TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/07/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.7.2025 , nella causa iscritta al n. 918 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nata il [...] a [...] rapp.ta e difesa dall' avv.to Parte_1
Costanzo Di Pietro presso il cui studio sito in Benevento alla Via B. Camerario n.11, elettivamente domicilia, in virtù di mandato in atti,
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 l.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato in Benevento, via F.Flora n.76 in virtù di procura generale in atti, Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.3.2023 la ricorrente in epigrafe identificata, premesso di aver contratto a causa della attività di coltivatrice diretta “meniscopatia del ginocchio bilaterale”, ha chiesto di accertare e dichiarare che le patologie lamentate sono state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e , per l'effetto, condannare l' nella CP_1 persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento dell'indennizzo; con vittoria di spese ed attribuzione. L' ha contestato la sussistenza del nesso eziologico tra le malattie lamentate e l'attività svolta CP_1
e, pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Disposta ed eseguita Ctu medico – legale, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. La ricorrente invoca l' applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità̀ psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo e' erogato in rendita.
Nel caso di specie è contestata l'origine professionale della malattia denunciata e, pertanto, al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al TU . Persona_1
L'ausiliare ha verificato che la ricorrente è affetta da “- Artrosi del rachide in soggetto con limitazione funzionale lombosacrale con componente professionale ed impegno funzionale di grado medio. - STC bilaterale con componente professionale.- Meniscopatia degenerativa bilaterale con componente professionale”.
Il TU ha ritenuto, considerato lo svolgimento di attività di coltivatrice diretta dal 1988 associata a posizioni ergonomiche sfavorevoli con sovraccarico biomeccanico agli arti inferiori nonché i due certificati medici del 13/03/2015, relativi a RMN ginocchio dx e ginocchio sx, con le seguenti diagnosi: “ ginocchio dx- dismorfismo del menisco esterno da menisco discoide con segni di meniscosi;
ginocchio sx – meniscosi di grado severo a carico di entrambi i menischi”, che la patologia sia stata contratta a causa e nell'esercizio delle attività lavorativa.
L'ausiliare ha concluso ritenendo che la meniscopatia è riconosciuta quale tecnopatia professionale , il grado accertato della stessa è pari a 2 % ed il cumulo della menomazione dell'integrità fisica (danno biologico) è pari al 7%, dalla data della visita medica presso il TU
(14/02/2025).
Le risultanze della TU sono coerenti intrinsecamente e pienamente compatibili con la documentazione in atti, oltre che immuni da vizi logici e fondate sugli accertamenti obiettivi e specialistici disposti dall'ausiliario del giudice.
Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, va condannato l' a pagare a parte CP_1 ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 7%.con decorrenza 14.2.2025, oltre interessi dalla maturazione del diritto e fino al saldo.
*
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo in misura minima stante la non complessità nonché serialità delle questioni affrontate.
CP_
Le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente CP_1
l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 7%. con decorrenza 14.2.2025, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo;
CP_
2. condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, (oltre delle spese di consulenza tecnica come da separato decreto) di € 1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione. Benevento , 19.7.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.7.2025 , nella causa iscritta al n. 918 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nata il [...] a [...] rapp.ta e difesa dall' avv.to Parte_1
Costanzo Di Pietro presso il cui studio sito in Benevento alla Via B. Camerario n.11, elettivamente domicilia, in virtù di mandato in atti,
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 l.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato in Benevento, via F.Flora n.76 in virtù di procura generale in atti, Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.3.2023 la ricorrente in epigrafe identificata, premesso di aver contratto a causa della attività di coltivatrice diretta “meniscopatia del ginocchio bilaterale”, ha chiesto di accertare e dichiarare che le patologie lamentate sono state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e , per l'effetto, condannare l' nella CP_1 persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento dell'indennizzo; con vittoria di spese ed attribuzione. L' ha contestato la sussistenza del nesso eziologico tra le malattie lamentate e l'attività svolta CP_1
e, pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Disposta ed eseguita Ctu medico – legale, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. La ricorrente invoca l' applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità̀ psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo e' erogato in rendita.
Nel caso di specie è contestata l'origine professionale della malattia denunciata e, pertanto, al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al TU . Persona_1
L'ausiliare ha verificato che la ricorrente è affetta da “- Artrosi del rachide in soggetto con limitazione funzionale lombosacrale con componente professionale ed impegno funzionale di grado medio. - STC bilaterale con componente professionale.- Meniscopatia degenerativa bilaterale con componente professionale”.
Il TU ha ritenuto, considerato lo svolgimento di attività di coltivatrice diretta dal 1988 associata a posizioni ergonomiche sfavorevoli con sovraccarico biomeccanico agli arti inferiori nonché i due certificati medici del 13/03/2015, relativi a RMN ginocchio dx e ginocchio sx, con le seguenti diagnosi: “ ginocchio dx- dismorfismo del menisco esterno da menisco discoide con segni di meniscosi;
ginocchio sx – meniscosi di grado severo a carico di entrambi i menischi”, che la patologia sia stata contratta a causa e nell'esercizio delle attività lavorativa.
L'ausiliare ha concluso ritenendo che la meniscopatia è riconosciuta quale tecnopatia professionale , il grado accertato della stessa è pari a 2 % ed il cumulo della menomazione dell'integrità fisica (danno biologico) è pari al 7%, dalla data della visita medica presso il TU
(14/02/2025).
Le risultanze della TU sono coerenti intrinsecamente e pienamente compatibili con la documentazione in atti, oltre che immuni da vizi logici e fondate sugli accertamenti obiettivi e specialistici disposti dall'ausiliario del giudice.
Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, va condannato l' a pagare a parte CP_1 ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 7%.con decorrenza 14.2.2025, oltre interessi dalla maturazione del diritto e fino al saldo.
*
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo in misura minima stante la non complessità nonché serialità delle questioni affrontate.
CP_
Le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente CP_1
l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 7%. con decorrenza 14.2.2025, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo;
CP_
2. condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, (oltre delle spese di consulenza tecnica come da separato decreto) di € 1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione. Benevento , 19.7.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana Mari