TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/05/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 501/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 501/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ANTONELLO Parte_1 C.F._1
PIANA e MANUELA LADU
ATTORE contro
col patrocinio dell'avv. AUGUSTO AZZINI Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
In via principale Dichiarare il contratto di finanziamento usurario per superamento del tasso soglia, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 cc, dichiarare la totale gratuità del finanziamento e condannare alla restituzione a CP_1 favore di della somma omnia di € 6.408 o veriore accertanda, al netto di quanto già Parte_1 rimborsato;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario ed oltre interessi dalla data di estinzione del rapporto;
in via subordinata
B) Dichiarare le commissioni finanziarie, o comunque denominate illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC e precedente normativa, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare CP_1 alla restituzione della somma omnia di € 2.748 o veriore accertanda, oltre interessi al 4.20% dall'erogazione al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario ed oltre interessi dalla data di estinzione del rapporto”.
PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa: In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario, in quanto generico ed indeterminato, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alla domanda di rimborso delle commissioni di intermediazione e di agenzia CP_1
pagina 1 di 5 (commissioni passive) nonché dei costi assicurativi per i motivi meglio esposti in narrativa. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione e/o del diritto fatto valere dall'attore nei confronti di per i motivi meglio esposti in narrativa;
Nel merito, Controparte_1 in via principale: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, si chiede, per i motivi suesposti, che la restituzione venga limitata ai soli interessi pari ad Euro 1.722,38 ovvero, in caso di accoglimento della domanda in via subordinata, si chiede che la restituzione sia limitata alla somma di cui alla commissione bancaria prevista alla lettera a) del contratto pari ad Euro 291,38.
Compensi professionali e spese integralmente rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7 febbraio 2023 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 chiedendo accertarsi l'invalidità delle commissioni previste a suo carico nel contratto Controparte_1 di finanziamento rimborsabile mediante “cessione del quinto” stipulato con la convenuta.
Esponeva che era stata concordata la restituzione dell'importo lordo di € 12.768 in 84 rate di pari ammontare e che gli era stata erogata la somma netta di € 6.360,00. Il Tan indicato in contratto era pari al 4.20% e il Taeg al 25.30%. Evidenziava quindi la netta sproporzione fra gli interessi corrispettivi convenuti, pari a 1.722 euro, e le commissioni e spese, ammontanti a ben 4.686 euro.
Assumeva inoltre che il TAEG superava ampiamente il tasso soglia, stabilito all'epoca nel 15,39%, dovendo computarsi nel tasso concordato anche l'importo della polizza assicurativa a carico del mutuatario, con conseguente usurarietà degli interessi concordati.
Sosteneva inoltre che le commissioni previste nel contratto fossero prive di una concreta giustificazione causale e che, ravvisandosi un palese squilibrio fra le prestazioni principali e quelle accessorie, trovava applicazione l'art. 33 del codice del consumo, configurandosi vessatorietà delle relative clausole. Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva la convenuta e contestava la domanda eccependo pregiudizialmente la Controparte_1 nullità per insufficiente esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche su cui era fondata, carenza che pregiudicava il suo diritto di difesa.
Eccepiva, inoltre, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo CP_1 percepito le somme versate alla società mandataria e all'assicuratrice del prestito, destinate a remunerarne le relative prestazioni, e la prescrizione del credito, risultando dal contratto come il mutuatario avesse versato le commissioni contestualmente alla stipulazione del prestito, quindi il 31 gennaio 2008. Quanto al rilievo attinente all'usura, sottolineava come la controparte si fosse limitata ad asserire come il tasso asseritamente applicato fosse pari al 25,30%, a fronte di un tasso soglia del
15,39%, senza nulla argomentare al riguardo né proporre il relativo calcolo. Negava, comunque che il costo assicurativo rilevasse ai fini della determinazione del TEG contrattuale e del TAEGM, quindi nel calcolo del superamento della soglia d'usura, osservando come si trattasse di costo imposto per legge e che in tal senso si era anche espressa la Banca d'Italia secondo le cui istruzioni del 2006, applicabili nella specie, “le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento degli obblighi di legge”, ove certificate da apposita polizza, come appunto prescritto pagina 2 di 5 dall'art. 54 del DPR 180/1950. Escludeva che il costo dell'assicurazione avesse una connotazione remunerativa per la mutuante e argomentava sulla necessità di applicare la normativa vigente all'epoca di stipulazione del finanziamento, osservando come i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia avessero valenza integrativa della normativa di rango primario.
Negava dunque la pattuizione di interessi usurari e, in subordine, chiedeva che in caso di ritenuta usurarietà fosse applicato il principio di cui all'art. 1815, c.c., per cui il mutuatario non avrebbe dovuto versare interessi restando dovuti gli altri oneri contrattuali, tutti legittimamente pattuiti ed addebitati, dovendo escludersi la vessatorietà delle clausole e prima ancora l'esistenza di uno squilibrio in danno del consumatore beneficiario del prestito.
Sulla base di tali difese concludeva come riportato in epigrafe.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 27 settembre 2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
***
La domanda non può ritenersi fondata, sulla base delle seguenti considerazioni.
Deve premettersi che ricorre nella specie la legittimazione passiva di con cui era stato Controparte_1 concluso il finanziamento e nei cui confronti è stata proposta la domanda diretta alla dichiarazione di nullità (parziale) del contratto, per l'avvenuto superamento del tasso soglia d'usura. E' sufficiente rilevare al riguardo come nel contratto di finanziamento versato in atti l'intermediaria CP_2 dichiari di agire “quale mandataria” della banca mutuante e mandante, individuata in Banca CP_3
(ora ), sicché l'azione ripetitoria appare correttamente esperita contro la rappresentata cui Controparte_1
è riferita la stipulazione del prestito, erogato dalla stessa che risulta titolare del rapporto. CP_1
Quanto alla determinazione del tasso contrattuale rilevante ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia di riferimento al momento della stipulazione del contratto, sebbene in linea di principio sia corretta l'inclusione nell'indicatore dei costi assicurativi dato che, anche ove la polizza sia obbligatoria per legge, il suo costo va computato quale onere sostenuto dal mutuatario e incluso fra i costi di erogazione del credito, nella specie parte attrice identifica il tasso di riferimento col TAEG del prestito che, essendo pari al 25,30%, superava ampiamente il tasso soglia. Questo, all'epoca di conclusione del contratto, stipulato il 31 gennaio 2008, era del 15,51% per i finanziamenti con cessione del quinto.
Ora, è corretto ritenere che l'importo a carico del consumatore per la copertura del rischio derivante dalla sua eventuale insolvenza vada incluso nel TEG rilevante ai fini del superamento della soglia d'usura, essendo il costo della polizza annoverabile fra quelli collegati all'erogazione del prestito, sebbene si tratti di oneri obbligatori per legge nei prestiti con cessione del quinto, e ciò anche con riferimento ai contratti anteriori alle nuove disposizioni introdotte dalla Banca d'Italia, entrate in vigore solamente nel gennaio del 2010. Il giudice di legittimità, proprio muovendo dalla portata generale ed onnicomprensiva della Legge 108/1996 come trasfusa nell'art. 644, co. 4°, c.p., ha infatti ribadito come nella determinazione del TEG debbano ricomprendersi tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Le rilevazioni pagina 3 di 5 della Banca d'Italia richiamate dalla convenuta, come pure ha chiarito la Corte, non determinano il
“paniere” dei costi rilevanti al fine di verificare se il tasso praticato sia usurario, avendo in materia solamente la funzione di registrazione periodica della media dei tassi praticati dagli istituti erogatori del credito. E ciò in quanto la disposizione sopra richiamata contiene già al riguardo una compiuta prescrizione di diretta applicazione (sulla necessaria inclusione dei costi assicurativi ai fini della determinazione del TEG: Cass. Civ., ordinanza 22458 del 2018; Cass. Civ., sez. II, n. 17466/2020 e la recente ordinanza n. 3085 del 1° febbraio 2022). Estremamente chiara in argomento l'ordinanza di
Cass. Civ. n. 37058 del 2021 secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà, “devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”, come appunto nella specie (v. contratto in atti sui “costi assicurativi”).
La rilevanza dei costi assicurativi ai fini della determinazione del TEG di per sé non comporta, tuttavia, nella specie, in difetto di altre argomentazioni, il superamento della soglia d'usura che l'attore ancora erroneamente al TAEG, indicatore di costo del credito per il consumatore che annovera una serie di voci non coincidenti con quelle rilevanti nella determinazione del TEG e che non è comparabile quindi con il TEGM rilevato con riferimento al periodo considerato (primo trimestre 2008), dovendo valorizzarsi l'elemento della necessaria omogeneità dei termini di comparazione, di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597/2020.
L'argomentazione attrice, dunque, sebbene corretta sotto il profilo considerato, non può condividersi laddove raffronta al TEGM il TAEG, comparando indicatori disomogenei, osservandosi anche che maggiorando con i costi (netti) assicurativi la somma dovuta dal mutuatario per la polizza, pari a
1575,71 euro (al netto delle imposte), il TAN (del 4,20%) non supera comunque la soglia del 15.51% vigente all'epoca della sua stipulazione (art. 1, DL 29 dicembre 2000, conv. nella L. 28 febbraio 2001,
n.24 secondo cui devono reputarsi usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti).
Anche il conteggio allegato alla seconda memoria depositata dall'attore ex art. 183, co. 6°, c.p.c., peraltro non sorretto da alcuna puntuale allegazione che contraddica il riferimento in citazione al
TAEG, non indica nemmeno sommariamente i criteri di calcolo adottati nella determinazione del TEG, sicché non può reputarsi attendibile.
In ordine alla mancanza di giustificazione causale delle commissioni addebitate al mutuatario il rilievo
è formulato in modo affatto generico da parte attrice che, senza alcuna specifica considerazione, sostiene non siano dovute o siano caratterizzate da vessatorietà, nulla replicando alle articolate difese della convenuta al riguardo nemmeno nelle successive memorie depositate ex art. 183, co. 6°, c.p.c.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto dell'accoglimento, in diritto, delle argomentazioni di parte attrice in punto di rilevanza dei costi assicurativi, per compensare fra le parti la metà delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste a carico dell'attore per la metà residua, secondo la soccombenza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta la domanda e condanna l'attore alla rifusione in favore di della metà delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che sono liquidate per l'intero in complessivi € 2450,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge e compensate per la metà residua.
Sassari, 20 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 501/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ANTONELLO Parte_1 C.F._1
PIANA e MANUELA LADU
ATTORE contro
col patrocinio dell'avv. AUGUSTO AZZINI Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
In via principale Dichiarare il contratto di finanziamento usurario per superamento del tasso soglia, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 cc, dichiarare la totale gratuità del finanziamento e condannare alla restituzione a CP_1 favore di della somma omnia di € 6.408 o veriore accertanda, al netto di quanto già Parte_1 rimborsato;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario ed oltre interessi dalla data di estinzione del rapporto;
in via subordinata
B) Dichiarare le commissioni finanziarie, o comunque denominate illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC e precedente normativa, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare CP_1 alla restituzione della somma omnia di € 2.748 o veriore accertanda, oltre interessi al 4.20% dall'erogazione al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario ed oltre interessi dalla data di estinzione del rapporto”.
PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa: In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario, in quanto generico ed indeterminato, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alla domanda di rimborso delle commissioni di intermediazione e di agenzia CP_1
pagina 1 di 5 (commissioni passive) nonché dei costi assicurativi per i motivi meglio esposti in narrativa. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione e/o del diritto fatto valere dall'attore nei confronti di per i motivi meglio esposti in narrativa;
Nel merito, Controparte_1 in via principale: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, si chiede, per i motivi suesposti, che la restituzione venga limitata ai soli interessi pari ad Euro 1.722,38 ovvero, in caso di accoglimento della domanda in via subordinata, si chiede che la restituzione sia limitata alla somma di cui alla commissione bancaria prevista alla lettera a) del contratto pari ad Euro 291,38.
Compensi professionali e spese integralmente rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7 febbraio 2023 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 chiedendo accertarsi l'invalidità delle commissioni previste a suo carico nel contratto Controparte_1 di finanziamento rimborsabile mediante “cessione del quinto” stipulato con la convenuta.
Esponeva che era stata concordata la restituzione dell'importo lordo di € 12.768 in 84 rate di pari ammontare e che gli era stata erogata la somma netta di € 6.360,00. Il Tan indicato in contratto era pari al 4.20% e il Taeg al 25.30%. Evidenziava quindi la netta sproporzione fra gli interessi corrispettivi convenuti, pari a 1.722 euro, e le commissioni e spese, ammontanti a ben 4.686 euro.
Assumeva inoltre che il TAEG superava ampiamente il tasso soglia, stabilito all'epoca nel 15,39%, dovendo computarsi nel tasso concordato anche l'importo della polizza assicurativa a carico del mutuatario, con conseguente usurarietà degli interessi concordati.
Sosteneva inoltre che le commissioni previste nel contratto fossero prive di una concreta giustificazione causale e che, ravvisandosi un palese squilibrio fra le prestazioni principali e quelle accessorie, trovava applicazione l'art. 33 del codice del consumo, configurandosi vessatorietà delle relative clausole. Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva la convenuta e contestava la domanda eccependo pregiudizialmente la Controparte_1 nullità per insufficiente esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche su cui era fondata, carenza che pregiudicava il suo diritto di difesa.
Eccepiva, inoltre, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo CP_1 percepito le somme versate alla società mandataria e all'assicuratrice del prestito, destinate a remunerarne le relative prestazioni, e la prescrizione del credito, risultando dal contratto come il mutuatario avesse versato le commissioni contestualmente alla stipulazione del prestito, quindi il 31 gennaio 2008. Quanto al rilievo attinente all'usura, sottolineava come la controparte si fosse limitata ad asserire come il tasso asseritamente applicato fosse pari al 25,30%, a fronte di un tasso soglia del
15,39%, senza nulla argomentare al riguardo né proporre il relativo calcolo. Negava, comunque che il costo assicurativo rilevasse ai fini della determinazione del TEG contrattuale e del TAEGM, quindi nel calcolo del superamento della soglia d'usura, osservando come si trattasse di costo imposto per legge e che in tal senso si era anche espressa la Banca d'Italia secondo le cui istruzioni del 2006, applicabili nella specie, “le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento degli obblighi di legge”, ove certificate da apposita polizza, come appunto prescritto pagina 2 di 5 dall'art. 54 del DPR 180/1950. Escludeva che il costo dell'assicurazione avesse una connotazione remunerativa per la mutuante e argomentava sulla necessità di applicare la normativa vigente all'epoca di stipulazione del finanziamento, osservando come i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia avessero valenza integrativa della normativa di rango primario.
Negava dunque la pattuizione di interessi usurari e, in subordine, chiedeva che in caso di ritenuta usurarietà fosse applicato il principio di cui all'art. 1815, c.c., per cui il mutuatario non avrebbe dovuto versare interessi restando dovuti gli altri oneri contrattuali, tutti legittimamente pattuiti ed addebitati, dovendo escludersi la vessatorietà delle clausole e prima ancora l'esistenza di uno squilibrio in danno del consumatore beneficiario del prestito.
Sulla base di tali difese concludeva come riportato in epigrafe.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 27 settembre 2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
***
La domanda non può ritenersi fondata, sulla base delle seguenti considerazioni.
Deve premettersi che ricorre nella specie la legittimazione passiva di con cui era stato Controparte_1 concluso il finanziamento e nei cui confronti è stata proposta la domanda diretta alla dichiarazione di nullità (parziale) del contratto, per l'avvenuto superamento del tasso soglia d'usura. E' sufficiente rilevare al riguardo come nel contratto di finanziamento versato in atti l'intermediaria CP_2 dichiari di agire “quale mandataria” della banca mutuante e mandante, individuata in Banca CP_3
(ora ), sicché l'azione ripetitoria appare correttamente esperita contro la rappresentata cui Controparte_1
è riferita la stipulazione del prestito, erogato dalla stessa che risulta titolare del rapporto. CP_1
Quanto alla determinazione del tasso contrattuale rilevante ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia di riferimento al momento della stipulazione del contratto, sebbene in linea di principio sia corretta l'inclusione nell'indicatore dei costi assicurativi dato che, anche ove la polizza sia obbligatoria per legge, il suo costo va computato quale onere sostenuto dal mutuatario e incluso fra i costi di erogazione del credito, nella specie parte attrice identifica il tasso di riferimento col TAEG del prestito che, essendo pari al 25,30%, superava ampiamente il tasso soglia. Questo, all'epoca di conclusione del contratto, stipulato il 31 gennaio 2008, era del 15,51% per i finanziamenti con cessione del quinto.
Ora, è corretto ritenere che l'importo a carico del consumatore per la copertura del rischio derivante dalla sua eventuale insolvenza vada incluso nel TEG rilevante ai fini del superamento della soglia d'usura, essendo il costo della polizza annoverabile fra quelli collegati all'erogazione del prestito, sebbene si tratti di oneri obbligatori per legge nei prestiti con cessione del quinto, e ciò anche con riferimento ai contratti anteriori alle nuove disposizioni introdotte dalla Banca d'Italia, entrate in vigore solamente nel gennaio del 2010. Il giudice di legittimità, proprio muovendo dalla portata generale ed onnicomprensiva della Legge 108/1996 come trasfusa nell'art. 644, co. 4°, c.p., ha infatti ribadito come nella determinazione del TEG debbano ricomprendersi tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Le rilevazioni pagina 3 di 5 della Banca d'Italia richiamate dalla convenuta, come pure ha chiarito la Corte, non determinano il
“paniere” dei costi rilevanti al fine di verificare se il tasso praticato sia usurario, avendo in materia solamente la funzione di registrazione periodica della media dei tassi praticati dagli istituti erogatori del credito. E ciò in quanto la disposizione sopra richiamata contiene già al riguardo una compiuta prescrizione di diretta applicazione (sulla necessaria inclusione dei costi assicurativi ai fini della determinazione del TEG: Cass. Civ., ordinanza 22458 del 2018; Cass. Civ., sez. II, n. 17466/2020 e la recente ordinanza n. 3085 del 1° febbraio 2022). Estremamente chiara in argomento l'ordinanza di
Cass. Civ. n. 37058 del 2021 secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà, “devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”, come appunto nella specie (v. contratto in atti sui “costi assicurativi”).
La rilevanza dei costi assicurativi ai fini della determinazione del TEG di per sé non comporta, tuttavia, nella specie, in difetto di altre argomentazioni, il superamento della soglia d'usura che l'attore ancora erroneamente al TAEG, indicatore di costo del credito per il consumatore che annovera una serie di voci non coincidenti con quelle rilevanti nella determinazione del TEG e che non è comparabile quindi con il TEGM rilevato con riferimento al periodo considerato (primo trimestre 2008), dovendo valorizzarsi l'elemento della necessaria omogeneità dei termini di comparazione, di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597/2020.
L'argomentazione attrice, dunque, sebbene corretta sotto il profilo considerato, non può condividersi laddove raffronta al TEGM il TAEG, comparando indicatori disomogenei, osservandosi anche che maggiorando con i costi (netti) assicurativi la somma dovuta dal mutuatario per la polizza, pari a
1575,71 euro (al netto delle imposte), il TAN (del 4,20%) non supera comunque la soglia del 15.51% vigente all'epoca della sua stipulazione (art. 1, DL 29 dicembre 2000, conv. nella L. 28 febbraio 2001,
n.24 secondo cui devono reputarsi usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti).
Anche il conteggio allegato alla seconda memoria depositata dall'attore ex art. 183, co. 6°, c.p.c., peraltro non sorretto da alcuna puntuale allegazione che contraddica il riferimento in citazione al
TAEG, non indica nemmeno sommariamente i criteri di calcolo adottati nella determinazione del TEG, sicché non può reputarsi attendibile.
In ordine alla mancanza di giustificazione causale delle commissioni addebitate al mutuatario il rilievo
è formulato in modo affatto generico da parte attrice che, senza alcuna specifica considerazione, sostiene non siano dovute o siano caratterizzate da vessatorietà, nulla replicando alle articolate difese della convenuta al riguardo nemmeno nelle successive memorie depositate ex art. 183, co. 6°, c.p.c.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto dell'accoglimento, in diritto, delle argomentazioni di parte attrice in punto di rilevanza dei costi assicurativi, per compensare fra le parti la metà delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste a carico dell'attore per la metà residua, secondo la soccombenza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta la domanda e condanna l'attore alla rifusione in favore di della metà delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che sono liquidate per l'intero in complessivi € 2450,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge e compensate per la metà residua.
Sassari, 20 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5