa, all'odierna udienza veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato nei termini che seguono.
Preliminarmente, giova ricostruire brevemente il quadro normativo che disciplina la fattispecie.
Durante la pandemia da Covid – 19, con D.L. 20 ottobre 2020 n. 137, convertito in L.
18 dicembre 2020 n. 176, agli art. 18 e 19 è stato previsto il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta nell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, secondo modalità definite dall'ACN del 28.10.2020, integrativo dell'ACN 23 marzo 2005 e ss. modifiche, sottoscritto in attuazione del predetto D.L., in data 28 ottobre 2020, tra la e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Pt_2
L'art. 3 ACN del 28.10.2020, rubricato “effettuazione dei tamponi antigenici” dispone:
“ 1. Per evitare che l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing) e l'accertamento diagnostico per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale per il rafforzamento del servizio esclusivamente per
l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall' . Parte_4
2. Per il periodo dell'epidemia influenzale sul territorio nazionale, come definita dalle disposizioni di legge, i medici di assistenza primaria integrano tra i loro compiti di cui all'articolo 13-bis dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., prevedendo l'accesso su prenotazione e previo triage telefonico, le attività di effettuazione di tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie, che si rendesse disponibile
Pag. 4 di 7 dall' , di concerto ed in collaborazione con i Dipartimenti di Sanità Parte_4
Pubblica/Igiene e Prevenzione. …
7. Il medico che esegue il tampone provvede alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato ottenuto sul sistema informativo messo a disposizione dalla
Regione anche grazie alla cooperazione applicativa del gestionale del medico.
In caso di esito positivo il medico provvede a darne tempestiva comunicazione al
Servizio SanitàPubblica/Igiene e Prevenzione della propria Azienda/Agenzia per i provvedimenti conseguenti e raccomanda l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma. In caso di esito negativo il medico che ha eseguito il tampone rilascia attestazione al paziente”.
A livello regionale è stato, altresì, sottoscritto l'Accordo integrativo regionale con i medici di medicina generale per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2, del 12.11.2020, pubblicato nella G.U. della Regione Siciliana n. 61 dell'11.12.2020, nel quale all'art. 2 lettera h), è stato stabilito: “ Così come definito dall'ACN la tariffa per l'attività svolta presso gli studi medici o presso strutture identificate e organizzate dagli stessi
(compreso lo smaltimento dei rifiuti) è stabilita pari ad € 18,00, la tariffa per l'attività svolta fuori dagli studi medici è pari a 12,00 Euro. Ove la registrazione del test no ne consentisse la rendicontazione il medico presenterà i riepiloghi delle prestazione eseguite come PPIP relative al mese di esecuzione.”
Ed infine, con ordinanza contingibile e urgente n. 64 del 10 dicembre 2020, del
Presidente della Regione Sicilia, all'art. 3, rubricato “coinvolgimento dei Medici di medicina Generale dei pediatri di libera scelta”, è stato previsto che: “ I medici di medicina generale i pediatri di libera scelta, ai sensi dei rispettivi accordi integrativi regionali, sottoscritti in data 12 novembre 2020 e allegati ai Decreti Assessoriali
Cont nn.1000 e 1001 del 26 novembre 2020, supportano le del SSR, per tutta la durata del periodo emergenziale, nella gestione dei pazienti COVID-19 positivi o sospetti tali, effettuando i tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica a specifiche categorie di soggetti, avendo cura che le attività siano svolte in contesti atti a garantire le misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate e
Pag. 5 di 7 in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 2 lettera g) dell'Accordo integrativo predetto.
I medici di medicina generale pediatri di libera scelta, nel rispetto delle indicazioni contenute nella circolare ministeriale numero 32850 del 12 ottobre 2020 e limitatamente ai propri assistiti, salvo quanto specificamente indicato negli accordi integrativi citati, dispongono: a) per i soggetti con esito positivo del test per il COVID-
19 il periodo di inizio e fine solamente con l'adozione del relativo provvedimento contumaciale;
b) per i contatti stretti di caso confermato di COVID-19 da loro individuati, per il periodo di inizio e fine isolamento con l'adozione del relativo provvedimento contumaciale.
Cont I provvedimenti di cui sopra sono trasmessi al dipartimento di prevenzione dell territorialmente competente, con le modalità di comunicazione alle medesime aziende avranno cura di fornire ai medici interessati”.
A fronte del quadro normativo come delineato, appare evidente che l'Accordo integrativo regionale del 12.11.2020, facendo richiamo a quanto già statuito nell'ACN, prevede l'erogazione di un compenso ai medici di medicina generale, per l'attività svolta.
Va altresì rilevato che nell'ACN, tra le attività da delegarsi anche ai medici di medicina generale, vengono indicati specificamente “l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing) e l'accertamento diagnostico per
l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena”.
Dunque, dal tenore letterale delle norme soprarichiamate emerge, da una parte, che con l'Accordo collettivo nazione si è inteso delegare ai medici di base anche l'attività di
“isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena”, e non solo l'esecuzione dei tamponi.
Ciò posto, va rilevato che l'Accordo integrativo regionale ha previsto l'erogazione di un compenso per l'intera attività svolta dal medico, e non già solo per l'esecuzione del tampone antigenico;
tant'è che non vi è alcuna dettagliata indicazione delle attività da svolgersi, come pur non è prevista nemmeno l'erogazione di ulteriori e differenti compensi.
Pag. 6 di 7 A fronte di ciò, appare evidente che il legislatore regionale, seppur abbia inteso affidare ai medici di medicina generale sia l'esecuzione dei test antigenici rapidi che l'adozione dei provvedimenti di inizio e fine isolamento per i soggetti positivi e di inizio e fine quarantena per i contatti stretti dei soggetti positivi, abbia previsto per tali attività soltanto il pagamento di un'unica remunerazione onnicomprensiva.
Difatti, l'art. 2 lettera H, dell'AIR del 12.11.2020 riconosce € 18 per l'attività svolta all'interno dello studio medico o € 12 per attività svolta fuori dagli studi medici, senza la previsione di ulteriori compensi per le attività connesse e obbligatorie di tracciamento e contenimento.
Dunque, per l'attività di tracciamento e contenimento svolta da parte ricorrente durante l'emergenza epidemiologia, non risulta configurabile un compenso diverso e aggiuntivo rispetto a quello già previsto dalla normativa soprarichiamata, il cui perimetro comprende certamente anche le anzidette attività.
Ritenuto, dunque che parte ricorrente non lamenta di non avere percepito il compenso per come previsto dall'art. 2 lett. H) AIR del 12.11.2020, ma chiede un compenso ulteriore, deve concludersi, alla luce di quanto appena osservato, che la richiesta non abbia alcun fondamento normativo o pattizio, sicché il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese tenuto conto della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande poste da , così provvede: Parte_1
- Rigetta il ricorso.
- Nulla sulle spese.
Patti, 31.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Fabio Licata
Pag. 7 di 7
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 33/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Via Messina n. 36 (C.F. , elettivamente domiciliato presso e C.F._1 nello studio dell'Avv. Francesca Giordano De Domenico, C.F. C.F._2
, Fax: 090/2921840, Pec: che lo
[...] Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona Direttore Generale e legale rapp.te p.t., con sede in Messina, Via La Farina n.
263/N
OGGETTO: Retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 4.01.2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' premettendo di essere un medico di medicina generale del Distretto CP_1 di S. Agata di Militello dell'A.S.P. 5 di Messina, convenzionato con il SSR, in quiescenza da giugno 2022.
Rappresentava che durante l'epidemia da SARS-CoV-2, al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus, è stato disposto, agli artt. 18 e 19 del D.L. 20 ottobre 2020 n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020 n. 176, il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta nell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, secondo modalità da definire tramite i successivi Accordi Collettivi Nazionali di settore;
sicché, in attuazione del predetto
D.L., in data 28 ottobre 2020, la e le Organizzazioni Sindacali maggiormente Pt_2 rappresentative hanno stipulato l'ACN del 28.10.2020, integrativo dell'ACN 23 marzo
2005 e ss. modifiche.
Tali previsioni contenute nell'ACN del 28.10.2020 venivano attuate e specificate, per i medici del Servizio Sanitario Regionale Siciliano, con l'accordo integrativo regionale sottoscritto in data 12.11.2020 e approvato con i Decreti Assessoriali n. 1000 e 1001 del
26.11.2020, pubblicati nella G.U. della Regione Siciliana n. 61 dell'11.12.2020.
Deduceva che l'ACN 23 marzo 2005, all'art. 13-bis, individua le funzioni generali dei Parte_
consentendo agli AIR di prevedere lo svolgimento delle c.d. “prestazioni aggiuntive”, incluse le “attività riferite all'erogazione di ulteriori servizi richiesti dalla
Regione”.
Inoltre, l'art. 3 co. 1 e 2, dell'ACN del 28.10.2020, integrativo dell'art 13-bis dell'ACN del 2005, aveva disposto che, oltre alle funzioni già previste, i medici di assistenza primaria, potessero effettuare i tamponi antigenici rapidi nei confronti dei propri assistiti, dei contatti stretti di questi ultimi e dei casi sospetti di contatto che si trovasse a visitare. Ed ancora, sempre l'art. 3 cit., al comma 7, aveva disposto che, in caso di esito positivo al test antigenico rapido, il medico doveva darne “tempestiva comunicazione” al Servizio Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione della propria Azienda/Agenzia per i provvedimenti conseguenti, “raccomandando” l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma.
Aggiungeva, altresì, che per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, nel citato
ACN, era convenuta una tariffa pari ad € 18,00, se effettuato presso lo studio medico, e di € 12,00 se effettuata al di fuori degli studi.
Rilevava, inoltre, che, a seguito dell'aggravamento dell'epidemia, con ordinanza contingibile e urgente n. 64 del 10 dicembre 2020, avente efficacia dal 14 dicembre
2020 sino a fine epidemia, attuato dall'Assessorato alla Salute con la circolare prot. n°
55237 del 18.12.2020, il Presidente della Regione Sicilia aveva imposto a tutti i Medici
Pag. 2 di 7 di Medicina Generale l'obbligo ulteriore di disporre, per i propri assistiti risultati positivi al test e per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati, il periodo di inizio e fine isolamento con l'adozione del relativo provvedimento contumaciale, provvedimenti da trasmettere poi al Dipartimento di Prevenzione dell' territorialmente competente. CP_1
Nelle more, con successiva nota prot. n. 27341 del 18.02.2022, l'ASP 5 di Messina aveva delegato ai anche il compito di caricare su piattaforma i certificati di Pt_3
guarigione da Covid 19 relativi ai propri assistiti, per il rilascio del Green Pass.
Tanto premesso, sosteneva di avere effettuato tutte le attività previste dalla richiamata normativa con notevole aggravio di responsabilità, oltre che di lavoro e risorse, e lamentava di non avere percepito alcun compenso per l'espletamento tali attività da ultimo demandate.
Rilevava che, con nota del 3 marzo 2022, aveva richiesto all'Amministrazione resistente, alla Presidenza e all'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, di determinare e corrispondere il giusto compenso per tali nuove mansioni demandate, senza però ricevere alcun riscontro.
A fronte di ciò, stante la mancata previsione di un compenso per la predetta attività, rappresentava di avere chiesto in data 5 ottobre 2023, al proprio ordine di appartenenza un parere per la quantificazione del corrispettivo per la tipologia di prestazioni sanitarie rese in ossequio all'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione
Siciliana n. 64 del 10.12.2023, e che il Consiglio dell'Ordine dei Medici di Messina gli aveva comunica il proprio parere di congruità, ritenendo che le prestazioni rese fossero quelle di polizia sanitaria, normalmente di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASP, e che,valutate le attività espletate e l'impegno profuso, possa quantizzarsi il relativo valore in € 75,00 (settantacinque/00 euro).
Tanto premesso, chiedeva di dichiarare il suo diritto ad un giusto compenso per le nuove mansioni delegate e conseguentemente di condannare l' Controparte_1
a corrispondergli il compenso per le prestazioni rese e quantificato
[...] in € 33.750,00, in considerazione del parere di congruità dell'Ordine di appartenenza, avendo redatto e trasmesso n. 450 certificati in totale, tra inizio e fine
Pag. 3 di 7 , in esecuzione delle attività mediche ed accessorie previste dai Persona_1
provvedimenti regionali richiamati.
L nonostante la ritualità della notifica non si costituiva in giudizio e, CP_1
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Ritenuta la natura documentale della causa, all'odierna udienza veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato nei termini che seguono.
Preliminarmente, giova ricostruire brevemente il quadro normativo che disciplina la fattispecie.
Durante la pandemia da Covid – 19, con D.L. 20 ottobre 2020 n. 137, convertito in L.
18 dicembre 2020 n. 176, agli art. 18 e 19 è stato previsto il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta nell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, secondo modalità definite dall'ACN del 28.10.2020, integrativo dell'ACN 23 marzo 2005 e ss. modifiche, sottoscritto in attuazione del predetto D.L., in data 28 ottobre 2020, tra la e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Pt_2
L'art. 3 ACN del 28.10.2020, rubricato “effettuazione dei tamponi antigenici” dispone:
“ 1. Per evitare che l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing) e l'accertamento diagnostico per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale per il rafforzamento del servizio esclusivamente per
l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall' . Parte_4
2. Per il periodo dell'epidemia influenzale sul territorio nazionale, come definita dalle disposizioni di legge, i medici di assistenza primaria integrano tra i loro compiti di cui all'articolo 13-bis dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., prevedendo l'accesso su prenotazione e previo triage telefonico, le attività di effettuazione di tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie, che si rendesse disponibile
Pag. 4 di 7 dall' , di concerto ed in collaborazione con i Dipartimenti di Sanità Parte_4
Pubblica/Igiene e Prevenzione. …
7. Il medico che esegue il tampone provvede alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato ottenuto sul sistema informativo messo a disposizione dalla
Regione anche grazie alla cooperazione applicativa del gestionale del medico.
In caso di esito positivo il medico provvede a darne tempestiva comunicazione al
Servizio SanitàPubblica/Igiene e Prevenzione della propria Azienda/Agenzia per i provvedimenti conseguenti e raccomanda l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma. In caso di esito negativo il medico che ha eseguito il tampone rilascia attestazione al paziente”.
A livello regionale è stato, altresì, sottoscritto l'Accordo integrativo regionale con i medici di medicina generale per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2, del 12.11.2020, pubblicato nella G.U. della Regione Siciliana n. 61 dell'11.12.2020, nel quale all'art. 2 lettera h), è stato stabilito: “ Così come definito dall'ACN la tariffa per l'attività svolta presso gli studi medici o presso strutture identificate e organizzate dagli stessi
(compreso lo smaltimento dei rifiuti) è stabilita pari ad € 18,00, la tariffa per l'attività svolta fuori dagli studi medici è pari a 12,00 Euro. Ove la registrazione del test no ne consentisse la rendicontazione il medico presenterà i riepiloghi delle prestazione eseguite come PPIP relative al mese di esecuzione.”
Ed infine, con ordinanza contingibile e urgente n. 64 del 10 dicembre 2020, del
Presidente della Regione Sicilia, all'art. 3, rubricato “coinvolgimento dei Medici di medicina Generale dei pediatri di libera scelta”, è stato previsto che: “ I medici di medicina generale i pediatri di libera scelta, ai sensi dei rispettivi accordi integrativi regionali, sottoscritti in data 12 novembre 2020 e allegati ai Decreti Assessoriali
Cont nn.1000 e 1001 del 26 novembre 2020, supportano le del SSR, per tutta la durata del periodo emergenziale, nella gestione dei pazienti COVID-19 positivi o sospetti tali, effettuando i tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica a specifiche categorie di soggetti, avendo cura che le attività siano svolte in contesti atti a garantire le misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate e
Pag. 5 di 7 in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 2 lettera g) dell'Accordo integrativo predetto.
I medici di medicina generale pediatri di libera scelta, nel rispetto delle indicazioni contenute nella circolare ministeriale numero 32850 del 12 ottobre 2020 e limitatamente ai propri assistiti, salvo quanto specificamente indicato negli accordi integrativi citati, dispongono: a) per i soggetti con esito positivo del test per il COVID-
19 il periodo di inizio e fine solamente con l'adozione del relativo provvedimento contumaciale;
b) per i contatti stretti di caso confermato di COVID-19 da loro individuati, per il periodo di inizio e fine isolamento con l'adozione del relativo provvedimento contumaciale.
Cont I provvedimenti di cui sopra sono trasmessi al dipartimento di prevenzione dell territorialmente competente, con le modalità di comunicazione alle medesime aziende avranno cura di fornire ai medici interessati”.
A fronte del quadro normativo come delineato, appare evidente che l'Accordo integrativo regionale del 12.11.2020, facendo richiamo a quanto già statuito nell'ACN, prevede l'erogazione di un compenso ai medici di medicina generale, per l'attività svolta.
Va altresì rilevato che nell'ACN, tra le attività da delegarsi anche ai medici di medicina generale, vengono indicati specificamente “l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing) e l'accertamento diagnostico per
l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena”.
Dunque, dal tenore letterale delle norme soprarichiamate emerge, da una parte, che con l'Accordo collettivo nazione si è inteso delegare ai medici di base anche l'attività di
“isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena”, e non solo l'esecuzione dei tamponi.
Ciò posto, va rilevato che l'Accordo integrativo regionale ha previsto l'erogazione di un compenso per l'intera attività svolta dal medico, e non già solo per l'esecuzione del tampone antigenico;
tant'è che non vi è alcuna dettagliata indicazione delle attività da svolgersi, come pur non è prevista nemmeno l'erogazione di ulteriori e differenti compensi.
Pag. 6 di 7 A fronte di ciò, appare evidente che il legislatore regionale, seppur abbia inteso affidare ai medici di medicina generale sia l'esecuzione dei test antigenici rapidi che l'adozione dei provvedimenti di inizio e fine isolamento per i soggetti positivi e di inizio e fine quarantena per i contatti stretti dei soggetti positivi, abbia previsto per tali attività soltanto il pagamento di un'unica remunerazione onnicomprensiva.
Difatti, l'art. 2 lettera H, dell'AIR del 12.11.2020 riconosce € 18 per l'attività svolta all'interno dello studio medico o € 12 per attività svolta fuori dagli studi medici, senza la previsione di ulteriori compensi per le attività connesse e obbligatorie di tracciamento e contenimento.
Dunque, per l'attività di tracciamento e contenimento svolta da parte ricorrente durante l'emergenza epidemiologia, non risulta configurabile un compenso diverso e aggiuntivo rispetto a quello già previsto dalla normativa soprarichiamata, il cui perimetro comprende certamente anche le anzidette attività.
Ritenuto, dunque che parte ricorrente non lamenta di non avere percepito il compenso per come previsto dall'art. 2 lett. H) AIR del 12.11.2020, ma chiede un compenso ulteriore, deve concludersi, alla luce di quanto appena osservato, che la richiesta non abbia alcun fondamento normativo o pattizio, sicché il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese tenuto conto della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande poste da , così provvede: Parte_1
- Rigetta il ricorso.
- Nulla sulle spese.
Patti, 31.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Fabio Licata
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