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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/09/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2431/2025 del ruolo generale di Volontaria
Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata nella REPUBBLICA CP_1 C.F._1
POPOLARE CINESE il 15/12/1979,
e
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._2
31/03/1978,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato ASSI MICHELA
In punto: modifica condizioni di divorzio
1
Conclusioni congiunte delle parti
2
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 30/06/2025
e hanno chiesto la modifica delle CP_1 Parte_1 condizioni del loro divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1894/2022.
In particolare, le parti chiedono la collocazione della figlia minore in Per_1 via prevalente presso il padre con residenza anagrafica presso quest'ultimo e con tempi di visita per la madre alle condizioni sopra riportate, nonché la modifica del concorso al mantenimento ordinario della figlia a carico del padre, con diminuzione dell'importo mensile ad euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3 Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della figlia minore.
Nulla va disposto riguardo alle spese processuali, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1894/2022, che nel resto viene confermata, così provvede:
- dispone la collocazione della figlia minore in via prevalente Persona_2 presso il padre , con residenza anagrafica presso quest'ultimo e Parte_1 con tempi di visita per la madre alle condizioni in epigrafe CP_1 trascritte, da intendersi qui integralmente richiamate;
- dispone che corrisponda a , entro il giorno quindici Parte_1 CP_1 di ogni mese a partire da settembre 2025, a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore la somma mensile di euro 350,00, con successiva Per_1 rivalutazione annuale istat, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche e scolastiche riguardanti la figlia, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del 23.09.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2431/2025 del ruolo generale di Volontaria
Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata nella REPUBBLICA CP_1 C.F._1
POPOLARE CINESE il 15/12/1979,
e
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._2
31/03/1978,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato ASSI MICHELA
In punto: modifica condizioni di divorzio
1
Conclusioni congiunte delle parti
2
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 30/06/2025
e hanno chiesto la modifica delle CP_1 Parte_1 condizioni del loro divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1894/2022.
In particolare, le parti chiedono la collocazione della figlia minore in Per_1 via prevalente presso il padre con residenza anagrafica presso quest'ultimo e con tempi di visita per la madre alle condizioni sopra riportate, nonché la modifica del concorso al mantenimento ordinario della figlia a carico del padre, con diminuzione dell'importo mensile ad euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3 Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della figlia minore.
Nulla va disposto riguardo alle spese processuali, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1894/2022, che nel resto viene confermata, così provvede:
- dispone la collocazione della figlia minore in via prevalente Persona_2 presso il padre , con residenza anagrafica presso quest'ultimo e Parte_1 con tempi di visita per la madre alle condizioni in epigrafe CP_1 trascritte, da intendersi qui integralmente richiamate;
- dispone che corrisponda a , entro il giorno quindici Parte_1 CP_1 di ogni mese a partire da settembre 2025, a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore la somma mensile di euro 350,00, con successiva Per_1 rivalutazione annuale istat, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche e scolastiche riguardanti la figlia, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del 23.09.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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