Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. Gare pubbliche: la validità della certificazione si fonda sul processo produttivoAccesso limitatoDomenico Maffei · https://www.altalex.com/ · 25 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 02073/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02469/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2469 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Nuove Iniziative S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B110CC2B22, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Feroci e Federica Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NO ER - NO Tangenziali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Geninatti Satè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AVR S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Stabile GE s.c.a.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota Prot. 24/16700 del 07/08/2024 con cui la NO ER comunicava alla ricorrente l’intervenuta aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione dei giunti sull’intera rete di competenza mediante Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 del D.lgs 36/2023 CIG: B110CC2B22 in data 6/08/2024 a favore del RTI AVR S.p.a./Consorzio Stabile GE s.c.a.r.l.;
- della comunicazione del 7/08/2024 con la quale la NO ER rendeva nota alla Nuove Iniziative S.p.a. la pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva sulla piattaforma telematica e dei verbali con i quali veniva espletata la gara;
- della nota del 29 agosto 2024 Prot. n. 24/17450 e della nota di accompagnamento con la quale la NO ER respingeva le contestazioni e i rilievi sollevati dalla ricorrente con l’istanza di autotutela del 19 agosto 2024 circa la presunta illegittimità dell’aggiudicazione disposta a favore dell’RTI AVR S.p.a./Consorzio Stabile GE s.c.a.r.l., non accogliendo, pertanto, l’istanza presentata;
- della nota del 12 settembre 2024 con la quale la NO ER respingeva recisamente e nuovamente le argomentazioni sollevate dalla Nuove Iniziative con l’istanza di accesso agli atti del 10 settembre 2024 circa la presupposta erroneità nell’attribuzione dei punteggi all’Offerta tecnica del RTI AVR/Consorzio Stabile GE e la conseguente illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore dell’RTI controinteressato, rimandando integralmente al contenuto della nota MISER prot. 24/17450 del 29/08/2024;
- di tutti i verbali di gara sia di seduta pubblica che riservata ed in particolare dei verbali di gara relativi alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione dei punteggi del 22 maggio 2024 , del 23 maggio 2024, del 29 maggio 2024, del 31 maggio 2024, del 3 giugno 2024, del 5 giugno 2024, dell’11 giugno 2024 e del 13 giugno 2024 e relativi all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formulazione della graduatoria finale del 17 giugno 2024;
- per quanto occorrer possa, della relazione relativa alla verifica dei requisiti;
- del Verbale di gara sulla valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023 (doc. n. 19) e delle note del 5, del 25 e 26/07/2024 (doc. n. 20, 21 e 22) con le quali la stazione appaltante richiedeva al controinteressato comprove ed approfondimenti e delle relative risposte del 26 e del 29 luglio 2024 da parte del RTI AVR/Consorzio Stabile GE, (doc.ti nn. 23 e 24);
- in via subordinata come specificato nel presente atto, della Relazione Illustrativa dei criteri premiali (doc. n. 25);
- di tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e consequenziali;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e/o subentro nello stesso ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.
in subordine, laddove non fosse possibile la reintegra in forma specifica, per il risarcimento dei danni subiti a titolo di mancato utile, e/o per equivalente, delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e per gli investimenti effettuati, nonché per perdita curriculare, e ad ogni altro titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria, a causa dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati e per la mancata stipula del contratto di appalto con la ricorrente, da quantificare anche in separato giudizio.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nuove Iniziative S.p.a. il 14\10\2024 :
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti
per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari
di tutti gli atti sopra richiamati che si impugnano sotto ulteriori profili rispetto a quelli già introdotti con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AVR S.p.a. e di NO ER - NO Tangenziali S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La NO ER –NO Tangenziale S.p.a. (d’ora in poi solo NO ER) è una società a socio unico ed è la concessionaria dell’Autostrada A7, da NO a ER Scrivia e delle tre tangenziali milanesi: A50 Tangenziale Ovest, A51 Tangenziale Est, A52 Tangenziale Nord. NO ER gestisce inoltre la Tangenziale Ovest di Pavia (A54) e il Raccordo autostradale Bereguardo-Pavia (A53).
2. Con lettera d’invito del 2 aprile 2024, la citata NO ER, in qualità di stazione appaltante, ha avviato la procedura negoziata n. 3/2024 bis, CIG: B110CC2B22, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di manutenzione dei giunti sulla rete di competenza mediante accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 36/2023, per un importo complessivo stimato di euro 3.500.000,00 oltre IVA, di cui euro 3.115.953,85 per lavori ed euro 384.046,15 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso (doc. n. 26).
3. L’appalto sarebbe stato affidato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo prevedendo il punteggio massimo di punti 100 (di cui 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica).
4. Alla procedura di gara hanno partecipato quattro concorrenti, tra i quali il RTI composto dalla controinteressata AVR S.p.a. (in qualità di mandataria, d’ora in poi solo RTI AVR) e il Consorzio Stabile GE s.c.a.r.l.(in qualità di mandante, d’ora in poi solo GE).
5. Nelle sedute del 22-23 maggio 2024 e 3 giugno 2024 (doc. 8, 9 e 12) la Stazione appaltante ha proceduto ad attribuire i punteggi tecnici per ciascuno degli elementi ( sub -criteri) di valutazione tecnica in ossequio alla lettera di invito (art. 13) e alla relazione sui criteri premiali.
6. All’esito della seduta riservata del 17 giugno 2024 (doc. 16), il RTI AVR ha conseguito il punteggio tecnico complessivo di 68,672 punti e di 30 punti per l’offerta economica, avendo offerto un ribasso del 25% dell’importo di gara. A seguito delle riparametrazioni previste dall’art. 13.1 della lettera di invito il RTI AVR è risultato primo in graduatoria con un punteggio complessivo di 98,672/100 (68,672/70 tecnico e 30/30 economico).
7. Al secondo posto, con un punteggio complessivo di 98,257 punti, si è classificata l’odierna società ricorrente Nuove Iniziative S.p.a. (d’ora in poi solo Nuove Iniziative) ottenendo il massimo (70 punti) per l’offerta tecnica e 28,257 punti per l’offerta economica, avendo offerto un ribasso del 22,18 %.
8. In data 6 agosto 2024 la Stazione appaltante ha pertanto aggiudicato la gara al RTI AVR.
9. Il 19 agosto 2024, la società ricorrente ha presentato istanza di autotutela alla stazione appaltante sostenendo che “ l’attribuzione dei punteggi e la conseguente aggiudicazione sono erronei ed illegittimi per le motivazioni di seguito illustrate.
Dal Verbale del 3 giugno 2024 risulta che, in relazione al criterio B-3.1 (Squadre operative messe a disposizione per l’appalto), sono state conteggiate per la Scrivente n. 2 squadre, quando dall’Offerta Tecnica del criterio B-3.1 (pag. 1) risulta che Nuove Iniziative ne abbia in realtà offerte 7. I documenti di gara prevedevano per il criterio B-3.1 (di natura c.d. Tabellare) l’attribuzione di 4 punti all’Impresa che avesse offerto il maggior numero di squadre aggiuntive, nel mentre agli altri concorrenti sarebbe stato assegnato, in proporzione, un minor punteggio determinato secondo la seguente formula:
Vai=Qi/Qmax
Orbene, fermo il numero di squadre offerte da AVR-VIAGEST (10, con conseguente assegnazione di 4 punti), se il calcolo di attribuzione dei punteggi fosse stato effettuato tenendo conto delle 7 squadre effettivamente offerte da Nuove Iniziative invece delle 2 erroneamente attribuite ”.
10. NO ER ha riscontrato la citata istanza di autotutela con nota del 12 settembre 2024, rappresentando che “ La Scrivente respinge recisamente e nuovamente le argomentazioni da Voi ribadite circa la presupposta erroneità nell’attribuzione dei punteggi all’Offerta Tecnica da Voi presentata e la conseguente illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore dell’RTI A.V.R. S.p.A. / CONSORZIO STABILE VIAGEST S.c. a r.l. in quanto irricevibili e destituite di ogni fondamento, rimandando integralmente al contenuto della propria nota MISER Prot. 24/17450 del 29/08/2024.
Conseguentemente si comunica che la Vostra istanza di autotutela con richiesta di aggiudicazione della gara in Vostro favore, reiterata con la missiva di cui trattasi, non può trovare accoglimento.
Quanto, invece, all’ostensione documentale correlata all’esercizio del diritto all’accesso agli atti ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 la Scrivente Stazione Appaltante rende disponibili sin dalla data odierna i passaggi dell’Offerta Tecnica dell’RTI aggiudicatario relativi ai lavori analoghi e alla dislocazione delle officine specializzate in versione integrale, privi di omissis/oscuramenti precedentemente presenti alle pagine 3/4/5 della relazione B1 e a pagina 5 della relazione B3, come da Voi richiesti ai fini della difesa in giudizio.
Gli stessi sono rinvenibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla Stazione Appaltante, mediante accesso all’Area riservata del Portale Appalti.
In particolare, potrete visualizzare nella sezione “Comunicazioni ricevute” un’informativa relativamente all’accesso agli atti della procedura. All’interno della comunicazione sarà disponibile il link per l’accesso alla procedura di interesse.
I documenti pubblicati saranno disponibili sotto la voce “espletamento della gara-accesso agli atti e offerte ”.
11. Sicché, con ricorso notificato il 27 settembre 2024 e tempestivamente depositato, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione e gli atti in epigrafe domandandone l’annullamento previa tutela cautelare.
12. Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante e il RTI AVR controinteressato per resistere al ricorso, depositando documenti, memorie e repliche e sollevando eccezioni di inammissibilità del ricorso.
13. La società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 108,110 del D.lgs. 36/2023 – Violazione e falsa applicazione della legge 241/1990 - Violazione e falsa applicazione della lettera di invito – Violazione e falsa applicazione della Relazione illustrativa sui criteri premiali - Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità – difetto assoluto di motivazione e carenza di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, falso presupposto, travisamento del fatto e ingiustizia manifesta;
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 108 del D.lgs. 36/2023 – Violazione e falsa applicazione della legge 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, 13 e 17 della lettera di invito – Violazione e falsa applicazione della Relazione illustrativa sui criteri premiali, in particolare, pagina 11 e ss. e punto 1 e 3 - Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità – difetto assoluto di motivazione e carenza di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, falso presupposto, travisamento del fatto e ingiustizia manifesta;
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 108,110 del D.lgs. 36/2023 – Violazione e falsa applicazione della legge 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, 13 e 17 della lettera di invito – Violazione e falsa applicazione della Relazione illustrativa sui criteri premiali, in particolare, pagina 11 e ss. e punto 1 e 3 - Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità – difetto assoluto di motivazione e carenza di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, falso presupposto, travisamento del fatto e ingiustizia manifesta.
14. In sintesi, la società ricorrente lamenta:
a) l’errata attribuzione del punteggio nei criteri da B.1.3 a B.1.8 “ Certificazioni di qualità” , che attribuirebbero 1 punto per ogni certificazione di qualità laddove la stessa fosse posseduta da ogni componente del RTI in caso di operatore economico così articolato. La società ricorrente si duole in quanto dal Verbale del 23 maggio 2024 risulterebbe che sia Nuove Iniziative sia il RTI AVR avrebbero erroneamente conseguito il massimo punteggio, nonostante GE (mandante del RTI) avrebbe dovuto conseguire il punteggio 0, in quanto – a dire della ricorrente - quest’ultima non risulterebbe in possesso di certificazioni idonee all’attribuzione del punteggio stesso, riferendosi le certificazioni ai servizi e non ai lavori. Prosegue affermando che dall’esame delle certificazioni di GE (doc. n. 31) risulterebbe quanto segue: (i) tutte le certificazioni sarebbero rilasciate per servizi e non per lavori; (ii) si tratterebbe di servizi per il ripristino della sicurezza stradale o servizi di piccola manutenzione stradale, oltre a servizi del tutto diversi quali ritiro e trasporto rifiuti, manutenzione a verde, spargimento cloruri, sgombero neve, ecc., che nulla hanno a che vedere con lo specifico appalto; (iii) nessuna delle certificazioni sarebbe rilasciata per l’esecuzione di barriere stradali o giunti, contrariamente a quanto risulterebbe dalle certificazioni di Nuove Iniziative;
b) l’errata attribuzione del punteggio nei criteri B.3.1. dal momento che all’esito della seduta pubblica del 3 giugno 2024 il RTI aggiudicatario aveva ottenuto un punteggio complessivo di 98,672 a fronte di 98,257 punti assegnati alla ricorrente, con una differenza quindi minima di appena 0,415 punti. Aggiunge la società ricorrente che dall’esame dei verbali di gara e della sua offerta tecnica risulterebbe che i punteggi assegnati dalla commissione per il criterio “quantitativo” B-3.1 “Squadre operative messe a disposizione per l’appalto” sarebbe del tutto erroneo, illegittimo e contrario a quanto prescritto dall’art. 13 della Lettera di invito e dalla relazione sui criteri premiali;
c) l’errata attribuzione dei punteggi al RTI AVR e alla ricorrente in relazione al criterio discrezionale B.1.2 “ esperienza e servizi/lavori analoghi svolti ”; secondo la società ricorrente, la stazione appaltante avrebbe fatto malgoverno dell’ampio margine di discrezionalità in ordine alla valutazione della “analogia” dei servizi svolti dalla controinteressata e alla rilevanza degli stessi, incorrendo in violazione dei documenti di gara e, ancora una volta, in falso presupposto, difetto di istruttoria e travisamento del fatto sia in relazione all’offerta di Nuove Iniziative sia in relazione a quella del RTI aggiudicatario, fino a giungere a conclusioni del tutto illogiche e palesemente irragionevoli.
15. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11 ottobre 2024, proposto dopo aver avuto accesso agli atti, la società ricorrente ha integrato il terzo motivo del ricorso principale, sostenendo che il RTI AVR avrebbe indicato solo due contratti e non tre (e cioè l’unico con Città Metropolitana e uno con Autostrade per l’Italia), oppure ne avrebbe indicati almeno una decina se si tenesse conto del numero di OdL applicativi che sono stati depositati. Nel primo caso, a dire della ricorrente, sarebbe evidente la superficiale valutazione dei documenti; nel secondo caso, esisterebbe palese violazione dei documenti di gara (quantomeno della Relazione Illustrativa dei criteri premiali) visto che non era possibile indicare più di tre contratti. Inoltre, anche per il contratto n. 3 eseguito dalla mandataria AVR in RTI con la mandante EDIL FELICE SPA per AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA la capogruppo AVR non avrebbe provato in sede di verifica dei requisiti che i lavori relativi al contratto erano stati eseguiti in quota maggioritaria da AVR e non invece dalla mandante EDIL FELICE SPA.
16. Con ordinanza N. 1293/2024 pubblicata l’11 novembre 2024, questo T.A.R. ha respinto la domanda cautelare << Ritenuto che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato ad una prima sommaria delibazione non appare assistita dal necessario periculum in mora in quanto, nella comparazione degli interessi delle parti le esigenze di sicurezza stradale prevalgono, e comunque la natura di accordo quadro del contratto stipulando permette alla ricorrente di accedere all’esecuzione dei lavori anche in un momento successivo >>.
17. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevate dalla stazione appaltante poiché il ricorso è infondato nel merito.
18. Preliminarmente, il Collegio osserva che le censure dedotte riguardano essenzialmente i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice e pertanto occorre brevemente richiamare la consolidata giurisprudenza formatasi in materia di valutazioni discrezionali della commissione giudicatrice nelle procedure di gara e sui limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle stesse.
19. Come noto, l’attribuzione dei punteggi in sede di gara rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice, sicché, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica operata (che ovviamente non ricorre nel caso in esame), devono ritenersi inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2020, n. 330). La giurisprudenza afferma inoltre che il giudice non può esercitare un sindacato sostitutivo a fronte di censure circa la qualità tecnica dell’offerta dell’aggiudicataria (anche laddove in astratto idonee a superare prova di resistenza); i limiti del sindacato giurisdizionale si debbono arrestare a un “ sommario, essenziale, esame delle stesse ”, dal quale “ si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 29 ottobre 2020, n. 6753), che non ricorrono nel caso di specie per le seguenti ragioni.
20. Tutto ciò premesso, passando all’esame del ricorso principale, il primo motivo è infondato.
20.1. Quanto alle certificazioni, risulta dalla Relazione illustrativa (doc. 25, pagg.16 -17) che sarebbe stato attribuito il punteggio per il possesso delle Certificazioni SA8000 (B. 1.3) ISO 9001(B.1.4) – ISO 14001 (B.1.5) – ISO 45001 (B.1.6) – ISO 39001 (B.1.7) – ISO 37001 (B.1.8). I criteri stabiliti per l’attribuzione dei punteggi prevedevano esplicitamente, al fine dell'attribuzione del punteggio per ciascuna delle certificazioni richieste, unicamente che “ la certificazione deve risultare in possesso ed in corso di validità alla data del termine di scadenza per la presentazione delle offerte ”, senza specificazioni in ordine alle attività oggetto di certificazione, che sarebbero del resto ultronee, dal momento che le certificazioni attestano requisiti di professionalità e di organizzazione in capo all’impresa che le ottiene da parte di organismi qualificati.
20.2. La censura di parte ricorrente è pertanto manifestamente infondata, dal momento che non contesta il possesso delle certificazioni da parte di GE, che è invece provato dalla documentazione versata in atti e risulta dal verbale del 23 maggio 2024, sicché a seguito dell’avvenuta positiva verifica del possesso e della validità delle certificazioni, la Commissione ha attribuito correttamente, a tutti i concorrenti, il punteggio massimo previsto. In ogni caso, la stazione appaltante evidenzia, condivisibilmente, che le attività indicate nelle certificazioni presentate dalla controinteressata, riguardando servizi per il ripristino della sicurezza stradale o servizi di piccola manutenzione stradale, oltre a servizi ambientali e di posa di segnaletica stradale, risultano pienamente pertinenti e congrue con l’oggetto dell’affidamento, che consiste esattamente nella manutenzione dei giunti della rete stradale.
20.3. Sul punto, vale la pena osservare che la giurisprudenza richiamata dalla stazione appaltante è pertinente, poiché afferma che “ il possesso di idonea certificazione non può essere correlato all’attribuzione di una certa sigla piuttosto che di un’altra, dovendosi tenere conto che oggetto della certificazione non è un determinato prodotto, ma un processo produttivo, che risulta coperto dalle certificazioni della ditta controinteressata ” (T.A.R. Catanzaro, 8 novembre 2017, n. 1883).
21. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente contesta l’errata attribuzione, alla propria offerta, dei punteggi per il criterio valutativoB.1.3. “ Squadre operative messe a disposizione per l’appalto ”. Innanzitutto, il Collegio osserva che la società ricorrente ha conseguito il punteggio massimo per l’offerta tecnica, sicché non si comprende la ragione per la quale mette in discussione il risultato conseguito. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, il criterio seguito dalla commissione giudicatrice per calcolare il numero delle squadre operative, non è stato esplicitato dalla stazione appaltante con la nota di riscontro all’istanza di autotutela, ma esso è chiaramente indicato nella Relazione illustrativa (pag. 21, art. 3.1., doc. 25) che prevede che “ il Concorrente dovrà indicare il numero di squadre contemporanee che intende mettere a disposizione per l’appalto ” e prescrive non solo il numero minimo di squadre che l’appaltatore deve mettere a disposizione (pari a 2), ma anche “ che per squadra si intende un’unità autonoma di operai e mezzi che siano in grado di realizzare compiutamente la manutenzione dei giunti e tutte le attività propedeutiche e di contorno necessarie… ”, con l’ulteriore precisazione “ che ogni squadra offerta all’appaltatore sia in grado di eseguire autonomamente la produzione giornaliera di cui ai punti successivi ” (giunti a tampone, giunti in gomma armata ecc.).
21.1. Risulta dall’offerta tecnica della società ricorrente che Nuove Iniziative si è impegnata “ a dare la disponibilità di nr 7 squadre operative per l’esecuzione delle lavorazioni… ” con la specificazione che “ delle 7 squadre a disposizione, quelle destinate all’esecuzione dei giunti a tampone saranno 2 e saranno composte da 12 persone, invece quelle destinate per l’esecuzione dei giunti in gomma armata saranno 5 e saranno composte da 7 operai come specificato nel criterio B.2 ” (pag. 2 doc. 35).
21.2. Pertanto, la stazione appaltante, conformemente a quanto indicato dalla società ricorrente, ha correttamente conteggiato n. 2 squadre in capo alla stessa ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio in oggetto. Difatti, specificando il campo di operatività delle rispettive squadre ossia 5 destinate alla lavorazione “ giunti in gomma armata ” e 2 alla lavorazione “ giunti a tampone ”, la ricorrente ha dato atto di disporre di solo 2 unità operative in grado di realizzare compiutamente la manutenzione di entrambe le tipologie di giunto e tutte le attività di contorno necessarie.
In altri termini, disponendo la ricorrente di 2 squadre idonee alla realizzazione dei soli giunti a tampone e 5 squadre per la realizzazione dei soli giunti in gomma armata, ne deriva che su un totale di 7 squadre soltanto 2 unità erano autonomamente capaci di realizzare compiutamente (interamente) i lavori richiesti dalla stazione appaltante e cioè, contemporaneamente, sia i giunti a tampone che quelli in gomma armata nonché tutte le attività correlate; conseguentemente le ulteriori 3 squadre dedicate dalla Nuove Iniziative alla lavorazione dei giunti in gomma armata sono risultate superflue ai fini dell’attribuzione del punteggio. Il “ numero di squadre contemporanee ” che “ il concorrente dovrà indicare ” (punto 3.1 della Relazione illustrativa) era cioè il numero di squadre intese quest’ultime come unità autonome “ in grado di eseguire autonomamente la produzione giornaliera di cui ai punti successivi ” (relazione, pag. 21).
21.3. Con la memoria depositata l’11 ottobre 2024, la staziona appaltante ha rappresentato che, in teoria, l’offerta di nuove Iniziative (2 + 5 squadre) costituiva apparentemente un plus ultra rispetto alle sole due squadre “universali”: tuttavia, la richiesta espressa dalla stazione appaltante nel sub criterio in esame risultava chiaramente diversa: non veniva infatti richiesto di valutare “ nel complesso ” il valore aggiunto in termini di operatività delle squadre, bensì il numero di squadre “universali” messe a disposizione, escludendo ogni valutazione qualitativa della commissione, trattandosi di un criterio tabellare. Quindi, il maggior valore in termini di operatività avrebbe potuto trovare adeguato riconoscimento solo se il criterio di valutazione fosse stato di tipo qualitativo/discrezionale, mentre a nulla avrebbe potuto servire, ai fini dell'attribuzione del punteggio tabellare, l’indicazione di altri elementi di valore aggiunto (nel caso le 5 squadre in più) diversi da quelli richiesti dalla legge di gara: e il tenerne conto, come preteso dalla ricorrente, avrebbe determinato una violazione, da parte della commissione, della modalità di valutazione che la stazione appaltante ha stabilito nella legge di gara.
21.4. Ciò detto, il Collegio rileva che la valutazione della stazione appaltante sul numero delle squadre, alla luce dell’interpretazione della Relazione illustrativa, non è illogica né abnorme, sicché si sottrae alle censure di parte ricorrente.
22. Infine sono infondati il terzo motivo di ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti, che si possono esaminare congiuntamente per la loro connessione e consequenzialità.
22.1. La società ricorrente sostiene che il criterio B.1.2 (Esperienza e servizi/lavori analoghi svolti) sarebbe generico, con conseguente attribuzione di ampio margine di discrezionalità alla Commissione in ordine alla valutazione della “analogia” dei servizi e alla rilevanza degli stessi. In particolare, la ricorrente lamenta di aver ottenuto - a fronte dell’importo complessivamente eseguito di contratti per giunti di € 8.000.000,00 rispetto a € 971.536,19 eseguito dal RTI controinteressato - il giudizio “ Distinto ”, coefficiente 0,80, con conseguente attribuzione di 4 punti e non il giudizio “ Ottimo ”. Risulta dal Verbale del 23 maggio 2024 che i contratti del RTI AVR sarebbero stati invece valutati con i giudizi “ Buono ” coefficiente 0,60 da due Commissari e “ Sufficiente ” coefficiente 0,40 da altro Commissario, con complessivi 2,667 punti.
22.2. Le censure non possono essere condivise, il Collegio osserva che la valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante non risulta inficiata neppure in questo caso, dal momento che la commissione giudicatrice ha attribuito un maggior punteggio alla ricorrente (4 punti), valorizzando l’esperienza maturata dalla stessa nell’esecuzione dei contratti per giunti, ottenendo 1,33 punti in più rispetto al RTI controinteressato (2,667 punti).
22.3. Il Collegio rileva inoltre che, complessivamente, le censure di parte ricorrente cadono tutte sulle valutazioni dell’offerta tecnica espresse della commissione giudicatrice, che però non solo sono attendibili, logiche e razionali ma non hanno neppure segnato le sorti della gara, dal momento che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa considera anche il ribasso offerto dagli operatori, che è basato su un dato inopinabile qual è quello numerico. Ebbene, non si può trascurare il fatto che nel caso di specie la società ricorrente ha offerto un ribasso del 22,18% a fronte del 25% offerto dal RTI controinteressato, cioè un ribasso superiore di 2,82 punti percentuali rispetto a quello offerto dalla ricorrente. Né tale ribasso è stato contestato da Nuove Iniziative mettendone in dubbio la sostenibilità economica.
22.4. Non può infine trovare condivisione la prova di resistenza fornita dalla ricorrente, dal momento che si fonda su una inammissibile sostituzione da parte di Nuove Iniziative dei punteggi tecnici espressi dalla commissione giudicatrice, tentando così di neutralizzare il maggior ribasso economico offerto dal RTI controinteressato.
23. Per quanto sopra esposto, i ricorsi sono infondati e vanno respinti.
24. Quanto appena evidenziato, in relazione alle proposte domande demolitorie, conduce al rigetto delle ulteriori domande avanzate dalla società ricorrente.
25. Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti;
-respinge le ulteriori domande, di dichiarazione dell’inefficacia del contratto, di subentro e risarcitoria;
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore di NO ER e del RTI AVR, che liquida in € 3000,00 (tremila/00) ciascuno oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO