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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 321/2020
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv.
Brunelli Chiara per parte ricorrente e gli avv. Mussoni e Urbinati per parte resistente.
L'avv. Brunelli insiste nelle proprie conclusioni evidenziando l'apporto del ricorrente nell'impresa familiare, circostanza confermata anche dai testi. Evidenzia, in particolar modo, che il giorno dopo in cui ha smesso di lavorare è stata assunta una dipendente a tempo pieno e anche la seconda moglie del resistente ha iniziato a lavorare nell'attività a tempo pieno.
I difensori di parte resistente contestano l'assunzione segnalando che sono stati assunti solo dipendenti per la stagione estiva. Evidenzia che al momento dello scioglimento del rapporto non c'erano utili e che il ricorrente ha ricevuto un mantenimento negli anni in cui ha lavorato all'interno dell'impresa.
Per il resto gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 18 Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 321/2020 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRUNELLI CHIARA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
MUSSONI MOENA e URBINATI MATTEO;
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso depositato in data 5.6.2020 il ricorrente ha rappresentato di Parte_1
aver collaborato continuativamente, a far data dal 21.12.2005 e fino al 02.07.2015,
pagina 3 di 18 all'impresa familiare del padre, , subentrando di fatto in tale posizione alla CP_1
madre la quale era uscita dall'impresa familiare, già in essere dal 1999, Controparte_2
in ragione della separazione dei coniugi intervenuta medio tempore. La partecipazione del ricorrente all'impresa familiare era stata formalizzata con apposita scrittura privata autenticata con la quale le parti avevano dato atto della volontà di ripartire gli eventuali utili dell'impresa familiare “proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi, e comunque entro i limiti del 51% per il signor 49% per il CP_1
signor . Parte_1
L'attività dell'impresa familiare consisteva nell'esercizio delle attività di commercio di tabacchi, cartolerie, ecc…
Nel 2010 aveva ampliato l'attività dell'impresa, acquistando un immobile e CP_1
la relativa attività di bar che ivi veniva svolta, trasferendo quindi in tale nuovo immobile l'attività di tabaccheria alla quale si era aggiunta quella di bar.
Il ricorrente ha dedotto di aver collaborato all'impresa familiare in modo continuativo ed ininterrotto fino alla data del 10.02.2015, momento in cui il sig. gli CP_1
aveva comunicato formalmente, con efficacia a far data dal 02.07.2015, la cessazione dell'impresa familiare.
Il ricorrente quindi, a fronte delle inutili richieste bonarie di liquidazione delle proprie spettanze ai sensi dell'art. 230 bis c.c., ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento di tale pretesa, quantificate nella somma di € 350.000,00, nonché per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente patiti in conseguenza del recesso/cessazione dell'impresa familiare, attuato in via unilaterale dal padre senza alcuna effettiva giustificazione.
Il padre del ricorrente, si è costituito in giudizio contestando CP_1
integralmente le rivendicazioni del figlio, eccependone in via preliminare la prescrizione pagina 4 di 18 e, nel merito contestando in toto l'effettiva partecipazione del figlio all'impresa familiare, non avendo il figlio mai prestato effettivo lavoro nella stessa. Ha poi dedotto, per un verso, di essersi fatto carico integralmente di ogni costo e onere relativo all'esercizio dell'impresa, compresi quelli relativi all'acquisto dei locali del bar/tabaccheria (acquisiti in parte grazie a conferimenti diretti del padre, in parte tramite mutui a carico dell'impresa), acquistati nel 2010 successivamente all'ingresso del figlio nell'impresa, sia, per altro verso di aver provveduto integralmente ed esclusivamente al pagamento dei contributi e delle imposte dovute dal figlio per la sua partecipazione formale all'impresa medesima e per tutta la sua durata. Di conseguenza, nulla il figlio avrebbe diritto di pretendere dal padre.
La causa è stata istruita tramite acquisizioni documentali, prove orali e CTU contabile ed all'esito della discussione delle parti all'udienza dell'8 aprile 2025 è stata posta in decisione.
2.
All'esito dell'istruttoria, il ricorso risulta parzialmente fondato nei limiti che si vanno ad evidenziare.
2.1.
Occorre anzitutto premettere che la fattispecie dell'impresa familiare è integralmente regolata dall'art. 230 bis c.c. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'art. 230 bis cod. civ. prevede che il familiare che collabora in modo continuativo nell'impresa familiare ha diritto, al momento della cessazione, a partecipare agli utili e agli incrementi di produttività dell'azienda ("beni acquistati" con gli utili ed "incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento") in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato;
ne consegue che, da un lato, per la determinazione della quota spettante non può essere utilizzato come parametro l'importo della retribuzione erogata per prestazioni di lavoro subordinato in analoga attività (che prescinde dall'entità dei risultati conseguiti, a
pagina 5 di 18 cui, invece, è commisurato il diritto del componente dell'impresa familiare), mentre, dall'altro, quanto al criterio di ripartizione delle quote, le percentuali indicate nella scrittura di costituzione dell'impresa hanno una portata meramente indiziaria e non sostitutiva rispetto all'apporto lavorativo effettivamente prestato” (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 20574 del 29/07/08).
Il presupposto per agire in giudizio al fine di ottenere la liquidazione del diritto di partecipazione all'impresa familiare cessata è quindi l'effettiva prestazione di lavoro all'interno della stessa da parte del familiare, laddove la misura dell'importo da liquidare
è proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Nel caso di specie l'effettiva partecipazione del ricorrente all'impresa paterna è stata oggetto di espressa contestazione da parte resistente, sia in punto di an che di quantum.
All'esito dell'istruttoria e dell'esame della documentazione acquisita in atti, può dirsi dimostrato che il ricorrente ha partecipato effettivamente all'impresa del padre prestandovi attività lavorativa, seppur limitatamente e comunque in misura inferiore rispetto a quella allegata in ricorso nei termini che si vanno ad evidenziare.
E' pacifico che per tutta la durata dell'impresa familiare il titolare ha CP_1
imputato a sé il 51% dei redditi e al figlio il 49%; con la scrittura privata Parte_1
del 30.11.2005 le parti hanno dichiarato e convenuto “ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della Legge 2.12.1975 e del decreto legge
30.09.1983 n. 152 convertito con modificazioni nella Legge 25.11.1983 n. 649 ed anche la legge n.
17 del 17.02.1985 che gli eventuali utili dell'impresa di cui sopra, saranno ripartiti tra gli stessi (ossia
e ) proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro effettivamente CP_1 Parte_1
prestato da ciascuno di essi, e comunque entro i limiti del 51% per il signor e 49% per il CP_1
signor . Parte_1
A fronte di tale dato deve essere però richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità che in tema di impresa familiare ha evidenziato che “la
pagina 6 di 18 predeterminazione, ai sensi dell'art.9 della legge n.576 del 1975 (integrativo dell'art.5 del D.P.R.
n.597 del 1973) e nella forma documentale prescritta, delle quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare, sia essa oggetto di mera dichiarazione di verità (come è sufficiente ai fini fiscali) o di un negozio giuridico (non incompatibile con la configurabilità dell'impresa familiare), può risultare idonea, in difetto di prova contraria da parte del familiare imprenditore, ad assolvere mediante presunzioni l'onere –a carico del partecipante che agisca per ottenere le propria quota di utili- della dimostrazione sia della fattispecie costitutiva dell'impresa stessa che dell'entità della propria quota di partecipazione (in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato) agli utili dell'impresa (così
Cass. 5224/2016)”.
La predeterminazione delle quote astratte di partecipazione indicate nella scrittura di costituzione dell'impresa ha pertanto una portata meramente indiziaria della quota di partecipazione agli utili e non sostitutiva rispetto all'apporto lavorativo effettivamente prestato dal familiare, laddove, nel caso di specie, comunque, la quota di partecipazione agli utili non risulta specificamente predeterminata, avendo le parti previsto soltanto il limite massimo delle rispettive partecipazioni.
Al fine di accertare la concreta misura della partecipazione del ricorrente all'impresa familiare occorre quindi fare riferimento alle complessive risultanze istruttorie.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi in giudizio (cfr. in particolare le deposizioni rese all'udienza del 22.02.22 di , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4
; le deposizioni del 14.09.22 di
[...] Testimone_5 Tes_6
è risultato provato che il ricorrente ha lavorato presso Controparte_2 Tes_7
l'attività paterna, quantomeno alcuni giorni alla settimana, in particolare nel pomeriggio, occupandosi di servire i clienti, sia in tabaccheria che al bar, curando anche gli ordini dei prodotti e rapportandosi con i fornitori, nonché recandosi in banca per incombenti pagina 7 di 18 connessi all'attività paterna. Tali attività non venivano svolte esclusivamente dal ricorrente ma spesso in compresenza col padre, con la sorella o con altri dipendenti.
I testi indotti da parte ricorrente ( zia Tes_1 Tes_2 Tes_6 Testimone_5
del ricorrente e madre del ricorrente) hanno senz'altro riferito di una Controparte_2
effettiva partecipazione di all'attività paterna invero in termini generici e non Pt_1
circostanziati, in quanto non presenti quotidianamente e costantemente presso l'esercizio commerciale, dando conto di una presenza che poteva variare nei giorni della settimana ed essere comunque limitata soltanto ad alcune parti della giornata .
Il teste ha dichiarato: “…Ero compagno di classe alle superiori di e Testimone_1 Pt_1
conosco anche la famiglia. …Dopo le superiori lavorava li tutto l'anno credo. L 'ho visto. Si erano allargati ed erano diventati un bar tabaccheria. Io una o due volte a settimana sono andato, quando tornando da Bologna. Dalla fine delle superiori vivo a Bologna e vengo a Bellaria il venerdì, il sabato e la domenica. Anche I 'estate sto a Bellaria, ove ho un 'attività stagionale. Talvolta quando lo andavo a trovare a poi uscivo mi diceva che veniva con me perché doveva andare a fare versamenti per I 'attività.
L 'ho visto anche ordinare sigarette, quando veniva un rappresentante o un agente e gli chiedeva che forniture gli servissero...”.
Il teste ha dichiarato: “ Sono amico del ricorrente, di cui sono stato compagno di Tes_2
scuola superiore dalla IV classe. Poi ho continuato a frequentarlo perché siamo amici. Prima ho fatto il rappresentante di una multinazionale nel settore panificazione/pasticceria e giravo per la Romagna e lo andavo a trovare. L 'ho visto in tabaccheria sin da quando avevano la vecchia tabaccheria e poi nel bar.
Presso la tabaccheria lo andavo a trovare nel periodo estivo dopo cena. Da giugno fino ad agosto. Il ricorrente serviva i clienti. C 'erano anche il padre e la sorella qualche volta. Non l'ho visto fare altro.
Io andavo a scuola e non ricordo con quale frequenza andassi. Non ricordo quando si sono spostati ed hanno aperto il bar. Ho fatto il rappresentante per la multinazionale dal 2012. Andavo una volta al mese di sicuro ma anche ogni due o tre settimane. Il bar non era mio cliente ma ne avevo tanti a
pagina 8 di 18 Bellaria Igea Marina. Andavo a tutti gli orari dalle I l, 00 della mattina, o il primo pomeriggio o la sera. L'ho visto chiudere anche l'esercizio. In questo periodo con il bar faceva anche caffè, parlare con i fornitori, fare cocktail, fare versamenti in banca. Una volta sono capitato che è arrivato il camion e l'ho visto che aiutava a scaricare. Qualche volta in questa seconda fase I 'ho trovato anche da solo. Altre volte c 'era la sorella o il padre. Difficilmente I 'ho visto allontanarsi dall 'attività lasciando dipendenti.”
La teste ha dichiarato: “… conosco le parti in quanto è Testimone_5 Parte_1
mio nipote e è il mio ex cognato, è l'ex marito di mia sorella. … Poi hanno aperto il bar CP_1
tabaccheria, nel 2010. Io andavo lì per trovare mia sorella e i miei nipoti 2-3 volte a settimana, io andavo al pomeriggio ed era il turno di … L'ho visto dare le sigarette, le marche da bollo, Pt_1
faceva le cose normali che si fanno quando si ha una gestione familiare. Lavorava anche d'estate.”
Il teste ha dichiarato: “Sono elettricista. Conosco entrambe le parti perché siamo Tes_6
dello stesso paese. So che il Sig. aveva all'inizio una tabaccheria e poi dopo si è spostato e ha CP_1
aperto un bar tabaccheria. Credo che il bar sia aperto da 10 anni. Ho frequentato più spesso il bar come cliente che la precedente tabaccheria. Al bar andavo spesso, giravamo sempre lì. Andavo anche
3,4,5 volte a settimana. Lavoravo lì vicino quindi a volte facevo aperitivo dopo lavoro. Quando andavo stavo mezz'ora o un'ora… andavo spesso. Poi ho smesso di andare così spesso quando ha smesso di esserci Quando andavo lavorava, seguiva il bar e la tabaccheria: i caffè, vendeva le Pt_1 Pt_1
sigarette… le cose classiche. L'ho visto anche alla cassa e parlare con i fornitori. Siamo molto amici e a volte ho accompagnato anche all'ARCA. Io andavo di solito al pomeriggio perché c'era lui, a Pt_1
volte al pomeriggio assieme a lui c'era anche la sorella”.
La teste madre del ricorrente ha dichiarato:“ … L'ho visto lavorare spesso Controparte_2
perché in estate gli portavo anche la cena, visto che in estate erano aperti anche la sera. Lui iniziava il turno alle 13 e io ogni tanto lo accompagnavo, lo andavo a trovare con le mie amiche e prendevo il caffè…portavo da mangiare quando era in tabaccheria, al bar invece poteva anche mangiare. Lo
pagina 9 di 18 andavo anche a prendere. Lui lavorava il pomeriggio, dalle 13.00 alle 20.00 in inverno, dalle 13.00 fino a tarda sera in estate perché c'è più gente… mio figlio sia quando era solo tabaccheria che quando
è diventato bar portava l'incasso in banca che era lì vicino. D'inverno magari l'incasso lo versavi un giorno sì e uno no, d'estate c'è più afflusso quindi si versa tutti i giorni. Lavorava tutti i giorni, anche la domenica perché siamo sempre aperti.”
Anche la sorella del ricorrente, escussa come teste di parte resistente, ha Testimone_3
dato conto dell'effettiva partecipazione del fratello all'attività paterna: “… Mio fratello lavorava saltuariamente…per il primo anno di inizio lavoro non prestava attività…successivamente veniva saltuariamente, non era un lavoratore continuativo. …C'era anche mio padre e lui ogni tanto.
Veniva solo in certi giorni: la mattina mai e il pomeriggio poteva capitare. Se veniva un cliente poteva servirlo. Era libero di allontanarsi quando voleva. Mio padre non gli dava ordini. Se veniva il cliente che chiedeva sigarette gliele dava e basta, senza avere mansioni predefinite. Quando si è aggiunto il bar
l'impegno lavorativo è proseguito negli stessi termini. C'è stato un peggioramento nei rapporti con la clientela e con noi. Quando c'era era alterato e aveva atteggiamenti arroganti con me mio padre e la clientela. …E' capitato che mio fratello abbia chiuso qualche volta più il bar che la tabaccheria
(quando mio padre era sempre presente). Qualche volta si è dimenticato di mettere l'allarme al bar e alla saracinesca…Mio fratello veniva in tabaccheria e poi nel bar circa 2 giorni a settimana il pomeriggio. Non arrivava ad un orario fisso. …quell'episodio ha coinciso con la decisione di escludere totalmente mio fratello dall'attività. ….Solitamente mio padre si occupava degli ordini. Sarà capitato raramente che io o mio fratello lo abbiamo fatto”.
Anche gli altri testi di parte resistente hanno descritto la presenza di Parte_1
presso l'azienda come saltuaria e sporadica (ed in alcuni casi aggressiva verso i clienti).
Il teste ha dichiarato: “ Sono vent'anni che conosco perché Testimone_4 CP_1
abito vicino a lui e sono sempre nel bar. Lo andavo a trovare anche quando aveva la tabaccheria….
Andavo tutti i giorni quando ha cominciato ad avere anche il bar. Il ricorrente l'ho visto poco, poche
pagina 10 di 18 volte la sera. Erano sempre un po ' in combutta il ricorrente e il padre. Vedevo anche la sorella. Il Per_ ricorrente le poche volte che visto era dietro al banco, dava le sigarette. Si rapportava con la clientela anche se non tanto bene. … Il ricorrente l'ho visto poco e magari quando tornavo non c 'era più. L 'ho visto qualche volta verso le 20,00 e qualche volta il pomeriggio, solitamente dopo arrivava
. Lo vedevo, quantificando le presenze, magari ogni due o tre giorni. Non l'ho visto parlare con i CP_1
fornitori o scaricare merce. Soltanto qualche volta servire la clientela”.
La teste cugina del ricorrente, ha dichiarato: “ Ho lavorato per , l'estate Tes_7 CP_1
del 2011 del 2012 e poi saltuariamente quando c'era bisogno. Lavoravo nel bar tabaccheria. Io lavoravo al mattino, aprivo con mio zio e qualche volta al pomeriggio e la sera quando c'era gente o si facevano le feste. Questo succedeva tutti i giorni da maggio a settembre, compreso i week end. Mio cugino veniva poche volte, raramente, anche dopo che ho smesso di lavorare non l'ho visto lì a Pt_1
lavorare, mai visto al lavoro lì. Se veniva comunque non lavorava, se ha lavorato è successo pochissime volte. Veniva per altri motivi. Quando veniva non era stabilito, veniva quando voleva lui. Stava al tavolino a fumare e chiacchierava con i suoi amici. Non era affidabile lavorativamente. … Pt_1
veniva ripreso dal padre quando trattava male i clienti le poche volte che gli capitava di venire, non era nelle condizioni di lavorare. Una volta ha insultato un signore marocchino dicendo “marocchino di…”
e il signore c'è rimasto male. Delle chiusure non so perché non ero presente. … Forse è capitato che i primi tempi avesse i turni, quando c'ero io no.” Pt_1
Il teste ha dichiarato: “ Conosco le parti perché ho abitato per 22 anni lì Testimone_8
vicino ed ero cliente sia della tabaccheria sia del bar. Ho frequentato la tabaccheria dal 1999/2000 e anche attualmente, sono assiduo frequentatore, vado quasi tutti i giorni perché sono un fumatore. Ora sono anche amico di e quindi vado spesso. …comunque andavo spesso e soprattutto in inverno. CP_1
Mi fermavo anche un'ora o due. A volte vedevo anche sapevo che era il figlio di quindi Pt_1 CP_1
se lo vedevo lì non mi facevo delle domande. Non mi ricordo se l'ho visto anche nella tabaccheria. Poi quando è diventato bar-tabaccheria lo vedevo lì chiacchierare, a volte mi ha dato anche le sigarette, ma
pagina 11 di 18 non l'ho mai visto da solo lì. Di solito c'era , qualche volte la figlia o dipendente. era lì CP_1 Pt_1
con gli amici, chiacchierava. Non ricordo di averlo visto con i fornitori. è sempre lì, perlomeno CP_1
quando vado io. Non ricordo se chiedesse a di darmi le sigarette. Quando c'era la CP_1 Pt_1
figlia di solito c'era un operaio o , difficilmente ho visto la figlia sola. Ho visto anche discutere il CP_1
padre e il figlio, una volta era alterato non so per cosa e era arrabbiato, lo ha mandato Pt_1 CP_1
via. D'estate inizio a lavorare alle 6,30 e quindi a volte sono passato in orario di apertura, una volta ho preso le si-garette all'apertura e c'era che era arrabbiato perché le tapparelle erano aperte. Io CP_1
però avevo fretta di andare a lavorare e non ho chiesto nulla. Sono amico di ormai e so che ogni CP_1
tanto dava dei soldi al figlio ma non so per quali motivi.”
Sulla base delle risultanze istruttorie può dirsi senz'altro provato che il ricorrente collaborasse costantemente all'attività, seppur limitatamente. Anche i testi di parte ricorrente hanno riferito di una presenza del ricorrente riscontrata solo per alcuni giorni della settimana (2/3) in orario pomeridiano e serale.
Risulta poi pacifico fra le parti che il ricorrente fosse anche titolare di deleghe ad operare sul conto bancario riferibile all'impresa paterna e che tali deleghe rimasero operative sino alla cessazione dell'impresa familiare. Tale dato risulta confermativo di un ruolo stabile del figlio all'interno all'impresa familiare.
Alla luce quindi dell'intero compendio probatorio, non essendovi prova dello svolgimento di attività di gestione e/o di organizzazione dell'impresa e considerando quindi che il ricorrente si è occupato in via esclusiva di sole attività materiali e meramente esecutive, fornendo un apporto piuttosto limitato nell'arco dell'intero orario di apertura all'attività dell'impresa (i testi più attendibili sia per ragioni oggettive, perchè più assiduamente presente, che soggettivamente, perché non legate da vincoli di parentela, hanno infatti riferito di una presenza di due o tre pomeriggi a settimana,
pagina 12 di 18 peraltro non esclusivamente dedita all'attività lavorativa) si ritiene equo quantificare l'effettiva partecipazione del figlio all'impresa paterna nella misura del 20%.
2.2.
Occorre allora passare alla delibazione della domanda di liquidazione del diritto di partecipazione del figlio all'impresa familiare.
L'art. 230 bis c.c. riconosce al familiare che presta attività lavorativa nell'impresa diritti di contenuto patrimoniale, ossia il diritto al mantenimento ed il diritto alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. La norma, quindi, non assicura al familiare una retribuzione mensile, ma solo il diritto di partecipazione agli utili e agli incrementi.
Nel caso di specie non vi è questione in ordine al diritto al mantenimento essendo invece in contestazione il diritto del ricorrente alla partecipazione agli utili dell'impresa e agli incrementi aziendali, anche in ordine all'avviamento.
Quanto agli utili, occorre anzitutto dare atto che “il diritto agli utili dell'impresa familiare, previsto dall'art. 230 bis cod. civ., è condizionato dai risultati raggiunti dall'azienda, essendo poi gli stessi utili naturalmente destinati (salvo il caso di diverso accordo) non alla distribuzione tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni. Ne consegue che la maturazione di tale diritto - dalla quale decorre la prescrizione ordinaria decennale - coincide, in assenza di un patto di distribuzione periodica, con la cessazione dell'impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante” (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 16477 del 15/07/2009).
Ancora, si è affermato che “la partecipazione agli utili per la collaborazione nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell'accrescimento, a tale data, della produttività dell'impresa ("beni acquistati" con essi, "incrementi dell'azienda, anche in ordine
pagina 13 di 18 all'avviamento") in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ed è, quindi, condizionata dai risultati raggiunti dall'azienda, atteso che i proventi - in assenza di un patto di distribuzione periodica - non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni” (Cass. civ., sent. n. 5224/2016) e che “la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi del familiare va determinata, sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto dal predetto, e non della sua effettiva incidenza causale sul loro conseguimento, in relazione al valore complessivo dell'impresa che si connota come entità dinamica soggetta a variazioni in funzione dell'andamento del mercato;
ne deriva che, nella liquidazione della quota del familiare al momento della cessazione, va inclusa anche la rivalutazione di un fattore della produzione riferibile a cause estranee all'attività svolta dal partecipante, che si sia tradotto in un aumento di redditività dell'impresa medesima, ed analogamente i fattori di decremento dei beni che abbiano riflessi sulla produttività”
(Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 1401/2021).
Nel caso di specie non risulta dagli atti - né è stata allegata - l'esistenza di accordi fra le parti per la distribuzione degli utili onde deve ritenersi che gli utili venissero reinvestiti nell'impresa stessa.
Il ricorrente, per contro, ha diritto agli utili effettivamente esistenti al momento dello scioglimento del rapporto e agli incrementi di produttività dell'azienda, da computarsi in relazione al valore di essa al momento della cessazione del rapporto.
Si deve poi evidenziare che è onere del ricorrente che agisce per ottenere il riconoscimento della propria partecipazione all'interno dell'impresa familiare provare l'esistenza e la consistenza degli incrementi patrimoniali e degli utili non distribuiti né reinvestiti al momento della cessazione del proprio apporto lavorativo.
Per concorde ammissione delle parti, il rapporto si è sciolto a far data dal 2.07.2015 con comunicazione del 10.07.2015, data a partire dalla quale il ricorrente non ha più svolto alcuna attività all'interno dell'impresa familiare.
pagina 14 di 18 Nel caso di specie, dalla CTU svolta in corso di causa, risulta appurato che:
a) il valore degli incrementi dell'azienda compreso l'avviamento dalla data di costituzione dell'impresa familiare (21.12.2005) alla data di cessazione della stessa
(02.07.2015) ammonta a complessivi € 48.830,95 (cfr. pag. 39 CTU). La quota di spettanza del ricorrente avuto riguardo alla misura della partecipazione all'impresa familiare, pari al 20%, risulta pertanto ammontare ad € 9.766,19;
b) quanto agli utili nell'azienda alla data di cessazione dell'impresa familiare, essi non risultano sussistenti. Il CTU, sulla base della documentazione contabile acquisita in atti, ha infatti dato atto esclusivamente dell'esistenza di utili già reinvestiti nell'impresa familiare, e quindi già integralmente utilizzati per tutte le svariate esigenze della medesima impresa (cfr. pagg.
8-10 integrazione CTU), ivi comprese anche quelle per il mantenimento del figlio (esigenze per le quali difatti il ricorrente non ha avanzato rivendicazioni, richieste né quantificazioni), per il pagamento dei suoi contributi previdenziali, delle imposte da questi dovute ed ha dato atto che al momento della cessazione dell'impresa il saldo bancario era negativo (cfr. pag. 11 della integrazione alla
CTU). Non sussistendo quindi utili ripartibili alla data di cessazione dell'impresa familiare, non è possibile la loro liquidazione pro quota a favore del figlio.
La parte resistente va, quindi, condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 9.766,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalla data del 02.07.2015, data dalla quale è sorto il diritto alla liquidazione, al saldo ex art. 429 c.p.c.
Al riguardo si evidenzia che l'eccezione di prescrizione del credito attoreo sollevata da parte resistente è evidentemente infondata, atteso che il diritto alla liquidazione sorge, ai sensi dell'art. 230 bis, comma 4 c.c., dal momento della cessazione della prestazione del lavoro nell'impresa familiare, avvenuta solo nel mese di luglio 2015.
pagina 15 di 18 3.
La distinta domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dell'assenza di una giustificazione del recesso e quindi la condanna del padre al risarcimento dei conseguenti danni subiti, non risulta invece fondata.
Effettivamente la lettera raccomandata con la quale il titolare dell'impresa ha comunicata la volontà di cessare l'impresa familiare (cfr. doc. 5 ricorrente) non riporta alcuna giustificazione.
Tuttavia, parte resistente ha espressamente allegato, costituendosi nel giudizio, (cfr. pag.
12 memoria di costituzione) che la decisione di cessare l'impresa familiare era giustificata dal contegno assunto dal ricorrente sul luogo di lavoro, foriero di discussioni e tensioni tra le parti, ed, in particolare, da uno specifico episodio, avvenuto il 27.06.2015, allorquando aveva rivolto insulti ad un cliente del negozio Parte_1
che intendeva acquistare un pacchetto di sigarette, dal quale era scaturito un diverbio fra e il cliente poi degenerato per le vie di fatto e interrotto solo dall'intervento Pt_1
del padre.
Tale episodio (confermato dalla teste e dalla teste che hanno Testimone_3 Tes_7
entrambe parimenti riferito e confermato il clima di conflittualità e tensione sul luogo di lavoro causato dall'atteggiamento di definito arrogante coi clienti ma Parte_1
anche col padre e con la sorella) ha costituito l'evento culmine di una situazione di tensioni causato dal comportamento del figlio, evento che aveva determinato il padre alla cessazione in tempi rapidi dell'impresa familiare, previa comunicazione verbale nell'immediatezza del fatto.
Tali allegazioni – invero nemmeno contestate da parte ricorrente - tenuto conto della oggettiva gravità dell'episodio, giustificano la decisione di cessare l'impresa familiare.
La richiesta risarcitoria deve essere rigettata, in quanto infondata.
pagina 16 di 18 5.
Per quanto concerne le spese di lite, le pretese di parte attrice hanno trovato accoglimento soltanto con riferimento alla domanda di condanna al pagamento della quota di liquidazione ex art. 230 bis c.c., mentre è stata respinta la domanda risarcitoria relativa al supposto recesso ingiustificato.
Parte resistente deve essere quindi condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite con riferimento alla domanda di liquidazione della quota spettante al ricorrente ai sensi dell'art. 230 bis c.c., liquidate facendo applicazione dei valori medi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati al d.m.
147/2022, in base al valore del decisum (scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00, valori medi)
Il rigetto della domanda risarcitoria di parte ricorrente giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%.
Le spese di CTU liquidate come da separato provvedimento, vengono definitivamente poste a carico di parte resistente, in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) condanna a corrispondere a la somma di € 9.766,19, CP_1 Parte_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalla data del 02.07.2015 al saldo;
2) rigetta la richiesta risarcitoria formulata da in quanto infondata;
Parte_1
3) condanna al pagamento del 50% delle spese di lite, liquidate per CP_1
l'intero in € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da versare in favore dell'Erario, in quanto il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, compensando tra le parti il restante 50%;
pagina 17 di 18 4) pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, integralmente e definitivamente a carico di . CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 08/04/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 321/2020
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv.
Brunelli Chiara per parte ricorrente e gli avv. Mussoni e Urbinati per parte resistente.
L'avv. Brunelli insiste nelle proprie conclusioni evidenziando l'apporto del ricorrente nell'impresa familiare, circostanza confermata anche dai testi. Evidenzia, in particolar modo, che il giorno dopo in cui ha smesso di lavorare è stata assunta una dipendente a tempo pieno e anche la seconda moglie del resistente ha iniziato a lavorare nell'attività a tempo pieno.
I difensori di parte resistente contestano l'assunzione segnalando che sono stati assunti solo dipendenti per la stagione estiva. Evidenzia che al momento dello scioglimento del rapporto non c'erano utili e che il ricorrente ha ricevuto un mantenimento negli anni in cui ha lavorato all'interno dell'impresa.
Per il resto gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 18 Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 321/2020 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRUNELLI CHIARA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
MUSSONI MOENA e URBINATI MATTEO;
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso depositato in data 5.6.2020 il ricorrente ha rappresentato di Parte_1
aver collaborato continuativamente, a far data dal 21.12.2005 e fino al 02.07.2015,
pagina 3 di 18 all'impresa familiare del padre, , subentrando di fatto in tale posizione alla CP_1
madre la quale era uscita dall'impresa familiare, già in essere dal 1999, Controparte_2
in ragione della separazione dei coniugi intervenuta medio tempore. La partecipazione del ricorrente all'impresa familiare era stata formalizzata con apposita scrittura privata autenticata con la quale le parti avevano dato atto della volontà di ripartire gli eventuali utili dell'impresa familiare “proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi, e comunque entro i limiti del 51% per il signor 49% per il CP_1
signor . Parte_1
L'attività dell'impresa familiare consisteva nell'esercizio delle attività di commercio di tabacchi, cartolerie, ecc…
Nel 2010 aveva ampliato l'attività dell'impresa, acquistando un immobile e CP_1
la relativa attività di bar che ivi veniva svolta, trasferendo quindi in tale nuovo immobile l'attività di tabaccheria alla quale si era aggiunta quella di bar.
Il ricorrente ha dedotto di aver collaborato all'impresa familiare in modo continuativo ed ininterrotto fino alla data del 10.02.2015, momento in cui il sig. gli CP_1
aveva comunicato formalmente, con efficacia a far data dal 02.07.2015, la cessazione dell'impresa familiare.
Il ricorrente quindi, a fronte delle inutili richieste bonarie di liquidazione delle proprie spettanze ai sensi dell'art. 230 bis c.c., ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento di tale pretesa, quantificate nella somma di € 350.000,00, nonché per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente patiti in conseguenza del recesso/cessazione dell'impresa familiare, attuato in via unilaterale dal padre senza alcuna effettiva giustificazione.
Il padre del ricorrente, si è costituito in giudizio contestando CP_1
integralmente le rivendicazioni del figlio, eccependone in via preliminare la prescrizione pagina 4 di 18 e, nel merito contestando in toto l'effettiva partecipazione del figlio all'impresa familiare, non avendo il figlio mai prestato effettivo lavoro nella stessa. Ha poi dedotto, per un verso, di essersi fatto carico integralmente di ogni costo e onere relativo all'esercizio dell'impresa, compresi quelli relativi all'acquisto dei locali del bar/tabaccheria (acquisiti in parte grazie a conferimenti diretti del padre, in parte tramite mutui a carico dell'impresa), acquistati nel 2010 successivamente all'ingresso del figlio nell'impresa, sia, per altro verso di aver provveduto integralmente ed esclusivamente al pagamento dei contributi e delle imposte dovute dal figlio per la sua partecipazione formale all'impresa medesima e per tutta la sua durata. Di conseguenza, nulla il figlio avrebbe diritto di pretendere dal padre.
La causa è stata istruita tramite acquisizioni documentali, prove orali e CTU contabile ed all'esito della discussione delle parti all'udienza dell'8 aprile 2025 è stata posta in decisione.
2.
All'esito dell'istruttoria, il ricorso risulta parzialmente fondato nei limiti che si vanno ad evidenziare.
2.1.
Occorre anzitutto premettere che la fattispecie dell'impresa familiare è integralmente regolata dall'art. 230 bis c.c. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'art. 230 bis cod. civ. prevede che il familiare che collabora in modo continuativo nell'impresa familiare ha diritto, al momento della cessazione, a partecipare agli utili e agli incrementi di produttività dell'azienda ("beni acquistati" con gli utili ed "incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento") in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato;
ne consegue che, da un lato, per la determinazione della quota spettante non può essere utilizzato come parametro l'importo della retribuzione erogata per prestazioni di lavoro subordinato in analoga attività (che prescinde dall'entità dei risultati conseguiti, a
pagina 5 di 18 cui, invece, è commisurato il diritto del componente dell'impresa familiare), mentre, dall'altro, quanto al criterio di ripartizione delle quote, le percentuali indicate nella scrittura di costituzione dell'impresa hanno una portata meramente indiziaria e non sostitutiva rispetto all'apporto lavorativo effettivamente prestato” (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 20574 del 29/07/08).
Il presupposto per agire in giudizio al fine di ottenere la liquidazione del diritto di partecipazione all'impresa familiare cessata è quindi l'effettiva prestazione di lavoro all'interno della stessa da parte del familiare, laddove la misura dell'importo da liquidare
è proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Nel caso di specie l'effettiva partecipazione del ricorrente all'impresa paterna è stata oggetto di espressa contestazione da parte resistente, sia in punto di an che di quantum.
All'esito dell'istruttoria e dell'esame della documentazione acquisita in atti, può dirsi dimostrato che il ricorrente ha partecipato effettivamente all'impresa del padre prestandovi attività lavorativa, seppur limitatamente e comunque in misura inferiore rispetto a quella allegata in ricorso nei termini che si vanno ad evidenziare.
E' pacifico che per tutta la durata dell'impresa familiare il titolare ha CP_1
imputato a sé il 51% dei redditi e al figlio il 49%; con la scrittura privata Parte_1
del 30.11.2005 le parti hanno dichiarato e convenuto “ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della Legge 2.12.1975 e del decreto legge
30.09.1983 n. 152 convertito con modificazioni nella Legge 25.11.1983 n. 649 ed anche la legge n.
17 del 17.02.1985 che gli eventuali utili dell'impresa di cui sopra, saranno ripartiti tra gli stessi (ossia
e ) proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro effettivamente CP_1 Parte_1
prestato da ciascuno di essi, e comunque entro i limiti del 51% per il signor e 49% per il CP_1
signor . Parte_1
A fronte di tale dato deve essere però richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità che in tema di impresa familiare ha evidenziato che “la
pagina 6 di 18 predeterminazione, ai sensi dell'art.9 della legge n.576 del 1975 (integrativo dell'art.5 del D.P.R.
n.597 del 1973) e nella forma documentale prescritta, delle quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare, sia essa oggetto di mera dichiarazione di verità (come è sufficiente ai fini fiscali) o di un negozio giuridico (non incompatibile con la configurabilità dell'impresa familiare), può risultare idonea, in difetto di prova contraria da parte del familiare imprenditore, ad assolvere mediante presunzioni l'onere –a carico del partecipante che agisca per ottenere le propria quota di utili- della dimostrazione sia della fattispecie costitutiva dell'impresa stessa che dell'entità della propria quota di partecipazione (in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato) agli utili dell'impresa (così
Cass. 5224/2016)”.
La predeterminazione delle quote astratte di partecipazione indicate nella scrittura di costituzione dell'impresa ha pertanto una portata meramente indiziaria della quota di partecipazione agli utili e non sostitutiva rispetto all'apporto lavorativo effettivamente prestato dal familiare, laddove, nel caso di specie, comunque, la quota di partecipazione agli utili non risulta specificamente predeterminata, avendo le parti previsto soltanto il limite massimo delle rispettive partecipazioni.
Al fine di accertare la concreta misura della partecipazione del ricorrente all'impresa familiare occorre quindi fare riferimento alle complessive risultanze istruttorie.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi in giudizio (cfr. in particolare le deposizioni rese all'udienza del 22.02.22 di , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4
; le deposizioni del 14.09.22 di
[...] Testimone_5 Tes_6
è risultato provato che il ricorrente ha lavorato presso Controparte_2 Tes_7
l'attività paterna, quantomeno alcuni giorni alla settimana, in particolare nel pomeriggio, occupandosi di servire i clienti, sia in tabaccheria che al bar, curando anche gli ordini dei prodotti e rapportandosi con i fornitori, nonché recandosi in banca per incombenti pagina 7 di 18 connessi all'attività paterna. Tali attività non venivano svolte esclusivamente dal ricorrente ma spesso in compresenza col padre, con la sorella o con altri dipendenti.
I testi indotti da parte ricorrente ( zia Tes_1 Tes_2 Tes_6 Testimone_5
del ricorrente e madre del ricorrente) hanno senz'altro riferito di una Controparte_2
effettiva partecipazione di all'attività paterna invero in termini generici e non Pt_1
circostanziati, in quanto non presenti quotidianamente e costantemente presso l'esercizio commerciale, dando conto di una presenza che poteva variare nei giorni della settimana ed essere comunque limitata soltanto ad alcune parti della giornata .
Il teste ha dichiarato: “…Ero compagno di classe alle superiori di e Testimone_1 Pt_1
conosco anche la famiglia. …Dopo le superiori lavorava li tutto l'anno credo. L 'ho visto. Si erano allargati ed erano diventati un bar tabaccheria. Io una o due volte a settimana sono andato, quando tornando da Bologna. Dalla fine delle superiori vivo a Bologna e vengo a Bellaria il venerdì, il sabato e la domenica. Anche I 'estate sto a Bellaria, ove ho un 'attività stagionale. Talvolta quando lo andavo a trovare a poi uscivo mi diceva che veniva con me perché doveva andare a fare versamenti per I 'attività.
L 'ho visto anche ordinare sigarette, quando veniva un rappresentante o un agente e gli chiedeva che forniture gli servissero...”.
Il teste ha dichiarato: “ Sono amico del ricorrente, di cui sono stato compagno di Tes_2
scuola superiore dalla IV classe. Poi ho continuato a frequentarlo perché siamo amici. Prima ho fatto il rappresentante di una multinazionale nel settore panificazione/pasticceria e giravo per la Romagna e lo andavo a trovare. L 'ho visto in tabaccheria sin da quando avevano la vecchia tabaccheria e poi nel bar.
Presso la tabaccheria lo andavo a trovare nel periodo estivo dopo cena. Da giugno fino ad agosto. Il ricorrente serviva i clienti. C 'erano anche il padre e la sorella qualche volta. Non l'ho visto fare altro.
Io andavo a scuola e non ricordo con quale frequenza andassi. Non ricordo quando si sono spostati ed hanno aperto il bar. Ho fatto il rappresentante per la multinazionale dal 2012. Andavo una volta al mese di sicuro ma anche ogni due o tre settimane. Il bar non era mio cliente ma ne avevo tanti a
pagina 8 di 18 Bellaria Igea Marina. Andavo a tutti gli orari dalle I l, 00 della mattina, o il primo pomeriggio o la sera. L'ho visto chiudere anche l'esercizio. In questo periodo con il bar faceva anche caffè, parlare con i fornitori, fare cocktail, fare versamenti in banca. Una volta sono capitato che è arrivato il camion e l'ho visto che aiutava a scaricare. Qualche volta in questa seconda fase I 'ho trovato anche da solo. Altre volte c 'era la sorella o il padre. Difficilmente I 'ho visto allontanarsi dall 'attività lasciando dipendenti.”
La teste ha dichiarato: “… conosco le parti in quanto è Testimone_5 Parte_1
mio nipote e è il mio ex cognato, è l'ex marito di mia sorella. … Poi hanno aperto il bar CP_1
tabaccheria, nel 2010. Io andavo lì per trovare mia sorella e i miei nipoti 2-3 volte a settimana, io andavo al pomeriggio ed era il turno di … L'ho visto dare le sigarette, le marche da bollo, Pt_1
faceva le cose normali che si fanno quando si ha una gestione familiare. Lavorava anche d'estate.”
Il teste ha dichiarato: “Sono elettricista. Conosco entrambe le parti perché siamo Tes_6
dello stesso paese. So che il Sig. aveva all'inizio una tabaccheria e poi dopo si è spostato e ha CP_1
aperto un bar tabaccheria. Credo che il bar sia aperto da 10 anni. Ho frequentato più spesso il bar come cliente che la precedente tabaccheria. Al bar andavo spesso, giravamo sempre lì. Andavo anche
3,4,5 volte a settimana. Lavoravo lì vicino quindi a volte facevo aperitivo dopo lavoro. Quando andavo stavo mezz'ora o un'ora… andavo spesso. Poi ho smesso di andare così spesso quando ha smesso di esserci Quando andavo lavorava, seguiva il bar e la tabaccheria: i caffè, vendeva le Pt_1 Pt_1
sigarette… le cose classiche. L'ho visto anche alla cassa e parlare con i fornitori. Siamo molto amici e a volte ho accompagnato anche all'ARCA. Io andavo di solito al pomeriggio perché c'era lui, a Pt_1
volte al pomeriggio assieme a lui c'era anche la sorella”.
La teste madre del ricorrente ha dichiarato:“ … L'ho visto lavorare spesso Controparte_2
perché in estate gli portavo anche la cena, visto che in estate erano aperti anche la sera. Lui iniziava il turno alle 13 e io ogni tanto lo accompagnavo, lo andavo a trovare con le mie amiche e prendevo il caffè…portavo da mangiare quando era in tabaccheria, al bar invece poteva anche mangiare. Lo
pagina 9 di 18 andavo anche a prendere. Lui lavorava il pomeriggio, dalle 13.00 alle 20.00 in inverno, dalle 13.00 fino a tarda sera in estate perché c'è più gente… mio figlio sia quando era solo tabaccheria che quando
è diventato bar portava l'incasso in banca che era lì vicino. D'inverno magari l'incasso lo versavi un giorno sì e uno no, d'estate c'è più afflusso quindi si versa tutti i giorni. Lavorava tutti i giorni, anche la domenica perché siamo sempre aperti.”
Anche la sorella del ricorrente, escussa come teste di parte resistente, ha Testimone_3
dato conto dell'effettiva partecipazione del fratello all'attività paterna: “… Mio fratello lavorava saltuariamente…per il primo anno di inizio lavoro non prestava attività…successivamente veniva saltuariamente, non era un lavoratore continuativo. …C'era anche mio padre e lui ogni tanto.
Veniva solo in certi giorni: la mattina mai e il pomeriggio poteva capitare. Se veniva un cliente poteva servirlo. Era libero di allontanarsi quando voleva. Mio padre non gli dava ordini. Se veniva il cliente che chiedeva sigarette gliele dava e basta, senza avere mansioni predefinite. Quando si è aggiunto il bar
l'impegno lavorativo è proseguito negli stessi termini. C'è stato un peggioramento nei rapporti con la clientela e con noi. Quando c'era era alterato e aveva atteggiamenti arroganti con me mio padre e la clientela. …E' capitato che mio fratello abbia chiuso qualche volta più il bar che la tabaccheria
(quando mio padre era sempre presente). Qualche volta si è dimenticato di mettere l'allarme al bar e alla saracinesca…Mio fratello veniva in tabaccheria e poi nel bar circa 2 giorni a settimana il pomeriggio. Non arrivava ad un orario fisso. …quell'episodio ha coinciso con la decisione di escludere totalmente mio fratello dall'attività. ….Solitamente mio padre si occupava degli ordini. Sarà capitato raramente che io o mio fratello lo abbiamo fatto”.
Anche gli altri testi di parte resistente hanno descritto la presenza di Parte_1
presso l'azienda come saltuaria e sporadica (ed in alcuni casi aggressiva verso i clienti).
Il teste ha dichiarato: “ Sono vent'anni che conosco perché Testimone_4 CP_1
abito vicino a lui e sono sempre nel bar. Lo andavo a trovare anche quando aveva la tabaccheria….
Andavo tutti i giorni quando ha cominciato ad avere anche il bar. Il ricorrente l'ho visto poco, poche
pagina 10 di 18 volte la sera. Erano sempre un po ' in combutta il ricorrente e il padre. Vedevo anche la sorella. Il Per_ ricorrente le poche volte che visto era dietro al banco, dava le sigarette. Si rapportava con la clientela anche se non tanto bene. … Il ricorrente l'ho visto poco e magari quando tornavo non c 'era più. L 'ho visto qualche volta verso le 20,00 e qualche volta il pomeriggio, solitamente dopo arrivava
. Lo vedevo, quantificando le presenze, magari ogni due o tre giorni. Non l'ho visto parlare con i CP_1
fornitori o scaricare merce. Soltanto qualche volta servire la clientela”.
La teste cugina del ricorrente, ha dichiarato: “ Ho lavorato per , l'estate Tes_7 CP_1
del 2011 del 2012 e poi saltuariamente quando c'era bisogno. Lavoravo nel bar tabaccheria. Io lavoravo al mattino, aprivo con mio zio e qualche volta al pomeriggio e la sera quando c'era gente o si facevano le feste. Questo succedeva tutti i giorni da maggio a settembre, compreso i week end. Mio cugino veniva poche volte, raramente, anche dopo che ho smesso di lavorare non l'ho visto lì a Pt_1
lavorare, mai visto al lavoro lì. Se veniva comunque non lavorava, se ha lavorato è successo pochissime volte. Veniva per altri motivi. Quando veniva non era stabilito, veniva quando voleva lui. Stava al tavolino a fumare e chiacchierava con i suoi amici. Non era affidabile lavorativamente. … Pt_1
veniva ripreso dal padre quando trattava male i clienti le poche volte che gli capitava di venire, non era nelle condizioni di lavorare. Una volta ha insultato un signore marocchino dicendo “marocchino di…”
e il signore c'è rimasto male. Delle chiusure non so perché non ero presente. … Forse è capitato che i primi tempi avesse i turni, quando c'ero io no.” Pt_1
Il teste ha dichiarato: “ Conosco le parti perché ho abitato per 22 anni lì Testimone_8
vicino ed ero cliente sia della tabaccheria sia del bar. Ho frequentato la tabaccheria dal 1999/2000 e anche attualmente, sono assiduo frequentatore, vado quasi tutti i giorni perché sono un fumatore. Ora sono anche amico di e quindi vado spesso. …comunque andavo spesso e soprattutto in inverno. CP_1
Mi fermavo anche un'ora o due. A volte vedevo anche sapevo che era il figlio di quindi Pt_1 CP_1
se lo vedevo lì non mi facevo delle domande. Non mi ricordo se l'ho visto anche nella tabaccheria. Poi quando è diventato bar-tabaccheria lo vedevo lì chiacchierare, a volte mi ha dato anche le sigarette, ma
pagina 11 di 18 non l'ho mai visto da solo lì. Di solito c'era , qualche volte la figlia o dipendente. era lì CP_1 Pt_1
con gli amici, chiacchierava. Non ricordo di averlo visto con i fornitori. è sempre lì, perlomeno CP_1
quando vado io. Non ricordo se chiedesse a di darmi le sigarette. Quando c'era la CP_1 Pt_1
figlia di solito c'era un operaio o , difficilmente ho visto la figlia sola. Ho visto anche discutere il CP_1
padre e il figlio, una volta era alterato non so per cosa e era arrabbiato, lo ha mandato Pt_1 CP_1
via. D'estate inizio a lavorare alle 6,30 e quindi a volte sono passato in orario di apertura, una volta ho preso le si-garette all'apertura e c'era che era arrabbiato perché le tapparelle erano aperte. Io CP_1
però avevo fretta di andare a lavorare e non ho chiesto nulla. Sono amico di ormai e so che ogni CP_1
tanto dava dei soldi al figlio ma non so per quali motivi.”
Sulla base delle risultanze istruttorie può dirsi senz'altro provato che il ricorrente collaborasse costantemente all'attività, seppur limitatamente. Anche i testi di parte ricorrente hanno riferito di una presenza del ricorrente riscontrata solo per alcuni giorni della settimana (2/3) in orario pomeridiano e serale.
Risulta poi pacifico fra le parti che il ricorrente fosse anche titolare di deleghe ad operare sul conto bancario riferibile all'impresa paterna e che tali deleghe rimasero operative sino alla cessazione dell'impresa familiare. Tale dato risulta confermativo di un ruolo stabile del figlio all'interno all'impresa familiare.
Alla luce quindi dell'intero compendio probatorio, non essendovi prova dello svolgimento di attività di gestione e/o di organizzazione dell'impresa e considerando quindi che il ricorrente si è occupato in via esclusiva di sole attività materiali e meramente esecutive, fornendo un apporto piuttosto limitato nell'arco dell'intero orario di apertura all'attività dell'impresa (i testi più attendibili sia per ragioni oggettive, perchè più assiduamente presente, che soggettivamente, perché non legate da vincoli di parentela, hanno infatti riferito di una presenza di due o tre pomeriggi a settimana,
pagina 12 di 18 peraltro non esclusivamente dedita all'attività lavorativa) si ritiene equo quantificare l'effettiva partecipazione del figlio all'impresa paterna nella misura del 20%.
2.2.
Occorre allora passare alla delibazione della domanda di liquidazione del diritto di partecipazione del figlio all'impresa familiare.
L'art. 230 bis c.c. riconosce al familiare che presta attività lavorativa nell'impresa diritti di contenuto patrimoniale, ossia il diritto al mantenimento ed il diritto alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. La norma, quindi, non assicura al familiare una retribuzione mensile, ma solo il diritto di partecipazione agli utili e agli incrementi.
Nel caso di specie non vi è questione in ordine al diritto al mantenimento essendo invece in contestazione il diritto del ricorrente alla partecipazione agli utili dell'impresa e agli incrementi aziendali, anche in ordine all'avviamento.
Quanto agli utili, occorre anzitutto dare atto che “il diritto agli utili dell'impresa familiare, previsto dall'art. 230 bis cod. civ., è condizionato dai risultati raggiunti dall'azienda, essendo poi gli stessi utili naturalmente destinati (salvo il caso di diverso accordo) non alla distribuzione tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni. Ne consegue che la maturazione di tale diritto - dalla quale decorre la prescrizione ordinaria decennale - coincide, in assenza di un patto di distribuzione periodica, con la cessazione dell'impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante” (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 16477 del 15/07/2009).
Ancora, si è affermato che “la partecipazione agli utili per la collaborazione nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell'accrescimento, a tale data, della produttività dell'impresa ("beni acquistati" con essi, "incrementi dell'azienda, anche in ordine
pagina 13 di 18 all'avviamento") in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ed è, quindi, condizionata dai risultati raggiunti dall'azienda, atteso che i proventi - in assenza di un patto di distribuzione periodica - non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni” (Cass. civ., sent. n. 5224/2016) e che “la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi del familiare va determinata, sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto dal predetto, e non della sua effettiva incidenza causale sul loro conseguimento, in relazione al valore complessivo dell'impresa che si connota come entità dinamica soggetta a variazioni in funzione dell'andamento del mercato;
ne deriva che, nella liquidazione della quota del familiare al momento della cessazione, va inclusa anche la rivalutazione di un fattore della produzione riferibile a cause estranee all'attività svolta dal partecipante, che si sia tradotto in un aumento di redditività dell'impresa medesima, ed analogamente i fattori di decremento dei beni che abbiano riflessi sulla produttività”
(Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 1401/2021).
Nel caso di specie non risulta dagli atti - né è stata allegata - l'esistenza di accordi fra le parti per la distribuzione degli utili onde deve ritenersi che gli utili venissero reinvestiti nell'impresa stessa.
Il ricorrente, per contro, ha diritto agli utili effettivamente esistenti al momento dello scioglimento del rapporto e agli incrementi di produttività dell'azienda, da computarsi in relazione al valore di essa al momento della cessazione del rapporto.
Si deve poi evidenziare che è onere del ricorrente che agisce per ottenere il riconoscimento della propria partecipazione all'interno dell'impresa familiare provare l'esistenza e la consistenza degli incrementi patrimoniali e degli utili non distribuiti né reinvestiti al momento della cessazione del proprio apporto lavorativo.
Per concorde ammissione delle parti, il rapporto si è sciolto a far data dal 2.07.2015 con comunicazione del 10.07.2015, data a partire dalla quale il ricorrente non ha più svolto alcuna attività all'interno dell'impresa familiare.
pagina 14 di 18 Nel caso di specie, dalla CTU svolta in corso di causa, risulta appurato che:
a) il valore degli incrementi dell'azienda compreso l'avviamento dalla data di costituzione dell'impresa familiare (21.12.2005) alla data di cessazione della stessa
(02.07.2015) ammonta a complessivi € 48.830,95 (cfr. pag. 39 CTU). La quota di spettanza del ricorrente avuto riguardo alla misura della partecipazione all'impresa familiare, pari al 20%, risulta pertanto ammontare ad € 9.766,19;
b) quanto agli utili nell'azienda alla data di cessazione dell'impresa familiare, essi non risultano sussistenti. Il CTU, sulla base della documentazione contabile acquisita in atti, ha infatti dato atto esclusivamente dell'esistenza di utili già reinvestiti nell'impresa familiare, e quindi già integralmente utilizzati per tutte le svariate esigenze della medesima impresa (cfr. pagg.
8-10 integrazione CTU), ivi comprese anche quelle per il mantenimento del figlio (esigenze per le quali difatti il ricorrente non ha avanzato rivendicazioni, richieste né quantificazioni), per il pagamento dei suoi contributi previdenziali, delle imposte da questi dovute ed ha dato atto che al momento della cessazione dell'impresa il saldo bancario era negativo (cfr. pag. 11 della integrazione alla
CTU). Non sussistendo quindi utili ripartibili alla data di cessazione dell'impresa familiare, non è possibile la loro liquidazione pro quota a favore del figlio.
La parte resistente va, quindi, condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 9.766,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalla data del 02.07.2015, data dalla quale è sorto il diritto alla liquidazione, al saldo ex art. 429 c.p.c.
Al riguardo si evidenzia che l'eccezione di prescrizione del credito attoreo sollevata da parte resistente è evidentemente infondata, atteso che il diritto alla liquidazione sorge, ai sensi dell'art. 230 bis, comma 4 c.c., dal momento della cessazione della prestazione del lavoro nell'impresa familiare, avvenuta solo nel mese di luglio 2015.
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La distinta domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dell'assenza di una giustificazione del recesso e quindi la condanna del padre al risarcimento dei conseguenti danni subiti, non risulta invece fondata.
Effettivamente la lettera raccomandata con la quale il titolare dell'impresa ha comunicata la volontà di cessare l'impresa familiare (cfr. doc. 5 ricorrente) non riporta alcuna giustificazione.
Tuttavia, parte resistente ha espressamente allegato, costituendosi nel giudizio, (cfr. pag.
12 memoria di costituzione) che la decisione di cessare l'impresa familiare era giustificata dal contegno assunto dal ricorrente sul luogo di lavoro, foriero di discussioni e tensioni tra le parti, ed, in particolare, da uno specifico episodio, avvenuto il 27.06.2015, allorquando aveva rivolto insulti ad un cliente del negozio Parte_1
che intendeva acquistare un pacchetto di sigarette, dal quale era scaturito un diverbio fra e il cliente poi degenerato per le vie di fatto e interrotto solo dall'intervento Pt_1
del padre.
Tale episodio (confermato dalla teste e dalla teste che hanno Testimone_3 Tes_7
entrambe parimenti riferito e confermato il clima di conflittualità e tensione sul luogo di lavoro causato dall'atteggiamento di definito arrogante coi clienti ma Parte_1
anche col padre e con la sorella) ha costituito l'evento culmine di una situazione di tensioni causato dal comportamento del figlio, evento che aveva determinato il padre alla cessazione in tempi rapidi dell'impresa familiare, previa comunicazione verbale nell'immediatezza del fatto.
Tali allegazioni – invero nemmeno contestate da parte ricorrente - tenuto conto della oggettiva gravità dell'episodio, giustificano la decisione di cessare l'impresa familiare.
La richiesta risarcitoria deve essere rigettata, in quanto infondata.
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Per quanto concerne le spese di lite, le pretese di parte attrice hanno trovato accoglimento soltanto con riferimento alla domanda di condanna al pagamento della quota di liquidazione ex art. 230 bis c.c., mentre è stata respinta la domanda risarcitoria relativa al supposto recesso ingiustificato.
Parte resistente deve essere quindi condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite con riferimento alla domanda di liquidazione della quota spettante al ricorrente ai sensi dell'art. 230 bis c.c., liquidate facendo applicazione dei valori medi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati al d.m.
147/2022, in base al valore del decisum (scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00, valori medi)
Il rigetto della domanda risarcitoria di parte ricorrente giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%.
Le spese di CTU liquidate come da separato provvedimento, vengono definitivamente poste a carico di parte resistente, in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) condanna a corrispondere a la somma di € 9.766,19, CP_1 Parte_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalla data del 02.07.2015 al saldo;
2) rigetta la richiesta risarcitoria formulata da in quanto infondata;
Parte_1
3) condanna al pagamento del 50% delle spese di lite, liquidate per CP_1
l'intero in € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da versare in favore dell'Erario, in quanto il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, compensando tra le parti il restante 50%;
pagina 17 di 18 4) pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, integralmente e definitivamente a carico di . CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 08/04/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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