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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/02/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, all'udienza cartolare dell'11.2.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11431/2024 R.G. Previdenza
TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Parte_1 avv.ti Sebastiano Schiavone e Antonietta Cirillo con il quale elettivamente domicilia, come in atti;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Monica Aquino
- resistente -
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 20/9/2024 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo di condannarsi l al pagamento dei ratei CP_1 dell'indennità di cieco assoluto maturati in suo favore, secondo l'accertamento del presupposto sanitario compiuto nel giudizio ex art. 445 bis cpc del Tribunale di Napoli Nord, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
L si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via amministrativa. All'odierna udienza cartolare, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l ha provveduto al pagamento dei ratei richiesti in questa sede nel CP_1 mese di ottobre 2024, successivamente alla proposizione del ricorso.
E ciò a fronte della notifica del decreto di omologa e del modello
AP70 effettuata in data 17/5/2024 (cfr. documentazione in atti).
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale e rilevato che, pacificamente, detto riconoscimento veniva posto in essere dopo l'instaurazione del giudizio, pur essendosi parte ricorrente tempestivamente attivata per la presentazione all CP_1 del titolo necessario per provvedere al pagamento, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere e va, quindi, delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500, per competenze, oltre IVA
e CPA e spese al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Aversa, 12/2/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Ida Ponticelli)
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, all'udienza cartolare dell'11.2.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11431/2024 R.G. Previdenza
TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Parte_1 avv.ti Sebastiano Schiavone e Antonietta Cirillo con il quale elettivamente domicilia, come in atti;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Monica Aquino
- resistente -
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 20/9/2024 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo di condannarsi l al pagamento dei ratei CP_1 dell'indennità di cieco assoluto maturati in suo favore, secondo l'accertamento del presupposto sanitario compiuto nel giudizio ex art. 445 bis cpc del Tribunale di Napoli Nord, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
L si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via amministrativa. All'odierna udienza cartolare, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l ha provveduto al pagamento dei ratei richiesti in questa sede nel CP_1 mese di ottobre 2024, successivamente alla proposizione del ricorso.
E ciò a fronte della notifica del decreto di omologa e del modello
AP70 effettuata in data 17/5/2024 (cfr. documentazione in atti).
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale e rilevato che, pacificamente, detto riconoscimento veniva posto in essere dopo l'instaurazione del giudizio, pur essendosi parte ricorrente tempestivamente attivata per la presentazione all CP_1 del titolo necessario per provvedere al pagamento, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere e va, quindi, delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500, per competenze, oltre IVA
e CPA e spese al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Aversa, 12/2/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Ida Ponticelli)