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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 08/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2389\2022 R.G.A.C. promossa da:
, residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Campo D'Appio nr. 57, elettivamente domiciliato in Marina di Carrara (MS), Viale
XX Settembre nr. 295, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mattei che, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Gabriele Dazzi, lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante nei confronti di con sede in Via Stalingrado n. 45, Bologna (BO), P.I. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Via Rinchiosa 45, Carrara (MS) presso lo P.IVA_1
studio dell'Avv. Paolo Tramonti che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
e
, , residente a [...]Controparte_2 C.F._2
(MS), Via Castagnola di Sopra nr. 71; appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 197\2022 (n.
268/2022 RG.) depositata in data 21.11.2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti. pagina 1 di 9 MOTIVI DI FATTO
1. Mediante atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 197\2022 deducendo che: 1) il in data 19/07/2017, alle ore 19:30 circa, la Fiat Panda tg.
CH319LX, di proprietà del Sig. , ma condotta dal Sig. Controparte_2
, mentre transitava lungo Viale Vespucci a Marina di Massa (MS), Persona_1
aveva tamponato la Fiat 00, tg. EC695TA, di proprietà del Sig. e Parte_2
condotta dal Sig. che stava procedendo nello stesso senso e Parte_1
fila di marcia;
2) a causa dell'impatto subito, la Fiat 00 aveva urtato a sua volta la
FO IE tg. CM408LH che la procedeva, di proprietà del Sig. Persona_2
, ma condotta dal Sig. ; a sua volta la FO IE aveva
[...] Persona_3
colpito la NA UR tg. C716MW, che la precedeva, di proprietà del Sig.
e condotta dalla Sig.ra 3) il sig. aveva Parte_3 Persona_4 Pt_1
riportato lesioni che erano state dichiarate guarite – con postumi – solo in data
09/09/2017; 4) erano intervenute spese mediche pari ad € 1.304,00 oltre alla necessità di acquistare un nuovo paio di occhiali (quelli vecchi erano andati distrutti durante il sinistro, n.d.r.) per € 350,00; 5) la sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato la domanda risarcitoria era da riformare per i seguenti motivi: 1)
“Mancata/erronea valutazione dei documenti prodotti da parte attrice e insufficiente/contraddittoria motivazione sul valore probatorio ad esse attribuito. Errata pronuncia di improponibilità della domanda attorea. Violazione degli art. 116, 132 C.p.c.; art. 145, 148 e
149 d.lgs. 7/09/2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 e 132 C.p.c. e dell'art. 2697 e 1175 c.c.”; 2) “condanna alle spese di lite in favore di , posta a carico del Sig. . Sulla scorta di quanto sopra CP_1 Pt_1
parte appellante così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,
RIFORMARE in toto la sentenza nr. 268/22, emanata dal Giudice di Pace di Massa, come evidenziata in epigrafe per le motivazioni addotte, e per l'effetto, accertata la dinamica del sinistro ed
pagina 2 di 9 ascritte le relative responsabilità, CONDANNARE in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ed il Sig. in solido tra loro, al Controparte_2
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla odierna parte attrice in occasione del sinistro indicato in premessa, a titolo di danno biologico, invalidità permanente, invalidità temporanea parziale e totale, danno da in-dennità lavorativa, danno morale, ed oltre alle spese mediche, che si quantificano in comples-sivi Euro 5.088,17 od in quella diversa misura che risulterà in corso di causa, e comunque equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al saldo effettivo, il tutto entro i limiti di competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese ed onorari di primo e se-condo grado, oltre accessori di legge e con attribuzione in distrazione ex art. 93 C.p.c. In ogni caso si chiede, ai sensi dell'art. 283 C.p.c., di SOSPENDERE L'EFFICACIA
ESECU-TIVA della sentenza impugnata in quanto, oltre ai motivi di estrema censura in ordine alle motivazioni adottate nella sentenza impugnata, sussiste pregiudizio economico a carico dell'appellante in ordine al pagamento degli importi posti a suo carico per la soccombenza non avendone lo stesso la disponibilità, sia per il pericolo in un'eventuale restituzione all'esito dell'odierno giudizio;
considerazioni, tutte, che pur confluendo nei motivi di appello configurano i gravi motivi che legittimano la richiesta e l'accoglimento di sospensione dell'esecutorietà della sentenza ex art. 351, c.
2, c.p.c.”.
2. Si costituiva in giudizio che eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità e\o l'infondatezza del gravame e così concludeva: “IN VIA
PRELIMINARE DICHIARARE inammissibile l'appello proposto da Parte_1
per le ragioni indicate in atto. Vinte le spese di lite. In ogni caso RIGETTARE
[...]
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attore appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto. RIGETTARE altresì le istanze istruttorie proposte in appello per i motivi di cui in narrativa. NEL MERITO. RIGETTARE in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti e per l'effetto
CONFERMARE la sentenza n. 268/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Massa nella persona del Dott. Vincenzo Locane, depositata in cancelleria 21/11/2022, oggi oggetto di gravame
e tutte le statuizioni in essa contenute. In ogni caso RESPINGERE, con la miglior formula, le
pagina 3 di 9 domande svolte dall'appellante contro per i motivi esposti in narrativa. Controparte_1
CONDANNARE parte appellante alle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio”.
3. Rimaneva contumace . Controparte_2
4. Con ordinanza del 26.9.2029, il Giudice, preso atto del deposito di note di trattazione scritta contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
1. Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, questo Tribunale non può che prendere atto che quanto statuito dal Giudice di Pace in ordine all'improcedibilità della domanda si pone in conformità all'orientamento di legittimità che, sulla scorta dell'interpretazione teleologica degli artt. 145 e 148 Cod. ass. private, fa discendere dalla mancata collaborazione del danneggiato, il quale – in violazione degli ordinari canoni di buona fede – si sia sottratto al dovere di consentire l'ispezione del mezzo e\o quindi di sottoporsi a visita medica presso il fiduciario della compagnia assicurativa, ovvero ad attività indispensabili alla compagnia assicurativa ai fini della formulazione di una congrua offerta risarcitoria, l'improponibilità, appunto, della domanda risarcitoria (cfr., ex multis, Cass. civ. 1756\2022).
2. Anche a voler disattendere tale interpretazione, le sorti del gravame (i cui ulteriori motivi meritano trattazione congiunta) in ogni caso non muterebbero, non avendo il sig. assolto all'onere di provare la riferibilità dei danni lamentati al sinistro per Pt_1
cui è causa.
3. Appare significativo – anzitutto – che nel CAI versato in atti (v. doc 1 fascicolo primo grado parte attrice) non sia indicata la presenza di feriti, anche se lievi, in occasione del sinistro. Alcuna presunzione, quindi, può operare, se non in senso contrario a quanto dedotto dal sig. Pt_1
4. Ulteriore argomento di prova in tal senso si rinviene nella relazione dell'Agenzia investigativa Nella stessa, in relazione alle dinamiche del sinistro, così si legge: “Lo CP_4
pagina 4 di 9 stesso si scusava con i conducenti delle autovetture coinvolte, assumendosi la piena Persona_1
responsabilità dei danni causati, ma uno dei conducenti coinvolti effettuava una richiesta di intervento al 113. La pattuglia arrivata sul luogo constatando che non vi erano persone ferite, invitavano le parti
a compilare la constatazione amichevole sottoscrivendola e precisando la responsabilità al conducente del veicolo assicurato” (v. doc. 5 fascicolo di primo grado parte convenuta). Anche le dichiarazioni rilasciate dal sig. (aventi valore indiziario) e depositate in giudizio Per_1
da (v. doc. 6 fascicolo di primo grado parte convenuta) sembrano escludere, CP_1
concordemente, la presenza di persone perite in occasione del sinistro.
5. Ancora, particolarmente significativa è la circostanza che il sig. non si sia Pt_1
recato al Pronto Soccorso nell'immediatezza dei fatti, come usualmente accade a fronte di sintomatologia quale quella lamentata.
6. L'unica certificazione medica astrattamente riferibile al sinistro è quella a firma del dott. (v. docc. 2, 3, 4, 5, 6 fascicolo primo grado parte attrice) e del Persona_5
dott. (v. doc. 7 fascicolo primo grado parte attrice) che, essendo redatta Controparte_5
sul ricettario personale dei professionisti, in presenza di un generale quadro probatorio quale quello che ne occupa è priva di sostanziale rilevanza quanto alla datazione, nonché alla derivazione causale della condizione clinica del danneggiato.
7. Il procuratore del sig. oltretutto, nel denunciare il sinistro, in data Pt_1
22.12.2017, si è astenuto dal trasmettere la documentazione medica inerente il proprio assistito, facendo generico riferimento a “documentazione medica a mie mani”.
Documentazione che, è stata inoltrata solo 20/01/2021, vale a dire – in ogni caso – circa 3 anni dopo il sinistro, nonostante risulti riferibile all'anno 2017 (non esiste documentazione clinica più recente, a voler ritenere attendibile la data riportata sui certificati).
8. Il sig. inoltre, a dispetto degli inviti a mezzo pec effettuati dalla dott.ssa Pt_1
in data 04/12/2018 e 06/02/2019 (v. doc. 2 fascicolo primo grado parte Per_6
convenuta) non si è mai presentato a visita presso il medico fiduciario della compagnia odierna appellata.
pagina 5 di 9 Lo stesso, infatti, ha trasmesso (in accordo a quanto tardivamente dedotto in sede di gravame) la comunicazione di avvenuta guarigione a mezzo di comunicazione datata
15/02/2022 (sebbene fosse stato dichiarato guarito con postumi nel settembre 2017: v., in tal senso, quanto si legge a pag. 2 dell'atto di citazione in appello) e si è recato presso il referente della compagnia per essere sottoposto a visita (sempre in accordo, oltretutto, alle tardive deduzioni e produzioni dell'appellante) solo in data 24.2.2022
(circa 5 anni dopo i fatti).
Manifestamente infondata è la ricostruzione di parte appellante secondo cui “Se, come documentato, l'attore non si è recato ai primi due inviti a visita (del 2018 e 2019, n.d.r.) poiché a quell'epoca lo stesso non aveva ancora collazionato tutta la documentazione medica di riferimento e – soprattutto – non aveva ancora inviato la documentazione medica alla Compagnia chiedendo la fissazione di visita specialistica”. E ciò in quanto, come detto, la documentazione prodotta in primo grado risulta riferibile all'anno 2017. Di talché, delle due l'una, o la datazione riportata sulla certificazione è falsa, ovvero questa non è stata tempestivamente consegnata al sig. ma ciò appare altamente inverosimile, considerata la natura Pt_1
bagatellare della lite e i modesti traumi in rilievo.
9. Ancora, appare significativo che il sig. abbia plurimi precedenti quale Pt_1
soggetto danneggiato in occasione di sinistri stradali: il che è circostanza statisticamente insolita (v. Casellario Centrale Infortuni, sub. doc. 4 parte appellata) che non può non essere valorizzata – in uno alle ulteriori risultanze di causa – nell'ottica della assoluta inattendibilità della ricostruzione offerta dal presunto danneggiato.
10. Si è al cospetto, dunque, di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine all'insussistenza di alcun nesso causale tra il sinistro di che trattasi e il danno lamentato.
11. Oltretutto, le difese di attrice di cui all'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace non constano del nominato di alcun testimone e, parimenti, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, tenutasi in data 7.4.2022, alcuna istanza di prova testimoniale
è stata puntualmente avanzata dal procuratore del sig. Ragioni per cui, Pt_1
verosimilmente, il Giudice di Pace ha quindi fissato l'udienza di precisazione delle pagina 6 di 9 conclusioni.
Del resto, l'art. 320 c.p.c. ratione temporis vigente prevedeva che: “Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova”. E, l'orientamento della Suprema Corte appare da tempo consolidato nel ritenere che il rinvio della causa ad udienza successiva alla prima sia previsto solo come eventuale e il giudice ben possa invitare le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa nella stessa prima udienza, se ritiene la causa matura per la decisione (cfr. Cass. civ., ex multis, Cass. civ. n. 4695/1999).
12. Nella specie, a dispetto dell'assenza di significative attività di parte nel corso della prima udienza, soltanto in sede di precisazione delle conclusioni il procuratore del sig. ha provveduto ad insistere sulle prove testimoniali avanzate nelle note Pt_1
conclusionali. Ivi, in particolare, si legge che: “si formula espressa richiesta di rimessione della causa in istruttoria per poter licenziare la prova per testi sui capitoli nr. 1, 2, 3 e 4 (qui da intendersi integralmente riportati) di cui all'atto di citazione, indicando a testi il Sig. che, pur Persona_3
coinvolto nel sinistro, è stato integralmente risarcito”. Richiesta a cui si è opposto il procuratore di CP_1
Si tratta, evidentemente, di una istanza tardiva, essendo ben nota alla difesa del sig. la necessità di provare il nesso causale tra le presunte lesioni ed il sinistro e non Pt_1
potendosi questa certamente dire discendente dalle difese della controparte.
Oltretutto, in atto di citazione non è specificamente formulato alcun capitolo di prova orale nei termini richiesti dall'art. 244 c.p.c., ed anche a voler intendere che il riferimento contenuto nelle note conclusionali sia ai punti 1, 2, 3, 4 della narrativa, questi non fanno alcuna menzione dell'infortunio subito dal sig. in occasione Pt_1
del sinistro.
Da qui, l'irrilevanza della testimonianza richiesta, oltre che la sua inammissibilità.
13. In considerazione di quanto sopra, la domanda risarcitoria non sarebbe pertanto passibile di accoglimento, anche a ritenerne la proponibilità.
14. Le spese di lite, che seguono le ordinarie regole previste dagli artt. 91 e ss. c.p.c. e pagina 7 di 9 devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55\2014, tenuto conto della natura della causa, del valore della lite (per cui opera lo scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00 a fronte dell'entità della richiesta risarcitoria pari ad € 5.088,17 oltre rivalutazione ed interessi maturati antecedentemente alla domanda) e della complessità della stessa (nell'ambito della quale è stata proposta anche istanza ex art. 283 c.p.c.) si quantificano in € 5.077,00 per compensi oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio.
15. Sussistono altresì i presupposti per una condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c..
Oltre a tenere il predetto comportamento contrario a buona fede nella fase stragiudiziale, omettendo di attenersi alle regole all'uopo previste dal Codice delle assicurazioni, aventi la finalità di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, il sig. ha comunque Pt_1
ritenuto di avanzare domanda risarcitoria in sede giudiziale, dopo molti anni dai fatti, proporre appello avverso le statuizioni del giudice di prime cure, domandare la sospensiva della sentenza impugnata (a dispetto della sola esecutorietà della condanna al pagamento delle spese di lite) ed insistere in difese contradditorie, oltre che infondate.
In merito, è opinione di questo giudice – il quale non ha competenza a pronunciarsi in ordine alla configurabilità di una fattispecie delittuosa – che siano comunque ravvisabili, nell'ottica civilistica che ne occupa, seri indici di una tentata frode assicurativa, posto che le risultanze processuali, i precedenti specifici del sig. ed il contegno Pt_1
extraprocessuale sembrano univocamente deporre per l'assenza di correlazione alcuna tra i pregiudizi fisici lamentati ed il sinistro di che trattasi.
16. Deve pertanto condannarsi il sig. a corrispondere in favore di Pt_1 [...]
un importo pari ad € 5.077,00 (corrispondente a quello relativo al CP_3
compenso professionale del professionista che l'ha assistita in giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 2389\2022 R.G.A.C. ogni diversa e contraria istanza, eccezione e pagina 8 di 9 deduzione disattesa:
1) respinge l'appello proposto da Parte_1
2) condanna a rifondere ad le Parte_1 Controparte_3
spese di lite del presente giudizio d'appello che si quantificano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3) condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. a corrispondere in Parte_1
favore di l'importo di € 5.077,00; Controparte_3
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002
n. 115 per il versamento da parte di chi ha proposto appello principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
5) segnala al funzionario all'uopo preposto l'opportunità di addivenire alle verifiche ex art. 15 d.P.R. 115\2002.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, in data 8.2.2025.
il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2389\2022 R.G.A.C. promossa da:
, residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Campo D'Appio nr. 57, elettivamente domiciliato in Marina di Carrara (MS), Viale
XX Settembre nr. 295, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mattei che, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Gabriele Dazzi, lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante nei confronti di con sede in Via Stalingrado n. 45, Bologna (BO), P.I. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Via Rinchiosa 45, Carrara (MS) presso lo P.IVA_1
studio dell'Avv. Paolo Tramonti che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
e
, , residente a [...]Controparte_2 C.F._2
(MS), Via Castagnola di Sopra nr. 71; appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 197\2022 (n.
268/2022 RG.) depositata in data 21.11.2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti. pagina 1 di 9 MOTIVI DI FATTO
1. Mediante atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 197\2022 deducendo che: 1) il in data 19/07/2017, alle ore 19:30 circa, la Fiat Panda tg.
CH319LX, di proprietà del Sig. , ma condotta dal Sig. Controparte_2
, mentre transitava lungo Viale Vespucci a Marina di Massa (MS), Persona_1
aveva tamponato la Fiat 00, tg. EC695TA, di proprietà del Sig. e Parte_2
condotta dal Sig. che stava procedendo nello stesso senso e Parte_1
fila di marcia;
2) a causa dell'impatto subito, la Fiat 00 aveva urtato a sua volta la
FO IE tg. CM408LH che la procedeva, di proprietà del Sig. Persona_2
, ma condotta dal Sig. ; a sua volta la FO IE aveva
[...] Persona_3
colpito la NA UR tg. C716MW, che la precedeva, di proprietà del Sig.
e condotta dalla Sig.ra 3) il sig. aveva Parte_3 Persona_4 Pt_1
riportato lesioni che erano state dichiarate guarite – con postumi – solo in data
09/09/2017; 4) erano intervenute spese mediche pari ad € 1.304,00 oltre alla necessità di acquistare un nuovo paio di occhiali (quelli vecchi erano andati distrutti durante il sinistro, n.d.r.) per € 350,00; 5) la sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato la domanda risarcitoria era da riformare per i seguenti motivi: 1)
“Mancata/erronea valutazione dei documenti prodotti da parte attrice e insufficiente/contraddittoria motivazione sul valore probatorio ad esse attribuito. Errata pronuncia di improponibilità della domanda attorea. Violazione degli art. 116, 132 C.p.c.; art. 145, 148 e
149 d.lgs. 7/09/2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 e 132 C.p.c. e dell'art. 2697 e 1175 c.c.”; 2) “condanna alle spese di lite in favore di , posta a carico del Sig. . Sulla scorta di quanto sopra CP_1 Pt_1
parte appellante così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,
RIFORMARE in toto la sentenza nr. 268/22, emanata dal Giudice di Pace di Massa, come evidenziata in epigrafe per le motivazioni addotte, e per l'effetto, accertata la dinamica del sinistro ed
pagina 2 di 9 ascritte le relative responsabilità, CONDANNARE in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ed il Sig. in solido tra loro, al Controparte_2
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla odierna parte attrice in occasione del sinistro indicato in premessa, a titolo di danno biologico, invalidità permanente, invalidità temporanea parziale e totale, danno da in-dennità lavorativa, danno morale, ed oltre alle spese mediche, che si quantificano in comples-sivi Euro 5.088,17 od in quella diversa misura che risulterà in corso di causa, e comunque equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al saldo effettivo, il tutto entro i limiti di competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese ed onorari di primo e se-condo grado, oltre accessori di legge e con attribuzione in distrazione ex art. 93 C.p.c. In ogni caso si chiede, ai sensi dell'art. 283 C.p.c., di SOSPENDERE L'EFFICACIA
ESECU-TIVA della sentenza impugnata in quanto, oltre ai motivi di estrema censura in ordine alle motivazioni adottate nella sentenza impugnata, sussiste pregiudizio economico a carico dell'appellante in ordine al pagamento degli importi posti a suo carico per la soccombenza non avendone lo stesso la disponibilità, sia per il pericolo in un'eventuale restituzione all'esito dell'odierno giudizio;
considerazioni, tutte, che pur confluendo nei motivi di appello configurano i gravi motivi che legittimano la richiesta e l'accoglimento di sospensione dell'esecutorietà della sentenza ex art. 351, c.
2, c.p.c.”.
2. Si costituiva in giudizio che eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità e\o l'infondatezza del gravame e così concludeva: “IN VIA
PRELIMINARE DICHIARARE inammissibile l'appello proposto da Parte_1
per le ragioni indicate in atto. Vinte le spese di lite. In ogni caso RIGETTARE
[...]
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attore appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto. RIGETTARE altresì le istanze istruttorie proposte in appello per i motivi di cui in narrativa. NEL MERITO. RIGETTARE in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti e per l'effetto
CONFERMARE la sentenza n. 268/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Massa nella persona del Dott. Vincenzo Locane, depositata in cancelleria 21/11/2022, oggi oggetto di gravame
e tutte le statuizioni in essa contenute. In ogni caso RESPINGERE, con la miglior formula, le
pagina 3 di 9 domande svolte dall'appellante contro per i motivi esposti in narrativa. Controparte_1
CONDANNARE parte appellante alle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio”.
3. Rimaneva contumace . Controparte_2
4. Con ordinanza del 26.9.2029, il Giudice, preso atto del deposito di note di trattazione scritta contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
1. Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, questo Tribunale non può che prendere atto che quanto statuito dal Giudice di Pace in ordine all'improcedibilità della domanda si pone in conformità all'orientamento di legittimità che, sulla scorta dell'interpretazione teleologica degli artt. 145 e 148 Cod. ass. private, fa discendere dalla mancata collaborazione del danneggiato, il quale – in violazione degli ordinari canoni di buona fede – si sia sottratto al dovere di consentire l'ispezione del mezzo e\o quindi di sottoporsi a visita medica presso il fiduciario della compagnia assicurativa, ovvero ad attività indispensabili alla compagnia assicurativa ai fini della formulazione di una congrua offerta risarcitoria, l'improponibilità, appunto, della domanda risarcitoria (cfr., ex multis, Cass. civ. 1756\2022).
2. Anche a voler disattendere tale interpretazione, le sorti del gravame (i cui ulteriori motivi meritano trattazione congiunta) in ogni caso non muterebbero, non avendo il sig. assolto all'onere di provare la riferibilità dei danni lamentati al sinistro per Pt_1
cui è causa.
3. Appare significativo – anzitutto – che nel CAI versato in atti (v. doc 1 fascicolo primo grado parte attrice) non sia indicata la presenza di feriti, anche se lievi, in occasione del sinistro. Alcuna presunzione, quindi, può operare, se non in senso contrario a quanto dedotto dal sig. Pt_1
4. Ulteriore argomento di prova in tal senso si rinviene nella relazione dell'Agenzia investigativa Nella stessa, in relazione alle dinamiche del sinistro, così si legge: “Lo CP_4
pagina 4 di 9 stesso si scusava con i conducenti delle autovetture coinvolte, assumendosi la piena Persona_1
responsabilità dei danni causati, ma uno dei conducenti coinvolti effettuava una richiesta di intervento al 113. La pattuglia arrivata sul luogo constatando che non vi erano persone ferite, invitavano le parti
a compilare la constatazione amichevole sottoscrivendola e precisando la responsabilità al conducente del veicolo assicurato” (v. doc. 5 fascicolo di primo grado parte convenuta). Anche le dichiarazioni rilasciate dal sig. (aventi valore indiziario) e depositate in giudizio Per_1
da (v. doc. 6 fascicolo di primo grado parte convenuta) sembrano escludere, CP_1
concordemente, la presenza di persone perite in occasione del sinistro.
5. Ancora, particolarmente significativa è la circostanza che il sig. non si sia Pt_1
recato al Pronto Soccorso nell'immediatezza dei fatti, come usualmente accade a fronte di sintomatologia quale quella lamentata.
6. L'unica certificazione medica astrattamente riferibile al sinistro è quella a firma del dott. (v. docc. 2, 3, 4, 5, 6 fascicolo primo grado parte attrice) e del Persona_5
dott. (v. doc. 7 fascicolo primo grado parte attrice) che, essendo redatta Controparte_5
sul ricettario personale dei professionisti, in presenza di un generale quadro probatorio quale quello che ne occupa è priva di sostanziale rilevanza quanto alla datazione, nonché alla derivazione causale della condizione clinica del danneggiato.
7. Il procuratore del sig. oltretutto, nel denunciare il sinistro, in data Pt_1
22.12.2017, si è astenuto dal trasmettere la documentazione medica inerente il proprio assistito, facendo generico riferimento a “documentazione medica a mie mani”.
Documentazione che, è stata inoltrata solo 20/01/2021, vale a dire – in ogni caso – circa 3 anni dopo il sinistro, nonostante risulti riferibile all'anno 2017 (non esiste documentazione clinica più recente, a voler ritenere attendibile la data riportata sui certificati).
8. Il sig. inoltre, a dispetto degli inviti a mezzo pec effettuati dalla dott.ssa Pt_1
in data 04/12/2018 e 06/02/2019 (v. doc. 2 fascicolo primo grado parte Per_6
convenuta) non si è mai presentato a visita presso il medico fiduciario della compagnia odierna appellata.
pagina 5 di 9 Lo stesso, infatti, ha trasmesso (in accordo a quanto tardivamente dedotto in sede di gravame) la comunicazione di avvenuta guarigione a mezzo di comunicazione datata
15/02/2022 (sebbene fosse stato dichiarato guarito con postumi nel settembre 2017: v., in tal senso, quanto si legge a pag. 2 dell'atto di citazione in appello) e si è recato presso il referente della compagnia per essere sottoposto a visita (sempre in accordo, oltretutto, alle tardive deduzioni e produzioni dell'appellante) solo in data 24.2.2022
(circa 5 anni dopo i fatti).
Manifestamente infondata è la ricostruzione di parte appellante secondo cui “Se, come documentato, l'attore non si è recato ai primi due inviti a visita (del 2018 e 2019, n.d.r.) poiché a quell'epoca lo stesso non aveva ancora collazionato tutta la documentazione medica di riferimento e – soprattutto – non aveva ancora inviato la documentazione medica alla Compagnia chiedendo la fissazione di visita specialistica”. E ciò in quanto, come detto, la documentazione prodotta in primo grado risulta riferibile all'anno 2017. Di talché, delle due l'una, o la datazione riportata sulla certificazione è falsa, ovvero questa non è stata tempestivamente consegnata al sig. ma ciò appare altamente inverosimile, considerata la natura Pt_1
bagatellare della lite e i modesti traumi in rilievo.
9. Ancora, appare significativo che il sig. abbia plurimi precedenti quale Pt_1
soggetto danneggiato in occasione di sinistri stradali: il che è circostanza statisticamente insolita (v. Casellario Centrale Infortuni, sub. doc. 4 parte appellata) che non può non essere valorizzata – in uno alle ulteriori risultanze di causa – nell'ottica della assoluta inattendibilità della ricostruzione offerta dal presunto danneggiato.
10. Si è al cospetto, dunque, di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine all'insussistenza di alcun nesso causale tra il sinistro di che trattasi e il danno lamentato.
11. Oltretutto, le difese di attrice di cui all'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace non constano del nominato di alcun testimone e, parimenti, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, tenutasi in data 7.4.2022, alcuna istanza di prova testimoniale
è stata puntualmente avanzata dal procuratore del sig. Ragioni per cui, Pt_1
verosimilmente, il Giudice di Pace ha quindi fissato l'udienza di precisazione delle pagina 6 di 9 conclusioni.
Del resto, l'art. 320 c.p.c. ratione temporis vigente prevedeva che: “Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova”. E, l'orientamento della Suprema Corte appare da tempo consolidato nel ritenere che il rinvio della causa ad udienza successiva alla prima sia previsto solo come eventuale e il giudice ben possa invitare le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa nella stessa prima udienza, se ritiene la causa matura per la decisione (cfr. Cass. civ., ex multis, Cass. civ. n. 4695/1999).
12. Nella specie, a dispetto dell'assenza di significative attività di parte nel corso della prima udienza, soltanto in sede di precisazione delle conclusioni il procuratore del sig. ha provveduto ad insistere sulle prove testimoniali avanzate nelle note Pt_1
conclusionali. Ivi, in particolare, si legge che: “si formula espressa richiesta di rimessione della causa in istruttoria per poter licenziare la prova per testi sui capitoli nr. 1, 2, 3 e 4 (qui da intendersi integralmente riportati) di cui all'atto di citazione, indicando a testi il Sig. che, pur Persona_3
coinvolto nel sinistro, è stato integralmente risarcito”. Richiesta a cui si è opposto il procuratore di CP_1
Si tratta, evidentemente, di una istanza tardiva, essendo ben nota alla difesa del sig. la necessità di provare il nesso causale tra le presunte lesioni ed il sinistro e non Pt_1
potendosi questa certamente dire discendente dalle difese della controparte.
Oltretutto, in atto di citazione non è specificamente formulato alcun capitolo di prova orale nei termini richiesti dall'art. 244 c.p.c., ed anche a voler intendere che il riferimento contenuto nelle note conclusionali sia ai punti 1, 2, 3, 4 della narrativa, questi non fanno alcuna menzione dell'infortunio subito dal sig. in occasione Pt_1
del sinistro.
Da qui, l'irrilevanza della testimonianza richiesta, oltre che la sua inammissibilità.
13. In considerazione di quanto sopra, la domanda risarcitoria non sarebbe pertanto passibile di accoglimento, anche a ritenerne la proponibilità.
14. Le spese di lite, che seguono le ordinarie regole previste dagli artt. 91 e ss. c.p.c. e pagina 7 di 9 devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55\2014, tenuto conto della natura della causa, del valore della lite (per cui opera lo scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00 a fronte dell'entità della richiesta risarcitoria pari ad € 5.088,17 oltre rivalutazione ed interessi maturati antecedentemente alla domanda) e della complessità della stessa (nell'ambito della quale è stata proposta anche istanza ex art. 283 c.p.c.) si quantificano in € 5.077,00 per compensi oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio.
15. Sussistono altresì i presupposti per una condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c..
Oltre a tenere il predetto comportamento contrario a buona fede nella fase stragiudiziale, omettendo di attenersi alle regole all'uopo previste dal Codice delle assicurazioni, aventi la finalità di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, il sig. ha comunque Pt_1
ritenuto di avanzare domanda risarcitoria in sede giudiziale, dopo molti anni dai fatti, proporre appello avverso le statuizioni del giudice di prime cure, domandare la sospensiva della sentenza impugnata (a dispetto della sola esecutorietà della condanna al pagamento delle spese di lite) ed insistere in difese contradditorie, oltre che infondate.
In merito, è opinione di questo giudice – il quale non ha competenza a pronunciarsi in ordine alla configurabilità di una fattispecie delittuosa – che siano comunque ravvisabili, nell'ottica civilistica che ne occupa, seri indici di una tentata frode assicurativa, posto che le risultanze processuali, i precedenti specifici del sig. ed il contegno Pt_1
extraprocessuale sembrano univocamente deporre per l'assenza di correlazione alcuna tra i pregiudizi fisici lamentati ed il sinistro di che trattasi.
16. Deve pertanto condannarsi il sig. a corrispondere in favore di Pt_1 [...]
un importo pari ad € 5.077,00 (corrispondente a quello relativo al CP_3
compenso professionale del professionista che l'ha assistita in giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 2389\2022 R.G.A.C. ogni diversa e contraria istanza, eccezione e pagina 8 di 9 deduzione disattesa:
1) respinge l'appello proposto da Parte_1
2) condanna a rifondere ad le Parte_1 Controparte_3
spese di lite del presente giudizio d'appello che si quantificano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3) condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. a corrispondere in Parte_1
favore di l'importo di € 5.077,00; Controparte_3
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002
n. 115 per il versamento da parte di chi ha proposto appello principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
5) segnala al funzionario all'uopo preposto l'opportunità di addivenire alle verifiche ex art. 15 d.P.R. 115\2002.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, in data 8.2.2025.
il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
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