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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
Parte_1
Con l'avv. DE MARCO NICOLA MARIA
Ricorrente contro
CP_1 con l'avv. VETRI ALESSANDRA e MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità in quanto affetto da gravi ed inemendabili malattie tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro (ex art. 1 L. 222/84).
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la fondatezza. Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso. Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda Controparte_3
fase del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta, insistendo per il rigetto.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda attrice è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di seguito esposte con assorbimento di qualsivoglia eccezione anche di carattere preliminare.
Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del ctu (tese a contestare la non corretta valutazione del grado di invalidità attribuito in considerazione della gravità delle patologie riscontrate), infatti, non risultano fondate.
Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di atp e di opposizione ad atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione.
Il ctu nominato in fase di merito, infatti, dott. con motivazioni rese in forza di Persona_1
ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali
o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni
(lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass.
Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata
(cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
In particolare, il Ctu ha accertato che le patologie riscontrate non possono ritenersi tali da determinare il riconoscimento di quanto richiesto così in parte argomentando: “L' esame clinico
e la documentazione presente in atti consentono di affermare che presenta Parte_1 allo stato : “ Pregresso trapianto di cornea bilaterale per cheratocono con visus di 3-4/10 a dx e 4/10 a sx;
pregressa frattura di tibia dx e calcagno dx;
ernie discali L4-L5 e L5-S1 a scarso impegno neurologico;
cisti renali bilaterali;
ipertensione arteriosa senza danno d' organo ; disturbo dell' adattamento con ansia e umore depresso“. In via preliminare alla valutazione delle patologie accertate, si precisa che le occupazioni confacenti alle attitudini dell' istante si restringono al solo ambito artigianale a tipo intonacista o similari, per la scolarità conseguita e l' età ormai avanzata. Le affezioni riscontrate a seguito dell' attuale accertamento, pur numerose nella loro varietà distrettuale, sono tutte di entità clinica poco rilevante e ben controllate con terapia medica. In particolare , gli esiti del trauma alla gamba dx ormai sono stabilizzati e comportano solo una lieve zoppia nonostante la persistenza di distrofia calcaneare . Peraltro la patologia oculare , trattata con successo con trapianto corneale , bilaterale , consente di poter svolgere l' attività edile con l' uso di lenti protettive.
Infine la sintomatologia disforica è ben controllata dall' uso di farmaci tanto che il Pt_1
ormai da tre anni non fa più ricorso costante alle visite presso il DSM. Per quanto sopra riportato si ritiene che le patologie accertate riducano la capacità lavorativa in occupazioni confacenti in misura non superiore al 40%, per cui non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell' assegno.”
Lo stesso consulente ha quindi concluso: “Il complesso patologico accertato (Pregresso trapianto di cornea bilaterale per cheratocono con visus di 3-4/10 a dx e 4/10 a sx;
pregressa frattura di tibia dx e calcagno dx;
ernie discali L4-L5 e L5-S1 a scarso impegno neurologico
; cisti renali bilaterali;
ipertensione arteriosa senza danno d' organo;
disturbo dell' adattamento con ansia e umore depresso ) rende l' istante invalido al 40 % per cui non ricorrono le condizioni necessarie per la concessione dell' assegno”.
Avverso la relazione peritale, inviata pure in bozza alle parti, in data 04.10.2024, nessuna di esse avanzava osservazioni e/o note critiche come attestato dallo stesso Ctu che rendeva, pertanto, la propria consulenza definitiva confermandone in toto contenuto e conclusioni.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per modificare l'esito delle conclusioni del ctu avendo lo stesso logicamente risposto ad ogni osservazione con asserzioni logiche e immuni da vizi e censure (pienamente condivise dal Tribunale) ed avendo valutato la situazione clinica globale del paziente tenendo conto di ogni patologia riscontrata.
Le spese di lite vista la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc devono esser dichiarate irripetibili.
Spese di ctu a carico del ricorrente.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta il ricorso.
b)- spese di lite irripetibili.
CP_ c)- Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 28.01.2025
IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)