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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/11/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1368/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1368/2025 tra Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 21 novembre 2025 ad ore 14,30 , innanzi al dott. Andrea Mattielli, sono comparsi:
l'avv TIEZZI ANDREA per Parte_1
nessuno compare per parte convenuta Controparte_2
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente conclude come da memoria integrativa
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare. Le parti autorizzano il Giudice alla lettura del dispositivo in loro assenza
Il Giudice
dott. Andrea Mattielli
pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Oggi, 21 novembre 2025, il Tribunale, nella persona del GOP dott. Andrea Mattielli uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:00 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1368/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIEZZI ANDREA, Parte_1 C.F._1 liato resso il difensore avv. TIEZZI ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACE
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da memoria integrativa: Voglia dichiarare la risoluzione del contratto di locazione di cui in premes i are e convalidare lo sfratto per morosità nei confronti di e e quindi fissare la data del Controparte_3 Controparte_2 rilascio dell'immobile
Svolgimento del processo
o evocava avanti a questo Tribunale Parte_1
e della morosità dei conduttori Controparte_1 Controparte_2
All'udienza fissata per la convalida, il GI prendeva atto della regolarità della notifica al sig e CP_1 della sua mancata presenza rilevava altresì la mancata notifica ai fini dello sfratto nei confronti della sig.ra , in quanto CP_2 risultata “irreperibile” rigettava la richiesta in quanto la notifica non si era perfezionata per “irreperibilità” del conduttore
Parte intimante chiedeva quindi, stante l'impossibilità di ottenere la convalida, che il GI disponesse il mutamento del rito pagina 2 Il GI dava quindi atto che nei confronti del lo sfratto poteva essere convalidato, rinviando la CP_1 convalida all'esito del mutamento del rito e va quindi il mutamento del rito con termine per la notifica della citazione e del verbale alla
, assegnando termini per memorie riepilogative CP_2
Alla successiva udienza il GI verificata la notifica, avvenuta ex 143 cpc ad irreperibile ed il deposito della memoria integrativa, dichiarava la contumacia del convenuto e rinviava all'udienza odierna per la discussione
Motivi della decisione
Preliminarmente va confermata la convalida di sfratto nei confronti di , ritualmente Controparte_1 intimato e non comparso alla prima udienza della fase di sfratto in data
Va altresì confermata la dichiarazione di contumacia di , a cui è stata ritualmente Controparte_2 notificata la citazione a seguito di mutamento del rito ex
Inoltre, va dichiarata la morosità di parte convenuta, , che non ha provveduto al Controparte_2 pagamento dei canoni in contestazione
Nel merito, va dichiarata la risoluzione del contratto per morosità dei conduttori, con condanna al rilascio il sig aveva concesso in locazione ai convenuti l'unità immobiliare-appartamento sito in Pt_1
Arezz ichelangelo n°62 piano secondo con contratto dell'1.9.22 regolarmente registrato ai convenuti con canone di locazione per € 500,00 mensili;
in contratto era altresì previsto che “saranno a carico del conduttore tutte le spese accessorie quali utenze e spese condominiali per le quali il conduttore si obbliga a prendere contatto con l'amministratore del condominio” (art 4 contratto di locazione all 1) “il pagamento del canone o di quanto altro dovuto per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato...il mancato pagamento di una sola rata del canone (nonché di quanto altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone) costituisce in mora il conduttore (articolo 5 contratto di locazione) “in ogni caso sono a carico dei conduttori le spese relative alla fornitura dell'acqua...delle spese condominiali della tassa sui rifiuti e delle forniture di tutti i servizi comuni” (art 11 contratto di locazione all 1)
Il locatore presentava richiesta di convalida di sfratto per morosità non avendo i conduttori pagato gli oneri accessori condominiali per complessivi € 2.109,08, ben superiore al limite di due canoni mensili previsto dall'art art. 5 L. 392/1978, circostanza mai contestata dai convenuti
è stato altresì depositato il conteggio redatto dall'amministratore sulle morosità residue
Per quanto attiene alla risoluzione per i ta va quindi integralmente imputata ai conduttori e per quanto qui interessa a ricordando che (Corte di Cassazione, Controparte_2 sezione III civile, sentenza 27 settembre reditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacche' il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca”. Ed in termini più stringenti (Tribunale di Trento, 19 marzo 2012 n. 280) “Il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale. È, invece, onere della controparte allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto si impone una pagina 3 pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute in forza del negozio.”
E' evidente come il conduttore, rimasto contumace, nulla ha opposto alla legittima richiesta di pagamento del locatore con ciò venendo meno al suo onere probatorio
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per esclusiva responsabilità del conduttore
Da ciò discende l'obbligo del rilascio dell'immobile libero da cose e persone
Il locatore non ha richiesto il pagamento del dovuto e pertanto nulla si dispone in merito
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, anche della fase monitoria, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti avente ad oggetto l'immobile posto in Arezzo Viale Michelangelo n°62 piano secondo
Ordina ai conduttori il rilascio del detto bene, libero e vacuo di persone o cose di loro proprietà, e fissa per il rilascio la data del 15 dicembre 2025
C e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 di e € 512,00 per compensi Parte_1 ed zioni condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_2 Parte_1 per la fas € 852,00 per compensi ( inimo scaglione 1.1/5.2 senza istruttoria) ed € 15,81 per anticipazioni i predetti compensi da intendersi oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Arezzo, 21 novembre 2025
Il GOP dott. Andrea Mattielli
pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1368/2025 tra Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 21 novembre 2025 ad ore 14,30 , innanzi al dott. Andrea Mattielli, sono comparsi:
l'avv TIEZZI ANDREA per Parte_1
nessuno compare per parte convenuta Controparte_2
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente conclude come da memoria integrativa
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare. Le parti autorizzano il Giudice alla lettura del dispositivo in loro assenza
Il Giudice
dott. Andrea Mattielli
pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Oggi, 21 novembre 2025, il Tribunale, nella persona del GOP dott. Andrea Mattielli uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:00 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1368/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIEZZI ANDREA, Parte_1 C.F._1 liato resso il difensore avv. TIEZZI ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACE
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da memoria integrativa: Voglia dichiarare la risoluzione del contratto di locazione di cui in premes i are e convalidare lo sfratto per morosità nei confronti di e e quindi fissare la data del Controparte_3 Controparte_2 rilascio dell'immobile
Svolgimento del processo
o evocava avanti a questo Tribunale Parte_1
e della morosità dei conduttori Controparte_1 Controparte_2
All'udienza fissata per la convalida, il GI prendeva atto della regolarità della notifica al sig e CP_1 della sua mancata presenza rilevava altresì la mancata notifica ai fini dello sfratto nei confronti della sig.ra , in quanto CP_2 risultata “irreperibile” rigettava la richiesta in quanto la notifica non si era perfezionata per “irreperibilità” del conduttore
Parte intimante chiedeva quindi, stante l'impossibilità di ottenere la convalida, che il GI disponesse il mutamento del rito pagina 2 Il GI dava quindi atto che nei confronti del lo sfratto poteva essere convalidato, rinviando la CP_1 convalida all'esito del mutamento del rito e va quindi il mutamento del rito con termine per la notifica della citazione e del verbale alla
, assegnando termini per memorie riepilogative CP_2
Alla successiva udienza il GI verificata la notifica, avvenuta ex 143 cpc ad irreperibile ed il deposito della memoria integrativa, dichiarava la contumacia del convenuto e rinviava all'udienza odierna per la discussione
Motivi della decisione
Preliminarmente va confermata la convalida di sfratto nei confronti di , ritualmente Controparte_1 intimato e non comparso alla prima udienza della fase di sfratto in data
Va altresì confermata la dichiarazione di contumacia di , a cui è stata ritualmente Controparte_2 notificata la citazione a seguito di mutamento del rito ex
Inoltre, va dichiarata la morosità di parte convenuta, , che non ha provveduto al Controparte_2 pagamento dei canoni in contestazione
Nel merito, va dichiarata la risoluzione del contratto per morosità dei conduttori, con condanna al rilascio il sig aveva concesso in locazione ai convenuti l'unità immobiliare-appartamento sito in Pt_1
Arezz ichelangelo n°62 piano secondo con contratto dell'1.9.22 regolarmente registrato ai convenuti con canone di locazione per € 500,00 mensili;
in contratto era altresì previsto che “saranno a carico del conduttore tutte le spese accessorie quali utenze e spese condominiali per le quali il conduttore si obbliga a prendere contatto con l'amministratore del condominio” (art 4 contratto di locazione all 1) “il pagamento del canone o di quanto altro dovuto per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato...il mancato pagamento di una sola rata del canone (nonché di quanto altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone) costituisce in mora il conduttore (articolo 5 contratto di locazione) “in ogni caso sono a carico dei conduttori le spese relative alla fornitura dell'acqua...delle spese condominiali della tassa sui rifiuti e delle forniture di tutti i servizi comuni” (art 11 contratto di locazione all 1)
Il locatore presentava richiesta di convalida di sfratto per morosità non avendo i conduttori pagato gli oneri accessori condominiali per complessivi € 2.109,08, ben superiore al limite di due canoni mensili previsto dall'art art. 5 L. 392/1978, circostanza mai contestata dai convenuti
è stato altresì depositato il conteggio redatto dall'amministratore sulle morosità residue
Per quanto attiene alla risoluzione per i ta va quindi integralmente imputata ai conduttori e per quanto qui interessa a ricordando che (Corte di Cassazione, Controparte_2 sezione III civile, sentenza 27 settembre reditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacche' il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca”. Ed in termini più stringenti (Tribunale di Trento, 19 marzo 2012 n. 280) “Il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale. È, invece, onere della controparte allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto si impone una pagina 3 pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute in forza del negozio.”
E' evidente come il conduttore, rimasto contumace, nulla ha opposto alla legittima richiesta di pagamento del locatore con ciò venendo meno al suo onere probatorio
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per esclusiva responsabilità del conduttore
Da ciò discende l'obbligo del rilascio dell'immobile libero da cose e persone
Il locatore non ha richiesto il pagamento del dovuto e pertanto nulla si dispone in merito
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, anche della fase monitoria, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti avente ad oggetto l'immobile posto in Arezzo Viale Michelangelo n°62 piano secondo
Ordina ai conduttori il rilascio del detto bene, libero e vacuo di persone o cose di loro proprietà, e fissa per il rilascio la data del 15 dicembre 2025
C e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 di e € 512,00 per compensi Parte_1 ed zioni condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_2 Parte_1 per la fas € 852,00 per compensi ( inimo scaglione 1.1/5.2 senza istruttoria) ed € 15,81 per anticipazioni i predetti compensi da intendersi oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Arezzo, 21 novembre 2025
Il GOP dott. Andrea Mattielli
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