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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/06/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2107/2024
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DORONZO ANNA, come da procura in atti e da Parte_1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv. CP_1 P.IVA_1
IMMOBILIARE DI COSTANZO SRL ( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da P.IVA_2 avv.
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2024, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1 convenendo la e la Immobiliare Di Costanzo s.r.l. al fine di accertare e dichiarare la Controparte_1 sussistenza tra il ricorrente e la società di un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile nel IV CP_1
livello retributivo CCNL Edilizia e Industria per il periodo dal 25.09.2023 al 17.11.2023 e, per l'effetto, dichiarare dovute e non corrisposte al ricorrente le somme indicate dalle buste paga dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2023 nonché T.F.R., condannando la stessa società, in solido alla Immobiliare Di
Costanzo, al versamento delle predette somme in favore del ricorrente per un totale di euro 3.781,58 o cifra diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie.
Entrambe le società convenute non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci.
Acquisiti i documenti prodotti da parte ricorrente e udita l'esposizione orale dei fatti di causa, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione di un teste di parte ricorrente.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente aveva depositato le note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
Veniva dedotto in ricorso che, in data 23.09.2023, il ricorrente era stato formalmente assunto dalla ditta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time e scadenza 22.11.2023 Controparte_1
nonché inquadramento nel IV livello retributivo degli operai con la qualifica di carpentiere del CCNL Edilizia
Industria.
Deduceva, quindi, il ricorrente di aver svolto le mansioni riconosciutegli nelle buste paga ricevute per i mesi di settembre e ottobre 2023, osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Tanto era avvenuto lavorando, a detta del ricorrente, in sette cantieri (di cui due a Bisceglie e cinque ad Andria), nell'ambito di altrettanti appalti e\o subappalti, aventi ad oggetto la ristrutturazione edilizia di fabbricati con il superbonus 110%, tutti commissionati alla dalla Immobiliare Di Costanzo s.r.l. Controparte_1
Precisava altresì il ricorrente che, in data 17.11.2023, tutti i lavoratori avevano provveduto alla messa in sicurezza di tutti i cantieri perché “bloccati” per controlli dell'Autorità competente e, comunque, che, a fronte della somma totale di euro 5.681,58 di cui egli risultava creditore, la gli aveva Controparte_1
corrisposto soltanto quella di euro 1.900,00 per un residuo totale di euro 3.781,58, corrispondente appunto alla somma domandata in ricorso.
Veniva, infine, escusso in giudizio il teste il quale, dopo aver dichiarato di essere Testimone_1
il figlio del ricorrente e di conoscere i fatti di causa perché aveva lavorato con il nello Parte_1
stesso periodo alle dipendenze della medesima ditta convenuta, confermava le circostanze dalla 1) alla 7) del ricorso introduttivo.
Ebbene, il ricorso appare fondato e merita accoglimento.
In proposito, si rammenta che, nel rito del lavoro, in caso di contumacia del soggetto convenuto, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte che ricorre in giudizio. In altri termini, a differenza dell'ipotesi in cui il convenuto si costituisca in giudizio e non contesti i fatti posti alla base della domanda, con la conseguenza che detti fatti vengono considerati pacifici, la contumacia della parte convenuta non assume alcuna connotazione probatoria favorevole a parte attorea. Anzi, l'onere della prova a carico del ricorrente diventa più rigoroso e il lavoratore è
tenuto a dimostrare, con adeguati mezzi di prova, la fondatezza di quanto asserito nel ricorso introduttivo.
Nel caso di specie, si ritiene che il ricorrente abbia adeguatamente assolto l'onere della prova su di sé incombente.
In particolare, il ricorrente depositava il contratto di lavoro sottoscritto con la Controparte_1
confermando il periodo e gli orari di lavoro indicati in ricorso.
Depositava il ricorrente le buste paga dei mesi di settembre e ottobre 2023 dalle quali, unitamente alla messaggistica whatsapp, si evinceva che il lavoratore avesse effettivamente lavorato alle dipendenze della nei mesi di settembre e ottobre 2023. Controparte_1
Di contro, non veniva provato documentalmente che il avesse lavorato anche nel mese di Parte_1
novembre 2023, dal momento che gli screenshots della chat whatsapp intercorsa col datore di lavoro riproducevano messaggi ricevuti dal ricorrente soltanto sino al mese di ottobre 2023.
Tuttavia, le dichiarazioni del teste a conferma della circostanza capitolata sub 4) Testimone_1
proverebbero che il avesse lavorato alle dipendenze della anche nel Parte_1 Controparte_1 mese di novembre 2023.
Pertanto, ne discende il diritto del ricorrente a percepire le relative spettanze pretese in ricorso, al netto di quanto già riscosso.
Comunque, va detto che non provava il ricorrente il rapporto di committenza tra la e la Controparte_1
Immobiliare Di Costanzo s.r.l., quantomeno per i cantieri lavorati dal . Parte_1
Infatti, i cartelli dei cantieri prodotti in giudizio con lo scopo di provare il rapporto di committenza si riferivano a lavori che avrebbero dovuto svolgersi con data di inizio successiva a quella di scadenza del contratto tra la e il ricorrente e, quindi, cantieri che non riguardano i fatti di causa;
ed in Controparte_1
ogni caso non appare compiutamente idonea.
Per tale ragione, si ritiene che la Immobiliare Di Costanzo s.r.l. non sia responsabile in solido.
Concludendo, in forza delle ragioni esposte, il ricorso va accolto nei confronti della Controparte_1
Le spese seguono il criterio della soccombenza nei confronti della stessa società, nella misura come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 14.03.2024, nei confronti di Parte_1
e IMMOBILIARE DI COSTANZO S.R.L., così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, Controparte_1 condanna la al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.781,58, oltre Controparte_1
oneri accessori di legge;
condanna la stessa società al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1.700,00 con distrazione in favore della procuratrice dichiaratesi antistatarie.
Così deciso in Trani, il 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DORONZO ANNA, come da procura in atti e da Parte_1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv. CP_1 P.IVA_1
IMMOBILIARE DI COSTANZO SRL ( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da P.IVA_2 avv.
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2024, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1 convenendo la e la Immobiliare Di Costanzo s.r.l. al fine di accertare e dichiarare la Controparte_1 sussistenza tra il ricorrente e la società di un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile nel IV CP_1
livello retributivo CCNL Edilizia e Industria per il periodo dal 25.09.2023 al 17.11.2023 e, per l'effetto, dichiarare dovute e non corrisposte al ricorrente le somme indicate dalle buste paga dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2023 nonché T.F.R., condannando la stessa società, in solido alla Immobiliare Di
Costanzo, al versamento delle predette somme in favore del ricorrente per un totale di euro 3.781,58 o cifra diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie.
Entrambe le società convenute non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci.
Acquisiti i documenti prodotti da parte ricorrente e udita l'esposizione orale dei fatti di causa, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione di un teste di parte ricorrente.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente aveva depositato le note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
Veniva dedotto in ricorso che, in data 23.09.2023, il ricorrente era stato formalmente assunto dalla ditta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time e scadenza 22.11.2023 Controparte_1
nonché inquadramento nel IV livello retributivo degli operai con la qualifica di carpentiere del CCNL Edilizia
Industria.
Deduceva, quindi, il ricorrente di aver svolto le mansioni riconosciutegli nelle buste paga ricevute per i mesi di settembre e ottobre 2023, osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Tanto era avvenuto lavorando, a detta del ricorrente, in sette cantieri (di cui due a Bisceglie e cinque ad Andria), nell'ambito di altrettanti appalti e\o subappalti, aventi ad oggetto la ristrutturazione edilizia di fabbricati con il superbonus 110%, tutti commissionati alla dalla Immobiliare Di Costanzo s.r.l. Controparte_1
Precisava altresì il ricorrente che, in data 17.11.2023, tutti i lavoratori avevano provveduto alla messa in sicurezza di tutti i cantieri perché “bloccati” per controlli dell'Autorità competente e, comunque, che, a fronte della somma totale di euro 5.681,58 di cui egli risultava creditore, la gli aveva Controparte_1
corrisposto soltanto quella di euro 1.900,00 per un residuo totale di euro 3.781,58, corrispondente appunto alla somma domandata in ricorso.
Veniva, infine, escusso in giudizio il teste il quale, dopo aver dichiarato di essere Testimone_1
il figlio del ricorrente e di conoscere i fatti di causa perché aveva lavorato con il nello Parte_1
stesso periodo alle dipendenze della medesima ditta convenuta, confermava le circostanze dalla 1) alla 7) del ricorso introduttivo.
Ebbene, il ricorso appare fondato e merita accoglimento.
In proposito, si rammenta che, nel rito del lavoro, in caso di contumacia del soggetto convenuto, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte che ricorre in giudizio. In altri termini, a differenza dell'ipotesi in cui il convenuto si costituisca in giudizio e non contesti i fatti posti alla base della domanda, con la conseguenza che detti fatti vengono considerati pacifici, la contumacia della parte convenuta non assume alcuna connotazione probatoria favorevole a parte attorea. Anzi, l'onere della prova a carico del ricorrente diventa più rigoroso e il lavoratore è
tenuto a dimostrare, con adeguati mezzi di prova, la fondatezza di quanto asserito nel ricorso introduttivo.
Nel caso di specie, si ritiene che il ricorrente abbia adeguatamente assolto l'onere della prova su di sé incombente.
In particolare, il ricorrente depositava il contratto di lavoro sottoscritto con la Controparte_1
confermando il periodo e gli orari di lavoro indicati in ricorso.
Depositava il ricorrente le buste paga dei mesi di settembre e ottobre 2023 dalle quali, unitamente alla messaggistica whatsapp, si evinceva che il lavoratore avesse effettivamente lavorato alle dipendenze della nei mesi di settembre e ottobre 2023. Controparte_1
Di contro, non veniva provato documentalmente che il avesse lavorato anche nel mese di Parte_1
novembre 2023, dal momento che gli screenshots della chat whatsapp intercorsa col datore di lavoro riproducevano messaggi ricevuti dal ricorrente soltanto sino al mese di ottobre 2023.
Tuttavia, le dichiarazioni del teste a conferma della circostanza capitolata sub 4) Testimone_1
proverebbero che il avesse lavorato alle dipendenze della anche nel Parte_1 Controparte_1 mese di novembre 2023.
Pertanto, ne discende il diritto del ricorrente a percepire le relative spettanze pretese in ricorso, al netto di quanto già riscosso.
Comunque, va detto che non provava il ricorrente il rapporto di committenza tra la e la Controparte_1
Immobiliare Di Costanzo s.r.l., quantomeno per i cantieri lavorati dal . Parte_1
Infatti, i cartelli dei cantieri prodotti in giudizio con lo scopo di provare il rapporto di committenza si riferivano a lavori che avrebbero dovuto svolgersi con data di inizio successiva a quella di scadenza del contratto tra la e il ricorrente e, quindi, cantieri che non riguardano i fatti di causa;
ed in Controparte_1
ogni caso non appare compiutamente idonea.
Per tale ragione, si ritiene che la Immobiliare Di Costanzo s.r.l. non sia responsabile in solido.
Concludendo, in forza delle ragioni esposte, il ricorso va accolto nei confronti della Controparte_1
Le spese seguono il criterio della soccombenza nei confronti della stessa società, nella misura come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 14.03.2024, nei confronti di Parte_1
e IMMOBILIARE DI COSTANZO S.R.L., così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, Controparte_1 condanna la al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.781,58, oltre Controparte_1
oneri accessori di legge;
condanna la stessa società al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1.700,00 con distrazione in favore della procuratrice dichiaratesi antistatarie.
Così deciso in Trani, il 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore